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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 628/23 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Palazzo San Gervasio presso lo studio Parte_1 dell'avv. Savino Di Paolo che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Lavello presso lo studio dell'avv. Fabio Controparte_1
Di Ciommo che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 13.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 17.02.2023 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Lavello il 19.07.2004 e Controparte_1 che con sentenza n. 382/2014 del 13.11.2014 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nate le figlie (10.05.2007) e Per_1
(13.01.2010) e che, a seguito di successiva modifica delle Per_2 condizioni della separazione, sono stati posti a carico del padre il contributo ordinario di mantenimento della prole di complessivi 500,00 euro mensili ed in favore di essa ricorrente gli assegni familiari spettanti per le minori.
Ha dedotto che dal 2020 le esigenze delle figlie sono aumentate, in rapporto alla loro età, e che il contributo di mantenimento a carico del padre non è mai stato rivalutato secondo gli indici Istat.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con un congruo aumento del contributo di mantenimento per le figlie;
la conferma dell'affidamento condiviso delle minori e della collocazione abitativa prevalente presso la madre, nonché della frequentazione con il padre, come già regolata con il decreto di modifica delle condizioni della separazione;
il riconoscimento in suo favore degli assegni familiari e dell'assegno unico per la prole;
il riconoscimento in suo favore di un congruo assegno divorzile.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente il quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che negli ultimi anni il suo reddito si è ridotto a causa dei lunghi periodi di C.I.G. cui è stato ed
è sottoposto dal datore di lavoro F.C.A. di Melfi, ove svolge mansioni di operaio;
che egli è onerato delle spese relative all'immobile in cui abita, di ammontare mensile di circa 350,00 euro;
che ha contratto finanziamenti i cui ratei mensili sono in scadenza a novembre 2026; che
è tenuto a sostenere quotidianamente le spese di viaggio dalla propria residenza al luogo di lavoro;
che la situazione economica di disagio in cui versa lo ha costretto a ricorrere all'aiuto dei suoi familiari e che, nonostante le difficoltà economiche, ha sempre corrisposto il contributo di mantenimento per le figlie, con le quali ha instaurato un rapporto sereno ed armonioso;
che egli e la ricorrente svolgono la medesima attività lavorativa.
Ha chiesto la conferma delle condizioni in essere, il rigetto della domanda di assegno divorzile per la coniuge e che siano a lui riconosciute le detrazioni familiari “inglobate nel cd. assegno unico”.
All'udienza presidenziale del 19.09.2023, svoltasi a trattazione scritta, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione e la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del
13.11.2024, sostituita con il deposito di note scritte, la ricorrente ha concluso come di seguito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermare l'affido condiviso con collocazione delle minori presso la madre e la regolamentazione del regime degli incontri e delle visite tra le figlie ed il padre secondo quanto disposto dal decreto del 04/06/2020, assegnare alla ricorrente gli assegni familiare e l'assegno unico quale genitore affidatario, riconoscere in favore della ricorrente un congruo assegno divorzile e disporre un equo aumento del contributo di mantenimento delle figlie minori fermo al giugno 2020 e ad oggi pari a € 546,55 tenendo conto delle loro aumentate esigenze di vita;
vinte le spese ed i compensi di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. Il resistente ha concluso come segue: “l' voglia: - rigettare CP_2 integralmente il ricorso introduttivo del giudizio, confermando i provvedimenti attualmente efficaci sia in relazione all'assegno di mantenimento che all'assegno divorzile;
- disporre la corresponsione della somma corrispondente alle detrazioni familiari, inglobata nel c.d. assegno unico, in favore del sig. - condannare parte ricorrente CP_1 all'integrale refusione delle spese di lite.”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, nonché all'udienza presidenziale, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza di questo Tribunale, n. 382/2014 del 13.11.2024, prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia. Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e le deduzioni del resistente, il quale ha aderito alla chiesta pronuncia, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lavello per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, le figlie minori - anche in conformità alla concorde richiesta delle parti - vanno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna, non emergendo concrete ragioni ostative all'affidamento condiviso, che costituisce la regola, e ad una diversa collocazione abitativa rispetto a quella ormai acquisita dalle figlie.
L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni relative all'istruzione, educazione, salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle figlie.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole sono quelle che definiscono le linee di indirizzo educativo, formativo, religioso. Esse, quindi, sono destinate ad incidere profondamente sulla sua formazione. A titolo esemplificativo, sono considerate questioni di maggiore interesse per i figli la scelta tra scuola pubblica e privata, in particolare se si tratta di scuola appartenente ad un ordine religioso. Oppure, si consideri la scelta dell'indirizzo scolastico al termine del ciclo delle elementari e delle medie.
Ancora, una delle questioni di maggior importanza è sicuramente quella che riguarda la salute, ad esempio la scelta e l'opportunità di talune cure e/o di interventi chirurgici.
In via generale, laddove si incide sulla formazione, sulla salute, su scelte cruciali di indirizzo di vita della prole, si rientra nel novero delle questioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei minori.
Esse non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi, traducendosi, piuttosto, in decisioni di mera esecuzione ed attuazione pratica delle scelte di indirizzo già adottate ab origine.
Relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, va disposto che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro.
La frequentazione tra padre e figlie deve tener conto del preminente interesse delle minori a mantenere un rapporto stabile e continuativo con il genitore non collocatario. Sul punto va accolta, in quanto rispondente al suddetto interesse ed anche a quello dei genitori, la domanda proveniente da entrambe le parti, di conferma del regime già concordato e recepito nel decreto di questo Tribunale n. cron. 1084/2020 del
08.06.2020 (in produzione ricorrente), come segue: il padre incontrerà e terrà con sé le figlie secondo i seguenti tempi e modalità, salvi diversi accordi tra i genitori: tre pomeriggi infrasettimanali
- che i genitori individueranno di comune accordo e che in mancanza di accordo si indicano nel martedì, mercoledì e venerdì – dalle 16,30 alle
19,00; dal mese di giugno, dopo la chiusura delle scuole, al padre è consentito di tenere presso di sé le figlie dalle ore 18,00 alle ore 22,00 dei predetti giorni. A fine settimana alternati, dalle 19,00 del venerdì alle
20,00 della domenica durante il periodo scolastico e dalle ore 20,00 del venerdì alle ore 22,00 della domenica nel periodo estivo.
Considerato che svolge attività lavorativa con turnazioni Controparte_1 settimanali, va previsto che, nei giorni in cui sia impegnato nel II turno di lavoro, egli accompagnerà le figlie a scuola, anche tutti i giorni, fermo restando il diritto-dovere di tenerle presso di sé dalle 16,30 alle ore 19,30 degli altri giorni sopra indicati.
Nel periodo estivo e nei giorni di festività scolastiche, il padre terrà con sé le figlie per tre ore consecutive, da concordare con la madre almeno
24 ore prima.
Il padre inoltre terrà con sé le figlie per le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal venerdì santo alla domenica di Pasqua e l'anno successivo il lunedì e il martedì in albis; in occasione dei “ponti” scolastici di Ognissanti e del 25 aprile o 1° Maggio.
I compleanni delle minori e le altre ricorrenze saranno festeggiati in presenza di entrambi i genitori o, in mancanza, ad anni alterni con l'uno e con l'altro.
Quanto al mantenimento della prole, è noto che entrambi i genitori debbono contribuirvi in proporzione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.
Sulla propria capacità economica, la ricorrente ha prodotto:
- 730/2023 recante reddito complessivo pari a 23.196 euro;
- 730/2022 recante reddito complessivo pari a 21.272 euro;
- 730/2021 recante reddito complessivo pari a 20.055 euro;
- 730/2020 recante reddito complessivo pari a 25.184 euro;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulta che ella lavora alle dipendenze della società Brose in San Nicola di Melfi con mansione di operaia;
percepisce una retribuzione netta mensile media di 1.500 euro;
è proprietaria di un immobile sito in Lavello alla via
Papa Giovanni Paolo II, cat. A/3 e di un'automobile Fiat 500L, immatricolata nel 2013.
Il resistente ha prodotto:
- C.U. 2021 da cui risultano redditi da lavoro pari a 22.373,27 euro;
- C.U. 2022 da cui risultano redditi da lavoro pari a 22.342,30 euro;
- C.U. 2023 da cui risultano redditi da lavoro pari a 22.313,08 euro;
- Prospetti paga relativi ai mesi di settembre -novembre 2022 da cui risulta una retribuzione media mensile di 1500 euro;
prospetti paga relativi ad alcuni mesi del 2023 da cui risulta una retribuzione media mensile di 1800 euro;
- 730/2022 con redditi dichiarati di 22.342 euro;
730/2021 con redditi dichiarati di 22.373 euro.
- Contratto di comodato gratuito a tempo indeterminato di un immobile sito in Lavello alla via Einaudi;
- Prospetto ACI da cui risulta che egli è proprietario di due autoveicoli, uno immatricolato il 12.06.1985 e l'altro l'11.01.2006;
- Visura per soggetto da cui risulta la proprietà esclusiva di un locale terraneo e di nove terreni seminativi in Lavello, nonché la comproprietà di un immobile cat. A/3 in c/da Finocchiaro di Lavello.
- Estratti conto Banca Intesa con saldo finale al 31.12.2023 di 2.493,65 euro;
al 30.09.2023 di 2.581,22 euro;
al 31.03.2023 di 1.909,60 euro;
al 30.06.2023 di 4764,49 euro;
al 31.12.2022 di 3.081,94 euro;
al
30.09.2022 di 1.412,11 euro ed ulteriori saldi più risalenti;
- Documentazione relativa ai finanziamenti contratti;
- Documentazione relativa alle spese per forniture domestiche e condominiali e per le autovetture e le imposte.
Tanto premesso, la richiesta della ricorrente di esecuzione di accertamenti patrimoniali e reddituali sulla condizione economica della controparte non è stata accolta, atteso che la stessa è stata formulata in modo del tutto generico e dunque con finalità meramente esplorative.
Va richiamato ed applicato sul punto l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, può disporre – d'ufficio o su istanza di parte
- indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova;
l'esercizio di tale potere discrezionale non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche né può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del bagaglio istruttorio già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova;
tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati” (Cass. 4551/2012, in motivazione).
Esaminata la rispettiva capacità economica delle parti – come risultante dalla prodotta documentazione – osserva il Tribunale che le esigenze economiche della prole sono notoriamente legate alla crescita, ed il relativo aumento non necessita di specifica dimostrazione. Ne discende che il passaggio delle minori a livelli scolastici superiori
(entrambe frequentano attualmente la scuola secondaria di secondo grado) implica l'incremento di esigenze materiali, di attività sociale e di frequentazioni, dunque delle relative spese legate alla vita quotidiana.
Inoltre, le condizioni economico- reddituali delle parti sono pressoché equivalenti (v. dichiarazione reddituali di parte ricorrente per l'anno 2022 di 21.272 euro e di parte resistente 730/2022 in cui i redditi dichiarati sono pari a 22.342 euro), contrariamente alle allegazioni del resistente, il quale non ha provato la dedotta flessione reddituale, fornendo documentazione economico-finanziaria da cui si desume la propria costante capacità economica (v. ultimi prospetti paga in produzione resistente).
Va espunta, nell'analisi della rispettiva condizione economica, la produzione documentale di parte resistente relativa alle spese sostenute per forniture, oneri impositivi e fiscali, oneri condominiali e domestici, e tanto sulla base del fatto notorio secondo cui tali oneri gravano su ogni famiglia.
Ancora, il resistente dà conto di finanziamenti contratti e dei relativi obblighi di restituzione, ma, in mancanza di ogni prova sull'effettivo utilizzo, occorre tener conto del correlato accrescimento del suo patrimonio per effetto dell'acquisizione delle somme finanziate.
Ciò premesso, in considerazione, da un lato, della condizione reddituale delle parti sopra esaminata, dei tempi e modalità di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, dell'età delle minori e del fatto notorio delle accresciute esigenze di vita con il crescere dell'età, del lasso di tempo intercorso dalla determinazione dell'importo attualmente versato dal padre, il contributo di mantenimento ordinario a carico del va CP_1 determinato in 300,00 euro mensili per ciascuna figlia, e così in complessivi 600,00 euro, da rivalutare anno per anno secondo gli indici
Istat-Foi e da versare alla madre collocataria entro il giorno 5 del mese.
Entrambi i genitori sono tenuti a sostenere, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie di istituti pubblici, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie
“obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
In mancanza di accordo tra le parti, l'assegno unico universale per le minori (che comprende in sé anche le previgenti detrazioni per i figli a carico) spetta ad entrambi i genitori, ciascuno per la metà.
La domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente non può trovare accoglimento.
E' noto l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (cfr. Cass. civ., sez. Un., 11 luglio
2018, n. 18287).
Secondo le Sezioni Unite, la prima verifica da eseguire attiene alla comparazione delle rispettive condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e dall'accertamento del divario economico tra i due, il quale deve essere “rilevante”, dovendosi così escludere che minimi scostamenti possano giustificare l'imposizione di un assegno.
L'eventuale, rilevante, squilibrio tra le posizioni dovrà poi essere causalmente ricollegato (secondo una valutazione che la Corte ritiene debba essere "rigorosa") alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare".
Sulla base dei riportati principi, osserva il Tribunale che, nella specie, la domanda di assegno divorzile è stata genericamente formulata, anche nel quantum (assegno divorzile di importo “congruo”), e che, come sopra detto, le condizioni economiche degli ex coniugi risultano sostanzialmente equivalenti.
Peraltro, nessuna prova è stata offerta e fornita dalla richiedente in ordine al nesso causale tra l'eventuale divario economico e le scelte operate in costanza di convivenza.
La domanda è pertanto rigettata.
La reciproca soccombenza sull'aumento del contributo di mantenimento per la prole e sull'assegno divorzile giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 17.02.2023, Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Lavello il 19.07.2004, trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Lavello dell'anno 2004,
Parte II, Serie A, n. 32;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dispone l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione materna;
d) dispone che la frequentazione tra padre e figli avvenga secondo i tempi e le modalità indicati in motivazione;
e) pone a carico del ricorrente il contributo di mantenimento per la prole di complessivi 600,00 euro mensili (€ 300,00 mensili per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 del mese;
f) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà, le spese straordinarie per la prole, come individuate e disciplinate in parte motiva;
g) rigetta la domanda di assegno divorzile;
h) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 19.02.2025
La Presidente est.