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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.12841/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente rel est.
dott.ssa Angela Baraldi Giudice
dott.ssa Emanuela Romano Giudice
all'esito della camera di consiglio del 19.12.25
nel procedimento iscritto al n.r.g. 12841/24, promosso da:
C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
CUI
con il patrocinio dell'Avv. Silvia Graziosi del Foro di Modena
RICORRENTE
contro
(CF , in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. C.F._2
RESISTENTE
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto 1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 16 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della
Provincia di Modena emesso in data 7.12 2023, notificato il 20.8.2024.
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato al ricorrente, emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 5.12.2023 , secondo la quale
“…non si ravvisano, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2017, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale e lavorativo. Lo stesso infatti ha documentato attività lavorativa solo relativa a pochi mesi e non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. Tanto premesso la documentazione prodotta dimostra l'assenza di un percorso di integrazione necessario
a fondare una tutela ex art. 8 CEDU...”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 6.10.2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato con l'ausilio parziale dell'interprete: “ ADR: sto lavorando per l'azienda di allevamento di bovini di da quattro anni ho il contratto che dura un anno e poi me lo rinnova, l'ultimo Parte_2 scade il 31.12.2025. ADR: lavoro tutti i giorni, solo negli ultimi tempi ho un giorno di riposo che è il mercoledì. Prima ho lavorato7 giorni su 7, anche sabato e domenica. Lavoro dalle 8 alle 10-11 ore al giorno. ADR: il mio compito è quello di mungere le mucche;
il mio turno inizia alle 3 di notte fino alle
8 del mattino e poi di nuovo dalle 15:00 del pomeriggio fino alle 20:00 di sera. Guadagno al mese
1200,00-1300,00 euro circa. ADR: abito a San Possidonio, vicino a Mirandola. Abito in una casa di proprietà del mio datore di lavoro insieme ad altri due miei connazionali che sono pure lor dipendenti di , il mio datore di lavoro. ADR: non pago l'affitto, neppure gli altri due ragazzi con i quali convivo Pt_2 lo pagano. ADR: ho la residenza in via Matteotti81, in questa casa del mio datore di lavoro. ADR: io ricevo dal mio datore di lavoro 1750,00 euro di stipendio al mese. ADR:effettivamente i soldi indicati nella buste-paga sono 1200,00-1300,00 euro al mese, poi mi vengono dati soldi fuori-busta di
400,00-500,00 circa al mese che il capo mi versa pure sul conto corrente, lui non si trattiene parte del mio stipendio mensile per l'affitto. ADR: vivo in questa casa del datore di lavoro da tre anni circa.
ADR: si, durante la stagione invernale, il capo si trattiene300,00 euro al mese circa per il riscaldamento e le utenze;
durante le altre stagioni in 200,00. ADR: la casa dove vivo dista 10 minuti in biciletta dal luogo di lavoro. ADR: ho compreso quello che mi sta dicendo ma io non intenzione di recarmi allo sportello per lo sfruttamento lavorativo qui presente in Tribunale, il mio capo mi dà lavoro da anni…ADR: non ho familiari qui in Italia. ADR: vorrei riuscire ad avere la patente di guida, studio con un mio amico connazionale. ADR: si, ho presentato due volte la protezione internazionale che mi è stata sempre rifiutata, perciò ho presentato la domanda di protezione speciale. ADR: nel mio paese vivono i miei genitori, mia sorella e mio fratello. Sono in contatto telefonico con tutti loro, invio soldi a casa ogni due/tre mesi, a volte500,00 euro, a volte 1000,00 euro. ADR: ho detto tutto, non ho altro da aggiungere se non che vorrei acquistare una casa qui in Italia, ma senza permesso di soggiorno è difficile...….”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di integrazione documentale e rimessi gli atti al giudice delegante.
1.7. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo
e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rinnovo del titolo CP_2 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_2 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile impugnato la domanda de qua è stata presentata il 14.2.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, . Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_1 vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992,
c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei cinque anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente, immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, è stato allegato da parte resistente, rimasta contumace), abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche dallo svolgimento di un regolare lavoro a tempo pieno e a tempo determinato con prossima scadenza al 31.12.2025 come operaio nel settore agricolo, riuscendo, altresì, a percepire discreti guadagni, come da estratto previdenziale aggiornato, dalle copie delle CP_3 buste-paga allegate in atti. Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratto in regola sia pur a tempo determinato.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di risiedere in un immobile di cui è proprietario il proprio datore di lavoro.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c.,
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 19.12.25
Il Presidente est.
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente rel est.
dott.ssa Angela Baraldi Giudice
dott.ssa Emanuela Romano Giudice
all'esito della camera di consiglio del 19.12.25
nel procedimento iscritto al n.r.g. 12841/24, promosso da:
C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
CUI
con il patrocinio dell'Avv. Silvia Graziosi del Foro di Modena
RICORRENTE
contro
(CF , in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. C.F._2
RESISTENTE
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto 1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 16 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies
c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della
Provincia di Modena emesso in data 7.12 2023, notificato il 20.8.2024.
1.1 Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato al ricorrente, emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 5.12.2023 , secondo la quale
“…non si ravvisano, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2017, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale e lavorativo. Lo stesso infatti ha documentato attività lavorativa solo relativa a pochi mesi e non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. Tanto premesso la documentazione prodotta dimostra l'assenza di un percorso di integrazione necessario
a fondare una tutela ex art. 8 CEDU...”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
1.3. Ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota di deposito del difensore di parte ricorrente) il non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il Giudice ha delegato per la fase istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 6.10.2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato con l'ausilio parziale dell'interprete: “ ADR: sto lavorando per l'azienda di allevamento di bovini di da quattro anni ho il contratto che dura un anno e poi me lo rinnova, l'ultimo Parte_2 scade il 31.12.2025. ADR: lavoro tutti i giorni, solo negli ultimi tempi ho un giorno di riposo che è il mercoledì. Prima ho lavorato7 giorni su 7, anche sabato e domenica. Lavoro dalle 8 alle 10-11 ore al giorno. ADR: il mio compito è quello di mungere le mucche;
il mio turno inizia alle 3 di notte fino alle
8 del mattino e poi di nuovo dalle 15:00 del pomeriggio fino alle 20:00 di sera. Guadagno al mese
1200,00-1300,00 euro circa. ADR: abito a San Possidonio, vicino a Mirandola. Abito in una casa di proprietà del mio datore di lavoro insieme ad altri due miei connazionali che sono pure lor dipendenti di , il mio datore di lavoro. ADR: non pago l'affitto, neppure gli altri due ragazzi con i quali convivo Pt_2 lo pagano. ADR: ho la residenza in via Matteotti81, in questa casa del mio datore di lavoro. ADR: io ricevo dal mio datore di lavoro 1750,00 euro di stipendio al mese. ADR:effettivamente i soldi indicati nella buste-paga sono 1200,00-1300,00 euro al mese, poi mi vengono dati soldi fuori-busta di
400,00-500,00 circa al mese che il capo mi versa pure sul conto corrente, lui non si trattiene parte del mio stipendio mensile per l'affitto. ADR: vivo in questa casa del datore di lavoro da tre anni circa.
ADR: si, durante la stagione invernale, il capo si trattiene300,00 euro al mese circa per il riscaldamento e le utenze;
durante le altre stagioni in 200,00. ADR: la casa dove vivo dista 10 minuti in biciletta dal luogo di lavoro. ADR: ho compreso quello che mi sta dicendo ma io non intenzione di recarmi allo sportello per lo sfruttamento lavorativo qui presente in Tribunale, il mio capo mi dà lavoro da anni…ADR: non ho familiari qui in Italia. ADR: vorrei riuscire ad avere la patente di guida, studio con un mio amico connazionale. ADR: si, ho presentato due volte la protezione internazionale che mi è stata sempre rifiutata, perciò ho presentato la domanda di protezione speciale. ADR: nel mio paese vivono i miei genitori, mia sorella e mio fratello. Sono in contatto telefonico con tutti loro, invio soldi a casa ogni due/tre mesi, a volte500,00 euro, a volte 1000,00 euro. ADR: ho detto tutto, non ho altro da aggiungere se non che vorrei acquistare una casa qui in Italia, ma senza permesso di soggiorno è difficile...….”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP si è riservato e poi ha assegnato termine alla parte ricorrente per il deposito di integrazione documentale e rimessi gli atti al giudice delegante.
1.7. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo
e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rinnovo del titolo CP_2 richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_2 il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020 (come risulta dal provvedimento questorile impugnato la domanda de qua è stata presentata il 14.2.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine
e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, . Italia). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della Per_1 vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992,
c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this Per_2 understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, si deve osservare come nei cinque anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente, immune da pregiudizi penali (nulla, sul punto, è stato allegato da parte resistente, rimasta contumace), abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche dallo svolgimento di un regolare lavoro a tempo pieno e a tempo determinato con prossima scadenza al 31.12.2025 come operaio nel settore agricolo, riuscendo, altresì, a percepire discreti guadagni, come da estratto previdenziale aggiornato, dalle copie delle CP_3 buste-paga allegate in atti. Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il medesimo abbia perfezionato da ultimo contratto in regola sia pur a tempo determinato.
Quanto alla situazione abitativa, il ricorrente ha dimostrato di risiedere in un immobile di cui è proprietario il proprio datore di lavoro.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata, nella contumacia di parte resistente, sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c.,
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 19.12.25
Il Presidente est.
Dott. Luca Minniti