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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Castrovillari
Verbale della causa n. 1083/24
Oggi 14.04.25 alle ore 09.57 sono comparsi gli avv.ti Gallo Giovanni Battista per parte ricorrente, nonché l'Avv. Vincenzo D'Agostino, in sostituzione degli Avv. ti De Santis e
Denmtamaro per parte resistente, i quali discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Alle ore 11.00, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
pagina 1 di 8 R.G. n. 1083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1083/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Battista Gallo;
Parte_1
Ricorrente contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo De Santis e Alessandro Controparte_1
Dentamaro;
Resistente
OGGETTO: Buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI: Come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 30.05.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza di comparizione, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 premettendo che : a) acquistava presso l'ufficio postale di Civita (CS) un buono Parte_1
postale fruttifero della somma di lire dieci milioni, serie CB, nr. 01.629.01814; b) in data 31.5.2023, il ricorrente, avanzava richiesta di rimborso del suddetto buono evidenziando che il medesimo non era da considerarsi prescritto per la mancata indicazione della data di scadenza, che ha reso difficile all'acquirente chiedere la liquidazione. Evidenziava, altresì, a sostegno della propria pagina 2 di 8 richiesta, la mancata consegna di documenti dai quali fosse possibile desumere la data di scadenza;
c) a fronte della mancata risposta da parte di , in data 8.11.2023, CP_1
azionava Arbitrato Bancario, conclusosi con decisione negativa;
Sosteneva che, Controparte_1 non provvedeva ad informare dell'eventuale scadenza e/o prescrizione
[...] Parte_1 del buono, né forniva e consegnava, al momento dell'emissione, l'obbligatorio foglio informativo in violazione degli obblighi sanciti agli artt. 3 e 6 del D.M. del 19.12.2000.
Deduceva la violazione delle regole di diligenza, buona fede, correttezza e trasparenza in quanto sul titolo emesso non è stata indicata la data di scadenza, il tasso di interesse applicato e l'indicazione della serie (quest'ultima scritta a mano) per cui, in alcun modo, avrebbe potuto avere conoscenza della durata dei buoni fruttiferi e, di conseguenza non è stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso.
Tanto premesso, azionava il diritto alla riscossione del buoni fruttiferi postali, atteso che non poteva essere invocata alcuna prescrizione da parte delle e, nella denegata Controparte_1
ipotesi di accertamento della prescrizione, sosteneva il diritto al risarcimento del danno subito per un importo pari alla sorte capitale dei buoni oggetto di causa, oltre interessi legali e di mora maturati, per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, buona fede e informazione imputabile a . CP_1
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” In via principale: - accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui sopra, il diritto del ricorrente, in quanto non prescritto, al rimborso di capitale ed interessi di cui al buono postale fruttifero per cui è causa;
- condannare al rimborso del capitale di Lire dieci milioni(ora €.2.582,28- Controparte_1
duemilacinquecentottantadue/28)ed alla liquidazione degli interessi a favore del ricorrente, per come previsto nel suddetto buono postale (50% del capitale al lordo del 12,50% oltre gli interessi di legge decorrenti dalla maturazione del credito sino al soddisfo). In subordine: - accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, buona fede e informazione da parte di - condannare la stessa al risarcimento dei danni di Controparte_1
natura patrimoniale, per un importo pari a quello che avrebbe ottenuto in sede di liquidazione ovvero per un importo totale di Lire dieci milioni (ora €.2.582,28- Cont duemilacinquecentottantadue/28),oltre interessi legali dalla data della sottoscrizione del , fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre accessori di legge, da distrarre ex art.93 C.P.C. ".
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse domande perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava che il buono fruttifero postale, sottoscritto pagina 3 di 8 in data 17.11.1999, appartiene alla tipologia speciale “a termine” serie “CB”, pertanto non poteva trovare applicazione nessun obbligo informativo sancito dal D.M. 10/12/2000 e/o dal D.M.
06.10.2004, entrambi emessi in data successiva rispetto alla sua sottoscrizione. Rappresentava che la tipologia dei buoni fruttiferi “a termine” della serie “CB” è stata istituita con D.M. Tesoro 26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 01 marzo 1999, in collocamento dal
02.03.1999 fino al 20/12/1999; detti buoni garantivano la restituzione del capitale + 25% dopo 7 anni e capitale + 50% dopo 11 anni (gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale del
12,50%); alla scadenza dell'11° anno i titoli diventavano infruttiferi.
Deduceva che, il buono fruttifero postale de quo trovava, quindi, la sua fonte normativa nel D.P.R.
156/1973 e nel decreto istitutivo del 26.02.1999, che non prevedevano la consegna di alcun Foglio
Informativo Analitico all'atto della sua sottoscrizione.
Inoltre, evidenziava che sul buono in questione era stata diligentemente riportata, sia sul fronte che sul retro del titolo, l'appartenenza alla tipologia speciale “a termine” che alla serie “CB”, oltre che, sul retro del titolo è stata riportata a penna, con apposizione di timbro guller della società e sigla dell'operatore postale, una tabella con indicazione dei rendimenti e delle scadenze del titolo.
Tale dicitura, attestante tipologia, serie, rendimenti e scadenze del buono, comprovava oltre ogni ragionevole dubbio che, all'atto di emissione dei titoli, al risparmiatore era stata fornita ogni informazione sulla caratteristica del titolo sottoscritto.
Deduceva, altresì, che i buoni postali fruttiferi erano stati emessi dalla e Prestiti e CP_3
sono equiparabili ai titoli del debito pubblico e quindi sono disciplinati dalle medesime norme in materia di debito pubblico, ivi compresa la prescrizione decennale del diritto, come già stabilito dagli artt. 8 e 10 del D.M. 19 dicembre 2000 del Ministero del Tesoro e che nel caso dei BFP appartenenti alla serie “CB” trovava quindi applicazione la norma transitoria di cui all'art. 10, comma 2 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000 che estende ai predetti titoli – emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore – la disposizione contenuta all'art. 8 in base alla quale “i diritti dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.” La modifica estendeva, quindi, ai buoni fruttiferi la normativa dei titoli di debito pubblico, prolungando la data di prescrizione da cinque a dieci anni dalla data di scadenza del titolo, come previsto per tutti i titoli pubblici.
Evidenziava che, in tutti gli uffici postali era stato inoltre affisso un avviso relativo alla prescrizione dei buoni fruttiferi postali cartacei. Alla luce di quanto sopra, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.
pagina 4 di 8 Concludeva, chiedendo: “In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso del buono per cui è causa;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.
All'udienza del 14.04.2025 in esito alla discussione delle parti, il G.I. pronunciava la presente sentenza.
1. Nel merito
La domanda dell'attore è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
1.1Orbene, in punto di diritto, si rileva che i buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi da
Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e vengono collocati presso gli uffici di Controparte_1
Il termine per il decorso della prescrizione è stato fissato in 10 anni con il decreto del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000 che, modificando la precedente disciplina, all'art. 8 ha previsto che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Detti titoli, secondo la Corte di Cassazione, vanno qualificati quali titoli di legittimazione (cfr. Cass.,
SS.UU., sent. n. 13979/2007), necessari ex art. 2002 c.c. unicamente a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai
Decreti Ministeriali emanati in materia, idonei a integrare, anche in itinere il contenuto del contratto
“ab externo”, secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
In forza di tale ricostruzione, pertanto, è stata ritenuta non applicabile ai buoni in parola la disciplina di tutela dei consumatori caratterizzata dalla separata sottoscrizione di clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati, cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione dei risparmiatori anche nel corso del rapporto (cfr.
Cass., SS.UU., sent. n. 3963/2019).
pagina 5 di 8 Venendo, al caso in esame, si osserva che il buono fruttifero postale de quo è appartenente alla tipologia “a termine” serie “CB” della durata massima di 11 anni dalla data di sottoscrizione per come indicato sul retro del titolo.
Risulta, dunque, che i buoni in questione, sottoscritti in data 17.11.1999, con scadenza il
17.11.2010 e che da tale data iniziava a decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso, maturato, quindi, in data 18.11.2020.
Ebbene, dalle deduzioni delle parti si evince che la richiesta di rimborso è avvenuta il 31.05.2023 oltre detto termine e che non vi è stata, medio tempore, alcuna interruzione del termine prescrizionale.
Quanto alla dedotta violazione degli obblighi di informazione da parte di , si osserva CP_1 che il buono fruttifero in questione riporta la dicitura “a termine” e la tipologia di serie di appartenenza “CB” nonché l'indicazione dei rendimenti e della durata del titolo.
Ed ancora, sul buono fruttifero è presente anche la dicitura: “Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenerne il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità”.
Tali indicazioni desumibili dal titolo stesso, già di per sé idonee a fornire tutte le informazioni relative alla durata, serie, tipologia e rendimento del titolo.
Ne consegue che, il ricorrente era a conoscenza che dopo la scadenza di 11 anni, indicata sul titolo, il buono fruttifero, se non riscosso, sarebbe caduto in prescrizione a termine di 5 anni, successivamente prolungato, in senso favorevole al risparmiatore fino a 10 anni ex art. 10, comma 2 del decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 19 dicembre 2000.
Detto ciò, si segnala che sussisteva l'onere dell'attore di attivarsi per conoscere gli elementi di disciplina del rapporto, eventualmente, non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente avanzare la richiesta di rimborso del capitale e liquidazione degli interessi. D'altra parte, tali informazioni normative potevano essere facilmente reperite dalla consultazione dei siti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero dai prospetti informativi affissi all'interno degli Uffici Postali.
Non appaiono, dunque, fondate le argomentazioni svolte dall'attore, nella parte in cui contesta la decorrenza del termine prescrizionale sul presupposto della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'Ufficio Postale che non l'avrebbe messo nelle condizioni di conoscere la natura e le pagina 6 di 8 caratteristiche dell'investimento e di avvedersi, in particolare, della scadenza dei titolo in questione.
Ed invero, l'art. 2935 c.c., nel prevedere che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, fa riferimento alla sola possibilità legale e non già a quella materiale di esercizio del diritto, senza che possa, pertanto, influire sul relativo decorso l'eventuale ignoranza in cui versi il titolare del diritto, essendo giuridicamente rilevanti come causa di sospensione solo quelle circostanze tassativamente indicate nell'art. 2941 c.c.
A tal proposito, giova rilevare che la Corte di Cassazione ha statuito che “condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi…come ha infatti più volte evidenziato questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l'art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, nè il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (v. in particolare Cass. 3584/2012)” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 996/2022).
Le argomentazioni sopra esposte impediscono, quindi, di ritenere sussistente la responsabilità di per omessa osservanza di obblighi informativi o per inadeguatezza delle Controparte_1
informazioni presenti sui buoni fruttiferi postali, tali da avere impedito il decorso della prescrizione del diritto al rimborso dei buoni medesimi ormai scaduti e non più incassabili (cfr. Tribunale Spezia
n. 586/2019; Tribunale Torino 8.4.2020; Tribunale Busto Arsizio n. 286/2021; Tribunale Brescia
6.10.2021).
Risulta, inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 2941, c. I, n. 8) c.c., che prevede la sospensione della prescrizione nel caso in cui il debitore abbia dolosamente occultato il debito al creditore.
Come già detto, con riferimento al termine di prescrizione del diritto al rimborso, lo stesso è previsto per atto normativo, ciò ovviamente non consente di ritenere configurabile l'occultamento da parte di Controparte_1
1.2 Parimenti infondata è anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, avanzata in via subordinata dal ricorrente, tenuto conto di quanto già detto nei punti che precedono, non sussiste alcun inadempimento da parte di nella fase di collocamento dei buoni CP_1
fruttiferi, avendo la società collocatrice assolto pienamente ai propri obblighi informativi, non vi è alcun “danno ingiusto” che possa giustificare l'azione di risarcimento danni in favore del ricorrente.
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2.Sulle spese di lite.
Appare equo, trattandosi di questioni interpretative, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1083/24 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Spese compensate.
Castrovillari, 14.04.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa Talarico
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