Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/05/2025, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 1755/2021, vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Perrella e Elisabetta Mete Parte_1
e presso questi ultimi elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 10, per procura allegata all'atto di citazione in appello appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Eufemia e Monica Controparte_1
Cipolletti e presso questi ultimi elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, viale Vellei n.
16, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellato
e con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12665/2020 del 22.9.2020 del Tribunale di
Roma
Conclusioni
1
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, a riforma della sentenza n. 12665/2020 emessa dal
Tribunale di Roma, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Francesca Cosentino, nell'ambito del giudizio N.R.G. 68625/2018, pubblicata il 22.9.20, condannare CP_1
al pagamento a favore della sig.ra della somma di euro
[...] Parte_1
€ 9.895,13= ovvero alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data di deposito del ricorso per DI del 4.7.18 a titolo di quota (50%) delle spese straordinarie dalla stessa sostenute da novembre 2015 a giugno 2018 per il figlio Per_1
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata: “Voglia questa Ecc.ma Corte di Appello rigettare integralmente l'appello introitato dalla Sig.ra avverso la Sentenza n. 12665/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Roma e condannare la stessa appellante alla refusione delle spese legali del presente giudizio tutte nessuna esclusa.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma chiedeva emettersi nei Parte_1
confronti di decreto ingiuntivo per il pagamento della somma Controparte_1
complessiva di 9.895,13 euro a titolo di quota per la partecipazione alle spese mediche, scolastiche e di baby-sitter da lei sostenute per il figlio (n. il 19.6.2013) da Per_1
novembre 2015 a marzo 2018.
Il Tribunale di Roma con decreto n. 18021/2018 del 6.8.2018 ingiungeva a CP_1
il pagamento di detta somma.
[...]
Con atto di citazione depositato in data 24.10.2018 proponeva Controparte_1
opposizione avverso il suddetto decreto deducendo che tale importo si riferiva al pagamento di spese straordinarie sostenute per il figlio ma mai effettivamente concordate tra le parti.
2 Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava alla corresponsione in favore di Controparte_1 Parte_1
della minor somma di euro 4.060,50 euro, oltre interessi legali dalla domanda e compensava le spese processuali tra le parti.
Il Tribunale ha accertato la somma dovuta dal avuto riguardo ai diversi CP_1
periodi di vigenza dei provvedimenti del tribunale. In particolare, ha separatamente valutato la debenza delle somme richieste dall'opposta nel periodo di vigenza del decreto provvisorio emesso dal tribunale il 20.9.2016, con il quale era stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, periodo durante il quale le era stata demandata la decisione circa le questioni di maggior interesse per il figlio, ed il periodo di vigenza del decreto definitivo emesso il 16.11. 2017 con il quale era stato disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso la madre, facendo riferimento per tale periodo all'espressa disciplina contenuta nel decreto quanto alle spese straordinarie. All'esito, ha escluso dalle somme richieste con il decreto ingiuntivo quelle relative alla baby -sitter, ritenendole comprese nel mantenimento ordinario ed una parte di quelle relative alla frequentazione della scuola privata da parte del bambino poiché non previamente concordate.
Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 23.3.2021 Parte_1
ha proposto appello avverso tale provvedimento con quattro motivi lamentando l'erronea valutazione da parte del primo giudice della documentazione prodotta in atti riguardante la totalità delle spese straordinarie sostenute.
Con comparsa dell' 1.7.2021 si è costituito in giudizio il quale Controparte_1
contestando il fondamento dell'appello, nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 27.4.2023, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza dell'11.4.2024 è stata sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. .
3 L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto entro i limiti che verranno di seguito esposti.
Con il secondo ed il terzo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe negato la debenza da parte del del 50% delle somme da lei spese per CP_1
il pagamento della baby-sitter relative al periodo dal dicembre 2017 al maggio 2018, avendo ritenuto erroneamente che tali somme fossero comprese nell'assegno di mantenimento, quantificato nella misura di euro 350 mensili. Al riguardo l'appellante fa riferimento al dispositivo del decreto del 16.11.2017 che aveva disciplinato in via definitiva l'affidamento del minore ad entrambi i genitori prevedendo una precisa regolamentazione delle spese straordinarie e specificato che “le spese di baby - sitter dovessero essere ricomprese nel mantenimento ordinario ove già presenti prima della separazione”. Tuttavia, nel caso di specie non vi era mai stata alcuna separazione tra le parti, giacchè le stesse non avevano mai vissuto insieme, difettando pertanto il requisito in base al quale dette somme avrebbero dovuto essere incluse nel mantenimento. Il motivo è infondato. E' infatti chiaro dal decreto del tribunale di Roma del 16.11.2017, nella cui vigenza le spese di baby- sitter sono state sostenute, che il riferimento alla “separazione” è frutto di una mera imprecisione per il mancato riferimento allo specifico caso di specie. E' possibile, tuttavia, avuto riguardo alla ratio della disposizione, trasposta nell'ipotesi in cui la coppia non abbia mai convissuto, sostituire il riferimento alla “separazione”, con il riferimento al periodo precedente al provvedimento che ha previsto e quantificato la misura del contributo al mantenimento del figlio, dovendosi ritenere che ove il genitore collocatario già sosteneva spese di baby sitter prima della decisione del giudice, questi non poteva non averne già tenuto conto nella quantificazione del contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore. Al riguardo è la stessa appellante ad avere affermato di avere sempre dovuto sostenere spese di baby-sitter per la particolarità del suo lavoro, di talchè deve ritenersi che gli esborsi ad esse relativi siano stati considerati nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, a nulla rilevando, come eccepito dalla che tale ipotesi resterebbe Pt_1
esclusa dal fatto che l'importo di tali spese sarebbe pari al doppio dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice. La quantificazione del contributo dovuto dal genitore
4 non collocatario all'altro per il mantenimento del figlio minore, infatti, non è direttamente ed esclusivamente correlato alle spese sostenute dal collocatario, essendo il risultato della valutazione ponderata di molti altri fattori ad esso estranei tra i quali primariamente, la valutazione della condizione economica della parte onerata in rapporto con quella dell'altra parte, di talchè può ben verificarsi che il contributo al mantenimento imposto ad un genitore sia inferiore alle spese sostenute dall'altro .
E' infondato anche il motivo di appello con il quale si censura il mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado delle spese sostenute dalla signora per la scuola Pt_1
privata del bambino, dal dicembre 2017 fino al 27.3. 2018, poiché non concordate.
Secondo l'appellante, infatti, mancherebbe la prova del dissenso del , CP_1
manifestato per la prima volta solo con la mail del 27.3.2018.
Al riguardo va rilevato che, secondo quanto previsto dal decreto del tribunale del
16.11.2017, le spese della scuola privata rientrano tra le spese straordinarie da concordare.
Il decreto precisa che “il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta”. Nella specie, non è stata fornita la prova, il cui onere incombeva alla parte appellante, che vi sia stata un'esplicita richiesta di consenso, mentre il
[...]
ha dedotto di avere manifestato il dissenso non appena reso edotto della scelta CP_1
della scuola privata, di talchè non può ritenersi che gli esborsi relativi a tale titolo di spesa siano stati previamente concordati.
E' invece fondato il primo motivo di ricorso con il quale l'appellante deduce un errore di calcolo da parte del tribunale nella quantificazione delle spese straordinarie riconosciute alla per il periodo da novembre 2015 al novembre 2017 e l'omessa immotivata Pt_1
inclusione tra le spese a lei riconosciute di quelle comprovate dai documenti 23, 24 e 25 del fascicolo monitorio, di talchè la somma delle complessive spese da lei sostenute non sarebbe di euro 7.485,00 come quantificata dal tribunale, ma di euro 9.271,00. Tale assunto è corretto. Infatti, la somma delle spese già riconosciute dal tribunale ammonta ad euro 8.521,00 e ad essa devono essere aggiunte le spese di euro 250 ciascuna,
5 documentate dalle tre ricevute del 4.9. 2017 (doc. 23 fasc. monitorio) del 3.10. 2017 (doc.
24) e dell'8.11.2017 (doc. 25) immotivatamente escluse dal calcolo, nonostante si tratti di ricevute di pagamento effettuato per gli stessi titoli e nei confronti della stessa associazione
“Scarabocchiando” ma relative ad altre mensilità comunque ricomprese nel periodo.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, il deve essere condannato al CP_1
pagamento in favore della della somma complessiva di euro 4.635,00 pari al 50% Pt_1
della complessiva somma di euro 9.271,00 . Sulla somma così quantificata sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla domanda.
In considerazione dell'esito complessivo dei due gradi di giudizio sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa eccezione, istanza e domanda rigettate, accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma, del 22.9.2020 e, Parte_1
per l'effetto, in parziale riforma della decisione, condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di euro 4.635,00, oltre Parte_1
interessi legali dalla domanda .
Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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