CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MINGARELLI ALBERTO, Presidente
ON IO, TO
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 787/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roncade - Via Roma 53 31056 Roncade TV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2
e pubblicata il 02/03/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 518 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 519 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 209 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di accertamento impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Con un unico ricorso la società “Ricorrente_1 sas” ha impugnato gli avvisi di accertamento per IMU 2019 e 2020 e TASI 2019, con i quali il Comune di Roncade (TV) ha contestato il versamento di imposte inferiori al dovuto in relazione al possesso, quanto all'IMU di 34 unità immobiliari catastali di cui 33 fabbricati e un terreno e alla TASI di 6 unità immobiliari catastali costituite da fabbricati, tutte iscritte in catasto con attribuzione di rendita definitiva.
2.1) Con l'avviso di accertamento n. 518 del 17/12/2021, per IMU 2019, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 16.164 euro, di cui 12.406,00 per imposta, 3.721,80 per sanzioni,
36,22 per interessi.
2.2) Con l'avviso di accertamento n. 519 del 20/12/2021, per IMU 2020, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 17.408 euro, di cui 13.388 per imposta, 4.016,40 per sanzioni, 3,13 per interessi.
2.3) Con l'avviso di accertamento n. 209 del 20/12/2021, per TASI 2019, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 5.091 euro, di cui 3.906,00 per imposta, 1.171,80 per sanzioni, 12,93 per interessi.
3) In relazione al primo motivo di ricorso, i primi giudici hanno osservato che «Negli atti impugnati il Comune di Roncade ha dettagliatamente illustrato le ragioni della propria pretesa, indicando immobile per immobile i dati catastali, la percentuale ed il periodo di possesso, il valore dell'immobile, la rendita catastale che costituisce la base imponibile per il calcolo dell'imposta, l'aliquota applicata e l'imposta dovuta per ogni singolo immobile. … Nella parte “determinazione dell'imposta” degli avvisi sono indicati il sistema di calcolo adottato per cui il contribuente avrebbe potuto agevolmente verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e conoscere tutti i dati utili per comprendere come è stata determinata l'imposta per ciascun immobile. Vertendosi in materia di insufficiente versamento, la ricorrente è stata in grado di comprendere i motivi per i quali il pagamento è risultato carente, con la possibilità (non concretizzatasi) di contestare il quantum dell'imposta per ogni singolo immobile e non in modo del tutto generico e senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla quantificazione degli importi dovuti. Pertanto gli atti impositivi impugnati già contengono in sé le ragioni fondanti, per cui non è riscontrabile alcun difetto di motivazione: essi sono dotati degli elementi essenziali prescritti.».
Alla luce della sentenza di Cassazione n. 21814/2019, secondo cui «... l'obbligo di allegazione di atti non opera per quelli che, essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo, debbono ritenersi conosciuti o conoscibili dai contribuenti.» la corte di giustizia tributaria di primo grado ha giudicato del tutto infondato il secondo rilievo, concernente l'omessa allegazione di atti, quali delibere e regolamenti citati nei preamboli degli atti impositivi e tutti soggetti a forme di pubblicazione previste dalla legge.
I primi giudici hanno invece, accolto il terzo motivo, in quanto «Nel caso di specie andava applicato l'art.12, comma 5, del D.Lgs. n.472/1997, che consente di irrogare una sanzione unica pari a quella base (prevista per la violazione più grave) aumentata dalla metà al triplo, per le violazioni ICI (della stessa indole) commesse nei periodi di imposta 2019 e 2020.».
Per tali ragioni, con la sentenza n. 79/2^/2023, del 23/02/2023, depositata il 02/03/2023, in parziale accoglimento del ricorso, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha disposto la rideterminazione delle sanzioni applicando la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, rigettato nel resto e posto a carico della società le spese di lite, liquidate in 1.500 euro.
4) La società “Ricorrente_1 sas” ha proposto un appello con il quale chiede di riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto annullare gli avvisi impugnati e condannare il Comune alle spese di giudizio di entrambi i gradi, con distrazione a favore del difensore.
5) Il Comune di Roncade si è costituito con atto di controdeduzioni e appello incidentale.
5.1) La difesa dell'Ente locale ribadisce che negli avvisi di accertamento sono indicati, per ciascuna unità immobiliare i parametri in base ai quali è calcolata l'imposta dovuta (identificazione catastale, con categoria e rendita;
percentuale e mesi di possesso;
valore dell'immobile, ottenuto moltiplicando la rendita rivalutata del 5% per il coefficiente fissato dalla Legge e dipendente dalla categoria catastale (come indicato alle pagg.
7-8 degli avvisi di accertamento;
aliquota d'imposta applicata su ogni specifico immobile;
imposta dovuta per ogni singolo immobile.
La maggiore imposta accertata, ovvero omessa, è calcolata in base alla differenza tra la somma dell'imposta dovuta per ciascun immobile e quella versata dalla società.
Pertanto, il contribuente è posto in grado di verificare e – in caso di errore – contestare la pretesa del Comune.
Gli avvisi di accertamento sono dunque dotati di una congrua motivazione.
In riferimento al richiamo alla sentenza 1181/6^/2021 della commissione tributaria regionale per il Veneto, la difesa dell'Ente locale evidenzia che il Comune non deve indicare su quale singolo immobile il versamento non sia stato eseguito o eseguito parzialmente, essendo l'imposta dovuta sulla totalità degli immobili.
La difesa del Comune rappresenta che le sentenze della Corte di Cassazione n. 26731/2018 e 10972/2017 richiamate dalla difesa della società non sono pertinenti al caso in esame, essendo riferite la prima ad un avviso di accertamento per imposta di registro, ipotecaria e catastale privo dell'indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate in relazione ai tributi e la seconda ad un avviso di accertamento IRPEF.
Infine, la difesa dell'Ente locale rileva che l'eccezione sollevata nel ricorso introduttivo, e concernente il difetto di motivazione sotto il profilo della mancata allegazione di documenti richiamati negli avvisi di accertamento non è stata riproposta e comunque sul punto si riporta alle controdeduzioni in primo grado.
5.2) Mediante l'appello incidentale, illustrando dettagliatamente le ragioni per le quali il “cumulo giuridico” e la “continuazione” non possono trovare applicazione nel caso della sanzione per omesso versamento di cui all'art. 13 del d.lgs 471/97, l'Ente locale contesta il capo della sentenza che ha riconosciuto l'applicabilità al caso in esame dell'istituto della continuazione, richiamando a sostegno di tale tesi l'ordinanza n. 8148/2019 della Corte di Cassazione, secondo la quale, «... il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.».
6) Con memoria depositata il 05/05/2025, ultimo giorno utile rispetto all'udienza odierna, la difesa di parte contribuente, in ragione della necessaria applicazione dell'istituto della continuazione, ha chiesto il rinvio della trattazione della causa ai fini della riunione con la causa incardinata al R.G.A. 529/2021 di questa corte, relativa ad analoga controversia concernente agli avvisi di accertamento per le annualità dal 2014 al 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7) L'istanza di rinvio va rigettata per la ragione pregiudiziale ed assorbente che risulta fondata su un'interpretazione dell'istituto della continuazione in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della
Corte di Cassazione.
7.1) La difesa di parte contribuente evidenzia preliminarmente che il giudice di primo grado, pur riconoscendo l'applicazione dell'istituto, ha tuttavia omesso di determinarne in sentenza l'ammontare, limitandosi a ripetere il testo normativo.
Considerata la pendenza dell'appello R.G.A. 529/2021, relativo agli accertamenti per le annualità dal 2014 al 2018, la difesa di parte contribuente ritiene opportuno, “per economia processuale”, la riunione dei due procedimenti, con il conseguente rinvio della trattazione odierna, anche per ottemperare al disposto di cui all'ultima parte del dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 472/1997, permettendo al Collegio, quale ultimo Giudice di rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti delle sentenze precedentemente emanate.
7.1.1) Rispetto a tale tesi difensiva va considerato che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo il quale «In tema di sanzioni tributarie, l'istituto della continuazione - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi - si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione;
pertanto, ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore" (Cass. n. 16017 del 2021).».
7.1.2) Gli avvisi di accertamento oggetto della causa R.G.A. 529/2021 (annualità 2014/2018) sono stati notificati nei giorni 18,19,23/04/2019, quindi sono antecedenti alle scadenze dei versamenti delle imposte IMU per le annualità 2019 e 2020 e TASI per l'annualità 2019, oggetto della presente controversia R.G.A.
787/2023. Conseguentemente le notifiche degli avvisi di accertamento di cui alla causa R.G.A. 529/2021 hanno prodotto l'effetto interruttivo dell'istituto della continuazione di cui si è detto al precedente capo 7.1.1)
e per l'effetto non può essere comminata un'unica sanzione per le violazioni contestate per i periodi d'imposta dal 2014 al 2020, oggetto degli atti impositivi di cui alle cause R.G.A. 529/2021 (annualità 2014/2018) e R.
G.A. 787/2023 (annualità 2019/2020).
Ne consegue che sull'applicazione dell'istituto della continuazione la presente sentenza può pronunciarsi e disporre limitatamente alle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2019 e 2020.
Quest'ultima circostanza rende evidente l'infondatezza della motivazione dell'istanza di rinvio.
7.2) Fermo restando che il richiamo della difesa di parte contribuente all'economia processuale risulta palesemente pretestuoso, posto che la presente causa (R.G.R. 787/2023) è pendente in questo grado dal
24/10/2023, la causa R.G.A. 529/2021 con la quale si chiede la riunione è pendente dal 21/05/2021, se anziché nel termine ultimo per il deposito di memoria nel presente giudizio la richiesta di riunione fosse stata formulata tempestivamente, la Presidente della sezione avrebbe potuto valutarne l'ammissibilità e accoglibilità e con un provvedimento fuori udienza disporre la trattazione delle due cause nella medesima udienza, evitando gli effetti negativi sulla gestione dei ruoli derivanti da un eventuale rinvio della trattazione odierna, mancando i termini per l'iscrizione a ruolo di altra causa.
L'opportunità di riunione non è stata segnalata nemmeno all'udienza del 04/04/2025, per la trattazione della causa R.G.A. 529/2021, della quale è stato disposto un rinvio al 15/09/2025, ma per ragioni diverse rispetto all'applicabilità o meno della continuazione.
8) L'appello della società contribuente è articolato in tre motivi.
8.1) Con il primo motivo è ribadita la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione e inosservanza dell'onere probatorio.
Ad avviso della difesa di parte contribuente i giudici di prima istanza avrebbero frainteso l'eccezione che è riferita al fatto che il Comune contesta un minor versamento «... senza che in atti sia minimamente enunciato il motivo di tale asserito parziale versamento rispetto a quanto effettivamente versato dalla Parte ».
8.1.1) A sostegno dell'eccezione la difesa di parte contribuente richiama la sentenza 1181/06/2021 della commissione tributaria regionale per il Veneto, che in analoga controversia tra le stesse parti ha annullato l'atto impositivo in quanto «Non può infatti considerarsi esaustiva motivazione dell'atto impositivo, la mera elencazione dei beni accompagnata dall'esposizione della corrispondente rendita catastale. Tale documento non dà alcun conto dei conteggi effettuati dall'ufficio comunale per giungere alla quantificazione della diversa entità del versamento preteso, né degli immobili per i quali il conteggio effettuato dal contribuente risulterebbe errato e tali da necessitare la pretesa integrazione di versamento. Non vi è alcun dubbio sul fatto che gravi sul Comune l'onere di provare la sussistenza dell'an e del quantum debeatur, e, come detto, dall'esame degli atti tale onere non risulta assolto, con il conseguente necessario annullamento dell'atto impugnato.».
Rispetto a tale richiamo va osservato che la pronuncia 1181/06/2021 non è definitiva, essendo impugnata avanti la Corte di Cassazione e comunque è riferita all'avviso di accertamento per IMU 2013, che non è stato prodotto nel presente giudizio. Tale omissione preclude l'eventuale confronto tra le motivazioni dell'accertamento per il 2013 e quelli oggetto della presente controversia. A quanto precede va aggiunto che, anche qualora tale sentenza venisse confermata dalla Corte di
Cassazione, il giudicato relativo all'anno 2013 non condizionerebbe l'esito del giudizio relativo alle annualità
2019/2020 oggetto del presente gravame, non costituendo “giudicato esterno”, essendo applicabile alla fattispecie in esame il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale «Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria).» (Cass. 5766/2021);
8.1.2) Parte contribuente richiama anche la sentenza 51/1^/2021 della C.T.P. di Treviso che in riferimento ad avvisi di accertamento per IMU e TASI dal 2014 al 2018 ha affermato come «... un parziale versamento IMU nel quale il quantum dovuto indicato non consente facilmente al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dallo stesso Comune, non può rappresentare un riferimento sicuro».
Anche tale pronuncia non è definitiva, risultando pendente l'appello avanti questa Corte e conseguentemente non rileva ai fini del presente giudizio.
8.1.3) Risultano infondate anche le argomentazioni esposte a sostegno dell'asserita carenza di motivazione degli atti impugnati.
8.1.3.1) Al fine del decidere è opportuno ricordare che le norme istitutive dell'IMU e della TASI fissano due principi che non si prestano a incertezze interpretative: la base imponibile per il calcolo delle imposte è costituita dalla rendita catastale del bene immobile al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
l'imposta è determinata applicando alla rendita catastale i coefficienti stabiliti dalle norme nazionali e/o comunali.
A quanto precede va aggiunto che al 1° gennaio delle annualità di riferimento tutte le unità immobiliari oggetto degli atti impositivi in controversia erano dotate di rendita catastale regolarmente attribuita.
Pertanto il calcolo delle imposte è privo di qualsivoglia discrezionalità.
8.1.3.2) Ciò premesso, va dato atto al Comune che il contenzioso in esame concerne il recupero, per ciascuna imposta e annualità, della differenza tra le imposte complessivamente dovute e quelle effettivamente versate.
8.1.3.2.1) A tale scopo, nelle premesse di tutti gli avvisi di accertamento in contestazione l'Ente locale ha richiamato le norme legislative, delibere di consiglio e giunta comunale concernenti l'applicazione delle imposte IMU e TASI e i dati fruibili attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate-Territorio.
8.1.3.2.2) Dopo i predetti richiami, in ciascun atto impositivo per IMU l'Ente locale ha inserito quattro tabelle.
Nella prima è esposto l'elenco delle unità immobiliari soggette a tassazione e per ognuna di esse l'identificazione catastale (foglio, particella, subalterno, categoria) e l'indirizzo anagrafico;
la rendita catastale ed i parametri e coefficienti applicati per il calcolo dell'imposta dovuta (percentuale e mesi di possesso, assenza di esenzioni, riduzioni, detrazioni); il codice tributo, l'aliquota per il calcolo dell'imposta; l'imposta dovuta in acconto e a saldo. Alla fine di tale tabella è indicata l'imposta complessivamente dovuta in acconto e saldo risultante dalla somma delle imposte relative a ciascuna unità immobiliare e il totale dell'imposta risultante dalla somma dell'acconto e saldo.
Nella seconda è esposto il “Dettaglio dei pagamenti eseguiti: come comunicato dal centro riscossioni” suddiviso per codici tributo.
Nella terza è esposto il “riepilogo importi dovuti” a titolo di maggiore imposta, sanzioni, interessi e spese, con la precisazione dei criteri di determinazione delle sanzioni.
Alla fine di tale tabella è esposto il dettaglio delle percentuali e giorni in base ai quali sono stati calcolati gli interessi.
Nella motivazione di ciascun avviso di accertamento per IMU, l'Ente locale ha ulteriormente precisato le ragioni del recupero ed i criteri adottati per il calcolo delle maggiori imposte, anche in relazione alla liquidazione per singoli codici tributo, la cosiddetta “liquidazione per masse”, di cui si dirà successivamente in relazione alla contestazione di parte contribuente.
Il testo è sostanzialmente identico in tutti gli atti impositivi, con parziali differenziazioni in relazione ai codici tributo.
Essendo gli avvisi di accertamento noti sia alla società contribuente che all'Ente locale, nonché ai rispettivi difensori, per economia di scrittura, a titolo esemplificativo, appare sufficiente riportare il testo inserito nell'avviso di accertamento per IMU annualità 2014, rinviando alla consultazione degli altri 9 atti impositivi riguardo alle altre annualità e imposte.
«Il contribuente ha versato un minor importo IMU rispetto al dovuto sopradescritto. Trattasi di 33 beni iscritti al catasto fabbricati con rendite definitive e di un mappale di terreno agricolo. Ogni bene è dettagliatamente descritto nella tabella sopra indicata con l'indicazione di tutti gli elementi utili per la determinazione dell'imposta. La differenza d'imposta richiesta è relativa alla differenza tra il dovuto calcolato come da tabella sopradescritta e il versato dal contribuente. Dall'analisi del dovuto versato per ogni codice si comunica che: il dovuto per codice tributo 3925 (fabbricati di categoria D – quota Stato) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopra indicata per i beni di cui al numero d'ordine 1 + 2 + 7 + 8 ed è pari ad € 42.740,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 32.660,00 quindi c'è un minor versamento di euro 10.080,00; il dovuto per codice tributo 3930 (fabbricati di categoria D – quota Comune) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopra indicata per i beni di cui al numero d'ordine 1 + 2 + 7 + 8 ed è pari ad € 7.874,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 6.016,00 quindi c'è un minor versamento di euro 1.858,00; il dovuto per codice tributo 3916 (aree edificabili) è pari ad euro 0.00 mentre il versato dal contribuente è pari ad euro 1.408,00 quindi c'è un maggior versato di euro 1.408,00 compensato in automatico nel presente atto di accertamento con il minor versato in altri codici tributi;
il dovuto per codice tributo 3914 (terreno agricolo) è relativo all'imposta dettagliatamente sopra indicata per il bene di cui al numero d'ordine 32 ed è pari ad euro 4,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice tributo è pari ad euro 0,00 quindi c'è un minor versato di € 4,00; il dovuto per codice tributo 3918 (altri fabbricati) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopra indicata per i beni di cui al numero d'ordine dal 1 al 34 ad eccezione dei numeri d'ordine 1 -2 – 7- 8 – 32 ed è pari ad euro 14.474,00 e il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 15.574,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 12.720,00 quindi c'è un minor versato di euro 2.854,00. Il totale del minor versato d'imposta è pari ad euro 13.388,00 = (10.080,00 + 1.858,00 – 1.408,00 +4,00 + 2.854,00)».
8.1.3.2.3) Nell'atto impositivo per TASI, dopo i richiami alle norme legislative e regolamentari, l'Ente locale ha inserito una tabella contenente l'elenco delle 6 unità immobiliari soggette a tassazione e per ognuna di esse l'identificazione catastale, la rendita ed i parametri e coefficienti applicati per il calcolo dell'imposta dovuta;
una seconda tabella con l'indicazione dell'imposta complessivamente dovuta in acconto e saldo risultante dalla somma delle imposte relative a ciascuna unità immobiliare;
una terza tabella contenente il
“dettaglio pagamenti eseguiti come comunicato dal centro riscossioni”; nell'atto impositivo per TASI, in relazione ad una unità immobiliare parzialmente locata, è stata inserita una quarta tabella riepilogativa dei versamenti eseguiti dal locatario e in tutti gli atti una tabella finale contenente il “riepilogo importi dovuti” a titolo di maggiore imposta, sanzioni, interessi e spese.
Nella motivazione dell'avviso di accertamento, l'Ente locale ha ulteriormente precisato le ragioni del recupero ed i criteri adottati per il calcolo delle maggiori imposte, anche in relazione alla quota d'imposta di competenza del locatario.
«... il contribuente ha versato un minor importo TASI rispetto al dovuto sopradescritto. Trattasi di 6 beni iscritti al catasto fabbricati con rendite definitive soggetti a TASI per la totalità dell'imposta in quanto non locati, ad eccezione del bene n°ordine 3 che dal 01/06/2016 è locato alla ditta Società_3 s.r.l. cf P.IVA_2 per una parte del bene (precisamente per una rendita calcolata in proporzione ai mq. occupati pari a 2589,23. Per poter locare il bene per una porzione, il contribuente avrebbe dovuto riaccatastare il bene suddiviso in due subalterni. Questo non è stato fatto pertanto la TASI dovuta, correttamente versata dall'inquilino su detta porzione del numero d'ordine 3 è stata inserita nel presente provvedimento al fine di determinare per differenza la TASI spettante e dovuta dal proprietario (pari al 100% sulla porzione non locata e al 70% sulla porzione locata). Ogni bene è dettagliatamente descritto nella tabella sopra indicata. La differenza d'imposta richiesta è determinata dalla differenza tra il dovuto calcolato come da tabella sopradescritta e il versato dal contribuente. Dall'analisi del dovuto versato per ogni codice tributo si comunica che: - il dovuto per codice tributo 3961 (fabbricati di categoria D e C3) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopra indicata per i beni di cui al numero d'ordine dal 1 al 6 ed è pari ad euro 8.974,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 4.908,00 + 160,00 (questi ultimi versati dal locatario Società_3 s.r.l. cf P.IVA_2 al fine del conteggio) quindi c'è' un minor versato di euro 3.906,00.».
8.1.3.3) Tenuto conto di quanto precede si deve ritenere che il Comune ha fornito alla società contribuente e al difensore della stessa tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa e verificare la correttezza della liquidazione operata dagli uffici comunali.
Considerato che le ragioni delle pretese erariali sono esaustivamente esposte negli atti impositivi e non sussistendo alcuna integrazione in sede giudiziale, i richiami della difesa di parte contribuente alle sentenze della Corte di Cassazione n. 10972/17 e n. 26731/18 risultano inconferenti alla controversia in esame.
8.1.3.4) Risulta, altresì, pretestuosa e defatigatoria la doglianza concernente la presunta «... inosservanza dell'onere probatorio, posto che nulla il Comune ha allegato in atti o offerto in giudizio, in merito alla fondatezza della propria pretesa».
La pretesa deriva dal possesso, non contestato dalla parte contribuente, di unità immobiliari soggette alle tassazioni in contestazione per effetto delle norme istitutive delle imposte IMU e TASI.
8.2) Con il secondo motivo è dedotta la necessaria corretta applicazione dell'istituto della continuazione.
Dato atto che i primi giudici hanno affermato l'applicazione dell'istituto della continuazione, omettendo però la determinazione dell'aumento della sanzione base, la difesa di parte contribuente deduce che il «.. mero rinvio ad una rideterminazione delle sanzioni “applicando la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, possa essere fonte di gravi ed iniqui arbitrii. Si ritiene che il Giudice, facendo applicazione delle norme di cui al D.Lvo n. 472/97 poteva indicare una corretta applicazione dell'istituto tenendo conto della personalità dell'autore, della gravità del comportamento, ecc.».
8.2.1) Sul punto va dato atto che la Corte di Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto che «In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.» (Cass. 11432/2022, conf. 22477/2022, 7710/2024).
Considerata l'affinità con l'ICI, è ragionevole estendere tale principio anche all'IMU e alla TASI.
8.2.2) Riconosciuto il diritto della società contribuente all'applicazione dell'istituto della continuazione, qualora più favorevole, va ribadito che nell'ambito della presente controversia l'istituto della continuazione va applicato limitatamente alle sanzioni relative alle annualità 2019 e 2020 cui si riferiscono gli avvisi di accertamento in controversia, per le ragioni esposte al precedente capo 7.1.1) e va dato atto alla difesa di parte contribuente che i primi giudici hanno omesso di la percentuale di aumento della sanzione base.
8.2.2.1) Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 472/1997, nel testo vigente nelle annualità cui si riferisce la controversia «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.».
8.2.2.2) Tenuto conto della personalità dell'autore, che è una società proprietaria di un significativo patrimonio immobiliare strumentale all'attività svolta;
dell'evidente comportamento, quanto meno elusivo, protrattosi per plurime annualità; della palese infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo e nell'appello, risulta congruo disporre la determinazione della sanzione irrogabile per effetto dell'istituto della continuazione nella misura del triplo della sanzione base.
8.3) Con il terzo motivo la difesa di parte contribuente solleva “alcune perplessità” sulla condanna di parte contribuente alle spese del primo grado di giudizio in assenza di una specifica nota del Comune e della parziale soccombenza dello stesso e chiede la riforma sul punto della sentenza e la condanna del Comune alle spese di giustizia per entrambi i gradi.
Pur dovendo dare atto che l'accoglimento del motivo concernente l'istituto della continuazione in ordine alle sanzioni ha determinato una parziale soccombenza dell'Ente locale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice non può liquidare le spese legali al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 e successive integrazioni.
Nel caso in esame, per il giudizio di primo grado il compenso minimo “tabellare”, comprensivo del 15 % per spese generali, risulta pari a 3.340,75 euro, cui vanno aggiunti gli oneri di legge se dovuti.
Pertanto, pur considerando la soccombenza parziale, la liquidazione in via equitativa dell'importo di 1.500 euro va ritenuta congrua e va confermata.
9) Le controdeduzioni del Comune di Roncade sono assorbite da quanto esposto ai fini del rigetto dell'appello principale di parte contribuente.
L'appello incidentale dell'Ente locale va rigettato per le ragioni esposte al capo 7.1). 10) Tenuto conto di quanto precede, vanno rigettati l'appello principale di parte contribuente e quello incidentale del Comune di Roncade, disponendo la determinazione della sanzione irrogabile per effetto dell'istituto della continuazione nella misura del triplo della sanzione base, qualora più favorevole.
11) Visto l'art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992, la società “Ricorrente_1 sas” va condannata alla rifusione al Comune di Roncade delle spese del giudizio d'appello, liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni (d.m. 37/2018, 147/2022) in 8.061
(ottomilasessantuno/00) euro (4° scaglione, fasi: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale, valori medi), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale per il Veneto, 5^ Sezione, rigetta gli appelli principale e incidentale e conferma la sentenza impugnata. Dispone l'applicazione della sanzione base aumentata del triplo, se più favorevole.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 8.061,00 (ottomilasessantuno/00).
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 16/05/2025.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 16/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MINGARELLI ALBERTO, Presidente
ON IO, TO
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 787/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roncade - Via Roma 53 31056 Roncade TV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 79/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2
e pubblicata il 02/03/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 518 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 519 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 209 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di accertamento impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Con un unico ricorso la società “Ricorrente_1 sas” ha impugnato gli avvisi di accertamento per IMU 2019 e 2020 e TASI 2019, con i quali il Comune di Roncade (TV) ha contestato il versamento di imposte inferiori al dovuto in relazione al possesso, quanto all'IMU di 34 unità immobiliari catastali di cui 33 fabbricati e un terreno e alla TASI di 6 unità immobiliari catastali costituite da fabbricati, tutte iscritte in catasto con attribuzione di rendita definitiva.
2.1) Con l'avviso di accertamento n. 518 del 17/12/2021, per IMU 2019, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 16.164 euro, di cui 12.406,00 per imposta, 3.721,80 per sanzioni,
36,22 per interessi.
2.2) Con l'avviso di accertamento n. 519 del 20/12/2021, per IMU 2020, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 17.408 euro, di cui 13.388 per imposta, 4.016,40 per sanzioni, 3,13 per interessi.
2.3) Con l'avviso di accertamento n. 209 del 20/12/2021, per TASI 2019, l'Ente locale ha intimato il pagamento dell'importo complessivo arrotondato di 5.091 euro, di cui 3.906,00 per imposta, 1.171,80 per sanzioni, 12,93 per interessi.
3) In relazione al primo motivo di ricorso, i primi giudici hanno osservato che «Negli atti impugnati il Comune di Roncade ha dettagliatamente illustrato le ragioni della propria pretesa, indicando immobile per immobile i dati catastali, la percentuale ed il periodo di possesso, il valore dell'immobile, la rendita catastale che costituisce la base imponibile per il calcolo dell'imposta, l'aliquota applicata e l'imposta dovuta per ogni singolo immobile. … Nella parte “determinazione dell'imposta” degli avvisi sono indicati il sistema di calcolo adottato per cui il contribuente avrebbe potuto agevolmente verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione e conoscere tutti i dati utili per comprendere come è stata determinata l'imposta per ciascun immobile. Vertendosi in materia di insufficiente versamento, la ricorrente è stata in grado di comprendere i motivi per i quali il pagamento è risultato carente, con la possibilità (non concretizzatasi) di contestare il quantum dell'imposta per ogni singolo immobile e non in modo del tutto generico e senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla quantificazione degli importi dovuti. Pertanto gli atti impositivi impugnati già contengono in sé le ragioni fondanti, per cui non è riscontrabile alcun difetto di motivazione: essi sono dotati degli elementi essenziali prescritti.».
Alla luce della sentenza di Cassazione n. 21814/2019, secondo cui «... l'obbligo di allegazione di atti non opera per quelli che, essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo, debbono ritenersi conosciuti o conoscibili dai contribuenti.» la corte di giustizia tributaria di primo grado ha giudicato del tutto infondato il secondo rilievo, concernente l'omessa allegazione di atti, quali delibere e regolamenti citati nei preamboli degli atti impositivi e tutti soggetti a forme di pubblicazione previste dalla legge.
I primi giudici hanno invece, accolto il terzo motivo, in quanto «Nel caso di specie andava applicato l'art.12, comma 5, del D.Lgs. n.472/1997, che consente di irrogare una sanzione unica pari a quella base (prevista per la violazione più grave) aumentata dalla metà al triplo, per le violazioni ICI (della stessa indole) commesse nei periodi di imposta 2019 e 2020.».
Per tali ragioni, con la sentenza n. 79/2^/2023, del 23/02/2023, depositata il 02/03/2023, in parziale accoglimento del ricorso, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha disposto la rideterminazione delle sanzioni applicando la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, rigettato nel resto e posto a carico della società le spese di lite, liquidate in 1.500 euro.
4) La società “Ricorrente_1 sas” ha proposto un appello con il quale chiede di riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto annullare gli avvisi impugnati e condannare il Comune alle spese di giudizio di entrambi i gradi, con distrazione a favore del difensore.
5) Il Comune di Roncade si è costituito con atto di controdeduzioni e appello incidentale.
5.1) La difesa dell'Ente locale ribadisce che negli avvisi di accertamento sono indicati, per ciascuna unità immobiliare i parametri in base ai quali è calcolata l'imposta dovuta (identificazione catastale, con categoria e rendita;
percentuale e mesi di possesso;
valore dell'immobile, ottenuto moltiplicando la rendita rivalutata del 5% per il coefficiente fissato dalla Legge e dipendente dalla categoria catastale (come indicato alle pagg.
7-8 degli avvisi di accertamento;
aliquota d'imposta applicata su ogni specifico immobile;
imposta dovuta per ogni singolo immobile.
La maggiore imposta accertata, ovvero omessa, è calcolata in base alla differenza tra la somma dell'imposta dovuta per ciascun immobile e quella versata dalla società.
Pertanto, il contribuente è posto in grado di verificare e – in caso di errore – contestare la pretesa del Comune.
Gli avvisi di accertamento sono dunque dotati di una congrua motivazione.
In riferimento al richiamo alla sentenza 1181/6^/2021 della commissione tributaria regionale per il Veneto, la difesa dell'Ente locale evidenzia che il Comune non deve indicare su quale singolo immobile il versamento non sia stato eseguito o eseguito parzialmente, essendo l'imposta dovuta sulla totalità degli immobili.
La difesa del Comune rappresenta che le sentenze della Corte di Cassazione n. 26731/2018 e 10972/2017 richiamate dalla difesa della società non sono pertinenti al caso in esame, essendo riferite la prima ad un avviso di accertamento per imposta di registro, ipotecaria e catastale privo dell'indicazione della base imponibile e delle aliquote applicate in relazione ai tributi e la seconda ad un avviso di accertamento IRPEF.
Infine, la difesa dell'Ente locale rileva che l'eccezione sollevata nel ricorso introduttivo, e concernente il difetto di motivazione sotto il profilo della mancata allegazione di documenti richiamati negli avvisi di accertamento non è stata riproposta e comunque sul punto si riporta alle controdeduzioni in primo grado.
5.2) Mediante l'appello incidentale, illustrando dettagliatamente le ragioni per le quali il “cumulo giuridico” e la “continuazione” non possono trovare applicazione nel caso della sanzione per omesso versamento di cui all'art. 13 del d.lgs 471/97, l'Ente locale contesta il capo della sentenza che ha riconosciuto l'applicabilità al caso in esame dell'istituto della continuazione, richiamando a sostegno di tale tesi l'ordinanza n. 8148/2019 della Corte di Cassazione, secondo la quale, «... il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.».
6) Con memoria depositata il 05/05/2025, ultimo giorno utile rispetto all'udienza odierna, la difesa di parte contribuente, in ragione della necessaria applicazione dell'istituto della continuazione, ha chiesto il rinvio della trattazione della causa ai fini della riunione con la causa incardinata al R.G.A. 529/2021 di questa corte, relativa ad analoga controversia concernente agli avvisi di accertamento per le annualità dal 2014 al 2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7) L'istanza di rinvio va rigettata per la ragione pregiudiziale ed assorbente che risulta fondata su un'interpretazione dell'istituto della continuazione in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della
Corte di Cassazione.
7.1) La difesa di parte contribuente evidenzia preliminarmente che il giudice di primo grado, pur riconoscendo l'applicazione dell'istituto, ha tuttavia omesso di determinarne in sentenza l'ammontare, limitandosi a ripetere il testo normativo.
Considerata la pendenza dell'appello R.G.A. 529/2021, relativo agli accertamenti per le annualità dal 2014 al 2018, la difesa di parte contribuente ritiene opportuno, “per economia processuale”, la riunione dei due procedimenti, con il conseguente rinvio della trattazione odierna, anche per ottemperare al disposto di cui all'ultima parte del dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 472/1997, permettendo al Collegio, quale ultimo Giudice di rideterminare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti delle sentenze precedentemente emanate.
7.1.1) Rispetto a tale tesi difensiva va considerato che la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo il quale «In tema di sanzioni tributarie, l'istituto della continuazione - il cui riconoscimento è collegato all'oggettivo perpetrarsi dell'illecito tributario in periodi d'imposta diversi - si arresta in caso di cd. interruzione che si realizza, ex art. 12, comma 6, d.lgs. n. 472 del 1997, per effetto della contestazione della violazione che fissa il punto di arresto per il riconoscimento del beneficio, senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione;
pertanto, ciò che si pone a monte dell'atto, se della stessa indole, deve essere unito ai fini della determinazione della sanzione, mentre ciò che invece si pone a valle, resta escluso dal cumulo giuridico, salvo riconoscersi, ove plurime siano le violazioni anche da questo lato, una autonoma e rinnovata applicazione del medesimo istituto di favore" (Cass. n. 16017 del 2021).».
7.1.2) Gli avvisi di accertamento oggetto della causa R.G.A. 529/2021 (annualità 2014/2018) sono stati notificati nei giorni 18,19,23/04/2019, quindi sono antecedenti alle scadenze dei versamenti delle imposte IMU per le annualità 2019 e 2020 e TASI per l'annualità 2019, oggetto della presente controversia R.G.A.
787/2023. Conseguentemente le notifiche degli avvisi di accertamento di cui alla causa R.G.A. 529/2021 hanno prodotto l'effetto interruttivo dell'istituto della continuazione di cui si è detto al precedente capo 7.1.1)
e per l'effetto non può essere comminata un'unica sanzione per le violazioni contestate per i periodi d'imposta dal 2014 al 2020, oggetto degli atti impositivi di cui alle cause R.G.A. 529/2021 (annualità 2014/2018) e R.
G.A. 787/2023 (annualità 2019/2020).
Ne consegue che sull'applicazione dell'istituto della continuazione la presente sentenza può pronunciarsi e disporre limitatamente alle sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2019 e 2020.
Quest'ultima circostanza rende evidente l'infondatezza della motivazione dell'istanza di rinvio.
7.2) Fermo restando che il richiamo della difesa di parte contribuente all'economia processuale risulta palesemente pretestuoso, posto che la presente causa (R.G.R. 787/2023) è pendente in questo grado dal
24/10/2023, la causa R.G.A. 529/2021 con la quale si chiede la riunione è pendente dal 21/05/2021, se anziché nel termine ultimo per il deposito di memoria nel presente giudizio la richiesta di riunione fosse stata formulata tempestivamente, la Presidente della sezione avrebbe potuto valutarne l'ammissibilità e accoglibilità e con un provvedimento fuori udienza disporre la trattazione delle due cause nella medesima udienza, evitando gli effetti negativi sulla gestione dei ruoli derivanti da un eventuale rinvio della trattazione odierna, mancando i termini per l'iscrizione a ruolo di altra causa.
L'opportunità di riunione non è stata segnalata nemmeno all'udienza del 04/04/2025, per la trattazione della causa R.G.A. 529/2021, della quale è stato disposto un rinvio al 15/09/2025, ma per ragioni diverse rispetto all'applicabilità o meno della continuazione.
8) L'appello della società contribuente è articolato in tre motivi.
8.1) Con il primo motivo è ribadita la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione e inosservanza dell'onere probatorio.
Ad avviso della difesa di parte contribuente i giudici di prima istanza avrebbero frainteso l'eccezione che è riferita al fatto che il Comune contesta un minor versamento «... senza che in atti sia minimamente enunciato il motivo di tale asserito parziale versamento rispetto a quanto effettivamente versato dalla Parte ».
8.1.1) A sostegno dell'eccezione la difesa di parte contribuente richiama la sentenza 1181/06/2021 della commissione tributaria regionale per il Veneto, che in analoga controversia tra le stesse parti ha annullato l'atto impositivo in quanto «Non può infatti considerarsi esaustiva motivazione dell'atto impositivo, la mera elencazione dei beni accompagnata dall'esposizione della corrispondente rendita catastale. Tale documento non dà alcun conto dei conteggi effettuati dall'ufficio comunale per giungere alla quantificazione della diversa entità del versamento preteso, né degli immobili per i quali il conteggio effettuato dal contribuente risulterebbe errato e tali da necessitare la pretesa integrazione di versamento. Non vi è alcun dubbio sul fatto che gravi sul Comune l'onere di provare la sussistenza dell'an e del quantum debeatur, e, come detto, dall'esame degli atti tale onere non risulta assolto, con il conseguente necessario annullamento dell'atto impugnato.».
Rispetto a tale richiamo va osservato che la pronuncia 1181/06/2021 non è definitiva, essendo impugnata avanti la Corte di Cassazione e comunque è riferita all'avviso di accertamento per IMU 2013, che non è stato prodotto nel presente giudizio. Tale omissione preclude l'eventuale confronto tra le motivazioni dell'accertamento per il 2013 e quelli oggetto della presente controversia. A quanto precede va aggiunto che, anche qualora tale sentenza venisse confermata dalla Corte di
Cassazione, il giudicato relativo all'anno 2013 non condizionerebbe l'esito del giudizio relativo alle annualità
2019/2020 oggetto del presente gravame, non costituendo “giudicato esterno”, essendo applicabile alla fattispecie in esame il principio affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale «Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche quando risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da censura la sentenza impugnata che aveva escluso l'estensione del giudicato all'anno di imposta in esame, in quanto fondato sul vizio motivazionale dell'atto opposto, non involgendo tale decisione il merito della pretesa tributaria).» (Cass. 5766/2021);
8.1.2) Parte contribuente richiama anche la sentenza 51/1^/2021 della C.T.P. di Treviso che in riferimento ad avvisi di accertamento per IMU e TASI dal 2014 al 2018 ha affermato come «... un parziale versamento IMU nel quale il quantum dovuto indicato non consente facilmente al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dallo stesso Comune, non può rappresentare un riferimento sicuro».
Anche tale pronuncia non è definitiva, risultando pendente l'appello avanti questa Corte e conseguentemente non rileva ai fini del presente giudizio.
8.1.3) Risultano infondate anche le argomentazioni esposte a sostegno dell'asserita carenza di motivazione degli atti impugnati.
8.1.3.1) Al fine del decidere è opportuno ricordare che le norme istitutive dell'IMU e della TASI fissano due principi che non si prestano a incertezze interpretative: la base imponibile per il calcolo delle imposte è costituita dalla rendita catastale del bene immobile al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
l'imposta è determinata applicando alla rendita catastale i coefficienti stabiliti dalle norme nazionali e/o comunali.
A quanto precede va aggiunto che al 1° gennaio delle annualità di riferimento tutte le unità immobiliari oggetto degli atti impositivi in controversia erano dotate di rendita catastale regolarmente attribuita.
Pertanto il calcolo delle imposte è privo di qualsivoglia discrezionalità.
8.1.3.2) Ciò premesso, va dato atto al Comune che il contenzioso in esame concerne il recupero, per ciascuna imposta e annualità, della differenza tra le imposte complessivamente dovute e quelle effettivamente versate.
8.1.3.2.1) A tale scopo, nelle premesse di tutti gli avvisi di accertamento in contestazione l'Ente locale ha richiamato le norme legislative, delibere di consiglio e giunta comunale concernenti l'applicazione delle imposte IMU e TASI e i dati fruibili attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate-Territorio.
8.1.3.2.2) Dopo i predetti richiami, in ciascun atto impositivo per IMU l'Ente locale ha inserito quattro tabelle.
Nella prima è esposto l'elenco delle unità immobiliari soggette a tassazione e per ognuna di esse l'identificazione catastale (foglio, particella, subalterno, categoria) e l'indirizzo anagrafico;
la rendita catastale ed i parametri e coefficienti applicati per il calcolo dell'imposta dovuta (percentuale e mesi di possesso, assenza di esenzioni, riduzioni, detrazioni); il codice tributo, l'aliquota per il calcolo dell'imposta; l'imposta dovuta in acconto e a saldo. Alla fine di tale tabella è indicata l'imposta complessivamente dovuta in acconto e saldo risultante dalla somma delle imposte relative a ciascuna unità immobiliare e il totale dell'imposta risultante dalla somma dell'acconto e saldo.
Nella seconda è esposto il “Dettaglio dei pagamenti eseguiti: come comunicato dal centro riscossioni” suddiviso per codici tributo.
Nella terza è esposto il “riepilogo importi dovuti” a titolo di maggiore imposta, sanzioni, interessi e spese, con la precisazione dei criteri di determinazione delle sanzioni.
Alla fine di tale tabella è esposto il dettaglio delle percentuali e giorni in base ai quali sono stati calcolati gli interessi.
Nella motivazione di ciascun avviso di accertamento per IMU, l'Ente locale ha ulteriormente precisato le ragioni del recupero ed i criteri adottati per il calcolo delle maggiori imposte, anche in relazione alla liquidazione per singoli codici tributo, la cosiddetta “liquidazione per masse”, di cui si dirà successivamente in relazione alla contestazione di parte contribuente.
Il testo è sostanzialmente identico in tutti gli atti impositivi, con parziali differenziazioni in relazione ai codici tributo.
Essendo gli avvisi di accertamento noti sia alla società contribuente che all'Ente locale, nonché ai rispettivi difensori, per economia di scrittura, a titolo esemplificativo, appare sufficiente riportare il testo inserito nell'avviso di accertamento per IMU annualità 2014, rinviando alla consultazione degli altri 9 atti impositivi riguardo alle altre annualità e imposte.
«Il contribuente ha versato un minor importo IMU rispetto al dovuto sopradescritto. Trattasi di 33 beni iscritti al catasto fabbricati con rendite definitive e di un mappale di terreno agricolo. Ogni bene è dettagliatamente descritto nella tabella sopra indicata con l'indicazione di tutti gli elementi utili per la determinazione dell'imposta. La differenza d'imposta richiesta è relativa alla differenza tra il dovuto calcolato come da tabella sopradescritta e il versato dal contribuente. Dall'analisi del dovuto versato per ogni codice si comunica che: il dovuto per codice tributo 3925 (fabbricati di categoria D – quota Stato) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopra indicata per i beni di cui al numero d'ordine 1 + 2 + 7 + 8 ed è pari ad € 42.740,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 32.660,00 quindi c'è un minor versamento di euro 10.080,00; il dovuto per codice tributo 3930 (fabbricati di categoria D – quota Comune) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopra indicata per i beni di cui al numero d'ordine 1 + 2 + 7 + 8 ed è pari ad € 7.874,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 6.016,00 quindi c'è un minor versamento di euro 1.858,00; il dovuto per codice tributo 3916 (aree edificabili) è pari ad euro 0.00 mentre il versato dal contribuente è pari ad euro 1.408,00 quindi c'è un maggior versato di euro 1.408,00 compensato in automatico nel presente atto di accertamento con il minor versato in altri codici tributi;
il dovuto per codice tributo 3914 (terreno agricolo) è relativo all'imposta dettagliatamente sopra indicata per il bene di cui al numero d'ordine 32 ed è pari ad euro 4,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice tributo è pari ad euro 0,00 quindi c'è un minor versato di € 4,00; il dovuto per codice tributo 3918 (altri fabbricati) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopra indicata per i beni di cui al numero d'ordine dal 1 al 34 ad eccezione dei numeri d'ordine 1 -2 – 7- 8 – 32 ed è pari ad euro 14.474,00 e il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 15.574,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 12.720,00 quindi c'è un minor versato di euro 2.854,00. Il totale del minor versato d'imposta è pari ad euro 13.388,00 = (10.080,00 + 1.858,00 – 1.408,00 +4,00 + 2.854,00)».
8.1.3.2.3) Nell'atto impositivo per TASI, dopo i richiami alle norme legislative e regolamentari, l'Ente locale ha inserito una tabella contenente l'elenco delle 6 unità immobiliari soggette a tassazione e per ognuna di esse l'identificazione catastale, la rendita ed i parametri e coefficienti applicati per il calcolo dell'imposta dovuta;
una seconda tabella con l'indicazione dell'imposta complessivamente dovuta in acconto e saldo risultante dalla somma delle imposte relative a ciascuna unità immobiliare;
una terza tabella contenente il
“dettaglio pagamenti eseguiti come comunicato dal centro riscossioni”; nell'atto impositivo per TASI, in relazione ad una unità immobiliare parzialmente locata, è stata inserita una quarta tabella riepilogativa dei versamenti eseguiti dal locatario e in tutti gli atti una tabella finale contenente il “riepilogo importi dovuti” a titolo di maggiore imposta, sanzioni, interessi e spese.
Nella motivazione dell'avviso di accertamento, l'Ente locale ha ulteriormente precisato le ragioni del recupero ed i criteri adottati per il calcolo delle maggiori imposte, anche in relazione alla quota d'imposta di competenza del locatario.
«... il contribuente ha versato un minor importo TASI rispetto al dovuto sopradescritto. Trattasi di 6 beni iscritti al catasto fabbricati con rendite definitive soggetti a TASI per la totalità dell'imposta in quanto non locati, ad eccezione del bene n°ordine 3 che dal 01/06/2016 è locato alla ditta Società_3 s.r.l. cf P.IVA_2 per una parte del bene (precisamente per una rendita calcolata in proporzione ai mq. occupati pari a 2589,23. Per poter locare il bene per una porzione, il contribuente avrebbe dovuto riaccatastare il bene suddiviso in due subalterni. Questo non è stato fatto pertanto la TASI dovuta, correttamente versata dall'inquilino su detta porzione del numero d'ordine 3 è stata inserita nel presente provvedimento al fine di determinare per differenza la TASI spettante e dovuta dal proprietario (pari al 100% sulla porzione non locata e al 70% sulla porzione locata). Ogni bene è dettagliatamente descritto nella tabella sopra indicata. La differenza d'imposta richiesta è determinata dalla differenza tra il dovuto calcolato come da tabella sopradescritta e il versato dal contribuente. Dall'analisi del dovuto versato per ogni codice tributo si comunica che: - il dovuto per codice tributo 3961 (fabbricati di categoria D e C3) è relativo alla sommatoria dell'imposta dettagliatamente sopra indicata per i beni di cui al numero d'ordine dal 1 al 6 ed è pari ad euro 8.974,00 mentre il versato dal contribuente per lo stesso codice è pari ad euro 4.908,00 + 160,00 (questi ultimi versati dal locatario Società_3 s.r.l. cf P.IVA_2 al fine del conteggio) quindi c'è' un minor versato di euro 3.906,00.».
8.1.3.3) Tenuto conto di quanto precede si deve ritenere che il Comune ha fornito alla società contribuente e al difensore della stessa tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa e verificare la correttezza della liquidazione operata dagli uffici comunali.
Considerato che le ragioni delle pretese erariali sono esaustivamente esposte negli atti impositivi e non sussistendo alcuna integrazione in sede giudiziale, i richiami della difesa di parte contribuente alle sentenze della Corte di Cassazione n. 10972/17 e n. 26731/18 risultano inconferenti alla controversia in esame.
8.1.3.4) Risulta, altresì, pretestuosa e defatigatoria la doglianza concernente la presunta «... inosservanza dell'onere probatorio, posto che nulla il Comune ha allegato in atti o offerto in giudizio, in merito alla fondatezza della propria pretesa».
La pretesa deriva dal possesso, non contestato dalla parte contribuente, di unità immobiliari soggette alle tassazioni in contestazione per effetto delle norme istitutive delle imposte IMU e TASI.
8.2) Con il secondo motivo è dedotta la necessaria corretta applicazione dell'istituto della continuazione.
Dato atto che i primi giudici hanno affermato l'applicazione dell'istituto della continuazione, omettendo però la determinazione dell'aumento della sanzione base, la difesa di parte contribuente deduce che il «.. mero rinvio ad una rideterminazione delle sanzioni “applicando la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, possa essere fonte di gravi ed iniqui arbitrii. Si ritiene che il Giudice, facendo applicazione delle norme di cui al D.Lvo n. 472/97 poteva indicare una corretta applicazione dell'istituto tenendo conto della personalità dell'autore, della gravità del comportamento, ecc.».
8.2.1) Sul punto va dato atto che la Corte di Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale, ha riconosciuto che «In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.» (Cass. 11432/2022, conf. 22477/2022, 7710/2024).
Considerata l'affinità con l'ICI, è ragionevole estendere tale principio anche all'IMU e alla TASI.
8.2.2) Riconosciuto il diritto della società contribuente all'applicazione dell'istituto della continuazione, qualora più favorevole, va ribadito che nell'ambito della presente controversia l'istituto della continuazione va applicato limitatamente alle sanzioni relative alle annualità 2019 e 2020 cui si riferiscono gli avvisi di accertamento in controversia, per le ragioni esposte al precedente capo 7.1.1) e va dato atto alla difesa di parte contribuente che i primi giudici hanno omesso di la percentuale di aumento della sanzione base.
8.2.2.1) Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. 472/1997, nel testo vigente nelle annualità cui si riferisce la controversia «Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.».
8.2.2.2) Tenuto conto della personalità dell'autore, che è una società proprietaria di un significativo patrimonio immobiliare strumentale all'attività svolta;
dell'evidente comportamento, quanto meno elusivo, protrattosi per plurime annualità; della palese infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo e nell'appello, risulta congruo disporre la determinazione della sanzione irrogabile per effetto dell'istituto della continuazione nella misura del triplo della sanzione base.
8.3) Con il terzo motivo la difesa di parte contribuente solleva “alcune perplessità” sulla condanna di parte contribuente alle spese del primo grado di giudizio in assenza di una specifica nota del Comune e della parziale soccombenza dello stesso e chiede la riforma sul punto della sentenza e la condanna del Comune alle spese di giustizia per entrambi i gradi.
Pur dovendo dare atto che l'accoglimento del motivo concernente l'istituto della continuazione in ordine alle sanzioni ha determinato una parziale soccombenza dell'Ente locale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice non può liquidare le spese legali al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 e successive integrazioni.
Nel caso in esame, per il giudizio di primo grado il compenso minimo “tabellare”, comprensivo del 15 % per spese generali, risulta pari a 3.340,75 euro, cui vanno aggiunti gli oneri di legge se dovuti.
Pertanto, pur considerando la soccombenza parziale, la liquidazione in via equitativa dell'importo di 1.500 euro va ritenuta congrua e va confermata.
9) Le controdeduzioni del Comune di Roncade sono assorbite da quanto esposto ai fini del rigetto dell'appello principale di parte contribuente.
L'appello incidentale dell'Ente locale va rigettato per le ragioni esposte al capo 7.1). 10) Tenuto conto di quanto precede, vanno rigettati l'appello principale di parte contribuente e quello incidentale del Comune di Roncade, disponendo la determinazione della sanzione irrogabile per effetto dell'istituto della continuazione nella misura del triplo della sanzione base, qualora più favorevole.
11) Visto l'art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992, la società “Ricorrente_1 sas” va condannata alla rifusione al Comune di Roncade delle spese del giudizio d'appello, liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014 e successive integrazioni e modificazioni (d.m. 37/2018, 147/2022) in 8.061
(ottomilasessantuno/00) euro (4° scaglione, fasi: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale, valori medi), oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale per il Veneto, 5^ Sezione, rigetta gli appelli principale e incidentale e conferma la sentenza impugnata. Dispone l'applicazione della sanzione base aumentata del triplo, se più favorevole.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 8.061,00 (ottomilasessantuno/00).
Così deciso in Venezia-Mestre, nella camera di consiglio del 16/05/2025.