Articolo 9 della Legge 19 dicembre 1956, n. 1447
Articolo 8Articolo 10
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19 gennaio 1957
Art. 9.
Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalita' di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.
Gli ufficiali indicati nel comma precedente possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
I verbali, quando siano stati compilati da ufficiali comandanti navi straniere, fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1957