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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/11/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3132/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3132/2025, promossa con ricorso depositato il 29/07/2025 da:
1) Parte_1
(c.f. , C.F._1 nata a [...] il [...] residente in [...] con l'Avv. Francesca Salviato
e
2) Parte_2
(c.f. ), C.F._2 nato a [...], il [...] residente in [...] con l'Avv. Francesca Salviato
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Maletto (CT), il 3 giugno 2000, (anno 2000 atto n. 3 parte I) separati consensualmente con verbale in data 06.07.2011 omologato con decreto del 22.07.2011; con i seguenti figli minorenni: nato a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.07.2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) verrà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente e collocato Per_1 prevalentemente presso il padre nella casa familiare che verrà allo stesso assegnata.
2) potrà vedere la madre liberamente, secondo organizzazione assunta Per_1 autonomamente.
3) il minore verrà interamente mantenuto dal padre che provvederà al mantenimento diretto dello stesso.
4) i genitori accordano sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio di Per_1
5) i coniugi nulla pretendono per il reciproco mantenimento, dandosi atto che entrambi sono economicamente autosufficienti e indipendenti.
6) i coniugi si riservano la decisione di porre in vendita l'immobile in comune proprietà sito in viale Belforte n. 200, Varese, attualmente casa familiare (così come cointestato risulta essere il mutuo). Nel caso in cui le parti dovessero determinarsi in tal senso, verranno seguite le seguenti direttive: estinto il mutuo cointestato, i proventi della vendita dell'immobile verranno divisi fra i comproprietari in ragione del 70% al sig. e Pt_2 del 30% alla sig.ra , in ragione dei rispettivi impegni di pagamento del mutuo Pt_1 cointestato negli anni.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Maletto (CT), il 03.06.2000, iscritto sul registro dello Stato Civile del Comune di Maletto (CT), (anno 2000 atto n. 3, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. pagina2 di 3 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3132/2025, promossa con ricorso depositato il 29/07/2025 da:
1) Parte_1
(c.f. , C.F._1 nata a [...] il [...] residente in [...] con l'Avv. Francesca Salviato
e
2) Parte_2
(c.f. ), C.F._2 nato a [...], il [...] residente in [...] con l'Avv. Francesca Salviato
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Maletto (CT), il 3 giugno 2000, (anno 2000 atto n. 3 parte I) separati consensualmente con verbale in data 06.07.2011 omologato con decreto del 22.07.2011; con i seguenti figli minorenni: nato a [...], il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina1 di 3 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 29.07.2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) verrà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente e collocato Per_1 prevalentemente presso il padre nella casa familiare che verrà allo stesso assegnata.
2) potrà vedere la madre liberamente, secondo organizzazione assunta Per_1 autonomamente.
3) il minore verrà interamente mantenuto dal padre che provvederà al mantenimento diretto dello stesso.
4) i genitori accordano sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio di Per_1
5) i coniugi nulla pretendono per il reciproco mantenimento, dandosi atto che entrambi sono economicamente autosufficienti e indipendenti.
6) i coniugi si riservano la decisione di porre in vendita l'immobile in comune proprietà sito in viale Belforte n. 200, Varese, attualmente casa familiare (così come cointestato risulta essere il mutuo). Nel caso in cui le parti dovessero determinarsi in tal senso, verranno seguite le seguenti direttive: estinto il mutuo cointestato, i proventi della vendita dell'immobile verranno divisi fra i comproprietari in ragione del 70% al sig. e Pt_2 del 30% alla sig.ra , in ragione dei rispettivi impegni di pagamento del mutuo Pt_1 cointestato negli anni.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in Maletto (CT), il 03.06.2000, iscritto sul registro dello Stato Civile del Comune di Maletto (CT), (anno 2000 atto n. 3, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. pagina2 di 3 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3