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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 6 del mese di ottobre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 4517/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
nato a [...] l'[...] (c.f. ), elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Caronda n. 207 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Barbagallo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Fortunato;
ricorrente;
contro
vv. , CP_1 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domicilato in Catania CodiceFiscale_2
Viale Jonio n. 21 presso lo studio dell'Avv. Angela Bruno, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente;
OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME.
E' presente per parte ricorrente l'Avv. Barbagallo il quale insiste in atti e chiede che la causa venga decisa.
E' comparso per parte resistente l'Avv. Bruno che insiste in atti e chiede cha la causa venga decisa.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri atti.
pagina 1 di 5 Quindi, il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva questo Tribunale esponendo di avere Parte_1
conferito mandato professionale al resistente Avv. Francesco Furnari per assisterlo innanzi il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti sia in proprio, che quale titolare della omonima ditta individuale e legale rappresentante della Planeta srl in occasione degli straripamenti del torrente Benante. Esponeva che i giudizi si erano conclusi con le sentenza nn. 2199/17 e 1781/20: con la prima era stata riconosciuta in favore di in Parte_1
proprio la somma di € 3055.30 e con la seconda la somma di € 112320.00. Deduceva che il resistente su tale somme aveva trattenuto quella di € 34612.59, pari al 30% come concordato con la scrittura del
14.11.2018, e ciò oltre ad avere percepito la somma di € 8025.00 a titolo di compensi per come liquidati.
Esponeva che le predette somme (diverse dai compensi) dovevano essere restituite atteso che il patto sottostante era nullo, sia se qualificato come patto di quota lite che come palmario.
Si costituiva il resistente opponendosi.
In diritto.
La Suprema Corte con ordinanza del 30.01.2025 n. 2135 ha ripercorso la dibattuta questione della validità del cd. patto di quota lite e del palmario.
In motivazione cosi si legge “Il patto di quota lite, vietato in modo assoluto dall'art. 2233, terzo comma, c.c., nella sua originaria formulazione, è divenuto lecito in base alla modifica di cui all'art. 2
pagina 2 di 5 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modifiche nella legge n. 248 del 2006, che ha stabilito l'abrogazione delle disposizioni legislative che prevedevano, tra l'altro, il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il successivo comma 2-bis dell'art. 2 cit.,
introdotto in sede di conversione, ha poi riscritto l'ultimo comma dell'art. 2233 c.c., stabilendo l'obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità, per i patti conclusi tra gli avvocati ed i clienti contenenti la regolazione dei compensi professionali.
Nel lasso di tempo intercorso tra il D.L. n. 223 del 2006 e la L. n. 247 del 2012, che ha modificato la previgente disciplina, ratione temporis applicabile, si pose il problema della compatibilità dei contratti che prevedevano un patto di quota lite con il divieto di cessione dei crediti a favore di soggetti esercenti determinate attività, ex art. 1261 c.c., e con l'operatività del requisito di adeguatezza e proporzionalità
del compenso rispetto all'opera prestata. Va aggiunto che l'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo modificato con la delibera C.N. F. del 18 gennaio 2007 consentiva all'avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261
c.c., ma sempre che gli stessi compensi fossero "proporzionati all'attività svolta"; la ratio di tale divieto
è di subordinare la congruità del compenso ad un giudizio di proporzionalità rispetto all'attività svolta.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (in particolare Cass. sez. II, 06/07/2022, n. 21420
ed i precedenti in essa richiamati), il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente, trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli.
Le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando in tema di impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, hanno ritenuto che la prescrizione dell'art. 45 del codice deontologico pagina 3 di 5 avesse inteso prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui, sicché il giudice deve valutare se la stima effettuata dalle parti, all'epoca della conclusione dell'accordo sia sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio (così Cass., Sez. Un., 25/11/2014, n. 25012;
conforme Cass. Sez. Un., 04/03/2021, n. 6002).
Il divieto del patto di quota lite è, quindi, integrato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Cass. n.
11485/1997; Cass. n. 4777/1980).
Accentuando il distacco dell'avvocato dagli esiti della lite, diminuisce la portata dell'eventuale commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato (Cass., Sez. Un., n. 25012/2014). Alla luce dell'orientamento tracciato da questa Corte, (da ultimo Cassazione sez. II, 04/09/2024, n. 23738), il compenso supplementare è riconosciuto all'avvocato sulla base del cosiddetto palmario, quale componente aggiuntiva riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale (Cass., sez. un., 08/06/2023, n. 16252; Cass. sez. II, 26/04/2012, n. 6519).”
Posto così il quadro interpretativo su cui muoversi, non vi è dubbio che sia l'accordo del 30.6.2010 e quello del 14.11.2018 debbano essere considerati nulli.
E' evidente che – trattandosi di patti di quota lite - il compenso fosse stato commisaurato ad una parte del bene giuridico in contestazione (risarcimento del danno).
Ciò posto devono – però – essere evidenziate due circostanze dirimenti ed assorbenti: a) non vi è
prova alcuna che il resistente abbia incassato le somme indicate in ricorso;
b) vi è la prova positiva pagina 4 di 5 della consegna di due assegni intestati a per complessivi € 121439.34 (circostanza Parte_1
nemmeno contestata).
Ne segue – quindi – il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_1
contro Avv. disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: CP_1 CP_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidate in complessivi €
4000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
pagina 5 di 5
Quinta Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
con contestuale sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
L'anno 2025 il giorno 6 del mese di ottobre avanti il dott. Giorgio Marino, chiamata la causa civile iscritta al n. 4517/24 RGAC;
promossa da
Parte_1
nato a [...] l'[...] (c.f. ), elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Caronda n. 207 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Barbagallo, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Fortunato;
ricorrente;
contro
vv. , CP_1 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domicilato in Catania CodiceFiscale_2
Viale Jonio n. 21 presso lo studio dell'Avv. Angela Bruno, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente;
OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME.
E' presente per parte ricorrente l'Avv. Barbagallo il quale insiste in atti e chiede che la causa venga decisa.
E' comparso per parte resistente l'Avv. Bruno che insiste in atti e chiede cha la causa venga decisa.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri atti.
pagina 1 di 5 Quindi, il Giudice
in Nome del Popolo Italiano
pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In fatto.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva questo Tribunale esponendo di avere Parte_1
conferito mandato professionale al resistente Avv. Francesco Furnari per assisterlo innanzi il Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti sia in proprio, che quale titolare della omonima ditta individuale e legale rappresentante della Planeta srl in occasione degli straripamenti del torrente Benante. Esponeva che i giudizi si erano conclusi con le sentenza nn. 2199/17 e 1781/20: con la prima era stata riconosciuta in favore di in Parte_1
proprio la somma di € 3055.30 e con la seconda la somma di € 112320.00. Deduceva che il resistente su tale somme aveva trattenuto quella di € 34612.59, pari al 30% come concordato con la scrittura del
14.11.2018, e ciò oltre ad avere percepito la somma di € 8025.00 a titolo di compensi per come liquidati.
Esponeva che le predette somme (diverse dai compensi) dovevano essere restituite atteso che il patto sottostante era nullo, sia se qualificato come patto di quota lite che come palmario.
Si costituiva il resistente opponendosi.
In diritto.
La Suprema Corte con ordinanza del 30.01.2025 n. 2135 ha ripercorso la dibattuta questione della validità del cd. patto di quota lite e del palmario.
In motivazione cosi si legge “Il patto di quota lite, vietato in modo assoluto dall'art. 2233, terzo comma, c.c., nella sua originaria formulazione, è divenuto lecito in base alla modifica di cui all'art. 2
pagina 2 di 5 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modifiche nella legge n. 248 del 2006, che ha stabilito l'abrogazione delle disposizioni legislative che prevedevano, tra l'altro, il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Il successivo comma 2-bis dell'art. 2 cit.,
introdotto in sede di conversione, ha poi riscritto l'ultimo comma dell'art. 2233 c.c., stabilendo l'obbligo di forma scritta, sotto pena di nullità, per i patti conclusi tra gli avvocati ed i clienti contenenti la regolazione dei compensi professionali.
Nel lasso di tempo intercorso tra il D.L. n. 223 del 2006 e la L. n. 247 del 2012, che ha modificato la previgente disciplina, ratione temporis applicabile, si pose il problema della compatibilità dei contratti che prevedevano un patto di quota lite con il divieto di cessione dei crediti a favore di soggetti esercenti determinate attività, ex art. 1261 c.c., e con l'operatività del requisito di adeguatezza e proporzionalità
del compenso rispetto all'opera prestata. Va aggiunto che l'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo modificato con la delibera C.N. F. del 18 gennaio 2007 consentiva all'avvocato di pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261
c.c., ma sempre che gli stessi compensi fossero "proporzionati all'attività svolta"; la ratio di tale divieto
è di subordinare la congruità del compenso ad un giudizio di proporzionalità rispetto all'attività svolta.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (in particolare Cass. sez. II, 06/07/2022, n. 21420
ed i precedenti in essa richiamati), il divieto del cosiddetto "patto di quota lite" tra l'avvocato ed il cliente, trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli.
Le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando in tema di impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, hanno ritenuto che la prescrizione dell'art. 45 del codice deontologico pagina 3 di 5 avesse inteso prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente e a precludere la conclusione di accordi iniqui, sicché il giudice deve valutare se la stima effettuata dalle parti, all'epoca della conclusione dell'accordo sia sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio (così Cass., Sez. Un., 25/11/2014, n. 25012;
conforme Cass. Sez. Un., 04/03/2021, n. 6002).
Il divieto del patto di quota lite è, quindi, integrato non soltanto nell'ipotesi in cui il compenso del legale sia commisurato ad una parte dei beni o crediti litigiosi, ma anche qualora tale compenso sia stato convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, così, quella non consentita partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione (Cass. n.
11485/1997; Cass. n. 4777/1980).
Accentuando il distacco dell'avvocato dagli esiti della lite, diminuisce la portata dell'eventuale commistione di interessi tra il cliente e l'avvocato (Cass., Sez. Un., n. 25012/2014). Alla luce dell'orientamento tracciato da questa Corte, (da ultimo Cassazione sez. II, 04/09/2024, n. 23738), il compenso supplementare è riconosciuto all'avvocato sulla base del cosiddetto palmario, quale componente aggiuntiva riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale (Cass., sez. un., 08/06/2023, n. 16252; Cass. sez. II, 26/04/2012, n. 6519).”
Posto così il quadro interpretativo su cui muoversi, non vi è dubbio che sia l'accordo del 30.6.2010 e quello del 14.11.2018 debbano essere considerati nulli.
E' evidente che – trattandosi di patti di quota lite - il compenso fosse stato commisaurato ad una parte del bene giuridico in contestazione (risarcimento del danno).
Ciò posto devono – però – essere evidenziate due circostanze dirimenti ed assorbenti: a) non vi è
prova alcuna che il resistente abbia incassato le somme indicate in ricorso;
b) vi è la prova positiva pagina 4 di 5 della consegna di due assegni intestati a per complessivi € 121439.34 (circostanza Parte_1
nemmeno contestata).
Ne segue – quindi – il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in persona del giudice istruttore dott. Giorgio Marino,
uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Parte_1
contro Avv. disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede: CP_1 CP_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidate in complessivi €
4000.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
(dott. Giorgio Marino)
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