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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 604/2023 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ROSARIO PIZZINO, c.f. P.IVA_1
; C.F._1
Appellante contro
Controparte_1
[...]
, c.f. rappresentato e difeso, dall'avv. AVVOCATURA
[...] C.F._2
DISTRTTUALE DELLO STATO DI CATANIA, ; P.IVA_2
Appellato
°°° All'udienza del 31.01.2025, svolta la discussione orale, la causa viene decisa come segue.
- 1 - MOTIVAZIONE CONTESTUALE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
IN FATTO
, con ricorso depositato il 31.07.2020, proponeva opposizione Parte_2
avverso due ordinanze ingiunzioni: n. 20/0086 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 27.365,00 per la violazione dell'art. 3, co. 3 del DL 12/2002 (come modificato dalla L. 73/2002L. 248/08 e poi L. 183/10) e n. 20/0087 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 833,00 per la violazione dell'art. 39, co. 1-2, L.
133/2008 per avere omesso di registrare sul Libro Unico del lavoro i dati relativi ai lavoratori.
Domandava l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per i seguenti motivi:
1. nullita' delle ordinanze ingiunzioni per decadenza dovuta al mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L 689/1981 ed omessa notifica del rapporto previsto dall'art. 17
L. 689/81; 2. infondatezza nel merito delle violazioni contestate;
3. difetto di motivazione delle ordinanze opposte in relazione all'irrogazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale;
4. errata applicazione congiunta delle sanzioni amministrative, presentandosi le stesse in regime di alternatività.
Con sentenza n. 4500/22 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione.
L'appellante critica la sentenza di primo grado affidando la censura ai motivi di seguito esaminati.
Si è costituita l'amministrazione appellata con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, domandando il rigetto dell'appello.
IN DIRITTO
Decadenza dovuta al mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L
689/1981
L'art. 14 “Contestazione e notificazione” prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
- 2 - residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. ….
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In merito al momento di inizio del decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L.
689/81, nel diritto vivente vigono i seguenti principi.
La norma dettata dall'art. 14 “ … nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (ex plurimis Cass. 26734/2011;
Cass.25836/2011); “…. nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981” (Cass., su, 28219/19); “…
Costruisce jus receptum in tema di sanzioni amministrative che, qualora non sia avvenuta
- 3 - la contestazione immediata, la conclusione dell'accertamento della violazione, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del
1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione, da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivo e soggettivo della violazione e con la indispensabile valutazione di questi ai fini di una corretta formulazione della contestazione, ovvero con l'ingiustificato inutile decorso del tempo che, in relazione alla complessità della fattispecie, sia ritenuto necessario per dette acquisizione e valutazione (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 30 maggio
2006, n. 12830; Cass. civ., sez. 1^, sent. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. civ., sez. 1^, sent.
19 novembre 2003, n. 17534) …” (Cass. 9311/17).
Tali principi si spiegano agevolmente se si considera che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonchè della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta, di avere garantita un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità.
A tale esigenza, si contrappone quella dell'autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi.
Il contemperamento di tali esigenze, richiede di effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di valutarne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonchè gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (Cassazione civile sez.
VI, 06/02/2019, n.3524; Cass. n.16286/2018).
- 4 - Nella fattispecie in esame, premesso che alla mancata contestazione immediata la legge non collega alcuna sanzione, l'accertamento del fatto del 10.6.15 non può certamente farsi coincidere con il dies a quo del termine previsto dall'art. 14 L. 689/81, atteso che è seguita ampia istruttoria con acquisizione documentale, anche su istanza della stessa CP_2
ed audizione.
[...]
L'attività di accertamento può, dunque, ritenersi conclusa in data 05.11.2015 con il verbale delle operazioni compiute della apparendo detto lasso temporale assolutamente CP_3 congruo rispetto all'istruttoria compiuta ed alle valutazioni resesi necessarie.
Rispetto alla data di conclusione dell'attività di accertamento (avvenuta il 5.11.2015), la notifica del verbale unico di contestazione della violazione, avvenuta il 10.12.15, è rispettosa del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 citato.
Nullità delle ordinanze ingiunzioni per omessa notifica del rapporto previsto dall'art. 17 L.
689/81 quale atto presupposto
Il motivo è infondato perché la norma non prevede alcun obbligo di comunicazione del rapporto in questione (che è atto che l'accertatore della sanzione trasmette all'amministrazione deputata ad emettere l'ordinanza ingiunzione).
Per completezza di argomentazione appare opportuno rilevare che le due pronunzie della
Corte di cassazione (Cass. 15327/12 e 16412/07) citate dall'appellante non appaiono pertinenti poiché riguardano il contenzioso tributario (questa la massima di Cass. 1532712
“In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore”).
Infondatezza nel merito delle ordinanze ingiunzioni ed errata valutazione della prova gestisce una residenza sanitaria assistita per anziani e disabili;
dal Controparte_2
controllo effettuato dalla Guardia di Finanza è emerso che, per i lavoratori , Per_1
- 5 - e , la società aveva omesso registrazioni sul L.U.L. in Per_2 Per_3 Per_4 violazione dell'art. 39, cc. 1 e 2, D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni nella legge
133/2008, e, inoltre, che la medesima società ha impiegato quei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di impiego, violando l'art. 3, co. 3, del D.L. n.12/2002, convertito in legge n.73/2002, così come modificato dall'art. 36 bis, co.
7. del D.L. n.223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n.248/2006 e come modificato dall'art. 4 della legge n.183/2010.
Tali contestazioni sono poi state poste a fondamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
L'appellante ripropone la tesi – non condivisa dal primo giudice - dell'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato con i quattro dipendenti rinvenuti dagli ispettori intenti a lavorare presso la struttura denominata “Villa San Mauro”, esercente attività socio assistenziale sanitaria assistita per anziani e disabili.
Ribadisce che le lavoratrici erano socie volontarie della società coop. La NI, appaltatore (da di una serie di servizi da svolgersi presso la residenza “Villa San CP_2
Mauro”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe omesso di tenere conto del principio di non contestazione, così pretermettendo “ …l'esame dei punti nn. 3 (insussistenza degli indici di subordinazione) e 4 (sussistenza degli indici di genuinità dell'appalto)…” formulati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con altra critica rilevava l'omessa valutazione delle prove (contratto di appalto, ordini di servizio e richiami disciplinari) che avrebbero dimostrato l'inesistenza del rapporto di lavoro tra la cooperativa e le lavoratrici. CP_2
Il principio di non contestazione non è rettamente invocato dall'appellante.
Per quanto in questa sede rileva, “… La mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a considerarli come effettivamente sussistenti, a condizione che tali
fatti siano di natura primaria, ovvero siano costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto sostenuto dall'attore o dal convenuto che agisce in riconvenzionale. I fatti secondari
possono essere, invece, contestati in qualsiasi momento. Tuttavia, se i fatti presentati a fini
probatori non vengono contestati, il giudice può considerarli come non contestati, affermando
- 6 - così che tali fatti non richiedono ulteriori prove” (Cass. 2419/24);
“Il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto
e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto.
(Cass. 2844/24).
I punti 3 e 4 del ricorso ed occupano 11 pagine del detto atto difensivo, rappresentando il nucleo centrale dell'intera difesa proposta da ,, e contengono l'esposizione Controparte_2 delle difese in diritto fondate sull'esistenza del contratto di appalto (tra e La NI) e CP_2 sulla qualità di socie volontarie della La NI delle lavoratrici rinvenute presso “Villa San
Mauro”.
Premesso che i documenti menzionati sono versati in atti (e dunque non v'è ragione di discorrere di non contestazione), appare evidente che le tesi difensive non rientrano tra i fatti costitutivi per i quali potrebbe operare il principio di non contestazione.
Il tribunale ha correttamente individuato la questione posta dal ricorrente osservando che “…il presupposto su cui si fondano tutte le suddette sanzioni amministrative irrogate è costituito
dalla sussistenza – secondo la tesi dell'ufficio - di un rapporto di lavoro subordinato, il cui onere della prova – per come rilevato anche dai ricorrenti - grava sulla parte convenuta”
(cioè l'amministrazione).
Il tribunale ha poi osservato come tale prova fosse stata data, attribuendo rilievo decisivo al pagamento della retribuzione da parte di nei termini seguenti “Il dato più rilevante e CP_2
preminente - ai fini della qualificazione come lavoratori dipendenti dei soggetti coinvolti in
questi accertamenti - è risultato l'ammontare delle somme corrisposte ai c.d. volontari, i quali hanno dichiarato agli ispettori di percepire una somma mensile fissa di € 1.200,00 (peraltro loro corrisposta per loro stessa ammissione dal e non già dalla soc. la NI di cui CP_4 erano soci) somme non qualificabili come mero rimborso spese, essendo, invece, del tutto
conformi ad uno stipendio, e del tutto spropositate come rimborso, e comunque, per essere commisurate alle giornate effettivamente lavorate, e corrisposte con cadenze mensili. …. Sul punto deve ritenersi non pienamente rilevante tutta la documentazione versata in atti dai ricorrenti tendente a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto personale dei lavoratori
(soci volontari) con la soc. la NI o la sussistenza del contratto d'appalto tra le due società atteso che, al di là di questi elementi formali, di fatto, le attività svolte dalle 4 donne rinvenute
a lavorare nella struttura dei ricorrenti e le modalità di pagamento della loro prestazione
- 7 - lavorativa (€ 1.200,00 mensili per stessa ammissione di esse lavoratrici) non possono ritenersi confacenti ad una attività di socio volontario della società appaltatrice La NI bensì di
lavoratore subordinato della In tale situazione trova applicazione il principio espresso CP_2 dalla Cassazione secondo cui “…La prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica
del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal nomen juris, il volontario sia assunto e
retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese.(Cassazione civile, sez. lav.,
06/05/2010, n. 10974; in senso conforme, Cass., sez. lav., sent. 21 maggio 2008 n. 12964). ….
Applicando tali principi al caso di specie, si deve innanzitutto osservare che il verbale di
accertamento e tutti gli atti ivi richiamati, attendibile fino a prova contraria, appare
certamente sufficiente al fine di ritenere assolto l'onere probatorio in capo all'ente convenuto, mentre non sufficiente, come detto, appare essere la prova documentale addotta dalla parte
ricorrente. Inoltre, la questione che nel caso in esame assume rilevanza decisiva è
rappresentata indubbiamente dalla qualificazione delle somme corrisposte alle presunte
lavoratrici e/o socie volontarie, se cioè tali importi possono essere qualificati come rimborsi
spesa oppure come retribuzioni. A tal riguardo, bisogna rilevare che le dichiarazioni rese dalle operatrici nel corso dell'ispezione hanno sostanzialmente confermato la fittizietà dei rimborsi spese volti a celare vere e proprie retribuzioni, in quanto corrisposti in maniera
forfetaria e in maniera del tutto scollegata da spese specificamente individuate e documentate.
Tali compensi, inoltre, sempre sulla scorta delle dichiarazioni delle operatrici, risultavano
comunque essere fissi e predeterminati in base al turno di lavoro per ciascuna specifica
mansione.
Quanto sopra senza dire che parte ricorrente sebbene abbia allegato al ricorso i contratti da
socio volontario sottoscritti dalle operatrici de quibus con la società La NI, tuttavia ha
allegato solo in modo parziale tali documenti e quindi i medesimi si rilevano non pienamente
intellegibili e valutabili in quanto dai medesimi non pare possibile desumere le modalità di
rimborso spese concordate tra detti soci e la società ecc..
Ancora una volta rimangono non contestate adeguatamente dai ricorrenti le risultanze delle
dichiarazioni rese dalle operatrici in sede di verifica dalle quali, appunto, è emerso il
- 8 - pagamento di una somma fissa di € 1.200,00 peraltro pagata loro dalla e non dalla CP_2 [...]
Parte_3
Ed ancora è rimasta incontestato da parte dei ricorrenti anche la circostanza dell'utilizzo
delle dette operatrici su turni di lavoro ben determinati e verosimilmente sotto la direzione della CP_2
In conclusione, quindi, deve ritenersi accertata la sussistenza – al di là della documentazione
formalmente predisposta dalle due società e versata in atti dai ricorrenti - della natura
subordinata ed onerosa dei rapporti di lavoro tra la e le 4 operatrici oggetto di CP_2 accertamento ispettivo, con conseguente rigetto del relativo motivo di ricorso in opposizione”.
In definitiva, il tribunale non ha omesso di valutare la documentazione offerta dal ricorrente ma ha ritenuto, seppur con succinto passaggio motivazionale, che la stessa non fosse idonea a smentire la prova ritenuta preponderante del pagamento del corrispettivo.
I motivi di appello impongono di stabilire: a) quale sia il valore da attribuire alle dichiarazioni rese dalle lavoratrici agli ispettori di lavoro risultanti dal verbale;
b) se tali dichiarazioni prevalgano sulla documentazione prodotta e valorizzata da c) con quale soggetto debba CP_2
ritenersi instaurato il rapporto lavorativo.
°°°
Sub a)
E' pacifico che i verbali redatti dall' del Lavoro fanno fede sino a querela di falso CP_1
per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza (ad esempio l'aver rinvenuto soggetti intenti a svolgere mansioni lavorative ed il fatto che abbiano reso dichiarazioni) o che siano stati da lui compiuti mentre la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in relazione alla valutazione dei fatti ed alla veridicità delle dichiarazioni ricevute dagli ispettori.
In tale ultima ipotesi, il verbale rappresenta prova sottoposta alla libera valutazione del giudice che, in concorso con altri elementi di prova, può essere utilizzata per fondare la decisione
(Cass. 8946/20). In proposito non è dubbio nel diritto vivente che la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti piuttosto che alle
- 9 - circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/02),
dovendosi attribuire particolare valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo perché (rappresenta dato di comune esperienza che sono) immuni da eventuali successivi condizionamenti ambientali e che i verbali di accertamento possono anche costituire prova ex sé sufficiente alla decisione della causa (cfr. Cass. n. 27847/2021 del
27.05.2021 e n. 24208 del 02.11.2020; Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Tali considerazioni palesano l'infondatezza della critica secondo cui il tribunale avrebbe fatto mal governo della regola probatoria attribuendo al verbale ispettivo (ed alle dichiarazioni in esso contenute) un valore privilegiato che non possiede.
Sub b)
Nella vicenda sottoposta all'esame della corte, risulta dalla sentenza di primo grado (ed è rimasto incontestato) che (p. 2 della sentenza) “Tutto il personale rilasciava dichiarazioni spontanee agli ispettori ed in particolare, avuto riguardo al presente giudizio, 4 di dette lavoratrici dichiaravano di svolgere la loro attività lavorativa per la per l'importo CP_2 mensile di € 1.200,00 ciascuno, e che a pagare detta somma di denaro era il ricorrente
(cioè il legale rappresentante di ) e che si trattava di pagamento “… CP_4 Controparte_2 commisurate alle giornate effettivamente lavorate e corrisposte con cadenze mensili” (così p. 6 della sentenza).
Secondo l'appellante, tale dato di fatto, valorizzato dal tribunale per affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra e le quattro lavoratrici, non sarebbe decisivo, trattandosi CP_2 di un elemento sussidiario esterno (così a p. 10 dell'appello) valorizzato in assenza di una compiuta valutazione degli “indici principali interni di subordinazione” (così p. 10 appello).
Sotto altro profilo, il motivo di critica (in virtù del rinvio ai motivi 3-4- del ricorso in opposizione alle ordinanze ingiunzioni) lamenta che i documenti prodotti deporrebbero per l'inesistenza della subordinazione dimostrando la qualità di socie volontarie ex art. 2 L.
381/1991 di La NI. Si tratta dei seguenti documenti: un contratto di appalto tra e La CP_2
NI avente ad oggetto il servizio di assistenza tutelare, sociale, assistenziale, di pulizia,
badanza, sorveglianza ed assistenza diurna presso la struttura “Villa San Mauro”; contratto di prestazione d'opera tra le dette quattro lavoratrici e La NI nella qualità di socie volontarie;
- 10 - le denunzie all'INAIL di La NI in favore dei soci volontari;
i richiami disciplinari rivolti da
La NI ai soci.
L'argomento non persuade.
Occorre muovere dal fatto certo della percezione di una retribuzione da parte delle lavoratrici di circa 1.200,00 che veniva corrisposta mensilmente ed in misura proporzionale alla quantità
di lavoro erogato.
Appare opportuno sul punto precisare che va escluso – confermando in tal senso la valutazione del tribunale - che si tratti di un rimborso spese in ragione della sua entità, proporzionalità e cadenza mensile.
La cooperativa al momento dell'accesso ispettivo non aveva alcun dipendente che CP_2
risultasse assunto pur trattandosi di struttura di 500 mq con 24 posti letto ed assistenza offerta per l'intera giornata (24 ore).
Il contratto di appalto di servizi assorbiva per intero ogni attività afferente all'impresa esercitata da che veniva, di fatto, così demandata a personale di CP_2 Parte_4
Detto contratto risulta, peraltro, registrato solo dopo l'accesso degli ispettori, così come la segnalazione all'INAIL segue di sette giorni l'ispezione. Dal verbale di accertamento unico risulta che gli accertatori della GdF “… constatavano che presso la sede legale e luogo di esercizio della soc. coop. La fenice non vi era alcuna attrezzatura inerente l'attività dichiarata, né alcuna struttura amministrativa-logistica della stessa”.
Il contratto di socio volontario stipulato tra La NI e le lavoratrici, anch'esso privo di data certa, prevede espressamente “Il socio volontario dichiara: a) Di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente, svolgendo la mansione di operatrice socio assistenziale;
….”.
Nel quadro probatorio appena delineato assume certamente – come ben rilevato dal tribunale -
valore decisivo il fatto che le lavoratrici percepissero una retribuzione che veniva corrisposta dal legale rappresentante di CP_2
Si tratta di elemento di prova che ha una rilevanza tale da essere autoevidente e che,
comunque, trova piena corroborazione negli altri elementi di prova esaminati che, lungi dall'accreditare la tesi dell'appellante, suscitano serie perplessità in ordine alla veridicità del rapporto delle lavoratrici con La NI, evidenziando ancor più il valore da attribuire al dato certo del pagamento della retribuzione da parte di CP_2
- 11 - Le considerazioni esposte determinano la corte ad affermare che le prove offerte da non CP_2
sono in grado di dimostrare l'errore nella valutazione della prova che il viene ascritto al tribunale.
Sub c
Una volta accertato che di retribuzione si tratta e non di rimborso spese, seguono due inevitabili conclusioni: 1) è escluso che possa trattarsi di prestazione di volontariato;
2) esiste un rapporto lavorativo a tutti gli effetti ed il datore di lavoro - in assenza di convincenti prove di segno contrario - non può che essere chi la retribuzione corrisponde, cioè Controparte_2
Difetto di motivazione in relazione all'entità della sanzione determinata in misura superiore al minimo edittale
“L'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui
l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (Cass. 21924/21; conformi
Cass. 16316/20; 2959/16; 11280/10).
Inoltre, “Dai principi generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte in materia di sanzioni amministrative cd. “punitive” discende che la disposizione della Legge 7 agosto
1990, n. 241, articolo 3, comma 1, non è direttamente applicabile ad atti che non possono essere compresi nella categoria dei “provvedimenti” amministrativi, per mancanza del tratto essenziale della produzione di effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica precedente. È il caso, appunto, dell'ordinanza-ingiunzione, contemplata dalla Legge n.
689 del 1981 che è strumento esclusivamente preordinato alla riscossione di un'obbligazione già sorta ex lege con la commissione e l'accertamento della violazione, secondo il chiaro disposto articolo 4 della Legge (decorrenza della prescrizione del credito dell'amministrazione dal giorno in cui è stata commessa la violazione). Pertanto, si deve fare riferimento esclusivo alla Legge n. 689 del 1981, articolo 18 comma 2, che impone l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, e il
- 12 - contenuto di tale obbligo va individuato in funzione dello scopo, ricavabile dal complesso della normativa e dall'indicata natura dell'atto, della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione” (Cass. 14771/05;
16630/03).
L'esame delle ordinanze ingiunzioni impugnate palesa l'esistenza di una succinta motivazione posta a fondamento della valutazione della misura della sanzione mediante il richiamo ai fatti ed una ampia motivazione per relationem mediante l'integrale richiamo al verbale unico di accertamento del 10.12.2015 (certamente legittimo trattandosi di atto in precedenza notificato al trasgressore).
L'ordinanza risulta, dunque, adeguatamente motivata e la sanzione determinata tenendo conto degli elementi di valutazione di cui all'art. 11 della legge 689/81 quali la gravità della violazione ed il comportamento dell'agente.
Esclusa l'assenza di motivazione e rilevata l'assenza di ulteriori argomenti che spieghino perché la sanzione superiore al minimo edittale sarebbe illegittima, il motivo va rigettato.
Con ultima critica relativa alla sanzione irrogata, l'appellante afferma che l'amministrazione ha illegittimamente cumulato le sanzioni perché “ … l'irrogazione della
“maxisanzione” esplicitamente preclude all'Amministrazione l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste per l'omesso invio delle comunicazioni obbligatorie ovvero per omessa
e/o infedele registrazione del lavoratore nel L.U.L. (in altri termini, la “maxisanzione” è alternativa a tutte le altre sanzioni previste per il c.d. “lavoro sommerso”)”.
Il motivo trova, almeno a giudizio della corte, smentita nel testo normativo (D.L.12/2002, art. 3, co. 3) ove si legge “
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria:….”, risultando così smentita la tesi dell'alternatività ed accreditata quella del cumulo tra le sanzioni.
°°°
In conclusione, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
- 13 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 604/23 R.G, così statuisce: rigetta l'appello; condanna
[...]
al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro Parte_2
4.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Sentenza letta in udienza mediante deposito telematico.
Catania, 31.01.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 14 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
dott. Antonella Vittoria Balsamo presidente dott. Dora Bonifacio consigliere dott. Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 604/2023 R.G. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. ROSARIO PIZZINO, c.f. P.IVA_1
; C.F._1
Appellante contro
Controparte_1
[...]
, c.f. rappresentato e difeso, dall'avv. AVVOCATURA
[...] C.F._2
DISTRTTUALE DELLO STATO DI CATANIA, ; P.IVA_2
Appellato
°°° All'udienza del 31.01.2025, svolta la discussione orale, la causa viene decisa come segue.
- 1 - MOTIVAZIONE CONTESTUALE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
IN FATTO
, con ricorso depositato il 31.07.2020, proponeva opposizione Parte_2
avverso due ordinanze ingiunzioni: n. 20/0086 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 27.365,00 per la violazione dell'art. 3, co. 3 del DL 12/2002 (come modificato dalla L. 73/2002L. 248/08 e poi L. 183/10) e n. 20/0087 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 833,00 per la violazione dell'art. 39, co. 1-2, L.
133/2008 per avere omesso di registrare sul Libro Unico del lavoro i dati relativi ai lavoratori.
Domandava l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per i seguenti motivi:
1. nullita' delle ordinanze ingiunzioni per decadenza dovuta al mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L 689/1981 ed omessa notifica del rapporto previsto dall'art. 17
L. 689/81; 2. infondatezza nel merito delle violazioni contestate;
3. difetto di motivazione delle ordinanze opposte in relazione all'irrogazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale;
4. errata applicazione congiunta delle sanzioni amministrative, presentandosi le stesse in regime di alternatività.
Con sentenza n. 4500/22 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione.
L'appellante critica la sentenza di primo grado affidando la censura ai motivi di seguito esaminati.
Si è costituita l'amministrazione appellata con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, domandando il rigetto dell'appello.
IN DIRITTO
Decadenza dovuta al mancato rispetto del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L
689/1981
L'art. 14 “Contestazione e notificazione” prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati
- 2 - residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. ….
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In merito al momento di inizio del decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 L.
689/81, nel diritto vivente vigono i seguenti principi.
La norma dettata dall'art. 14 “ … nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione e richiede la valutazione dei dati acquisiti e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (ex plurimis Cass. 26734/2011;
Cass.25836/2011); “…. nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981” (Cass., su, 28219/19); “…
Costruisce jus receptum in tema di sanzioni amministrative che, qualora non sia avvenuta
- 3 - la contestazione immediata, la conclusione dell'accertamento della violazione, in relazione alla quale collocare il dies a quo del termine di novanta giorni stabilito dalla L. n. 689 del
1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro materialità, ma si perfeziona con l'acquisizione, da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivo e soggettivo della violazione e con la indispensabile valutazione di questi ai fini di una corretta formulazione della contestazione, ovvero con l'ingiustificato inutile decorso del tempo che, in relazione alla complessità della fattispecie, sia ritenuto necessario per dette acquisizione e valutazione (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 30 maggio
2006, n. 12830; Cass. civ., sez. 1^, sent. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. civ., sez. 1^, sent.
19 novembre 2003, n. 17534) …” (Cass. 9311/17).
Tali principi si spiegano agevolmente se si considera che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi, della condotta realizzata, nonchè della sua ricomprensione nella fattispecie astratta prevista dalla norma sanzionatoria. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta, di avere garantita un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità.
A tale esigenza, si contrappone quella dell'autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi.
Il contemperamento di tali esigenze, richiede di effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di valutarne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata.
In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie, nonchè gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (Cassazione civile sez.
VI, 06/02/2019, n.3524; Cass. n.16286/2018).
- 4 - Nella fattispecie in esame, premesso che alla mancata contestazione immediata la legge non collega alcuna sanzione, l'accertamento del fatto del 10.6.15 non può certamente farsi coincidere con il dies a quo del termine previsto dall'art. 14 L. 689/81, atteso che è seguita ampia istruttoria con acquisizione documentale, anche su istanza della stessa CP_2
ed audizione.
[...]
L'attività di accertamento può, dunque, ritenersi conclusa in data 05.11.2015 con il verbale delle operazioni compiute della apparendo detto lasso temporale assolutamente CP_3 congruo rispetto all'istruttoria compiuta ed alle valutazioni resesi necessarie.
Rispetto alla data di conclusione dell'attività di accertamento (avvenuta il 5.11.2015), la notifica del verbale unico di contestazione della violazione, avvenuta il 10.12.15, è rispettosa del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 citato.
Nullità delle ordinanze ingiunzioni per omessa notifica del rapporto previsto dall'art. 17 L.
689/81 quale atto presupposto
Il motivo è infondato perché la norma non prevede alcun obbligo di comunicazione del rapporto in questione (che è atto che l'accertatore della sanzione trasmette all'amministrazione deputata ad emettere l'ordinanza ingiunzione).
Per completezza di argomentazione appare opportuno rilevare che le due pronunzie della
Corte di cassazione (Cass. 15327/12 e 16412/07) citate dall'appellante non appaiono pertinenti poiché riguardano il contenzioso tributario (questa la massima di Cass. 1532712
“In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore”).
Infondatezza nel merito delle ordinanze ingiunzioni ed errata valutazione della prova gestisce una residenza sanitaria assistita per anziani e disabili;
dal Controparte_2
controllo effettuato dalla Guardia di Finanza è emerso che, per i lavoratori , Per_1
- 5 - e , la società aveva omesso registrazioni sul L.U.L. in Per_2 Per_3 Per_4 violazione dell'art. 39, cc. 1 e 2, D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni nella legge
133/2008, e, inoltre, che la medesima società ha impiegato quei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di impiego, violando l'art. 3, co. 3, del D.L. n.12/2002, convertito in legge n.73/2002, così come modificato dall'art. 36 bis, co.
7. del D.L. n.223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n.248/2006 e come modificato dall'art. 4 della legge n.183/2010.
Tali contestazioni sono poi state poste a fondamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
L'appellante ripropone la tesi – non condivisa dal primo giudice - dell'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato con i quattro dipendenti rinvenuti dagli ispettori intenti a lavorare presso la struttura denominata “Villa San Mauro”, esercente attività socio assistenziale sanitaria assistita per anziani e disabili.
Ribadisce che le lavoratrici erano socie volontarie della società coop. La NI, appaltatore (da di una serie di servizi da svolgersi presso la residenza “Villa San CP_2
Mauro”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe omesso di tenere conto del principio di non contestazione, così pretermettendo “ …l'esame dei punti nn. 3 (insussistenza degli indici di subordinazione) e 4 (sussistenza degli indici di genuinità dell'appalto)…” formulati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Con altra critica rilevava l'omessa valutazione delle prove (contratto di appalto, ordini di servizio e richiami disciplinari) che avrebbero dimostrato l'inesistenza del rapporto di lavoro tra la cooperativa e le lavoratrici. CP_2
Il principio di non contestazione non è rettamente invocato dall'appellante.
Per quanto in questa sede rileva, “… La mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda vincola il giudice a considerarli come effettivamente sussistenti, a condizione che tali
fatti siano di natura primaria, ovvero siano costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto sostenuto dall'attore o dal convenuto che agisce in riconvenzionale. I fatti secondari
possono essere, invece, contestati in qualsiasi momento. Tuttavia, se i fatti presentati a fini
probatori non vengono contestati, il giudice può considerarli come non contestati, affermando
- 6 - così che tali fatti non richiedono ulteriori prove” (Cass. 2419/24);
“Il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto
e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto.
(Cass. 2844/24).
I punti 3 e 4 del ricorso ed occupano 11 pagine del detto atto difensivo, rappresentando il nucleo centrale dell'intera difesa proposta da ,, e contengono l'esposizione Controparte_2 delle difese in diritto fondate sull'esistenza del contratto di appalto (tra e La NI) e CP_2 sulla qualità di socie volontarie della La NI delle lavoratrici rinvenute presso “Villa San
Mauro”.
Premesso che i documenti menzionati sono versati in atti (e dunque non v'è ragione di discorrere di non contestazione), appare evidente che le tesi difensive non rientrano tra i fatti costitutivi per i quali potrebbe operare il principio di non contestazione.
Il tribunale ha correttamente individuato la questione posta dal ricorrente osservando che “…il presupposto su cui si fondano tutte le suddette sanzioni amministrative irrogate è costituito
dalla sussistenza – secondo la tesi dell'ufficio - di un rapporto di lavoro subordinato, il cui onere della prova – per come rilevato anche dai ricorrenti - grava sulla parte convenuta”
(cioè l'amministrazione).
Il tribunale ha poi osservato come tale prova fosse stata data, attribuendo rilievo decisivo al pagamento della retribuzione da parte di nei termini seguenti “Il dato più rilevante e CP_2
preminente - ai fini della qualificazione come lavoratori dipendenti dei soggetti coinvolti in
questi accertamenti - è risultato l'ammontare delle somme corrisposte ai c.d. volontari, i quali hanno dichiarato agli ispettori di percepire una somma mensile fissa di € 1.200,00 (peraltro loro corrisposta per loro stessa ammissione dal e non già dalla soc. la NI di cui CP_4 erano soci) somme non qualificabili come mero rimborso spese, essendo, invece, del tutto
conformi ad uno stipendio, e del tutto spropositate come rimborso, e comunque, per essere commisurate alle giornate effettivamente lavorate, e corrisposte con cadenze mensili. …. Sul punto deve ritenersi non pienamente rilevante tutta la documentazione versata in atti dai ricorrenti tendente a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto personale dei lavoratori
(soci volontari) con la soc. la NI o la sussistenza del contratto d'appalto tra le due società atteso che, al di là di questi elementi formali, di fatto, le attività svolte dalle 4 donne rinvenute
a lavorare nella struttura dei ricorrenti e le modalità di pagamento della loro prestazione
- 7 - lavorativa (€ 1.200,00 mensili per stessa ammissione di esse lavoratrici) non possono ritenersi confacenti ad una attività di socio volontario della società appaltatrice La NI bensì di
lavoratore subordinato della In tale situazione trova applicazione il principio espresso CP_2 dalla Cassazione secondo cui “…La prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica
del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal nomen juris, il volontario sia assunto e
retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese.(Cassazione civile, sez. lav.,
06/05/2010, n. 10974; in senso conforme, Cass., sez. lav., sent. 21 maggio 2008 n. 12964). ….
Applicando tali principi al caso di specie, si deve innanzitutto osservare che il verbale di
accertamento e tutti gli atti ivi richiamati, attendibile fino a prova contraria, appare
certamente sufficiente al fine di ritenere assolto l'onere probatorio in capo all'ente convenuto, mentre non sufficiente, come detto, appare essere la prova documentale addotta dalla parte
ricorrente. Inoltre, la questione che nel caso in esame assume rilevanza decisiva è
rappresentata indubbiamente dalla qualificazione delle somme corrisposte alle presunte
lavoratrici e/o socie volontarie, se cioè tali importi possono essere qualificati come rimborsi
spesa oppure come retribuzioni. A tal riguardo, bisogna rilevare che le dichiarazioni rese dalle operatrici nel corso dell'ispezione hanno sostanzialmente confermato la fittizietà dei rimborsi spese volti a celare vere e proprie retribuzioni, in quanto corrisposti in maniera
forfetaria e in maniera del tutto scollegata da spese specificamente individuate e documentate.
Tali compensi, inoltre, sempre sulla scorta delle dichiarazioni delle operatrici, risultavano
comunque essere fissi e predeterminati in base al turno di lavoro per ciascuna specifica
mansione.
Quanto sopra senza dire che parte ricorrente sebbene abbia allegato al ricorso i contratti da
socio volontario sottoscritti dalle operatrici de quibus con la società La NI, tuttavia ha
allegato solo in modo parziale tali documenti e quindi i medesimi si rilevano non pienamente
intellegibili e valutabili in quanto dai medesimi non pare possibile desumere le modalità di
rimborso spese concordate tra detti soci e la società ecc..
Ancora una volta rimangono non contestate adeguatamente dai ricorrenti le risultanze delle
dichiarazioni rese dalle operatrici in sede di verifica dalle quali, appunto, è emerso il
- 8 - pagamento di una somma fissa di € 1.200,00 peraltro pagata loro dalla e non dalla CP_2 [...]
Parte_3
Ed ancora è rimasta incontestato da parte dei ricorrenti anche la circostanza dell'utilizzo
delle dette operatrici su turni di lavoro ben determinati e verosimilmente sotto la direzione della CP_2
In conclusione, quindi, deve ritenersi accertata la sussistenza – al di là della documentazione
formalmente predisposta dalle due società e versata in atti dai ricorrenti - della natura
subordinata ed onerosa dei rapporti di lavoro tra la e le 4 operatrici oggetto di CP_2 accertamento ispettivo, con conseguente rigetto del relativo motivo di ricorso in opposizione”.
In definitiva, il tribunale non ha omesso di valutare la documentazione offerta dal ricorrente ma ha ritenuto, seppur con succinto passaggio motivazionale, che la stessa non fosse idonea a smentire la prova ritenuta preponderante del pagamento del corrispettivo.
I motivi di appello impongono di stabilire: a) quale sia il valore da attribuire alle dichiarazioni rese dalle lavoratrici agli ispettori di lavoro risultanti dal verbale;
b) se tali dichiarazioni prevalgano sulla documentazione prodotta e valorizzata da c) con quale soggetto debba CP_2
ritenersi instaurato il rapporto lavorativo.
°°°
Sub a)
E' pacifico che i verbali redatti dall' del Lavoro fanno fede sino a querela di falso CP_1
per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza (ad esempio l'aver rinvenuto soggetti intenti a svolgere mansioni lavorative ed il fatto che abbiano reso dichiarazioni) o che siano stati da lui compiuti mentre la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in relazione alla valutazione dei fatti ed alla veridicità delle dichiarazioni ricevute dagli ispettori.
In tale ultima ipotesi, il verbale rappresenta prova sottoposta alla libera valutazione del giudice che, in concorso con altri elementi di prova, può essere utilizzata per fondare la decisione
(Cass. 8946/20). In proposito non è dubbio nel diritto vivente che la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti piuttosto che alle
- 9 - circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 17555/02),
dovendosi attribuire particolare valore probatorio alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo perché (rappresenta dato di comune esperienza che sono) immuni da eventuali successivi condizionamenti ambientali e che i verbali di accertamento possono anche costituire prova ex sé sufficiente alla decisione della causa (cfr. Cass. n. 27847/2021 del
27.05.2021 e n. 24208 del 02.11.2020; Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95).
Tali considerazioni palesano l'infondatezza della critica secondo cui il tribunale avrebbe fatto mal governo della regola probatoria attribuendo al verbale ispettivo (ed alle dichiarazioni in esso contenute) un valore privilegiato che non possiede.
Sub b)
Nella vicenda sottoposta all'esame della corte, risulta dalla sentenza di primo grado (ed è rimasto incontestato) che (p. 2 della sentenza) “Tutto il personale rilasciava dichiarazioni spontanee agli ispettori ed in particolare, avuto riguardo al presente giudizio, 4 di dette lavoratrici dichiaravano di svolgere la loro attività lavorativa per la per l'importo CP_2 mensile di € 1.200,00 ciascuno, e che a pagare detta somma di denaro era il ricorrente
(cioè il legale rappresentante di ) e che si trattava di pagamento “… CP_4 Controparte_2 commisurate alle giornate effettivamente lavorate e corrisposte con cadenze mensili” (così p. 6 della sentenza).
Secondo l'appellante, tale dato di fatto, valorizzato dal tribunale per affermare l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra e le quattro lavoratrici, non sarebbe decisivo, trattandosi CP_2 di un elemento sussidiario esterno (così a p. 10 dell'appello) valorizzato in assenza di una compiuta valutazione degli “indici principali interni di subordinazione” (così p. 10 appello).
Sotto altro profilo, il motivo di critica (in virtù del rinvio ai motivi 3-4- del ricorso in opposizione alle ordinanze ingiunzioni) lamenta che i documenti prodotti deporrebbero per l'inesistenza della subordinazione dimostrando la qualità di socie volontarie ex art. 2 L.
381/1991 di La NI. Si tratta dei seguenti documenti: un contratto di appalto tra e La CP_2
NI avente ad oggetto il servizio di assistenza tutelare, sociale, assistenziale, di pulizia,
badanza, sorveglianza ed assistenza diurna presso la struttura “Villa San Mauro”; contratto di prestazione d'opera tra le dette quattro lavoratrici e La NI nella qualità di socie volontarie;
- 10 - le denunzie all'INAIL di La NI in favore dei soci volontari;
i richiami disciplinari rivolti da
La NI ai soci.
L'argomento non persuade.
Occorre muovere dal fatto certo della percezione di una retribuzione da parte delle lavoratrici di circa 1.200,00 che veniva corrisposta mensilmente ed in misura proporzionale alla quantità
di lavoro erogato.
Appare opportuno sul punto precisare che va escluso – confermando in tal senso la valutazione del tribunale - che si tratti di un rimborso spese in ragione della sua entità, proporzionalità e cadenza mensile.
La cooperativa al momento dell'accesso ispettivo non aveva alcun dipendente che CP_2
risultasse assunto pur trattandosi di struttura di 500 mq con 24 posti letto ed assistenza offerta per l'intera giornata (24 ore).
Il contratto di appalto di servizi assorbiva per intero ogni attività afferente all'impresa esercitata da che veniva, di fatto, così demandata a personale di CP_2 Parte_4
Detto contratto risulta, peraltro, registrato solo dopo l'accesso degli ispettori, così come la segnalazione all'INAIL segue di sette giorni l'ispezione. Dal verbale di accertamento unico risulta che gli accertatori della GdF “… constatavano che presso la sede legale e luogo di esercizio della soc. coop. La fenice non vi era alcuna attrezzatura inerente l'attività dichiarata, né alcuna struttura amministrativa-logistica della stessa”.
Il contratto di socio volontario stipulato tra La NI e le lavoratrici, anch'esso privo di data certa, prevede espressamente “Il socio volontario dichiara: a) Di prestare la propria attività liberamente e gratuitamente, svolgendo la mansione di operatrice socio assistenziale;
….”.
Nel quadro probatorio appena delineato assume certamente – come ben rilevato dal tribunale -
valore decisivo il fatto che le lavoratrici percepissero una retribuzione che veniva corrisposta dal legale rappresentante di CP_2
Si tratta di elemento di prova che ha una rilevanza tale da essere autoevidente e che,
comunque, trova piena corroborazione negli altri elementi di prova esaminati che, lungi dall'accreditare la tesi dell'appellante, suscitano serie perplessità in ordine alla veridicità del rapporto delle lavoratrici con La NI, evidenziando ancor più il valore da attribuire al dato certo del pagamento della retribuzione da parte di CP_2
- 11 - Le considerazioni esposte determinano la corte ad affermare che le prove offerte da non CP_2
sono in grado di dimostrare l'errore nella valutazione della prova che il viene ascritto al tribunale.
Sub c
Una volta accertato che di retribuzione si tratta e non di rimborso spese, seguono due inevitabili conclusioni: 1) è escluso che possa trattarsi di prestazione di volontariato;
2) esiste un rapporto lavorativo a tutti gli effetti ed il datore di lavoro - in assenza di convincenti prove di segno contrario - non può che essere chi la retribuzione corrisponde, cioè Controparte_2
Difetto di motivazione in relazione all'entità della sanzione determinata in misura superiore al minimo edittale
“L'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. Di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice dell'opposizione solo nel caso in cui
l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (Cass. 21924/21; conformi
Cass. 16316/20; 2959/16; 11280/10).
Inoltre, “Dai principi generali elaborati dalla giurisprudenza della Corte in materia di sanzioni amministrative cd. “punitive” discende che la disposizione della Legge 7 agosto
1990, n. 241, articolo 3, comma 1, non è direttamente applicabile ad atti che non possono essere compresi nella categoria dei “provvedimenti” amministrativi, per mancanza del tratto essenziale della produzione di effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica precedente. È il caso, appunto, dell'ordinanza-ingiunzione, contemplata dalla Legge n.
689 del 1981 che è strumento esclusivamente preordinato alla riscossione di un'obbligazione già sorta ex lege con la commissione e l'accertamento della violazione, secondo il chiaro disposto articolo 4 della Legge (decorrenza della prescrizione del credito dell'amministrazione dal giorno in cui è stata commessa la violazione). Pertanto, si deve fare riferimento esclusivo alla Legge n. 689 del 1981, articolo 18 comma 2, che impone l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, e il
- 12 - contenuto di tale obbligo va individuato in funzione dello scopo, ricavabile dal complesso della normativa e dall'indicata natura dell'atto, della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione” (Cass. 14771/05;
16630/03).
L'esame delle ordinanze ingiunzioni impugnate palesa l'esistenza di una succinta motivazione posta a fondamento della valutazione della misura della sanzione mediante il richiamo ai fatti ed una ampia motivazione per relationem mediante l'integrale richiamo al verbale unico di accertamento del 10.12.2015 (certamente legittimo trattandosi di atto in precedenza notificato al trasgressore).
L'ordinanza risulta, dunque, adeguatamente motivata e la sanzione determinata tenendo conto degli elementi di valutazione di cui all'art. 11 della legge 689/81 quali la gravità della violazione ed il comportamento dell'agente.
Esclusa l'assenza di motivazione e rilevata l'assenza di ulteriori argomenti che spieghino perché la sanzione superiore al minimo edittale sarebbe illegittima, il motivo va rigettato.
Con ultima critica relativa alla sanzione irrogata, l'appellante afferma che l'amministrazione ha illegittimamente cumulato le sanzioni perché “ … l'irrogazione della
“maxisanzione” esplicitamente preclude all'Amministrazione l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste per l'omesso invio delle comunicazioni obbligatorie ovvero per omessa
e/o infedele registrazione del lavoratore nel L.U.L. (in altri termini, la “maxisanzione” è alternativa a tutte le altre sanzioni previste per il c.d. “lavoro sommerso”)”.
Il motivo trova, almeno a giudizio della corte, smentita nel testo normativo (D.L.12/2002, art. 3, co. 3) ove si legge “
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria:….”, risultando così smentita la tesi dell'alternatività ed accreditata quella del cumulo tra le sanzioni.
°°°
In conclusione, l'appello proposto non può trovare accoglimento.
- 13 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 604/23 R.G, così statuisce: rigetta l'appello; condanna
[...]
al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro Parte_2
4.500,00 per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Sentenza letta in udienza mediante deposito telematico.
Catania, 31.01.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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