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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3880/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3880/2021
Oggi all'udienza del 04 giugno 2025 , tenuta dal dott. Giuseppina Notonica:
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, sostitutive dell'udienza di discussione e decisione;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 3880 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra
pagina 1 di 8 (C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, in via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Riela, (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._2 presente atto ed il quale precisa che eventuali comunicazioni e/o notifiche potranno essere effettuate all'indirizzo PEC: o FAX: 091586175 Email_1
Attrice CONTRO
, in persona del legale rappresentante protempore, con Controparte_1 sede legale a Bologna in Via Stalingrado, 45, C.F. e Partita I.V.A. rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Salvatore Gentile Alletto ( ) e Riccardo Gentile C.F._3
( ), in virtù di mandato conferito su supporto cartaceo, di cui si C.F._4 trasmette copia informatica, conforme ed autenticata con firma digitale, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co 9, l. 69/2009, ed elettivamente domiciliata a Palermo presso il loro studio in P.zza Virgilio, 15. Si richiede che le notifiche di tutti gli atti del procedimento vengano effettuate ai seguenti indirizzi PEC: e Email_2 Email_3
Convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie la domanda e per l' effetto condanna la – in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore – al pagamento in favore dell' attrice dell' Parte_1 importo di euro 8100,00 , maggiorato di interessi legali a far data dal 05.02.2020 fino al soddisfo;
- Condanna la – in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
– al pagamento in favore dell' attrice delle spese di lite , liquidate in euro 2540,00 per compenso professionale , oltre 15 % per rimborso forfettario , iva e cap.
pagina 2 di 8 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, sig.ra premesso di aver stipulato con l'istituto assicurativo Parte_1 convenuto una polizza n. 30/170557468, per furto ed incendio con Controparte_2
decorrenza dal 18.09.2019 al 18.09.2020, senza franchigia né scoperto e per un valore assicurato pari ad euro 7900,00, e di aver patito il furto della propria autovettura modello
Mini Cooper Coutryman targata FB172WV , in data 02.01.2020, allorquando il proprio figlio sig. , che aveva in uso la predetta autovettura, dopo averla Parte_2
parcheggiata, chiusa a chiave e con antifurto satellitare fornito dalla Controparte_2
in Palermo, sull'arteria di Viale Regione Siciliana Sud Est in prossimità della via Conte
Federico, si recava a cena da amici che abitavano in quella zona;
precisava che al termine della cena, a causa di problemi di salute, il sig. decideva di lasciare Parte_2
l'automobile parcheggiata, facendosi accompagnare a casa da un amico , e che dopo diversi giorni, in data 05.02.2020, recatosi nel luogo ove aveva parcheggiato l'autovettura per recuperarla constatava che l'autovettura era stata rubata da ignoti;
immediatamente, lo stesso si recava presso il Comando dei Carabinieri della Stazione di Villabate per sporgere la denuncia di furto e provvedeva a denunciare l'accaduto alla compagnia di assicurazioni, la quale rubricava il sinistro con il n. 1-8101-2020-0125528 e richiedeva – al fine di una corretta istruzione della pratica – procura speciale a vendere, copia del certificato cronologico con annotata la perdita di possesso, copia dell'attestazione di presentazione di formalità – rinnovo di iscrizione, copia della denuncia sporta alle Autorità e le due chiavi del veicolo;
che consegnati i documenti richiesti, unitamente alle chiavi dell'autovettura, l'istituto non aveva inteso procedere all'indennizzo avendo riscontrato anomalie sulle chiavi. Chiedeva la liquidazione dell'indennizzo pari ad € 7.900,00 , ovvero pari al valore del veicolo riportato in polizza, oltre al rimborso della somma di euro 110,00 come da fattura depositata in atti , quale spesa sostenuta per il rilascio della procura speciale .
L'istituto assicurativo , costituitosi, contestava in primo luogo l'evento furto CP_1 ritenendolo non provato;
eccepiva l'inoperatività della polizza per avere omesso l'attrice di attivare le procedure previste in polizza, inerenti il dispositivo satellitare Unibox installato pagina 3 di 8 nell'autovettura; eccepiva, infine, l'inoperatività della polizza stante la colpa grave dell'assicurato, secondo le condizioni di polizza, per avere consegnato una delle due chiavi consegnate danneggiata circostanza che non consentiva di eseguire alcuna indagine circa la riferibilità della stessa al numero di telaio della vettura attorea. Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda di parte attrice.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e prove orali , e veniva trattenuta per la decisione all' udienza del 4.06.2025 .
La domanda è fondata.
Come statuito ancora di recente dalla Suprema Corte ( Cass n 1558 / 18 ) “ fatto costitutivo del diritto dell' assicurato , nl giudizio promosso nei confronti dell' assicuratore ed avente per oggetto il pagamento dell' indennizzo pattuito , è l' avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza . L' assicurato ha dunque l' onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto dalla polizza “ .
Ritiene lo scrivente giudice che il presente giudizio abbia dimostrato la verificazione del fatto
– ossia il furto della autovettura di proprietà dell' attrice – da cui la polizza conclusa tra le odierne parti processuali fa discendere l' obbligo della di corrispondere alla CP_1 Pt_1
l' indennizzo contrattualmente previsto .
La prova del furto è data dalle testimonianze acquisite in giudizio di , Parte_2
figlio di parte attrice, e i quali hanno confermato che l' autovettura dell' Testimone_1 attrice venne parcheggiata la sera del 02.01.2020 sull'arteria di Viale Regione Siciliana Sud
Est in prossimità della via Conte Federico e non venne più rinvenuta in data 05.02.2020 ( cfr. verb udienza del 19.10.2022).
A tanto si aggiunga che l' attrice ha documentato di avere nell'immediato denunciato il furto ai Carabinieri della Stazione di Villabate in data 05.02.2020 e successivamente alla . CP_1
Ed in definitiva , atteso che l' esistenza del contratto di assicurazione è documentata ed incontestata tra le parti , e considerato che parte attrice ha dimostrato la verificazione dell' evento – il furto dell' autovettura - coperto dalla garanzia , la deve essere CP_1 condannata a corrispondere alla il richiesto indennizzo . Pt_1
Ciò detto, la compagnia di assicurazione ha negato l'indennizzo invocando l'inoperatività della polizza per la mancata consegna di entrambe le chiavi in dotazione dell'autovettura, assumendo che parte attrice pur avendone consegnate due , solo una risultava funzionante pagina 4 di 8 mentre la seconda chiave risultava danneggiata e, per questo, non è stato possibile eseguire alcuna indagine circa la riferibilità della stessa al numero di telaio della vettura attorea.
Orbene le ragioni su cui parte convenuta si fonda l' inesistenza del diritto della ad Pt_1 ottenere l'indennizzo ( mancata consegna di entrambe le chiavi funzionanti) non appaiono condivisibili , atteso che il contratto non subordina l' erogazione dell' indennizzo al compimento di tale adempimento , che in ogni caso, come si dirà, è stato perfezionato dall' attrice.
Va, infatti , osservato che dall'esame delle condizioni generali di polizza prodotta in atti dalle parti, nella sezione N.2 alla clausola N.2.1.9 è stabilito che : Nel caso in cui il Sinistro abbia interessato le garanzie Furto e Rapina o Eventi socio-politici,l'Assicurato dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela nel caso di Appropriazione indebita) presentata all'Autorità; in caso di
“Danno Totale”,, ovvero di Furto o Rapina o Appropriazione indebita senza ritrovamento del Veicolo, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del Veicolo, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del Veicolo ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il Veicolo sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'Assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione Civile per l'immatricolazione in
Italia. Nel solo caso del Furto, Rapina o Appropriazione indebita, l'Assicurato contestualmente al pagamento dell'Indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del Veicolo. Il costo di tale atto è a carico della Società”.
Dalla norma appena riportata, contenuta nelle Condizioni Generali di Polizza, tra i documenti da produrre alla compagna di assicurazione, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto in caso di furto , non vi è espressamente ricompresa la consegna delle due chiavi dell'autovettura.
In buona sostanza tra le condizioni di polizza non si rinviene alcuna clausola che subordina il diritto dell'assicurato all'indennizzo per il furto del veicolo, alla consegna di tutte le chiavi in dotazione .
Ne consegue che in assenza di una specifica previsione contrattuale, che ne subordina l'operatività della garanzia assicurativa alla conservazione di tutte e due le chiavi (così da poter restituire la seconda, in caso di furto del veicolo) non può in alcun modo ( la dedotta mancata consegna delle due chiavi) ritenersi limitativa della garanzia con esclusione dell'indennizzo previsto.
pagina 5 di 8 In ogni caso, nella specie è documentato in atti che parte attrice ha regolarmente consegnato le due chiavi dell 'autovettura.
E' la stessa compagnia ad aver depositato un documento redatto dalla SICES s.r.l., incaricata dall'istituto assicurativo di svolgere accertamenti in merito al sinistro per cui è causa, nel quale si da atto dell'avvenuta consegna di nr 2 chiavi dell'autovettura e che, dopo averle fatte analizzare dalla concessionaria “Nuova Sport Car” diIsola delle femmine (PA), era emerso che soltanto una “…sembrava correttamente abbinata al numero di telaio” mentre l'atra chiave risultava “danneggiata” .
Ora, da tale relazione ciò che emerge è il danneggiamento della seconda chiave che non ha consentito l'abbinamento, ma di certo da tale indagine non emergono ulteriori elementi che portano ad affermare e, quindi, ad escludere con certezza che la chiave non apparteneva all'autovettura oggetto di furto.
Si vuol dire cioè che, tale situazione di asserito “danneggiamento” di una sola delle due chiavi, integri una condotta gravemente colposa dell'assicurato o l'aggravamento del rischio, evenienza invocata dall'istituto assicurativo a tenore di polizza al fine di sostenere l'esonero dal pagamento dell'indennizzo.
In materia assicurativa per rischio deve intendersi la possibilità di avveramento di un evento futuro ed incerto che è considerato nel cd. rischio assicurato.
Il rischio riguarda il verificarsi del fatto assicurato ed aggravamento del rischio significa aumento delle possibilità di avveramento.
Nella specie si tratta del furto di un'automobile.
Tanto premesso, il “ danneggiamento” di una sola delle due chiavi non integra certo un tale aggravamento del rischio, laddove l'altra chiave sia perfettamente funzionante e sia stata in concreto usata per chiudere l'autovettura, come è avvenuto nella specie ( cfr dichiarazione testimoniale teste “…prendeva un mazzo di chiavi, presumo quelle della sua abitazione , e dopo Tes_1 averla richiusa ci allontanavamo. Non so se abbia o meno inserito il satellitare quello che posso dire è che lo stesso attivava il telecomando per chiudere l'auto.”).
Vi sarebbe stato sicuro aggravamento in caso di malfunzionamento di entrambe le chiavi.
E' evidente allora che nella specie non vi è stato un aggravamento del rischio nel senso voluto ed invocato dall'istituto assicurativo.
pagina 6 di 8 Circa la misura dell'indennizzo richiesto, si osserva che è stata la stessa convenuta ad avere , nella polizza , quantificato in euro 7900,00 il valore del bene assicurato , e quindi tale importo deve essere riconosciuto a titolo di indennizzo all' attrice proprio in forza di tale espressa previsione contrattuale (il contratto assicurativo venne concluso in data 18.09.2019 e dunque – essendosi verificato il furto prima della scadenza , annuale , dello stesso - la somma assicurata non soffre di alcuna diminuzione ) .
L' obiezione svolta dalla sul punto - secondo cui all' attrice non potrebbe CP_1
riconoscersi l'importo assicurato ma un l'importo pari al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro- non appare condivisibile , siccome inidonea a porre in non cale l' impegno assunto in sede contrattuale da essa convenuta di corrispondere all' attrice , in caso di furto dell' autovettura assicurata, il diverso e maggiore importo di euro 7900,00 .
All'attrice deve inoltre essere riconosciuto il rimborso della somma pari ad euro 110,00 quale esborso documentato e sostenuto per il rilascio della procura speciale ( come da condizioni di polizza “…l'Assicurato contestualmente al pagamento dell'Indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile
a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del Veicolo. Il costo di tale atto è a carico della Società.”).
La somma , quindi, riconosciuta a titolo di indennizzo ammonta complessivamente ad euro
8100,00.
Sulla suddetta somma vanno riconosciuti gli interessi nella misura legale a far data dal giorno del furto e quindi dal 0.02.2020 .
Non può invece trovare accoglimento la ulteriore domanda svolta dalla , diretta ad Pt_1
ottenere il risarcimento dei presunti danni causati dall' inadempimento contrattuale della convenuta.
Si osserva al riguardo che l' attrice non ha provato di avere subito un danno a causa della mancata corresponsione dell' indennizzo da parte della , né tantomeno ha indicato CP_1
la natura di tale danno , e conseguentemente - atteso che non si versa in ipotesi di danno esistente in re ipsa ( cfr ex aliis Cass n 3173 / 16 : “ l' importo dovuto a titolo di risarcimento non è in re ipsa , essendo onere del creditore allegare e provare , anche attraverso presunzioni semplici , il danno causatogli dal mancato tempestivo pagamento “ ) – la domanda non può che essere rigettata .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione del d m n
147/2022 comprendente l' importo pari al decisum . pagina 7 di 8 Così deciso in Palermo in data 04.06.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3880/2021
Oggi all'udienza del 04 giugno 2025 , tenuta dal dott. Giuseppina Notonica:
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, sostitutive dell'udienza di discussione e decisione;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 3880 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
tra
pagina 1 di 8 (C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata ai fini del presente giudizio in Palermo, in via Tripoli n. 3, presso lo studio dell'Avv. Carlo Riela, (C.F.: ), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._2 presente atto ed il quale precisa che eventuali comunicazioni e/o notifiche potranno essere effettuate all'indirizzo PEC: o FAX: 091586175 Email_1
Attrice CONTRO
, in persona del legale rappresentante protempore, con Controparte_1 sede legale a Bologna in Via Stalingrado, 45, C.F. e Partita I.V.A. rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Salvatore Gentile Alletto ( ) e Riccardo Gentile C.F._3
( ), in virtù di mandato conferito su supporto cartaceo, di cui si C.F._4 trasmette copia informatica, conforme ed autenticata con firma digitale, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co 9, l. 69/2009, ed elettivamente domiciliata a Palermo presso il loro studio in P.zza Virgilio, 15. Si richiede che le notifiche di tutti gli atti del procedimento vengano effettuate ai seguenti indirizzi PEC: e Email_2 Email_3
Convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie la domanda e per l' effetto condanna la – in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore – al pagamento in favore dell' attrice dell' Parte_1 importo di euro 8100,00 , maggiorato di interessi legali a far data dal 05.02.2020 fino al soddisfo;
- Condanna la – in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
– al pagamento in favore dell' attrice delle spese di lite , liquidate in euro 2540,00 per compenso professionale , oltre 15 % per rimborso forfettario , iva e cap.
pagina 2 di 8 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, sig.ra premesso di aver stipulato con l'istituto assicurativo Parte_1 convenuto una polizza n. 30/170557468, per furto ed incendio con Controparte_2
decorrenza dal 18.09.2019 al 18.09.2020, senza franchigia né scoperto e per un valore assicurato pari ad euro 7900,00, e di aver patito il furto della propria autovettura modello
Mini Cooper Coutryman targata FB172WV , in data 02.01.2020, allorquando il proprio figlio sig. , che aveva in uso la predetta autovettura, dopo averla Parte_2
parcheggiata, chiusa a chiave e con antifurto satellitare fornito dalla Controparte_2
in Palermo, sull'arteria di Viale Regione Siciliana Sud Est in prossimità della via Conte
Federico, si recava a cena da amici che abitavano in quella zona;
precisava che al termine della cena, a causa di problemi di salute, il sig. decideva di lasciare Parte_2
l'automobile parcheggiata, facendosi accompagnare a casa da un amico , e che dopo diversi giorni, in data 05.02.2020, recatosi nel luogo ove aveva parcheggiato l'autovettura per recuperarla constatava che l'autovettura era stata rubata da ignoti;
immediatamente, lo stesso si recava presso il Comando dei Carabinieri della Stazione di Villabate per sporgere la denuncia di furto e provvedeva a denunciare l'accaduto alla compagnia di assicurazioni, la quale rubricava il sinistro con il n. 1-8101-2020-0125528 e richiedeva – al fine di una corretta istruzione della pratica – procura speciale a vendere, copia del certificato cronologico con annotata la perdita di possesso, copia dell'attestazione di presentazione di formalità – rinnovo di iscrizione, copia della denuncia sporta alle Autorità e le due chiavi del veicolo;
che consegnati i documenti richiesti, unitamente alle chiavi dell'autovettura, l'istituto non aveva inteso procedere all'indennizzo avendo riscontrato anomalie sulle chiavi. Chiedeva la liquidazione dell'indennizzo pari ad € 7.900,00 , ovvero pari al valore del veicolo riportato in polizza, oltre al rimborso della somma di euro 110,00 come da fattura depositata in atti , quale spesa sostenuta per il rilascio della procura speciale .
L'istituto assicurativo , costituitosi, contestava in primo luogo l'evento furto CP_1 ritenendolo non provato;
eccepiva l'inoperatività della polizza per avere omesso l'attrice di attivare le procedure previste in polizza, inerenti il dispositivo satellitare Unibox installato pagina 3 di 8 nell'autovettura; eccepiva, infine, l'inoperatività della polizza stante la colpa grave dell'assicurato, secondo le condizioni di polizza, per avere consegnato una delle due chiavi consegnate danneggiata circostanza che non consentiva di eseguire alcuna indagine circa la riferibilità della stessa al numero di telaio della vettura attorea. Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda di parte attrice.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e prove orali , e veniva trattenuta per la decisione all' udienza del 4.06.2025 .
La domanda è fondata.
Come statuito ancora di recente dalla Suprema Corte ( Cass n 1558 / 18 ) “ fatto costitutivo del diritto dell' assicurato , nl giudizio promosso nei confronti dell' assicuratore ed avente per oggetto il pagamento dell' indennizzo pattuito , è l' avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza . L' assicurato ha dunque l' onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto dalla polizza “ .
Ritiene lo scrivente giudice che il presente giudizio abbia dimostrato la verificazione del fatto
– ossia il furto della autovettura di proprietà dell' attrice – da cui la polizza conclusa tra le odierne parti processuali fa discendere l' obbligo della di corrispondere alla CP_1 Pt_1
l' indennizzo contrattualmente previsto .
La prova del furto è data dalle testimonianze acquisite in giudizio di , Parte_2
figlio di parte attrice, e i quali hanno confermato che l' autovettura dell' Testimone_1 attrice venne parcheggiata la sera del 02.01.2020 sull'arteria di Viale Regione Siciliana Sud
Est in prossimità della via Conte Federico e non venne più rinvenuta in data 05.02.2020 ( cfr. verb udienza del 19.10.2022).
A tanto si aggiunga che l' attrice ha documentato di avere nell'immediato denunciato il furto ai Carabinieri della Stazione di Villabate in data 05.02.2020 e successivamente alla . CP_1
Ed in definitiva , atteso che l' esistenza del contratto di assicurazione è documentata ed incontestata tra le parti , e considerato che parte attrice ha dimostrato la verificazione dell' evento – il furto dell' autovettura - coperto dalla garanzia , la deve essere CP_1 condannata a corrispondere alla il richiesto indennizzo . Pt_1
Ciò detto, la compagnia di assicurazione ha negato l'indennizzo invocando l'inoperatività della polizza per la mancata consegna di entrambe le chiavi in dotazione dell'autovettura, assumendo che parte attrice pur avendone consegnate due , solo una risultava funzionante pagina 4 di 8 mentre la seconda chiave risultava danneggiata e, per questo, non è stato possibile eseguire alcuna indagine circa la riferibilità della stessa al numero di telaio della vettura attorea.
Orbene le ragioni su cui parte convenuta si fonda l' inesistenza del diritto della ad Pt_1 ottenere l'indennizzo ( mancata consegna di entrambe le chiavi funzionanti) non appaiono condivisibili , atteso che il contratto non subordina l' erogazione dell' indennizzo al compimento di tale adempimento , che in ogni caso, come si dirà, è stato perfezionato dall' attrice.
Va, infatti , osservato che dall'esame delle condizioni generali di polizza prodotta in atti dalle parti, nella sezione N.2 alla clausola N.2.1.9 è stabilito che : Nel caso in cui il Sinistro abbia interessato le garanzie Furto e Rapina o Eventi socio-politici,l'Assicurato dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela nel caso di Appropriazione indebita) presentata all'Autorità; in caso di
“Danno Totale”,, ovvero di Furto o Rapina o Appropriazione indebita senza ritrovamento del Veicolo, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del Veicolo, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del Veicolo ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il Veicolo sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'Assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione Civile per l'immatricolazione in
Italia. Nel solo caso del Furto, Rapina o Appropriazione indebita, l'Assicurato contestualmente al pagamento dell'Indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del Veicolo. Il costo di tale atto è a carico della Società”.
Dalla norma appena riportata, contenuta nelle Condizioni Generali di Polizza, tra i documenti da produrre alla compagna di assicurazione, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo previsto in caso di furto , non vi è espressamente ricompresa la consegna delle due chiavi dell'autovettura.
In buona sostanza tra le condizioni di polizza non si rinviene alcuna clausola che subordina il diritto dell'assicurato all'indennizzo per il furto del veicolo, alla consegna di tutte le chiavi in dotazione .
Ne consegue che in assenza di una specifica previsione contrattuale, che ne subordina l'operatività della garanzia assicurativa alla conservazione di tutte e due le chiavi (così da poter restituire la seconda, in caso di furto del veicolo) non può in alcun modo ( la dedotta mancata consegna delle due chiavi) ritenersi limitativa della garanzia con esclusione dell'indennizzo previsto.
pagina 5 di 8 In ogni caso, nella specie è documentato in atti che parte attrice ha regolarmente consegnato le due chiavi dell 'autovettura.
E' la stessa compagnia ad aver depositato un documento redatto dalla SICES s.r.l., incaricata dall'istituto assicurativo di svolgere accertamenti in merito al sinistro per cui è causa, nel quale si da atto dell'avvenuta consegna di nr 2 chiavi dell'autovettura e che, dopo averle fatte analizzare dalla concessionaria “Nuova Sport Car” diIsola delle femmine (PA), era emerso che soltanto una “…sembrava correttamente abbinata al numero di telaio” mentre l'atra chiave risultava “danneggiata” .
Ora, da tale relazione ciò che emerge è il danneggiamento della seconda chiave che non ha consentito l'abbinamento, ma di certo da tale indagine non emergono ulteriori elementi che portano ad affermare e, quindi, ad escludere con certezza che la chiave non apparteneva all'autovettura oggetto di furto.
Si vuol dire cioè che, tale situazione di asserito “danneggiamento” di una sola delle due chiavi, integri una condotta gravemente colposa dell'assicurato o l'aggravamento del rischio, evenienza invocata dall'istituto assicurativo a tenore di polizza al fine di sostenere l'esonero dal pagamento dell'indennizzo.
In materia assicurativa per rischio deve intendersi la possibilità di avveramento di un evento futuro ed incerto che è considerato nel cd. rischio assicurato.
Il rischio riguarda il verificarsi del fatto assicurato ed aggravamento del rischio significa aumento delle possibilità di avveramento.
Nella specie si tratta del furto di un'automobile.
Tanto premesso, il “ danneggiamento” di una sola delle due chiavi non integra certo un tale aggravamento del rischio, laddove l'altra chiave sia perfettamente funzionante e sia stata in concreto usata per chiudere l'autovettura, come è avvenuto nella specie ( cfr dichiarazione testimoniale teste “…prendeva un mazzo di chiavi, presumo quelle della sua abitazione , e dopo Tes_1 averla richiusa ci allontanavamo. Non so se abbia o meno inserito il satellitare quello che posso dire è che lo stesso attivava il telecomando per chiudere l'auto.”).
Vi sarebbe stato sicuro aggravamento in caso di malfunzionamento di entrambe le chiavi.
E' evidente allora che nella specie non vi è stato un aggravamento del rischio nel senso voluto ed invocato dall'istituto assicurativo.
pagina 6 di 8 Circa la misura dell'indennizzo richiesto, si osserva che è stata la stessa convenuta ad avere , nella polizza , quantificato in euro 7900,00 il valore del bene assicurato , e quindi tale importo deve essere riconosciuto a titolo di indennizzo all' attrice proprio in forza di tale espressa previsione contrattuale (il contratto assicurativo venne concluso in data 18.09.2019 e dunque – essendosi verificato il furto prima della scadenza , annuale , dello stesso - la somma assicurata non soffre di alcuna diminuzione ) .
L' obiezione svolta dalla sul punto - secondo cui all' attrice non potrebbe CP_1
riconoscersi l'importo assicurato ma un l'importo pari al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro- non appare condivisibile , siccome inidonea a porre in non cale l' impegno assunto in sede contrattuale da essa convenuta di corrispondere all' attrice , in caso di furto dell' autovettura assicurata, il diverso e maggiore importo di euro 7900,00 .
All'attrice deve inoltre essere riconosciuto il rimborso della somma pari ad euro 110,00 quale esborso documentato e sostenuto per il rilascio della procura speciale ( come da condizioni di polizza “…l'Assicurato contestualmente al pagamento dell'Indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile
a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del Veicolo. Il costo di tale atto è a carico della Società.”).
La somma , quindi, riconosciuta a titolo di indennizzo ammonta complessivamente ad euro
8100,00.
Sulla suddetta somma vanno riconosciuti gli interessi nella misura legale a far data dal giorno del furto e quindi dal 0.02.2020 .
Non può invece trovare accoglimento la ulteriore domanda svolta dalla , diretta ad Pt_1
ottenere il risarcimento dei presunti danni causati dall' inadempimento contrattuale della convenuta.
Si osserva al riguardo che l' attrice non ha provato di avere subito un danno a causa della mancata corresponsione dell' indennizzo da parte della , né tantomeno ha indicato CP_1
la natura di tale danno , e conseguentemente - atteso che non si versa in ipotesi di danno esistente in re ipsa ( cfr ex aliis Cass n 3173 / 16 : “ l' importo dovuto a titolo di risarcimento non è in re ipsa , essendo onere del creditore allegare e provare , anche attraverso presunzioni semplici , il danno causatogli dal mancato tempestivo pagamento “ ) – la domanda non può che essere rigettata .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione del d m n
147/2022 comprendente l' importo pari al decisum . pagina 7 di 8 Così deciso in Palermo in data 04.06.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
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