TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 21/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1815 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815 /2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed elettivamente domiciliata in L'Aquila
(AQ), presso lo studio del difensore Avv. Di Cesare Benedetta
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/11/1987, residente a [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. D'Alessandro Fabio
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 22.11.2024, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ)
[...] in data 06.08.2017 e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, , il Per_1
27.02.2020 (dunque minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 08.01.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data 06.08.2017, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2017 - n. 36 - Parte 2 – S. A.), dalla cui unione matrimoniale
è nata una figlia, , il 27.02.2020 (dunque minorenne), alle condizioni del ricorso, Per_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. autorizza i coniugi a vivere separati per mutuo consenso con obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre sig.ra Parte_1
3. dispone, al fine di meglio tutelare gli esclusivi interessi morali e materiali della figlia minore, l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nel domicilio sito in L'Aquila (AQ) Via
Cappadocia n. 13;
4. dispone il rispetto delle previsioni contenute nel condiviso piano genitoriale che forma parte integrante del ricorso (cfr All. 08) che possono essere schematizzate come segue:
- a fine settimana alterni la minore starà col padre dalle ore 9.30 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
quanto ai fine settimana non interessati dal diritto di visita del Sig. e purché quest'ultimo ne preavvisi di volta in volta la CP_1
sua disponibilità con adeguato anticipo, la Sig.ra dichiara il proprio Pt_1 consenso ed il proprio impegno generale, seppure in via non immediatamente vincolante, a favorire delle occasioni di incontro e frequentazione fra la bimba ed il padre nella mattina del sabato, compatibilmente alle precedenti incombenze della minore e delle sue proprie personali;
- il padre incontrerà altresì la minore nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 18.30 alle ore 19.50 salvi differenti accordi tra le parti;
detti incontri potranno aver luogo anche presso l'abitazione della madre e della bambina;
- relativamente alle vacanze estive trascorrerà una settimana Per_1 consecutiva con ciascun genitore da comunicarsi entro il mese di maggio di ciascun anno al fine di consentire l'organizzazione dei rispettivi piani ferie e comunque con obbligo di comunicazione del luogo di destinazione;
- per le festività natalizie: per il periodo natalizio la figlia festeggerà il 24 ed il
25 con la madre ed il 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con il padre;
- per le festività Pasquali: la piccola festeggerà la Pasqua con la madre Per_1
e la Pasquetta con il padre;
- relativamente ai compleanni dei genitori e festività: anche in deroga all'ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di passare con la figlia il giorno del proprio compleanno, nonché la festa della mamma e del papà;
- in occasione del compleanno della bambina: potrà essere festeggiato insieme, ove possibile, ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore secondo un criterio di alternanza annuale. Laddove non sia realizzabile tale assetto, in deroga all'ordinaria turnazione, verrà consentito all'uno o all'altro genitore di poterla incontrare nell'arco della giornata per due ore;
- sono fatti salvi i differenti accordi di volta in volta convenuti fra i genitori nel superiore interesse della prole ed improntati alla maggiore e più serena interazione con la bimba da parte di entrambi, anche per far migliore fronte alle sopravvenienze quotidiane;
5. dispone che il Sig. verserà l'importo di € 300,00 (euro trecento/00), CP_1
da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento della piccola , con bonifico da effettuarsi su conto corrente intestato alla Per_1
Sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese;
Pt_1
6. prende atto che la Sig.ra beneficerà integralmente dell'Assegno Unico Pt_1
percepito per la minore che verrà versato direttamente su conto corrente a lei intestato;
le parti concordano che il precedente conto corrente cointestato acceso presso Banca CREDEM S.P.A – Filiale di L'Aquila, Piazza Duomo
n°62 IBAN: IT56 Q030 3203 6000 1000 0003 387 sul quale transitava la somma riconosciuta a titolo di Assegno Unico, verrà estinto così da definire ogni rapporto ancora pendente;
7. si dà atto che il Sig. concorrerà, come per legge, al pagamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie, ove possibile effettuate d'intesa tra i coniugi, sostenute per la figlia minore, opportunamente rendicontate. Per le dette spese si fa espresso riferimento al “Protocollo D'intesa tra avvocati e magistrati per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” Prot. Int. 87/1.2.1. adottate dal Tribunale di L'Aquila in data
2 marzo 2020 che si allega (All. 09) da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
8. si dà atto che i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico, per cui dichiarano che, una volta estinto tale rapporto, non hanno pretese reciproche per qualsivoglia titolo e/o ragione;
9. si dà atto che i coniugi si concedono sin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio del minore.
Spese legali compensate.
Così deciso in data 17 GENNAIO 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1815 /2024 promossa da:
(C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...] ed elettivamente domiciliata in L'Aquila
(AQ), presso lo studio del difensore Avv. Di Cesare Benedetta
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/11/1987, residente a [...] ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv. D'Alessandro Fabio
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 22.11.2024, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in L'Aquila (AQ)
[...] in data 06.08.2017 e che dall'unione matrimoniale è nata una figlia, , il Per_1
27.02.2020 (dunque minorenne), chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 08.01.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ) in data 06.08.2017, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2017 - n. 36 - Parte 2 – S. A.), dalla cui unione matrimoniale
è nata una figlia, , il 27.02.2020 (dunque minorenne), alle condizioni del ricorso, Per_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. autorizza i coniugi a vivere separati per mutuo consenso con obbligo del reciproco rispetto;
2. dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre sig.ra Parte_1
3. dispone, al fine di meglio tutelare gli esclusivi interessi morali e materiali della figlia minore, l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nel domicilio sito in L'Aquila (AQ) Via
Cappadocia n. 13;
4. dispone il rispetto delle previsioni contenute nel condiviso piano genitoriale che forma parte integrante del ricorso (cfr All. 08) che possono essere schematizzate come segue:
- a fine settimana alterni la minore starà col padre dalle ore 9.30 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
quanto ai fine settimana non interessati dal diritto di visita del Sig. e purché quest'ultimo ne preavvisi di volta in volta la CP_1
sua disponibilità con adeguato anticipo, la Sig.ra dichiara il proprio Pt_1 consenso ed il proprio impegno generale, seppure in via non immediatamente vincolante, a favorire delle occasioni di incontro e frequentazione fra la bimba ed il padre nella mattina del sabato, compatibilmente alle precedenti incombenze della minore e delle sue proprie personali;
- il padre incontrerà altresì la minore nelle giornate del martedì e del giovedì dalle ore 18.30 alle ore 19.50 salvi differenti accordi tra le parti;
detti incontri potranno aver luogo anche presso l'abitazione della madre e della bambina;
- relativamente alle vacanze estive trascorrerà una settimana Per_1 consecutiva con ciascun genitore da comunicarsi entro il mese di maggio di ciascun anno al fine di consentire l'organizzazione dei rispettivi piani ferie e comunque con obbligo di comunicazione del luogo di destinazione;
- per le festività natalizie: per il periodo natalizio la figlia festeggerà il 24 ed il
25 con la madre ed il 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio con il padre;
- per le festività Pasquali: la piccola festeggerà la Pasqua con la madre Per_1
e la Pasquetta con il padre;
- relativamente ai compleanni dei genitori e festività: anche in deroga all'ordinaria turnazione, ciascuno dei genitori avrà diritto di passare con la figlia il giorno del proprio compleanno, nonché la festa della mamma e del papà;
- in occasione del compleanno della bambina: potrà essere festeggiato insieme, ove possibile, ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore secondo un criterio di alternanza annuale. Laddove non sia realizzabile tale assetto, in deroga all'ordinaria turnazione, verrà consentito all'uno o all'altro genitore di poterla incontrare nell'arco della giornata per due ore;
- sono fatti salvi i differenti accordi di volta in volta convenuti fra i genitori nel superiore interesse della prole ed improntati alla maggiore e più serena interazione con la bimba da parte di entrambi, anche per far migliore fronte alle sopravvenienze quotidiane;
5. dispone che il Sig. verserà l'importo di € 300,00 (euro trecento/00), CP_1
da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT a titolo di mantenimento della piccola , con bonifico da effettuarsi su conto corrente intestato alla Per_1
Sig.ra entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese;
Pt_1
6. prende atto che la Sig.ra beneficerà integralmente dell'Assegno Unico Pt_1
percepito per la minore che verrà versato direttamente su conto corrente a lei intestato;
le parti concordano che il precedente conto corrente cointestato acceso presso Banca CREDEM S.P.A – Filiale di L'Aquila, Piazza Duomo
n°62 IBAN: IT56 Q030 3203 6000 1000 0003 387 sul quale transitava la somma riconosciuta a titolo di Assegno Unico, verrà estinto così da definire ogni rapporto ancora pendente;
7. si dà atto che il Sig. concorrerà, come per legge, al pagamento del 50% CP_1 delle spese straordinarie, ove possibile effettuate d'intesa tra i coniugi, sostenute per la figlia minore, opportunamente rendicontate. Per le dette spese si fa espresso riferimento al “Protocollo D'intesa tra avvocati e magistrati per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” Prot. Int. 87/1.2.1. adottate dal Tribunale di L'Aquila in data
2 marzo 2020 che si allega (All. 09) da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
8. si dà atto che i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico, per cui dichiarano che, una volta estinto tale rapporto, non hanno pretese reciproche per qualsivoglia titolo e/o ragione;
9. si dà atto che i coniugi si concedono sin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio del minore.
Spese legali compensate.
Così deciso in data 17 GENNAIO 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli