CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP RA Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. UC NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 490/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 01.10.2025 e promossa d a
OGGETTO: Appalto: (P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 altre ipotesi ex art. 1655 rappresentante pro-tempore, nonché Amministratore Unico Sig. Parte_2
c.c. (ivi compresa
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Bellifemine ed elettivamente Pt_3
l'azione ex art. 1669 c.c.) domiciliata presso il suo studio in Romano di Lombardia (BG), via G. B.
Rubini n.18, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
(c.f. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 16 rappresentata e difesa dall'Avv. Odoardo Controparte_2
LL IC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
viale L. Majno n.18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, n. 870/2023, pubblicata in data 27.04.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante Parte_1
“A) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della
Sentenza n. 870/2023, resa inter-partes dal Tribunale di Bergamo, Sezione
quarta Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Laura Brambilla – R.G.
n. 9924/2019, pubblicata il 27 aprile 2023, mai notificata, accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna
declaratoria di rito e/o merito, così giudicare:
In via principale e nel merito nel giudizio 9924/2019:
a) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni e/o
qualsivoglia effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo n. 4013/2019 (R.G.
n. 8225/2019), emesso dal Giudice del Tribunale di Bergamo in data 15-
16.10.2019, a favore della società e in odio a Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 16 per i motivi tutti di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente
e, per l'effetto, rigettare e respingere tutte le domande, a qualunque titolo
eventualmente avanzate dalla società e in odio a Controparte_3 Pt_1
[...
b) accertare e dichiarare l'inesistenza del (l'illegittimo)credito preteso dalla
società e in odio a alla luce delle superiori Controparte_3 Parte_1
considerazioni indicate in narrativa, emettendo ogni declaratoria
conseguente; c) in ogni caso, emettere ogni altra statuizione o pronuncia
connessa e/o dipendente dalle domande tutte che precedono;
In via principale e nel merito nel giudizio riunito n. RG 8739/2019:
d) dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso in data
10.07.2016 e dei successivi accordi del 7.11.2016, 26.03.2018 e del 9 ottobre
2018 per colpa esclusiva della convenuta, inadempiente ai sensi degli artt.
1453 e segg. Cod. Civ;
e) per l'effetto condannare la convenuta al pagamento, in favore della società
istante, della somma pari ad € 150.000,00 a titolo di penale per il ritardo,
nonché alla ulteriore somma di € 89.724,00 per vizi e difetti nelle opere
realizzate e non ultimate, nonché alla ulteriore somma di € 7.956,00 quale
credito residuo (in favore della società istante/committente) come discendente
dal SAL n.17, e quindi in uno alla somma complessiva di € 247.680,00, o a
quell'altra minor somma che sarà ritenuta di giustizia o provata in corso di
causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda e pagina 3 di 16 sino al soddisfo;
f) rigettare integralmente le domande della convenuta infondate in fatto e
diritto per quanto dedotto e documentato;
g) condannare la convenuta alle spese e competenze di causa, oltre IVA e
CAP come per legge.”
B) conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
C) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi rinnovazione della CTU
tecnica che, sulla base di TUTTA la documentazione versata in atti, in
entrambi i fascicoli (e specificatamente nel fascicolo RG 8837/2919) accerti e
quantifichi, per le ragioni tutte dedotte in atto, i danni lamentati
dall'appellante per colpa esclusiva dell'appellata”.
Dell'appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Brescia:
1. preliminarmente dichiarare inammissibile ex art. 345 cpc la domanda di
rinnovazione della CTU svolta in primo grado e, per le stesse ragioni,
espungere i documenti nuovi prodotti dall'appellante (docc: DD, EE, FF, GG,
HH, II);
2. respingere l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata;
pagina 4 di 16
3. condannare l'appellante alla rifusione di tutte le spese legali, con
distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che all'uopo si dichiara
antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.11.2019 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4013/2019, emesso dal Tribunale
di Bergamo in favore di per € 93.402,40, oltre accessori, a Controparte_1
titolo di corrispettivo per fatture emesse nel 2019 in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 7.11.2016.
Deduceva il ritardo dell'appaltatrice nel completamento delle opere e l'esistenza di vizi e difetti (come da perizia allegata) ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ad alcune fatture, la duplicazione e l'indebito pagamento per altre, l'avvenuto pagamento di altre due fatture, nonché un proprio controcredito, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
resisteva, contestando la perizia e deducendo il ritardo Controparte_1
della committente nei pagamenti, il quale avrebbe giustificato la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 1460 c.c. e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di € 30.650,00, trattenuti a titolo di garanzia, nonché per il risarcimento di € 49.000,00 a titolo di danno da mancato guadagno e di €
4.550,00 per le spese di ripristino del manto stradale.
Il giudizio veniva riunito a quello iscritto al n. R.G. 8387/2019, promosso pagina 5 di 16 dalla medesima nei confronti di volto ad Parte_1 Controparte_1
ottenere la risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'appaltatrice al pagamento di € 150.000,00 per penali da ritardo, € 89.724,00 per vizi e difetti delle opere ed € 7.956,00 quale credito residuo discendente dal SAL n.
17.
Dagli atti risulta che, dopo un preliminare del 10.07.2016 tra Parte_4
(per e (poi amministratore della Parte_1 Parte_5 CP_1
, le parti stipulavano il contratto di appalto definitivo in data
[...]
07.11.2016 per la costruzione di un complesso residenziale in Bergamo, per l'importo complessivo di € 700.000,00, con pagamento in parte mediante SAL
e in parte con permuta di un appartamento e di un'autorimessa.
A seguito della manifestata intenzione di di non procedere più Parte_1
alla permuta – optando per il pagamento integrale in denaro – e di successivi rinvii nella consegna dei lavori, la committente, in data 19.11.2018, inviava diffida ad adempiere all'appaltatrice, la quale giustificava i ritardi lamentati con il mancato tempestivo pagamento dei corrispettivi da parte della committente.
Persistendo l'inadempimento, in data 11.07.2019, dichiarava il Parte_1
recesso dal contratto, intimando all'appaltatrice il rilascio del cantiere.
La causa veniva istruita con assunzione di prove testimoniali, nonché con
C.T.U. tecnica, la quale accertava che non fossero riscontrabili i vizi e i difetti lamentati da nella perizia tecnica. Parte_1
pagina 6 di 16 Con sentenza n. 870/2023, pubblicata il 27.04.2023, il Tribunale di Bergamo,
da un lato, revocava il decreto ingiuntivo, condannando Parte_1
solamente al pagamento della fattura n. 31/2019 per € 6.656,00 e alla restituzione della somma di € 30.650,00 per le trattenute a garanzia e,
dall'altro lato, rigettava le domande di risoluzione del contratto di appalto e tutte quelle di condanna svolte da con compensazione Parte_1
integrale delle spese di lite.
Quanto alla risoluzione del contratto di appalto, il Tribunale concludeva che vi fosse stato un inadempimento reciproco delle parti – per il Parte_1
ritardo nei pagamenti dei SAL e per quello nel Controparte_1
completamento delle opere – ritenendo tuttavia giustificata, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la sospensione dei lavori da parte di in ragione Controparte_1
dei ritardi nei pagamenti da parte della committente.
Per ciò che ancora rileva, il giudice così motivava:
- per quanto concerne la domanda di condanna di al Controparte_1
pagamento della somma di € 7.956,00 a favore di quale Parte_1
controcredito vantato sul SAL 17 del 15.07.2019 per aver anticipato pagamenti spettanti all'appaltatrice, ha ritenuto il suddetto credito non provato
– sebbene fosse pacifico che avesse sostenuto spese per € Parte_1
28.456,00 – poiché il SAL n. 17 non risultava emesso né firmato per accettazione da Controparte_1
- per quanto concerne la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
pagina 7 di 16 , avente ad oggetto la restituzione della somma di € 30.650,00 trattenuta CP_1
da a garanzia, ha ritenuto che la trattenuta non fosse dovuta, Parte_1
poiché il C.T.U. non ha riscontrato i vizi lamentati dalla committente;
- per quanto concerne la parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
4013/2019, con condanna di al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della sola fattura n. 31/2019 per € 6.656,00, ha ritenuto dovuto il CP_4
relativo pagamento, poiché non si trattava della rettifica della precedente fattura n. 15/2019 regolarmente saldata (tesi sostenuta da , ma Parte_1
atteneva ad ulteriore variante di manodopera al piano interrato (realizzazione di otto pozzetti per l'acqua piovana, richiesti dall'architetto a causa di Pt_6
problemi di infiltrazioni). A tal fine, ha ritenuto attendibile la testimonianza dell'ex dipendente di ( . Controparte_4 Persona_1
La sentenza era gravata da che chiedeva la riforma parziale Parte_1
della sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
Si costituiva ritualmente chiedendo l'inammissibilità della Controparte_1
domanda ex art. 345 di rinnovazione della C.T.U. svolta in primo grado, con respingimento dell'appello e conferma integrale della sentenza.
A seguito di istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata, presentata dall'appellante, questa Corte,
con proprio provvedimento, disponeva il rigetto dell'istanza e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 8 di 16 La causa era rimessa in decisione all'udienza del 1.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' appellante censura il rigetto della domanda di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatrice
[...]
Controparte_1
Deduce la violazione degli artt. 1455 e 1460 c.c., sostenendo che non vi sarebbe stato alcun ritardo o, comunque, che lo stesso sarebbe di minima entità
e giuridicamente irrilevante. Rileva, infatti, che i documenti n. 6, 7 e 8,
richiamati nella sentenza, attesterebbero una richiesta di pagamento immediato e due deroghe contrattuali ai termini di pagamento, accettate dall'appaltatrice e che l'unico episodio considerato dal primo giudice per fondare l'accertamento dell'inadempimento (fattura n. 10/2018), riguarderebbe un pagamento avvenuto in due tranche a distanza di soli cinque giorni, su un contratto di quasi un milione di euro. Pertanto, l'inadempimento dell'appellante sarebbe di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., con conseguente inapplicabilità dell'art. 1460 c.c.
Contesta, inoltre, il rigetto della domanda di risarcimento per vizi e difetti dell'opera, lamentando che il C.T.U. non abbia valutato la documentazione fotografica e tecnica prodotta, giungendo così ad un parere inattendibile.
Con il secondo motivo, l'appellante impugna il rigetto della domanda di riconoscimento del proprio controcredito di € 7.956,00.
Sostiene che il SAL n. 17, come tutti gli altri, sarebbe stato emesso dalla pagina 9 di 16 Direzione Lavori, la quale avrebbe attestato quantità e qualità delle prestazioni e documentato gli esborsi sostenuti da per le forniture di Parte_1
fotovoltaico, pompe di calore e condizionatori – tutte opere che per contratto erano a carico dell'appaltatrice. Ne deriva che i costi sostenuti dall'appellante,
riconosciuti dal Tribunale, costituirebbero un controcredito pienamente documentato, la cui mancata imputazione a integrerebbe Controparte_1
violazione del contenuto dell'accordo negoziale.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la condanna alla restituzione della somma di € 30.650 trattenuta a garanzia, chiedendone la riforma, nonché
l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di condanna di
[...]
al pagamento di € 89.724,00 per vizi, difetti e opere non Controparte_1
ultimate.
Lamenta che tale statuizione discenda dalle conclusioni del C.T.U., ritenute erronee perché formulate senza un adeguato esame della documentazione prodotta, in particolare dei rilievi fotografici allegati alla perizia di parte dell'ing. Per_2
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento della fattura n. 31/2019 per € 6.656,00,
sostenendo invece che essa costituisca un duplicato della fattura n. 15, già
integralmente saldata.
A suo dire il Tribunale ha omesso di considerare la deposizione del teste arch.
, secondo la quale gli interventi eseguiti riguardavano esclusivamente la Pt_6
pagina 10 di 16 demolizione e ricostruzione della vasca di raccolta e la presenza di soli due pozzetti.
Lamenta, inoltre, che la sentenza abbia attribuito valore prevalente alle dichiarazioni del dipendente dell'impresa appaltatrice, senza motivare le ragioni della preferenza o spiegare perché la testimonianza del progettista non sia stata ritenuta attendibile.
-----------------
Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
In fatto, è pacifico che sin dall'avvio del cantiere si sia registrato un rilevante ritardo imputabile alla mancata consegna, da parte della committente, della perizia geologica e ambientale indispensabile per l'avvio dei lavori, che ha causato un aggravio per l'appaltatrice. La suddetta relazione ha reso, infatti,
necessari interventi aggiuntivi di messa in sicurezza, anch'essi non previsti e non attivati dalla committente, con conseguente ulteriore slittamento dell'avvio del cantiere (come risulta dai docc. 3 e 4 depositati dalla CP_1
.
[...]
Tale condotta si è accompagnata a ritardi nei pagamenti dei S.A.L., spesso corrisposti in misura inferiore all'importo maturato e con tempistiche difformi rispetto a quelle contrattualmente previste, come meglio si evince dalla documentazione prodotta in giudizio.
Sul punto, particolare rilievo assumono i documenti 6, 7 e 8, espressamente richiamati dall'appellante a sostegno del motivo di gravame, la cui analisi – pagina 11 di 16 lungi dal suffragare la sua prospettazione – conferma invece la rilevanza dell'inadempimento.
Il doc. 6 raccoglie, infatti, una pluralità di solleciti di pagamento inviati dall'appaltatrice, che attestano una situazione di persistente inadempimento,
che ha inciso sul regolare andamento del cantiere e ha legittimamente preoccupato l'appaltatrice circa la stabilità finanziaria della committente e la concreta possibilità di prosecuzione dell'appalto.
I documenti nn. 7 e 8 attestano come la committente abbia unilateralmente modificato le originarie condizioni di pagamento, incidendo inevitabilmente sull'esecuzione dei lavori da parte di In particolare, il doc. Controparte_1
7 contiene la proposta di versare solo la metà del SAL entro il 31.01.2018 e il residuo nelle due settimane successive, mentre il successivo doc. 8 riporta una nuova rimodulazione dei tempi di pagamento (€ 20.000,00 alla prima settimana di aprile 2018 ed € 80.000,00 entro la fine di aprile 2018,
quest'ultimo subordinato alla vendita di un immobile).
È, dunque, evidente che i documenti richiamati dall'appellante corroborano la ricostruzione, già adeguatamente valorizzata dal primo giudice, circa la non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
In presenza di tali circostanze, risulta pienamente giustificata la sospensione dei lavori da parte di ai sensi dell'art. 1460 c.c., Controparte_1
coerentemente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'eccezione di inadempimento può essere pagina 12 di 16 legittimamente esercitata quando la controprestazione risulti non adempiuta o non adempiuta correttamente e tale inadempimento non sia di scarsa rilevanza.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
ha documentato il proprio esborso di € 28.456,00 mediante gli Parte_1
estratti conto prodotti;
tuttavia, tale dato, di per sé, non è idoneo a fondare il controcredito dedotto, mancando la prova essenziale della sua riferibilità alle prestazioni dell'appaltatrice e, soprattutto, della sua accettazione da parte di quest'ultima.
L'appellante, infatti, fonda la propria pretesa sul SAL n. 17 del 15.07.2019,
ma tale documento non proviene da né risulta da essa Controparte_1
sottoscritto. È, anzi, pacifico che i SAL venissero predisposti dall'architetto e sottoscritti dal legale rappresentante dell'appaltatrice; ne consegue che Pt_6
il SAL prodotto, essendo frutto di una formazione unilaterale nella sola sfera della è privo di efficacia probatoria. Parte_1
Secondo consolidata giurisprudenza, il SAL può costituire titolo idoneo alla prova del credito dell'appaltatore solo se sottoscritto da entrambe le parti o comunque accettato senza riserve, integrando in tal caso una ricognizione concorde dello stato di avanzamento. Neppure la produzione di fatture passive o di costi sostenuti può colmare tale lacuna, poiché l'esborso del committente non genera automaticamente un credito verso l'appaltatore senza la prova che la spesa sia riferibile a prestazioni da questa dovute o approvate.
In assenza, dunque, di un documento proveniente da o da Controparte_1
pagina 13 di 16 essa condiviso, il controcredito azionato non risulta dimostrato e deve essere dichiarato insussistente, con il conseguente rigetto del secondo motivo di appello.
Il terzo motivo è infondato.
La C.T.U. ha inequivocabilmente escluso la sussistenza dei vizi dedotti da
[...]
rilevando che “non sono riscontrabili i vizi e i difetti lamentati Parte_1
[…] nella perizia tecnica dell'ing. del 24 agosto 2019”. A fronte di tali Per_2
puntuali risultanze, la committente – pur ritualmente informata mediante PEC
del 15.12.2021 – è rimasta del tutto silente, omettendo qualsivoglia osservazione o contestazione. Tale inerzia, soprattutto in presenza di accertamenti tecnici dettagliati e potenzialmente pregiudizievoli per la sua posizione, costituisce un elemento sintomatico della fragilità delle doglianze formulate, rilevando quale comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in quanto significativo dell'assenza di reali elementi contrari da opporre.
Nel caso di specie, non essendo stata formulata alcuna critica alle risultanze peritali, queste ultime devono ritenersi pienamente attendibili e idonee a escludere radicalmente la fondatezza delle contestazioni della committente e,
pertanto, il motivo di appello deve essere rigettato.
Il quarto motivo è parimenti infondato.
L'assunto dell'appellante, secondo cui la fattura n. 31 costituirebbe una duplicazione o rettifica della precedente fattura n. 15, non trova alcun pagina 14 di 16 riscontro negli atti di causa. La documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali convergono, infatti, nel dimostrare che la fattura n. 31 attiene a una diversa e ulteriore variante extracapitolato, commissionata dalla committente tramite l'arch. avente ad oggetto nuove lavorazioni nel Pt_6
piano interrato, rese necessarie dall'insufficienza del sistema di raccolta delle acque precedentemente realizzato.
La causale della fattura – relativa alla demolizione della vasca, alla creazione di nuovi pozzetti di raccolta e ad altre opere in economia – conferma la diversa natura delle prestazioni.
Le risultanze istruttorie convergono in tal senso. Il teste ha confermato Per_1
l'esecuzione di ulteriori pozzetti;
lo stesso arch. pur riferendo un Pt_6
numero inferiore di pozzetti, ha comunque ammesso che si sia trattato di opere aggiuntive da lui richieste e regolarmente fatturate. La divergenza quantitativa,
infatti, non incide sulla circostanza decisiva, ossia che le lavorazioni siano state effettivamente eseguite e abbiano costituito una variante ulteriore rispetto a quella già contabilizzata nella fattura n. 15.
Ne deriva che la fattura n. 31 documenta legittimamente prestazioni ulteriori dell'appaltatrice, sicché il motivo di appello non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e Pt_1
va condannata alla rifusione delle stesse, tenuto conto dell'effettivo
[...]
decisum e quindi lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. pagina 15 di 16 Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che si liquidano in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00
per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante
[...]
l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo Parte_1
unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26.11.2025.
La Consigliere est. Il Presidente
UC NE EP RA
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. EP RA Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. UC NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 490/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 01.10.2025 e promossa d a
OGGETTO: Appalto: (P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 altre ipotesi ex art. 1655 rappresentante pro-tempore, nonché Amministratore Unico Sig. Parte_2
c.c. (ivi compresa
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Bellifemine ed elettivamente Pt_3
l'azione ex art. 1669 c.c.) domiciliata presso il suo studio in Romano di Lombardia (BG), via G. B.
Rubini n.18, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o
(c.f. , in persona dell'Amministratore Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 16 rappresentata e difesa dall'Avv. Odoardo Controparte_2
LL IC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
viale L. Majno n.18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, n. 870/2023, pubblicata in data 27.04.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante Parte_1
“A) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della
Sentenza n. 870/2023, resa inter-partes dal Tribunale di Bergamo, Sezione
quarta Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Laura Brambilla – R.G.
n. 9924/2019, pubblicata il 27 aprile 2023, mai notificata, accogliere tutte le
conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia L'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna
declaratoria di rito e/o merito, così giudicare:
In via principale e nel merito nel giudizio 9924/2019:
a) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni e/o
qualsivoglia effetto giuridico l'opposto decreto ingiuntivo n. 4013/2019 (R.G.
n. 8225/2019), emesso dal Giudice del Tribunale di Bergamo in data 15-
16.10.2019, a favore della società e in odio a Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 16 per i motivi tutti di cui in narrativa, emettendo ogni declaratoria conseguente
e, per l'effetto, rigettare e respingere tutte le domande, a qualunque titolo
eventualmente avanzate dalla società e in odio a Controparte_3 Pt_1
[...
b) accertare e dichiarare l'inesistenza del (l'illegittimo)credito preteso dalla
società e in odio a alla luce delle superiori Controparte_3 Parte_1
considerazioni indicate in narrativa, emettendo ogni declaratoria
conseguente; c) in ogni caso, emettere ogni altra statuizione o pronuncia
connessa e/o dipendente dalle domande tutte che precedono;
In via principale e nel merito nel giudizio riunito n. RG 8739/2019:
d) dichiarare la risoluzione del contratto di appalto intercorso in data
10.07.2016 e dei successivi accordi del 7.11.2016, 26.03.2018 e del 9 ottobre
2018 per colpa esclusiva della convenuta, inadempiente ai sensi degli artt.
1453 e segg. Cod. Civ;
e) per l'effetto condannare la convenuta al pagamento, in favore della società
istante, della somma pari ad € 150.000,00 a titolo di penale per il ritardo,
nonché alla ulteriore somma di € 89.724,00 per vizi e difetti nelle opere
realizzate e non ultimate, nonché alla ulteriore somma di € 7.956,00 quale
credito residuo (in favore della società istante/committente) come discendente
dal SAL n.17, e quindi in uno alla somma complessiva di € 247.680,00, o a
quell'altra minor somma che sarà ritenuta di giustizia o provata in corso di
causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della domanda e pagina 3 di 16 sino al soddisfo;
f) rigettare integralmente le domande della convenuta infondate in fatto e
diritto per quanto dedotto e documentato;
g) condannare la convenuta alle spese e competenze di causa, oltre IVA e
CAP come per legge.”
B) conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
C) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi rinnovazione della CTU
tecnica che, sulla base di TUTTA la documentazione versata in atti, in
entrambi i fascicoli (e specificatamente nel fascicolo RG 8837/2919) accerti e
quantifichi, per le ragioni tutte dedotte in atto, i danni lamentati
dall'appellante per colpa esclusiva dell'appellata”.
Dell'appellata Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Brescia:
1. preliminarmente dichiarare inammissibile ex art. 345 cpc la domanda di
rinnovazione della CTU svolta in primo grado e, per le stesse ragioni,
espungere i documenti nuovi prodotti dall'appellante (docc: DD, EE, FF, GG,
HH, II);
2. respingere l'appello avversario e confermare la sentenza impugnata;
pagina 4 di 16
3. condannare l'appellante alla rifusione di tutte le spese legali, con
distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che all'uopo si dichiara
antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.11.2019 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4013/2019, emesso dal Tribunale
di Bergamo in favore di per € 93.402,40, oltre accessori, a Controparte_1
titolo di corrispettivo per fatture emesse nel 2019 in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 7.11.2016.
Deduceva il ritardo dell'appaltatrice nel completamento delle opere e l'esistenza di vizi e difetti (come da perizia allegata) ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ad alcune fatture, la duplicazione e l'indebito pagamento per altre, l'avvenuto pagamento di altre due fatture, nonché un proprio controcredito, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
resisteva, contestando la perizia e deducendo il ritardo Controparte_1
della committente nei pagamenti, il quale avrebbe giustificato la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 1460 c.c. e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di € 30.650,00, trattenuti a titolo di garanzia, nonché per il risarcimento di € 49.000,00 a titolo di danno da mancato guadagno e di €
4.550,00 per le spese di ripristino del manto stradale.
Il giudizio veniva riunito a quello iscritto al n. R.G. 8387/2019, promosso pagina 5 di 16 dalla medesima nei confronti di volto ad Parte_1 Controparte_1
ottenere la risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'appaltatrice al pagamento di € 150.000,00 per penali da ritardo, € 89.724,00 per vizi e difetti delle opere ed € 7.956,00 quale credito residuo discendente dal SAL n.
17.
Dagli atti risulta che, dopo un preliminare del 10.07.2016 tra Parte_4
(per e (poi amministratore della Parte_1 Parte_5 CP_1
, le parti stipulavano il contratto di appalto definitivo in data
[...]
07.11.2016 per la costruzione di un complesso residenziale in Bergamo, per l'importo complessivo di € 700.000,00, con pagamento in parte mediante SAL
e in parte con permuta di un appartamento e di un'autorimessa.
A seguito della manifestata intenzione di di non procedere più Parte_1
alla permuta – optando per il pagamento integrale in denaro – e di successivi rinvii nella consegna dei lavori, la committente, in data 19.11.2018, inviava diffida ad adempiere all'appaltatrice, la quale giustificava i ritardi lamentati con il mancato tempestivo pagamento dei corrispettivi da parte della committente.
Persistendo l'inadempimento, in data 11.07.2019, dichiarava il Parte_1
recesso dal contratto, intimando all'appaltatrice il rilascio del cantiere.
La causa veniva istruita con assunzione di prove testimoniali, nonché con
C.T.U. tecnica, la quale accertava che non fossero riscontrabili i vizi e i difetti lamentati da nella perizia tecnica. Parte_1
pagina 6 di 16 Con sentenza n. 870/2023, pubblicata il 27.04.2023, il Tribunale di Bergamo,
da un lato, revocava il decreto ingiuntivo, condannando Parte_1
solamente al pagamento della fattura n. 31/2019 per € 6.656,00 e alla restituzione della somma di € 30.650,00 per le trattenute a garanzia e,
dall'altro lato, rigettava le domande di risoluzione del contratto di appalto e tutte quelle di condanna svolte da con compensazione Parte_1
integrale delle spese di lite.
Quanto alla risoluzione del contratto di appalto, il Tribunale concludeva che vi fosse stato un inadempimento reciproco delle parti – per il Parte_1
ritardo nei pagamenti dei SAL e per quello nel Controparte_1
completamento delle opere – ritenendo tuttavia giustificata, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la sospensione dei lavori da parte di in ragione Controparte_1
dei ritardi nei pagamenti da parte della committente.
Per ciò che ancora rileva, il giudice così motivava:
- per quanto concerne la domanda di condanna di al Controparte_1
pagamento della somma di € 7.956,00 a favore di quale Parte_1
controcredito vantato sul SAL 17 del 15.07.2019 per aver anticipato pagamenti spettanti all'appaltatrice, ha ritenuto il suddetto credito non provato
– sebbene fosse pacifico che avesse sostenuto spese per € Parte_1
28.456,00 – poiché il SAL n. 17 non risultava emesso né firmato per accettazione da Controparte_1
- per quanto concerne la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
pagina 7 di 16 , avente ad oggetto la restituzione della somma di € 30.650,00 trattenuta CP_1
da a garanzia, ha ritenuto che la trattenuta non fosse dovuta, Parte_1
poiché il C.T.U. non ha riscontrato i vizi lamentati dalla committente;
- per quanto concerne la parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
4013/2019, con condanna di al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della sola fattura n. 31/2019 per € 6.656,00, ha ritenuto dovuto il CP_4
relativo pagamento, poiché non si trattava della rettifica della precedente fattura n. 15/2019 regolarmente saldata (tesi sostenuta da , ma Parte_1
atteneva ad ulteriore variante di manodopera al piano interrato (realizzazione di otto pozzetti per l'acqua piovana, richiesti dall'architetto a causa di Pt_6
problemi di infiltrazioni). A tal fine, ha ritenuto attendibile la testimonianza dell'ex dipendente di ( . Controparte_4 Persona_1
La sentenza era gravata da che chiedeva la riforma parziale Parte_1
della sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
Si costituiva ritualmente chiedendo l'inammissibilità della Controparte_1
domanda ex art. 345 di rinnovazione della C.T.U. svolta in primo grado, con respingimento dell'appello e conferma integrale della sentenza.
A seguito di istanza volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata, presentata dall'appellante, questa Corte,
con proprio provvedimento, disponeva il rigetto dell'istanza e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 8 di 16 La causa era rimessa in decisione all'udienza del 1.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l' appellante censura il rigetto della domanda di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatrice
[...]
Controparte_1
Deduce la violazione degli artt. 1455 e 1460 c.c., sostenendo che non vi sarebbe stato alcun ritardo o, comunque, che lo stesso sarebbe di minima entità
e giuridicamente irrilevante. Rileva, infatti, che i documenti n. 6, 7 e 8,
richiamati nella sentenza, attesterebbero una richiesta di pagamento immediato e due deroghe contrattuali ai termini di pagamento, accettate dall'appaltatrice e che l'unico episodio considerato dal primo giudice per fondare l'accertamento dell'inadempimento (fattura n. 10/2018), riguarderebbe un pagamento avvenuto in due tranche a distanza di soli cinque giorni, su un contratto di quasi un milione di euro. Pertanto, l'inadempimento dell'appellante sarebbe di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., con conseguente inapplicabilità dell'art. 1460 c.c.
Contesta, inoltre, il rigetto della domanda di risarcimento per vizi e difetti dell'opera, lamentando che il C.T.U. non abbia valutato la documentazione fotografica e tecnica prodotta, giungendo così ad un parere inattendibile.
Con il secondo motivo, l'appellante impugna il rigetto della domanda di riconoscimento del proprio controcredito di € 7.956,00.
Sostiene che il SAL n. 17, come tutti gli altri, sarebbe stato emesso dalla pagina 9 di 16 Direzione Lavori, la quale avrebbe attestato quantità e qualità delle prestazioni e documentato gli esborsi sostenuti da per le forniture di Parte_1
fotovoltaico, pompe di calore e condizionatori – tutte opere che per contratto erano a carico dell'appaltatrice. Ne deriva che i costi sostenuti dall'appellante,
riconosciuti dal Tribunale, costituirebbero un controcredito pienamente documentato, la cui mancata imputazione a integrerebbe Controparte_1
violazione del contenuto dell'accordo negoziale.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la condanna alla restituzione della somma di € 30.650 trattenuta a garanzia, chiedendone la riforma, nonché
l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale di condanna di
[...]
al pagamento di € 89.724,00 per vizi, difetti e opere non Controparte_1
ultimate.
Lamenta che tale statuizione discenda dalle conclusioni del C.T.U., ritenute erronee perché formulate senza un adeguato esame della documentazione prodotta, in particolare dei rilievi fotografici allegati alla perizia di parte dell'ing. Per_2
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento della fattura n. 31/2019 per € 6.656,00,
sostenendo invece che essa costituisca un duplicato della fattura n. 15, già
integralmente saldata.
A suo dire il Tribunale ha omesso di considerare la deposizione del teste arch.
, secondo la quale gli interventi eseguiti riguardavano esclusivamente la Pt_6
pagina 10 di 16 demolizione e ricostruzione della vasca di raccolta e la presenza di soli due pozzetti.
Lamenta, inoltre, che la sentenza abbia attribuito valore prevalente alle dichiarazioni del dipendente dell'impresa appaltatrice, senza motivare le ragioni della preferenza o spiegare perché la testimonianza del progettista non sia stata ritenuta attendibile.
-----------------
Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
In fatto, è pacifico che sin dall'avvio del cantiere si sia registrato un rilevante ritardo imputabile alla mancata consegna, da parte della committente, della perizia geologica e ambientale indispensabile per l'avvio dei lavori, che ha causato un aggravio per l'appaltatrice. La suddetta relazione ha reso, infatti,
necessari interventi aggiuntivi di messa in sicurezza, anch'essi non previsti e non attivati dalla committente, con conseguente ulteriore slittamento dell'avvio del cantiere (come risulta dai docc. 3 e 4 depositati dalla CP_1
.
[...]
Tale condotta si è accompagnata a ritardi nei pagamenti dei S.A.L., spesso corrisposti in misura inferiore all'importo maturato e con tempistiche difformi rispetto a quelle contrattualmente previste, come meglio si evince dalla documentazione prodotta in giudizio.
Sul punto, particolare rilievo assumono i documenti 6, 7 e 8, espressamente richiamati dall'appellante a sostegno del motivo di gravame, la cui analisi – pagina 11 di 16 lungi dal suffragare la sua prospettazione – conferma invece la rilevanza dell'inadempimento.
Il doc. 6 raccoglie, infatti, una pluralità di solleciti di pagamento inviati dall'appaltatrice, che attestano una situazione di persistente inadempimento,
che ha inciso sul regolare andamento del cantiere e ha legittimamente preoccupato l'appaltatrice circa la stabilità finanziaria della committente e la concreta possibilità di prosecuzione dell'appalto.
I documenti nn. 7 e 8 attestano come la committente abbia unilateralmente modificato le originarie condizioni di pagamento, incidendo inevitabilmente sull'esecuzione dei lavori da parte di In particolare, il doc. Controparte_1
7 contiene la proposta di versare solo la metà del SAL entro il 31.01.2018 e il residuo nelle due settimane successive, mentre il successivo doc. 8 riporta una nuova rimodulazione dei tempi di pagamento (€ 20.000,00 alla prima settimana di aprile 2018 ed € 80.000,00 entro la fine di aprile 2018,
quest'ultimo subordinato alla vendita di un immobile).
È, dunque, evidente che i documenti richiamati dall'appellante corroborano la ricostruzione, già adeguatamente valorizzata dal primo giudice, circa la non scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
In presenza di tali circostanze, risulta pienamente giustificata la sospensione dei lavori da parte di ai sensi dell'art. 1460 c.c., Controparte_1
coerentemente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'eccezione di inadempimento può essere pagina 12 di 16 legittimamente esercitata quando la controprestazione risulti non adempiuta o non adempiuta correttamente e tale inadempimento non sia di scarsa rilevanza.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
ha documentato il proprio esborso di € 28.456,00 mediante gli Parte_1
estratti conto prodotti;
tuttavia, tale dato, di per sé, non è idoneo a fondare il controcredito dedotto, mancando la prova essenziale della sua riferibilità alle prestazioni dell'appaltatrice e, soprattutto, della sua accettazione da parte di quest'ultima.
L'appellante, infatti, fonda la propria pretesa sul SAL n. 17 del 15.07.2019,
ma tale documento non proviene da né risulta da essa Controparte_1
sottoscritto. È, anzi, pacifico che i SAL venissero predisposti dall'architetto e sottoscritti dal legale rappresentante dell'appaltatrice; ne consegue che Pt_6
il SAL prodotto, essendo frutto di una formazione unilaterale nella sola sfera della è privo di efficacia probatoria. Parte_1
Secondo consolidata giurisprudenza, il SAL può costituire titolo idoneo alla prova del credito dell'appaltatore solo se sottoscritto da entrambe le parti o comunque accettato senza riserve, integrando in tal caso una ricognizione concorde dello stato di avanzamento. Neppure la produzione di fatture passive o di costi sostenuti può colmare tale lacuna, poiché l'esborso del committente non genera automaticamente un credito verso l'appaltatore senza la prova che la spesa sia riferibile a prestazioni da questa dovute o approvate.
In assenza, dunque, di un documento proveniente da o da Controparte_1
pagina 13 di 16 essa condiviso, il controcredito azionato non risulta dimostrato e deve essere dichiarato insussistente, con il conseguente rigetto del secondo motivo di appello.
Il terzo motivo è infondato.
La C.T.U. ha inequivocabilmente escluso la sussistenza dei vizi dedotti da
[...]
rilevando che “non sono riscontrabili i vizi e i difetti lamentati Parte_1
[…] nella perizia tecnica dell'ing. del 24 agosto 2019”. A fronte di tali Per_2
puntuali risultanze, la committente – pur ritualmente informata mediante PEC
del 15.12.2021 – è rimasta del tutto silente, omettendo qualsivoglia osservazione o contestazione. Tale inerzia, soprattutto in presenza di accertamenti tecnici dettagliati e potenzialmente pregiudizievoli per la sua posizione, costituisce un elemento sintomatico della fragilità delle doglianze formulate, rilevando quale comportamento processuale valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., in quanto significativo dell'assenza di reali elementi contrari da opporre.
Nel caso di specie, non essendo stata formulata alcuna critica alle risultanze peritali, queste ultime devono ritenersi pienamente attendibili e idonee a escludere radicalmente la fondatezza delle contestazioni della committente e,
pertanto, il motivo di appello deve essere rigettato.
Il quarto motivo è parimenti infondato.
L'assunto dell'appellante, secondo cui la fattura n. 31 costituirebbe una duplicazione o rettifica della precedente fattura n. 15, non trova alcun pagina 14 di 16 riscontro negli atti di causa. La documentazione prodotta e le deposizioni testimoniali convergono, infatti, nel dimostrare che la fattura n. 31 attiene a una diversa e ulteriore variante extracapitolato, commissionata dalla committente tramite l'arch. avente ad oggetto nuove lavorazioni nel Pt_6
piano interrato, rese necessarie dall'insufficienza del sistema di raccolta delle acque precedentemente realizzato.
La causale della fattura – relativa alla demolizione della vasca, alla creazione di nuovi pozzetti di raccolta e ad altre opere in economia – conferma la diversa natura delle prestazioni.
Le risultanze istruttorie convergono in tal senso. Il teste ha confermato Per_1
l'esecuzione di ulteriori pozzetti;
lo stesso arch. pur riferendo un Pt_6
numero inferiore di pozzetti, ha comunque ammesso che si sia trattato di opere aggiuntive da lui richieste e regolarmente fatturate. La divergenza quantitativa,
infatti, non incide sulla circostanza decisiva, ossia che le lavorazioni siano state effettivamente eseguite e abbiano costituito una variante ulteriore rispetto a quella già contabilizzata nella fattura n. 15.
Ne deriva che la fattura n. 31 documenta legittimamente prestazioni ulteriori dell'appaltatrice, sicché il motivo di appello non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e Pt_1
va condannata alla rifusione delle stesse, tenuto conto dell'effettivo
[...]
decisum e quindi lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. pagina 15 di 16 Ricorrono le condizioni, ex art. 13 quater DPR 115/2002, per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
- rigetta l'appello;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del grado, che si liquidano in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00
per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
- dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell'appellante
[...]
l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo Parte_1
unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26.11.2025.
La Consigliere est. Il Presidente
UC NE EP RA
pagina 16 di 16