Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 1890/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 13:10
Il giorno 20/05/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone è comparso l'avv. Roberta Aronica per i creditori opposti la quale discute la causa riportandosi alle note conclusive e ai propri atti di causa e chiede che la causa venga decisa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alle ore 18:45
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio e a prosecuzione del verbale di udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 1890 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
Avv. Carlo Collura ((C.F. ); (C.F. C.F._1 Parte_1
), (C.F. C.F._2 Parte_2 C.F._3
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Aronica, in virtù di procura
[...] in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Canicattì nel C.so Umberto I n 52
Creditori opposti
CONTRO il , in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.: , domiciliato P.IVA_1 per la carica e ope legis presso la sede di Palermo, Via A. De Gasperi n.
81 terzo pignorato opponente ( contumace)
CONTRO
( p.iva , in persona del legale pro tempore CP_3 P.IVA_2
2 con sede in Favara, c.so Vittorio Veneto n 76 debitore (contumace)
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art 617, comma 1, c.p.c
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art 617, comma 1, c.p.c. il e, per esso, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 impugnava l'ordinanza di assegnazione somme del 26.01.2021 emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n.1090/2019 RGE.
Adduceva la nullità dell'ordinanza per violazione del principio del contraddittorio giacché l'atto di pignoramento presso terzi non veniva notificato al terzo pignorato secondo le disposizioni contenute nell'art 144
c.p.c., eccepiva altresì l'infondatezza delle pretese creditorie stante l'assenza di alcun rapporto contrattuale o di altra natura con il debitore pignorato.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata di annullarla, revocarla o, comunque, privarla di effetti giuridici;
la condanna delle controparti al pagamento delle competenze ed onorari di giudizio.
Il G.E., con provvedimento del 11.05.2021, sospendeva l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione somme e assegnava termine perentorio di giorni 45 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata.
Il presente giudizio di merito veniva introdotto, nel termine perentorio fissato dal G.E. dagli odierni opposti, creditori intervenuti nel richiamato procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi Rg n. 1090/2019.
In questa fase, si dolevano gli opposti che l'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. incoata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato era da considerarsi tardiva per mancato rispetto del termine perentorio di venti
3 giorni per proporre impugnazione previsto dalla norma in esame, eccepivano la nullità e/o l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di notifica del ricorso in opposizione e del relativo provvedimento di sospensione;
contestavano nel merito le avverse doglianze e instavano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni : dichiarare inammissibile
l'opposizione agli atti esecutivi esperita dal a ragione Controparte_1 della decadenza processuale per la mancata osservanza dei termini previsti dall'art 617 comma 2; ed ancora preliminarmente -dichiarare inammissibile l'opposizione di cui sopra in ragione della violazione dell'art
618 cpc;
nel merito annullare l'ordinanza di opposizione effettuata dal
e per l'effetto liberare le somme assegnate che, per Controparte_1 gli odierni attori, sono state così suddivise nell'ordinanza di assegnazione somme del 26/01/2021: -in favore dell'Avv. Carlo Collura la somma di €
13.787,97 oltre interessi maturati e maturandi e spese successive occorrende nonché quelle relative allo spiegato intervento liquidate in €
1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali;
-in favore della Sig.ra
la somma di € 14.335,00 oltre interessi maturati e Parte_1 maturandi e spese successive occorrende nonché quelle relative allo spiegato intervento liquidate in € 1.400,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali;
-in favore della Sig.ra la somma di € Parte_2
9.425,12 oltre interessi maturati e maturandi e spese successive occorrende nonché quelle relative allo spiegato intervento liquidate in €
1.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali. Con vittoria di spese di giudizio stante anche la temerarietà dell'azione esecutiva intrapresa da parte avversa, competenze e onorari di causa.
All'udienza di comparizione, rilevata l'irregolarità della notifica dell'atto introduttivo al terzo pignorato opponente se ne disponeva la rinnovazione nei termini perentori assegnati.
La causa di natura squisitamente documentale perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni senza concessione dei termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c.
Ordinata, infine, l'integrazione del contraddittorio ex art 102 c.p.c. nei
4 confronti del debitore esecutato, la causa perveniva all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Così succintamente delineata la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati va dichiarata la contumacia del terzo pignorato opponente (
) e del debitore ( che non si Controparte_1 CP_3 costituivano nel presente giudizio di merito nonostante la ritualità delle notificazioni.
Si osserva inoltre, preliminarmente, come, in effetti, il giudice dell'esecuzione, trascurando che il regime impugnatorio dell'ordinanza di assegnazione, viene ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità al rimedio generale dell'opposizione ex art 617 cpc, rimedio ritenuto esclusivo non solo per contestare i vizi formali del provvedimento, ma anche per metterne in discussione il contenuto decisorio ( Cass n.
20310/2012) o la validità degli atti che l'hanno preceduta ( Cass. N.
11566/2013), in seguito al deposito del ricorso in opposizione ex art 617
c.p.c., non abbia fissato, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti ed il termine perentorio per la notifica del ricorso e pedissequo decreto, giusto il disposto di cui al l'art 618, comma 1, c.p.c., valutandolo alla stregua di una semplice istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione.
Tuttavia, la necessaria struttura bifasica delle opposizioni esecutive, delineata dall'attuale sistema normativo come disciplina processuale non derogabile, in quanto volta a tutelare oltre a interessi delle parti ma anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, non pare essere stata compromessa.
Ed in effetti, con l'ordinanza riservata del 11.05.2021 il giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione ma, al contempo, ha assegnato i termini per l'introduzione del giudizio di merito ove, i creditori opposti nel contraddittorio delle parti, hanno potuto svolgere le loro difese.
Come già anticipato, per costante giurisprudenza, in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione somme al
5 creditore, una volta emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., può essere contestata solo ed esclusivamente a mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi, come prevista dall'art. 617 c.p.c., essendo atto endoprocessuale, privo di carattere decisorio.
Infatti “L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo.
Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta (cfr. Cass. Civ. Sez. III Sent., 09/03/2011, n. 5529,
Cass. Civ. Sez. III, 08/02/2007, n. 2745). In particolare “L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., costituendo l'ultimo atto dell'esecuzione presso terzi, poiché ha la funzione di trasferire il diritto di credito e non quella di accertare lo stesso diritto, non ha valore di titolo esecutivo, e può essere impugnata solo con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dalla stessa parte esecutata o dal terzo pignorato nelle forme e con le modalità previste dal codice di rito” (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
07/10/2005, n. 19652) Per quanto sopra, costituendo l'ordinanza di assegnazione l'atto conclusivo del procedimento di espropriazione di crediti presso terzi, questa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. da proporre entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (art. 617 c.p.c. comma 2
c.p.c.).
Ed ancora, la giurisprudenza della Suprema Corte trattando della rilevanza della conoscenza di atti ai fini del computo del termine di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. ha statuito che “occorre osservare che, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c., il criterio della conoscenza legale è stato da tempo integrato da questa Corte con quello della conoscenza di fatto. In particolare è stato affermato che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dal D.L. 14 marzo
6 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui
l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato (Cass. 30 aprile 2009, n. 10099; e per un più remoto precedente cfr. anche Cass. n. 1521 del 1969)” (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent., 09- 05-2012, n. 7051, nonché Cass. Civ., sez. III, sent., 20-04-2017,
n. 9962).
Ed ancora , il suddetto termine “decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente lo presupponga;
peraltro, non è richiesto che quest'ultimo sia un atto esecutivo in senso stretto, valendo unicamente a dare conoscenza dell'esistenza di un procedimento esecutivo a carico di un determinato soggetto, al quale è fatto carico di prendere visione degli atti compiuti in suo danno e di verificarne la legittimità ai fini dell'esperimento del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi” (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. nn.
10841/01, 15036/01, 11646/02, 2665/03 e 15222/05).
È ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio della sufficienza “ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., della conoscenza anche solo di fatto dell'atto da opporre (Cass. 31/10/2017, n. 25861; Cass. ord.
27/07/2017, n. 18723), risultando così superata la più rigorosa precedente impostazione sulla necessità della conoscenza legale (tra le ultime in tal senso, v. Cass. 16/04/2009, n. 9018, che escludeva la sufficienza della conoscenza di fatto), già temperata dal riconoscimento della sufficienza
7 della conoscenza di un atto della sequenza procedimentale che presupponeva l'atto viziato”
Inoltre, “ai fini della verifica della tempestività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione, l'opponente non può limitarsi ad allegare la data la quale si è perfezionata la comunicazione dell'ordinanza opposta, essendo tenuto, a fronte di un'eccezione, ancorché generica, di tardività, a fornire la prova del ricevimento della notificazione dell'atto che intenda impugnare nel dies a quo allegato, salvo, però, che la dimostrazione della tempestività non emerga documentalmente dagli atti del procedimento” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent. n. 2230/2012, vedi anche
Cass. Civ. ord.
7.7.2011 n. 15062).
Diversamente opinando “se fosse vero che, in una situazione in cui l'esercizio del potere di opposizione avviene oltre i venti dal giorno del compimento dell'atto esecutivo opposto, individuato come dies a quo del termine per la proposizione dell'opposizione dall'art. 617 c.p.c., comma 2
(e notoriamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina, riferito alla conoscenza legale o, in caso di deficienza della forma di tale conoscenza, dalla conoscenza di fatto dell'atto), sia sufficiente che l'opponente alleghi di avere avuto conoscenza dell'atto in un certo momento senza fornire la dimostrazione del modo in cui tale conoscenza si è verificata la prescrizione stessa della perentorietà del termine quale requisito dell'azione in opposizione sarebbe sanzionatoria e contraddirebbe la stessa (pacifica) rilevabilità ufficiosa della relativa questione” (Cass. Civ. ord.
7.7.2011 n. 15062). Alla luce della giurisprudenza sopra citata e dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata in via preliminare da parte opposta, era onere di parte opponente dimostrare (allegare e provare) la data dell'avvenuta conoscenza dell'ordinanza di assegnazione e la tempestività dell'opposizione mediante il rispetto del termine di decadenza di venti giorni.
Tale onere deve, tuttavia, essere contemperato con il principio di acquisizione probatoria, con la conseguenza che esso deve ritenersi
8 assolto ogniqualvolta la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto (Cass. Civ., n. 19277 del 7.11.2012.; conf. Cass. Civ., n.
26932 del 19.12.2014).
Ebbene, applicando le citate coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità alla fattispecie in esame, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo non costituendosi nel presente giudizio di merito non ha indicato né dimostrato in maniera specifica il giorno in cui ha avuto conoscenza dell'ordinanza di assegnazione somme.
Tuttavia risulta dagli atti del fascicolo telematico del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come prodotto dagli opposti ( doc. nn 25 e
26 ) che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato otteneva autorizzazione alla consultazione del fascicolo telematico della procedura di pignoramento presso terzi dal 21.03.2021 al 28.03.2021;
Ebbene, l'accoglimento dell'istanza di visibilità temporanea del fascicolo telematico è stato ritenuta dalla più recente giurisprudenza di merito atto certamente idoneo alla conoscenza legale degli atti del procedimento e a far decorrere, da tale momento, i termini per l'impugnazione.
A tal proposito, si ricorda che la giurisprudenza di merito (che si condivide) ha specificato che, nel caso in cui l'opponente abbia ottenuto la visibilità del fascicolo telematico, il termine di 20 giorni previsto dall' art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi compiuti fino ad allora decorre dal momento dell'autorizzazione all'accesso (Vd Trib. di Rieti Ord. del 20.10.2016 e Trib. di Civitavecchia ord. 20.01.2020; Trib di Taranto,
Sent. 28.04.2022)
Ciò in quanto, con la visibilità del fascicolo, l'opponente ha avuto modo di conoscere tutti gli atti posti in essere e, pertanto, avendone avuto contezza, avrebbe dovuto opporli entro il termine di 20 giorni decorrenti, al massimo dal termine ultimo concesso dalla Cancelleria di visibilità del fascicolo, ossia dal 28.03.2021.
Da ciò ne consegue che, nonostante l'abnormità dell'ordinanza di assegnazione somme del 26.01.2021 censurabile sotto molteplici profili,
9 l'opposizione innanzi al GE depositata nel mese di maggio 2021 è sicuramente tardiva perché proposta oltre lo spirare del termine perentorio.
Alla luce di quanto dedotto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Si ritiene ricorrere giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite anche in considerazione della contumacia del debitor debitoris e del debitore;
Così deciso in Agrigento all'udienza del 10.09.2019
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1890/2021
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi;
Conferma l'ordinanza di assegnazione somme resa dal giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva n. 1090/2019 RGE;
Compensa le spese di lite;
Così deciso in Agrigento all'udienza del 20.05.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e
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nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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