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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/12/2024, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore dott. Laura Vanzani Consigliere onorario dott. Davide Ardu Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 322 del ruolo generale degli affari di volontaria giu-
risdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Teulada ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Gian-
franco Trullu che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellante
e
(c.f. ), residente a [...]ed elet- CP_1 C.F._2
tivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Gian Nicola Dessì,
che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellante
pagina 1 di 13 con la partecipazione di
avv. Cristina Boi, in qualità di tutore e difensore dei minori Parte_2
(c.f. ), (c.f
[...] C.F._3 Parte_3
), (c.f. ) e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Pt_5
(c.f. ), elettivamente domiciliati a Cagliari
[...] C.F._6
presso il proprio studio, ammessi al patrocinio a spese dello Stato in via antici-
pata e provvisoria con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ca-
gliari del 1° ottobre 2024,
appellati
e con la partecipazione del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO, in persona del sostituto procuratore generale dott. , Controparte_2
intervenuto per legge
* * *
1. A mezzo di un unico atto, , con l'avvocato Gianfran- Parte_1
co Trullu, e Gian Nicola Dessì, hanno proposto tempestiva im- CP_1
pugnazione contro la sentenza n. 66 del 24 luglio 2024, con cui il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 8/2020 ADS
(cui erano riunite le procedure iscritte ai nn. 9, 10, 11 e 14/2002), promosso dal
Pubblico Ministero aveva -tra l'altro- dichiarato lo stato di adottabilità dei mi-
nori , , e con decadenza dei geni- Persona_1 Parte_3 Pt_4 Per_2
tori e dalla responsabilità genitoriale. CP_1 Parte_1
Con un unico motivo di impugnazione, rivolto genericamente contro l'impianto complessivo della pronuncia, i ricorrenti hanno lamentato:
pagina 2 di 13 - la violazione del diritto dei minori di vivere con la famiglia di origine;
- l'insussistenza della condizione di abbandono morale e materiale rappre-
sentata dai servizi sociali;
- la riconducibilità delle difficoltà della famiglia a questioni economiche;
- la sostanziale mancanza di disponibilità dei servizi sociali, incapaci di rispondere alle loro richieste di aiuto degli anni 2018 e 2019, e di instau-
rare un solido rapporto fiduciario con loro;
- la mancata considerazione della condizione di disagio psicofisico del
Loi, incapace –a seguito di un incidente motociclistico- di condividere
coscientemente il rapporto personale con la propria compagna e con i
suoi figli;
- che detenzione di sostanze stupefacenti, risultante dalla sentenza penale di condanna non passata in giudicato, era finalizzata esclusivamente a
Cont uso terapeutico del
- che questi non si era disinteressato degli incontri con il c.t.u. e degli in-
terventi proposti dai servizi sociali, ma non aveva potuto parteciparvi con costanza e puntualità in ragione della mancanza di un mezzo privato e per le citate difficoltà psicofisiche;
- che la era stata valutata dal c.t.u. sulla base di un solo incon- Parte_1
tro e malgrado ella avesse sempre giustificato l'assenza agli altri appun-
tamenti;
- la mancata considerazione della volontà dei minori, fortemente legati ai genitori e desiderosi di stare con loro.
Infine, pur riconoscendo la presenza di criticità, i ricorrenti hanno lamentato pagina 3 di 13 che il Tribunale per i minorenni fosse giunto alla estrema soluzione, senza va-
lutare attentamente i presupposti e con maggior rigore altre soluzioni che con-
sentissero comunque ai genitori biologici di rivestire un ruolo importante e
complementare nella vita dei minori e nell'interesse dei medesimi, avendo
l'Autorità preposta il dovere di fare tutto il possibile per consentire progressi-
vamente il recupero e la conservazione del rapporto con i figli.
Richiamati, ancora una volta, i principi basilari in materia assunti violati dalla sentenza, i ricorrenti hanno chiesto di:
- annullare la sentenza n. 66/2024 del Tribunale per i minorenni di
Cagliari e, per l'effetto,
- dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità;
- revocare la sospensione dalla responsabilità genitoriale;
e in via subordinata
- di annullare la cit. sentenza n. 66/2024 e, per l'effetto,
- adottare i provvedimenti più idonei che consentano di evitare il definitivo allontanamento dei minori dalla famiglia di origine e salvaguardare il radicato e solido legame affettivo con i genitori,
imponendo eventualmente a questi ultimi un percorso di soste-
gno, individuale e di coppia alla genitorialità, con interventi di sostegno e monitoraggio familiare
*
Nella qualità indicata, ha resistito all'impugnazione l'avv. Cristina Boi, la quale ha sottolineato come, durante i quattro anni di svolgimento del procedi-
mento per la dichiarazione di adottabilità e, ancora prima, durante il corso dei pagina 4 di 13 procedimenti di volontaria giurisdizione che avevano interessato il nucleo fa-
miliare, fosse progressivamente emerso, nonostante i molteplici e prolungati aiuti al nucleo effettuati dai servizi sociali incaricati e dai vari professionisti coinvolti nel supporto, un oggettivo, prolungato ed irreversibile stato di abban-
dono morale e materiale dei minori, non superabile attraverso ulteriori inter-
venti di supporto ai genitori.
* * *
2. La valutazione della fondatezza dell'impugnazione impone di muovere dall'insegnamento per cui, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, il giudice deve esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recu-
pero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei ge-
nitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità
genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore,
ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei ser-
vizi territoriali (Cass., ord. 6 aprile 2023, n. 9501).
Tale prognosi deve essere effettuata attraverso un riscontro attuale e concre-
to dello stato di abbandono, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, e tenendo conto della positiva volontà di re-
cupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (Cass., 9 febbraio 2023, n.
4002).
L'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale deve valoriz-
zare, infine, ogni rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori pagina 5 di 13 naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità
genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un re-
gime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione mite ex art. 44 l. n. 184/1983 (Cass., ord. 21 luglio 2022, n. 21024
e ord. 8 marzo 2024, n. 6261).
*
2.1 Nel caso concreto, deve ritenersi che il primo giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che hanno caratterizzato, negli anni in cui si sono svolti i procedimenti collegati (quelli di volontaria giurisdizione prima e quello per la dichiarazione di adottabilità poi), la storia del nucleo familiare e, pur senza esplicitarlo, abbia, comunque, compiuto una prognosi relativamente all'elaborazione da parte dei genitori di un eventuale progetto futuro di assun-
zione diretta della responsabilità genitoriale, escludendo la loro volontà di av-
viare un percorso per il miglioramento della capacità genitoriale (pag. 11 e pag.
14), non avendo riscontrato nella situazione attuale della famiglia i presupposti per il recupero (o l'instaurazione) del rapporto genitoriale.
Il Tribunale per i minorenni non ha potuto individuare elementi fattuali,
neppure sopravvenuti, idonei a fare emergere la volontà (anche solo di uno) dei genitori, di adoperarsi per acquisire la capacità di cura genitoriale.
Del resto, gli stessi interessati non hanno in alcun indicato da quali atti e comportamenti concreti sarebbe emersa -al di là delle rassicurazioni rese in udienza da parte dei loro difensori in ordine all'accettazione di un supporto alla genitorialità- la loro volontà di creare un rapporto fiduciario con i servizi e,
comunque, di assumere le proprie responsabilità verso i bambini.
pagina 6 di 13 Cont Anzi, ancora con l'atto d'appello, il e la hanno lamentato la Parte_1
sostanziale assenza dei servizi territoriali e hanno ricondotto esclusivamente al proprio disagio economico le criticità emerse negli anni, senza evidenziare (più
o meno significativi) mutamenti successivi nella loro vita o, comunque, ele-
menti da cui da cui ricavare i segni di una volontà di rottura rispetto al passato,
nella prospettiva della cura dei minori.
*
3. Più nello specifico, dando ordine alla generale doglianza degli appellanti,
devono farsi le considerazioni che seguono.
a) Quanto alle problematiche di natura economica (che secondo i sarebbero la causa esclusiva delle criticità vissute dalla fami- Parte_6
glia e che i servizi non avrebbero adeguatamente contribuito a superare) dalla sentenza risulta -e il punto non è censurato- che al nucleo familiare siano stati riconosciuti nel tempo vari interventi di sostegno e sia stata assegnata anche una casa comunale (sia pure in una frazione di Carbonia ai non Parte_6
gradita).
Tali forme di assistenza (al pari della ingentissima somma riconosciuta al
Cont a causa di un sinistro stradale) sono state spese in breve tempo e non per il benessere dei minori (pag. 5), tanto che il primo giudice ha sottolineato come,
in realtà, gli odierni appellanti intendessero il rapporto con i servizi territoriali in chiave meramente assistenziale (e non di supporto) e come volta esclusiva-
mente a soddisfare la loro richiesta di servizi e contributi.
b) Quanto alle risultanze della c.t.u., la sentenza ha preso atto del fatto che il
Cont non sia mai presentato agli incontri (neanche al primo) e che la Parte_1
pagina 7 di 13 abbia partecipato a un unico incontro, disertando tutti gli altri con varie giusti-
ficazioni.
Entrambi i genitori hanno ripetuto un modello comportamentale ostinata-
mente oppositivo a ogni forma di interazione con i servizi (quelli territoriali, la scuola e il centro di riabilitazione di ). Parte_3
In questa situazione, la valutazione della psicologa circa Persona_3
Cont la non valutabilità delle competenze genitoriali del e la grave carenza di quelle della , fatte proprie dal primo giudice, riesce assolutamente Parte_1
condivisibile.
È innegabile che la difficoltà dei genitori di prendere piena coscienza delle criticità che vive la famiglia imponga un adeguato sforzo da parte di tutti i ser-
vizi per spiegare le conseguenze dell'eventuale negazione delle criticità emerse e del mancato adoperarsi per superarle;
sforzo che deve essere, ovviamente, ca-
librato sulle loro risorse culturali e sulla naturale repulsione di un genitore ad accettare l'idea di non essere adeguato rispetto al compito di cura e tutela della prole.
Nella fattispecie, però, il percorso di accompagnamento dei servizi è durato diversi anni e si è stato trascinato stancamente più per la pretesa dei di godere di forme di assistenzialismo che non per la mancanza Parte_6
d'impegno da parte dei servizi nel guidarli nella comprensione della situazione del loro nucleo familiare.
Tale sostanziale disinteresse degli odierni appellanti nei confronti del pro-
getto di recupero del loro ruolo genitoriale, a dispetto della rete di interventi predisposti dai servizi (pag. 11 sentenza), è stato tratto dal Tribunale dagli at-
pagina 8 di 13 teggiamenti oppositivi e di incuria da parte dei . Parte_6
Con l'atto di appello, questi ultimi non hanno seriamente negato le condotte di sostanziale disinteresse (se non oppositive) loro attribuite, ma hanno soltanto tentato di giustificarle con asserite difficoltà di spostamento dalla loro residen-
za, con l'asserita latitanza dei servizi territoriali, che sarebbero rimasti sordi al-
le loro richieste di aiuto, e, per quanto riguarda in particolare il padre, con la sua condizione patologica che gli avrebbe reso impossibile occuparsi dei mino-
ri.
Sottolineato come la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di abbandono morale e materiale di un minore non comporti un giudizio valoriale nei confronti dei genitori, quanto piuttosto sia consequenzia-
le della presa d'atto della loro incapacità e della mancanza delle competenze genitoriali, occorre rimarcare come il Tribunale per i minorenni abbia adegua-
tamente riassunto le vicende del nucleo familiare nel corso degli anni di durata dei procedimenti e da cui potevano ricavarsi gli indici dell'incuria verso i mi-
nori e ha richiamato i passaggi della c.t.u. relativi:
- alle competenze genitoriali, stante l'incapacità della coppia di diventare famiglia e di assicurare ai bambini il giusto ambiente per lo sviluppo,
stante il loro rifiuto della responsabilità, del proprio ruolo e della funzio-
ne di cura e protezione, malgrado il supporto dei servizi;
- alla qualità del legame di attaccamento figli-genitori, indicato dal c.t.u.
come puramente passivo, privo di quella corrispondenza emotiva che do-
vrebbe consentire al genitore di percepire i bisogni e gli stati emotivi del bambino, come ricavabile dall'incapacità dei minori di rispondere ade-
pagina 9 di 13 guatamente alle sollecitazioni esterne stressanti.
c) Con riguardo alla contestazione circa la scelta di dichiarare l'abbandono dei minori e la conseguente decadenza dei dalla responsabilità Parte_6
genitoriale e di non proseguire un percorso di sostegno alla famiglia, il CP_3
ha sottolineato come ai bambini sia mancata un supporto psicologico nello
[...]
sviluppo e nell'accudimento materiale, atteso che, malgrado l'accompagnamento dei servizi, la coppia genitoriale aveva visto accrescere nel tempo la complessità delle proprie problematiche e non aveva saputo ricavare alcun impatto positivo sui meccanismi educativi e sulle carenze psicoaffettive.
Il Tribunale ha recepito l'indicazione del c.t.u. in ordine al fatto che i biso-
gni dei genitori e dei bambini richiedono interventi non coincidenti:
- per i minori l'allontanamento dai genitori e l'inserimento un contesto nel quale il loro sviluppo psicofisico possa avvenire secondo linee di normalità;
- per i genitori un lavoro individuale propedeutico a un reale sviluppo delle competenze genitoriali, i cui tempi non sono stimabili in ragione dell'inutilità
dei precedenti percorsi avviati per la . Parte_1
Il c.t.u. ha anche sottolineato come il rientro in famiglia dei minori costitui-
sca un'ipotesi irrealistica (tali e tante essendo le carenze rilevate che rendono impensabile un superamento di esse da parte della coppia) e tale da suggerire un'interruzione dei rapporti tra i minori e i genitori, al fine di consentire il per-
corso di riparazione dei pregiudizi sinora riportati, malgrado il naturale attac-
camento dei figli ai genitori.
Non conduce a valutazioni di segno diverso l'obiezione degli appellanti per cui il rapporto affettivo genitori/figli non sarebbe stato adeguatamente valutato pagina 10 di 13 dal c.t.u., avendo loro mostrato a più riprese l'attaccamento ai loro bambini.
Come ci si è sforzati di argomentare, la condizione di abbandono del minore non costituisce proiezione della mancanza di affetto da parte della famiglia,
sicché non rilevano, ai fini che ci occupano, le manifestazioni di attaccamento dei genitori che siano incoerenti rispetto agli obblighi di cura e crescita psicofi-
sica dei minori.
Anche il sentimento che il bambino prova nei confronti dei genitori, seppure rivesta importanza fondamentale nella valutazione della situazione complessi-
va, non può di per sé giustificare il mantenimento di un rapporto essenzialmen-
te dannoso per i minori, i quali possono non avere -come nel caso di specie- la percezione dell'inadeguatezza e della dannosità della cura prestata loro dai ge-
nitori.
Tenuto conto del grado di compromissione delle loro capacità genitoriali -ha concluso il c.t.u., con valutazione condivisa dal Tribunale- i Parte_6
non sono dotati di risorse che potrebbero essere potenziate con un intervento mirato, stante la constatata indisponibilità ad accertarlo.
d) Con riguardo, infine, al profilo dell'interesse dei minori, quanto sopra ar-
gomentato giustifica l'affermazione del c.t.u., riportata in sentenza, per cui il legame affettivo dei bambini verso le figure genitoriali non è sufficiente a giu-
stificare il mantenimento di una posizione foriera solo di pregiudizio per i bambini.
Le esigenze di crescita dei minori -ha spiegato il c.t.u.- non sono più compa-
tibili con quelle, puramente ipotetiche, di crescita personale dei genitori.
*
pagina 11 di 13 4. La domanda istruttoria non è fondata e non merita accoglimento.
In disparte il fatto che gli appellanti hanno già dimostrato di non tenere in considerazione l'incombente di cui chiedono il rinnovo, avendo sostanzialmen-
te disertato tutti gli incontri con il c.t.u. nominato in primo grado (per una spe-
cifica indicazione degli incontri mancati, cfr. risposte del c.t.u. alle osservazio-
ni degli avv.ti Sanna e Dessì), occorre osservare che:
- gli appellanti non hanno illustrato sotto quali profili si rivele-
rebbe proficua la rinnovazione della c.t.u. rispetto alle loro capa-
cità genitoriali e, soprattutto, sotto quale profilo la c.t.u. già svol-
ta presenti carenze, lacune o contraddizioni che debbano essere emendate;
- in ogni caso, non emerge dal complessivo quadro probatorio l'esigenza di verificare ulteriormente le competenze genitoriali degli appellanti, stante la completezza e coerenza delle conclu-
sioni dell'ausiliario del Tribunale rispetto ai dati ricavabili dalle altre risultanze probatorie.
*
In definitiva, l'appello è infondato e deve essere respinto.
*
5. Sussistono i motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contra-
ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
pagina 12 di 13 1. rigetta l'appello contro la sentenza n. 66 del 24 luglio 2024 del Tri-
bunale per i minorenni di Cagliari;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese.
Cagliari, 10 dicembre 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 13 di 13
SEZIONE CIVILE PER I MINORENNI
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore dott. Laura Vanzani Consigliere onorario dott. Davide Ardu Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 322 del ruolo generale degli affari di volontaria giu-
risdizione per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), residente a Parte_1 C.F._1
Teulada ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Gian-
franco Trullu che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellante
e
(c.f. ), residente a [...]ed elet- CP_1 C.F._2
tivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Gian Nicola Dessì,
che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
appellante
pagina 1 di 13 con la partecipazione di
avv. Cristina Boi, in qualità di tutore e difensore dei minori Parte_2
(c.f. ), (c.f
[...] C.F._3 Parte_3
), (c.f. ) e C.F._4 Parte_4 C.F._5 Pt_5
(c.f. ), elettivamente domiciliati a Cagliari
[...] C.F._6
presso il proprio studio, ammessi al patrocinio a spese dello Stato in via antici-
pata e provvisoria con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ca-
gliari del 1° ottobre 2024,
appellati
e con la partecipazione del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO, in persona del sostituto procuratore generale dott. , Controparte_2
intervenuto per legge
* * *
1. A mezzo di un unico atto, , con l'avvocato Gianfran- Parte_1
co Trullu, e Gian Nicola Dessì, hanno proposto tempestiva im- CP_1
pugnazione contro la sentenza n. 66 del 24 luglio 2024, con cui il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 8/2020 ADS
(cui erano riunite le procedure iscritte ai nn. 9, 10, 11 e 14/2002), promosso dal
Pubblico Ministero aveva -tra l'altro- dichiarato lo stato di adottabilità dei mi-
nori , , e con decadenza dei geni- Persona_1 Parte_3 Pt_4 Per_2
tori e dalla responsabilità genitoriale. CP_1 Parte_1
Con un unico motivo di impugnazione, rivolto genericamente contro l'impianto complessivo della pronuncia, i ricorrenti hanno lamentato:
pagina 2 di 13 - la violazione del diritto dei minori di vivere con la famiglia di origine;
- l'insussistenza della condizione di abbandono morale e materiale rappre-
sentata dai servizi sociali;
- la riconducibilità delle difficoltà della famiglia a questioni economiche;
- la sostanziale mancanza di disponibilità dei servizi sociali, incapaci di rispondere alle loro richieste di aiuto degli anni 2018 e 2019, e di instau-
rare un solido rapporto fiduciario con loro;
- la mancata considerazione della condizione di disagio psicofisico del
Loi, incapace –a seguito di un incidente motociclistico- di condividere
coscientemente il rapporto personale con la propria compagna e con i
suoi figli;
- che detenzione di sostanze stupefacenti, risultante dalla sentenza penale di condanna non passata in giudicato, era finalizzata esclusivamente a
Cont uso terapeutico del
- che questi non si era disinteressato degli incontri con il c.t.u. e degli in-
terventi proposti dai servizi sociali, ma non aveva potuto parteciparvi con costanza e puntualità in ragione della mancanza di un mezzo privato e per le citate difficoltà psicofisiche;
- che la era stata valutata dal c.t.u. sulla base di un solo incon- Parte_1
tro e malgrado ella avesse sempre giustificato l'assenza agli altri appun-
tamenti;
- la mancata considerazione della volontà dei minori, fortemente legati ai genitori e desiderosi di stare con loro.
Infine, pur riconoscendo la presenza di criticità, i ricorrenti hanno lamentato pagina 3 di 13 che il Tribunale per i minorenni fosse giunto alla estrema soluzione, senza va-
lutare attentamente i presupposti e con maggior rigore altre soluzioni che con-
sentissero comunque ai genitori biologici di rivestire un ruolo importante e
complementare nella vita dei minori e nell'interesse dei medesimi, avendo
l'Autorità preposta il dovere di fare tutto il possibile per consentire progressi-
vamente il recupero e la conservazione del rapporto con i figli.
Richiamati, ancora una volta, i principi basilari in materia assunti violati dalla sentenza, i ricorrenti hanno chiesto di:
- annullare la sentenza n. 66/2024 del Tribunale per i minorenni di
Cagliari e, per l'effetto,
- dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità;
- revocare la sospensione dalla responsabilità genitoriale;
e in via subordinata
- di annullare la cit. sentenza n. 66/2024 e, per l'effetto,
- adottare i provvedimenti più idonei che consentano di evitare il definitivo allontanamento dei minori dalla famiglia di origine e salvaguardare il radicato e solido legame affettivo con i genitori,
imponendo eventualmente a questi ultimi un percorso di soste-
gno, individuale e di coppia alla genitorialità, con interventi di sostegno e monitoraggio familiare
*
Nella qualità indicata, ha resistito all'impugnazione l'avv. Cristina Boi, la quale ha sottolineato come, durante i quattro anni di svolgimento del procedi-
mento per la dichiarazione di adottabilità e, ancora prima, durante il corso dei pagina 4 di 13 procedimenti di volontaria giurisdizione che avevano interessato il nucleo fa-
miliare, fosse progressivamente emerso, nonostante i molteplici e prolungati aiuti al nucleo effettuati dai servizi sociali incaricati e dai vari professionisti coinvolti nel supporto, un oggettivo, prolungato ed irreversibile stato di abban-
dono morale e materiale dei minori, non superabile attraverso ulteriori inter-
venti di supporto ai genitori.
* * *
2. La valutazione della fondatezza dell'impugnazione impone di muovere dall'insegnamento per cui, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, il giudice deve esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recu-
pero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei ge-
nitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità
genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore,
ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei ser-
vizi territoriali (Cass., ord. 6 aprile 2023, n. 9501).
Tale prognosi deve essere effettuata attraverso un riscontro attuale e concre-
to dello stato di abbandono, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, e tenendo conto della positiva volontà di re-
cupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (Cass., 9 febbraio 2023, n.
4002).
L'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale deve valoriz-
zare, infine, ogni rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori pagina 5 di 13 naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità
genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un re-
gime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione mite ex art. 44 l. n. 184/1983 (Cass., ord. 21 luglio 2022, n. 21024
e ord. 8 marzo 2024, n. 6261).
*
2.1 Nel caso concreto, deve ritenersi che il primo giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che hanno caratterizzato, negli anni in cui si sono svolti i procedimenti collegati (quelli di volontaria giurisdizione prima e quello per la dichiarazione di adottabilità poi), la storia del nucleo familiare e, pur senza esplicitarlo, abbia, comunque, compiuto una prognosi relativamente all'elaborazione da parte dei genitori di un eventuale progetto futuro di assun-
zione diretta della responsabilità genitoriale, escludendo la loro volontà di av-
viare un percorso per il miglioramento della capacità genitoriale (pag. 11 e pag.
14), non avendo riscontrato nella situazione attuale della famiglia i presupposti per il recupero (o l'instaurazione) del rapporto genitoriale.
Il Tribunale per i minorenni non ha potuto individuare elementi fattuali,
neppure sopravvenuti, idonei a fare emergere la volontà (anche solo di uno) dei genitori, di adoperarsi per acquisire la capacità di cura genitoriale.
Del resto, gli stessi interessati non hanno in alcun indicato da quali atti e comportamenti concreti sarebbe emersa -al di là delle rassicurazioni rese in udienza da parte dei loro difensori in ordine all'accettazione di un supporto alla genitorialità- la loro volontà di creare un rapporto fiduciario con i servizi e,
comunque, di assumere le proprie responsabilità verso i bambini.
pagina 6 di 13 Cont Anzi, ancora con l'atto d'appello, il e la hanno lamentato la Parte_1
sostanziale assenza dei servizi territoriali e hanno ricondotto esclusivamente al proprio disagio economico le criticità emerse negli anni, senza evidenziare (più
o meno significativi) mutamenti successivi nella loro vita o, comunque, ele-
menti da cui da cui ricavare i segni di una volontà di rottura rispetto al passato,
nella prospettiva della cura dei minori.
*
3. Più nello specifico, dando ordine alla generale doglianza degli appellanti,
devono farsi le considerazioni che seguono.
a) Quanto alle problematiche di natura economica (che secondo i sarebbero la causa esclusiva delle criticità vissute dalla fami- Parte_6
glia e che i servizi non avrebbero adeguatamente contribuito a superare) dalla sentenza risulta -e il punto non è censurato- che al nucleo familiare siano stati riconosciuti nel tempo vari interventi di sostegno e sia stata assegnata anche una casa comunale (sia pure in una frazione di Carbonia ai non Parte_6
gradita).
Tali forme di assistenza (al pari della ingentissima somma riconosciuta al
Cont a causa di un sinistro stradale) sono state spese in breve tempo e non per il benessere dei minori (pag. 5), tanto che il primo giudice ha sottolineato come,
in realtà, gli odierni appellanti intendessero il rapporto con i servizi territoriali in chiave meramente assistenziale (e non di supporto) e come volta esclusiva-
mente a soddisfare la loro richiesta di servizi e contributi.
b) Quanto alle risultanze della c.t.u., la sentenza ha preso atto del fatto che il
Cont non sia mai presentato agli incontri (neanche al primo) e che la Parte_1
pagina 7 di 13 abbia partecipato a un unico incontro, disertando tutti gli altri con varie giusti-
ficazioni.
Entrambi i genitori hanno ripetuto un modello comportamentale ostinata-
mente oppositivo a ogni forma di interazione con i servizi (quelli territoriali, la scuola e il centro di riabilitazione di ). Parte_3
In questa situazione, la valutazione della psicologa circa Persona_3
Cont la non valutabilità delle competenze genitoriali del e la grave carenza di quelle della , fatte proprie dal primo giudice, riesce assolutamente Parte_1
condivisibile.
È innegabile che la difficoltà dei genitori di prendere piena coscienza delle criticità che vive la famiglia imponga un adeguato sforzo da parte di tutti i ser-
vizi per spiegare le conseguenze dell'eventuale negazione delle criticità emerse e del mancato adoperarsi per superarle;
sforzo che deve essere, ovviamente, ca-
librato sulle loro risorse culturali e sulla naturale repulsione di un genitore ad accettare l'idea di non essere adeguato rispetto al compito di cura e tutela della prole.
Nella fattispecie, però, il percorso di accompagnamento dei servizi è durato diversi anni e si è stato trascinato stancamente più per la pretesa dei di godere di forme di assistenzialismo che non per la mancanza Parte_6
d'impegno da parte dei servizi nel guidarli nella comprensione della situazione del loro nucleo familiare.
Tale sostanziale disinteresse degli odierni appellanti nei confronti del pro-
getto di recupero del loro ruolo genitoriale, a dispetto della rete di interventi predisposti dai servizi (pag. 11 sentenza), è stato tratto dal Tribunale dagli at-
pagina 8 di 13 teggiamenti oppositivi e di incuria da parte dei . Parte_6
Con l'atto di appello, questi ultimi non hanno seriamente negato le condotte di sostanziale disinteresse (se non oppositive) loro attribuite, ma hanno soltanto tentato di giustificarle con asserite difficoltà di spostamento dalla loro residen-
za, con l'asserita latitanza dei servizi territoriali, che sarebbero rimasti sordi al-
le loro richieste di aiuto, e, per quanto riguarda in particolare il padre, con la sua condizione patologica che gli avrebbe reso impossibile occuparsi dei mino-
ri.
Sottolineato come la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di abbandono morale e materiale di un minore non comporti un giudizio valoriale nei confronti dei genitori, quanto piuttosto sia consequenzia-
le della presa d'atto della loro incapacità e della mancanza delle competenze genitoriali, occorre rimarcare come il Tribunale per i minorenni abbia adegua-
tamente riassunto le vicende del nucleo familiare nel corso degli anni di durata dei procedimenti e da cui potevano ricavarsi gli indici dell'incuria verso i mi-
nori e ha richiamato i passaggi della c.t.u. relativi:
- alle competenze genitoriali, stante l'incapacità della coppia di diventare famiglia e di assicurare ai bambini il giusto ambiente per lo sviluppo,
stante il loro rifiuto della responsabilità, del proprio ruolo e della funzio-
ne di cura e protezione, malgrado il supporto dei servizi;
- alla qualità del legame di attaccamento figli-genitori, indicato dal c.t.u.
come puramente passivo, privo di quella corrispondenza emotiva che do-
vrebbe consentire al genitore di percepire i bisogni e gli stati emotivi del bambino, come ricavabile dall'incapacità dei minori di rispondere ade-
pagina 9 di 13 guatamente alle sollecitazioni esterne stressanti.
c) Con riguardo alla contestazione circa la scelta di dichiarare l'abbandono dei minori e la conseguente decadenza dei dalla responsabilità Parte_6
genitoriale e di non proseguire un percorso di sostegno alla famiglia, il CP_3
ha sottolineato come ai bambini sia mancata un supporto psicologico nello
[...]
sviluppo e nell'accudimento materiale, atteso che, malgrado l'accompagnamento dei servizi, la coppia genitoriale aveva visto accrescere nel tempo la complessità delle proprie problematiche e non aveva saputo ricavare alcun impatto positivo sui meccanismi educativi e sulle carenze psicoaffettive.
Il Tribunale ha recepito l'indicazione del c.t.u. in ordine al fatto che i biso-
gni dei genitori e dei bambini richiedono interventi non coincidenti:
- per i minori l'allontanamento dai genitori e l'inserimento un contesto nel quale il loro sviluppo psicofisico possa avvenire secondo linee di normalità;
- per i genitori un lavoro individuale propedeutico a un reale sviluppo delle competenze genitoriali, i cui tempi non sono stimabili in ragione dell'inutilità
dei precedenti percorsi avviati per la . Parte_1
Il c.t.u. ha anche sottolineato come il rientro in famiglia dei minori costitui-
sca un'ipotesi irrealistica (tali e tante essendo le carenze rilevate che rendono impensabile un superamento di esse da parte della coppia) e tale da suggerire un'interruzione dei rapporti tra i minori e i genitori, al fine di consentire il per-
corso di riparazione dei pregiudizi sinora riportati, malgrado il naturale attac-
camento dei figli ai genitori.
Non conduce a valutazioni di segno diverso l'obiezione degli appellanti per cui il rapporto affettivo genitori/figli non sarebbe stato adeguatamente valutato pagina 10 di 13 dal c.t.u., avendo loro mostrato a più riprese l'attaccamento ai loro bambini.
Come ci si è sforzati di argomentare, la condizione di abbandono del minore non costituisce proiezione della mancanza di affetto da parte della famiglia,
sicché non rilevano, ai fini che ci occupano, le manifestazioni di attaccamento dei genitori che siano incoerenti rispetto agli obblighi di cura e crescita psicofi-
sica dei minori.
Anche il sentimento che il bambino prova nei confronti dei genitori, seppure rivesta importanza fondamentale nella valutazione della situazione complessi-
va, non può di per sé giustificare il mantenimento di un rapporto essenzialmen-
te dannoso per i minori, i quali possono non avere -come nel caso di specie- la percezione dell'inadeguatezza e della dannosità della cura prestata loro dai ge-
nitori.
Tenuto conto del grado di compromissione delle loro capacità genitoriali -ha concluso il c.t.u., con valutazione condivisa dal Tribunale- i Parte_6
non sono dotati di risorse che potrebbero essere potenziate con un intervento mirato, stante la constatata indisponibilità ad accertarlo.
d) Con riguardo, infine, al profilo dell'interesse dei minori, quanto sopra ar-
gomentato giustifica l'affermazione del c.t.u., riportata in sentenza, per cui il legame affettivo dei bambini verso le figure genitoriali non è sufficiente a giu-
stificare il mantenimento di una posizione foriera solo di pregiudizio per i bambini.
Le esigenze di crescita dei minori -ha spiegato il c.t.u.- non sono più compa-
tibili con quelle, puramente ipotetiche, di crescita personale dei genitori.
*
pagina 11 di 13 4. La domanda istruttoria non è fondata e non merita accoglimento.
In disparte il fatto che gli appellanti hanno già dimostrato di non tenere in considerazione l'incombente di cui chiedono il rinnovo, avendo sostanzialmen-
te disertato tutti gli incontri con il c.t.u. nominato in primo grado (per una spe-
cifica indicazione degli incontri mancati, cfr. risposte del c.t.u. alle osservazio-
ni degli avv.ti Sanna e Dessì), occorre osservare che:
- gli appellanti non hanno illustrato sotto quali profili si rivele-
rebbe proficua la rinnovazione della c.t.u. rispetto alle loro capa-
cità genitoriali e, soprattutto, sotto quale profilo la c.t.u. già svol-
ta presenti carenze, lacune o contraddizioni che debbano essere emendate;
- in ogni caso, non emerge dal complessivo quadro probatorio l'esigenza di verificare ulteriormente le competenze genitoriali degli appellanti, stante la completezza e coerenza delle conclu-
sioni dell'ausiliario del Tribunale rispetto ai dati ricavabili dalle altre risultanze probatorie.
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In definitiva, l'appello è infondato e deve essere respinto.
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5. Sussistono i motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contra-
ria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
pagina 12 di 13 1. rigetta l'appello contro la sentenza n. 66 del 24 luglio 2024 del Tri-
bunale per i minorenni di Cagliari;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese.
Cagliari, 10 dicembre 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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