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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 14/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2024 avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni promossa da
(C.F. ), sito in Vercelli, via Tripoli, nn. 64/66, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 UIGI e domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) ON C.F._1
PARTE CONVENUTA – cont.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 13.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il sito in Vercelli, via Tripoli, nn. 64/66, Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, ha chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità morendo dismessa dalla madre ON Persona_1
, deceduta a Vercelli in data 18.8.2021, eredità ricomprendente le unità immobiliari site nel
[...]
Condominio (alloggio e autorimessa), conseguentemente, di ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Vercelli di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della sentenza.
Parte ricorrente ha premesso quanto segue:
- che in data 18.8.2021 è deceduta in Vercelli la IG.ra , nata a Persona_1
Salara il 12.9.1922 e già residente in [...](doc. 1);
- che, non avendo la defunta lasciato testamento alcuno, alla sua morte si è aperta la successione legittima fra le figlie e , sue uniche eredi;
Pt_2 ON
- che , unitamente ai suoi figli e ed alla nipote Parte_3 CP_2 CP_3 [...]
hanno rinunciato all'eredità della IG.ra (doc.1); CP_4 Persona_1
- che, pertanto, chiamata all'eredità quale erede legittima della IG.ra è Persona_1 unicamente la figlia , la quale non risulta aver accettato espressamente l'eredità; ON
- che il Condominio esponente è creditore di per l'importo di € 7.295,03 oltre ad ON interessi e tassa di registro, come atto di precetto e da decreto ingiuntivo n. 433/2024 del Giudice di Pace di Vercelli, notificato in data 20.3.2024 e divenuto definitivo per mancata opposizione (v. docc. 2-3-4);
- che, al fine di procedere al recupero del credito, è interesse dell'esponente far accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte di dell'eredità della genitrice;
ON
- che, in particolare, il Condominio esponente intende procedere al pignoramento degli immobili ricompresi nell'asse ereditario e siti nel in Vercelli, Via Tripoli n. 66 (alloggio e Parte_1 autorimessa), immobili contraddistinti dai seguenti dati catastali del N.C.E.U. di Vercelli: a) Fg. 45; Mapp.
1201; Sub. 14; Piano 1 S/1; Cat. A/1; vani 7; b) Fg. 45; Mapp. 1201; Sub.32; Cat. C/6; Mq. 11(doc.5).
Parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
pagina 2 di 5 La causa è stata istruita anche disponendo interpello della contumace e prova testimoniale, indi, la causa è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Si evidenzia che l'accettazione tacita “…può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, altresì identificabile nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Corte di Appello di Napoli, sez. VI, 29/09/2023); ancora, nella giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che “L'assunzione in giudizio della qualità di erede, di un originario debitore, costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla” (Cass. civ., Sez. L.,
Sentenza n. 1183 del 18/01/2017).
Nel caso di specie, la convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita e nemmeno
è comparsa a rendere interrogatorio formale, senza addurre giustificato motivo (art. 282 c.p.c.) e quindi, valutati gli elementi allegati in ricorso unitamente alle altre prove raccolte, i fatti prospettati dal devono ritenersi provati. Parte_1
In linea generale, si ricorda che: “L'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4845 del 29/03/2003).
Se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi, decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius. pagina 3 di 5 Risulta provato che, a far tempo dal decesso della propria madre, la figlia e qui convenuta, IG.ra
, è nel possesso dell'appartamento e dell'autorimessa sita nel condominio attore;
la ON circostanza ha trovato pieno riscontro anche nella testimonianza del teste escusso all'udienza odierna, imprenditore e titolare dell'Agenzia immobiliare affiliata Tecnocasa operante in Vercelli. Il testimone ha confermato che la IG.ra era nella titolarità delle chiavi dell'immobile per cui aveva contattato CP_1
l'Agenzia al fine di conferire incarico a vendere. Si tratta dell'appartamento sito nel condominio attore.
A questo punto, risulta altresì provato che la convenuta , figlia della de cuius IG.ra ON
, non avendo dato corso all'inventario di cui all'art. 485 c.c., è da considerarsi Persona_1 erede pura e semplice della propria madre.
La IG.ra , come confermato dalle prove testimoniali assunte, si è ingerita ON nell'amministrazione degli immobili di cui si discute anche perché ha conferito nel marzo 2024 un incarico ad agenzia immobiliare per la vendita dei beni.
In definitiva, la IG.ra , oltre ad essere nel possesso degli immobili sopra descritti, ON ha posto in essere i seguenti ulteriori comportamenti che costituiscono indice sintomatico di accettazione tacita, per fatti concludenti, dell'eredità materna: i) ha provveduto al pagamento di oneri condominiali maturati successivamente al decesso della madre (v. doc. 7 del Condominio); ii) ha più volte interloquito con l'Amministratore, anche tramite mail (v. docc. 8-9-10-11 del e, inoltre, vedasi documento Parte_1 di formazione successiva, prodotto all'udienza del 31.10.2024), relativamente a questioni “condominiali”;
iii) non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole a richiesta del Condominio esponente ed avente ad oggetto oneri condominiali risultati dal bilancio preventivo 2023/2024 (v. doc. 3 ); iv) ha conferito mandato all'Agenzia Immobiliare Tecnocasa di Vercelli per la vendita delle unità immobiliari (v. doc. 12 del Condominio e cfr. l'esame testimoniale del teste IG. titolare agenzia Testimone_1 immobiliare).
III
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause di valore compreso nello scaglione entro 52.000,00 euro e comunque per cause di valore indeterminabile, complessità bassa, in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
pagina 4 di 5 accerta e dichiara l'avvenuta accettazione tacita da parte della convenuta ON dell'eredità della madre , deceduta a Vercelli il 18.8.2021, eredità ricomprendente Persona_1 le unità immobiliari site in Vercelli, Via Tripoli 66 (alloggio e autorimessa), così catastalmente censite al
N.C.E.U. di Vercelli:
1. Fg.45; mapp.1201; sub.14; piano 1 S/1; cat. A/1; vani 7; 2. Fg. 45; mapp. 1201; sub. 32; cat. C/6; mq. 11; ai sensi dell'art. 2648 c.c., dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari competenti con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità; dichiara tenuta e condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite di questo procedimento, complessivamente liquidate in 3.809,00 euro per compensi, oltre contribuito unificato, marca e spese generali forfettarie 15%, c.p.a. e I.V.A., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 13.3.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2024 avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni promossa da
(C.F. ), sito in Vercelli, via Tripoli, nn. 64/66, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 UIGI e domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) ON C.F._1
PARTE CONVENUTA – cont.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 13.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il sito in Vercelli, via Tripoli, nn. 64/66, Parte_1 in persona dell'amministratore pro tempore, ha chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita da parte della convenuta dell'eredità morendo dismessa dalla madre ON Persona_1
, deceduta a Vercelli in data 18.8.2021, eredità ricomprendente le unità immobiliari site nel
[...]
Condominio (alloggio e autorimessa), conseguentemente, di ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Vercelli di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della sentenza.
Parte ricorrente ha premesso quanto segue:
- che in data 18.8.2021 è deceduta in Vercelli la IG.ra , nata a Persona_1
Salara il 12.9.1922 e già residente in [...](doc. 1);
- che, non avendo la defunta lasciato testamento alcuno, alla sua morte si è aperta la successione legittima fra le figlie e , sue uniche eredi;
Pt_2 ON
- che , unitamente ai suoi figli e ed alla nipote Parte_3 CP_2 CP_3 [...]
hanno rinunciato all'eredità della IG.ra (doc.1); CP_4 Persona_1
- che, pertanto, chiamata all'eredità quale erede legittima della IG.ra è Persona_1 unicamente la figlia , la quale non risulta aver accettato espressamente l'eredità; ON
- che il Condominio esponente è creditore di per l'importo di € 7.295,03 oltre ad ON interessi e tassa di registro, come atto di precetto e da decreto ingiuntivo n. 433/2024 del Giudice di Pace di Vercelli, notificato in data 20.3.2024 e divenuto definitivo per mancata opposizione (v. docc. 2-3-4);
- che, al fine di procedere al recupero del credito, è interesse dell'esponente far accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte di dell'eredità della genitrice;
ON
- che, in particolare, il Condominio esponente intende procedere al pignoramento degli immobili ricompresi nell'asse ereditario e siti nel in Vercelli, Via Tripoli n. 66 (alloggio e Parte_1 autorimessa), immobili contraddistinti dai seguenti dati catastali del N.C.E.U. di Vercelli: a) Fg. 45; Mapp.
1201; Sub. 14; Piano 1 S/1; Cat. A/1; vani 7; b) Fg. 45; Mapp. 1201; Sub.32; Cat. C/6; Mq. 11(doc.5).
Parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
pagina 2 di 5 La causa è stata istruita anche disponendo interpello della contumace e prova testimoniale, indi, la causa è stata discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Si evidenzia che l'accettazione tacita “…può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, altresì identificabile nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporre se non presupponendo di voler far propri i diritti successori” (Corte di Appello di Napoli, sez. VI, 29/09/2023); ancora, nella giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che “L'assunzione in giudizio della qualità di erede, di un originario debitore, costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla” (Cass. civ., Sez. L.,
Sentenza n. 1183 del 18/01/2017).
Nel caso di specie, la convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita e nemmeno
è comparsa a rendere interrogatorio formale, senza addurre giustificato motivo (art. 282 c.p.c.) e quindi, valutati gli elementi allegati in ricorso unitamente alle altre prove raccolte, i fatti prospettati dal devono ritenersi provati. Parte_1
In linea generale, si ricorda che: “L'onere imposto dall'art. 485 cod. civ. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art. 484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art. 519, in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius", dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4845 del 29/03/2003).
Se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi, decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius. pagina 3 di 5 Risulta provato che, a far tempo dal decesso della propria madre, la figlia e qui convenuta, IG.ra
, è nel possesso dell'appartamento e dell'autorimessa sita nel condominio attore;
la ON circostanza ha trovato pieno riscontro anche nella testimonianza del teste escusso all'udienza odierna, imprenditore e titolare dell'Agenzia immobiliare affiliata Tecnocasa operante in Vercelli. Il testimone ha confermato che la IG.ra era nella titolarità delle chiavi dell'immobile per cui aveva contattato CP_1
l'Agenzia al fine di conferire incarico a vendere. Si tratta dell'appartamento sito nel condominio attore.
A questo punto, risulta altresì provato che la convenuta , figlia della de cuius IG.ra ON
, non avendo dato corso all'inventario di cui all'art. 485 c.c., è da considerarsi Persona_1 erede pura e semplice della propria madre.
La IG.ra , come confermato dalle prove testimoniali assunte, si è ingerita ON nell'amministrazione degli immobili di cui si discute anche perché ha conferito nel marzo 2024 un incarico ad agenzia immobiliare per la vendita dei beni.
In definitiva, la IG.ra , oltre ad essere nel possesso degli immobili sopra descritti, ON ha posto in essere i seguenti ulteriori comportamenti che costituiscono indice sintomatico di accettazione tacita, per fatti concludenti, dell'eredità materna: i) ha provveduto al pagamento di oneri condominiali maturati successivamente al decesso della madre (v. doc. 7 del Condominio); ii) ha più volte interloquito con l'Amministratore, anche tramite mail (v. docc. 8-9-10-11 del e, inoltre, vedasi documento Parte_1 di formazione successiva, prodotto all'udienza del 31.10.2024), relativamente a questioni “condominiali”;
iii) non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo notificatole a richiesta del Condominio esponente ed avente ad oggetto oneri condominiali risultati dal bilancio preventivo 2023/2024 (v. doc. 3 ); iv) ha conferito mandato all'Agenzia Immobiliare Tecnocasa di Vercelli per la vendita delle unità immobiliari (v. doc. 12 del Condominio e cfr. l'esame testimoniale del teste IG. titolare agenzia Testimone_1 immobiliare).
III
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta;
esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause di valore compreso nello scaglione entro 52.000,00 euro e comunque per cause di valore indeterminabile, complessità bassa, in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
pagina 4 di 5 accerta e dichiara l'avvenuta accettazione tacita da parte della convenuta ON dell'eredità della madre , deceduta a Vercelli il 18.8.2021, eredità ricomprendente Persona_1 le unità immobiliari site in Vercelli, Via Tripoli 66 (alloggio e autorimessa), così catastalmente censite al
N.C.E.U. di Vercelli:
1. Fg.45; mapp.1201; sub.14; piano 1 S/1; cat. A/1; vani 7; 2. Fg. 45; mapp. 1201; sub. 32; cat. C/6; mq. 11; ai sensi dell'art. 2648 c.c., dispone la trascrizione della presente sentenza nei Registri Immobiliari competenti con esonero del
Conservatore da ogni responsabilità; dichiara tenuta e condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di lite di questo procedimento, complessivamente liquidate in 3.809,00 euro per compensi, oltre contribuito unificato, marca e spese generali forfettarie 15%, c.p.a. e I.V.A., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 13.3.2025.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 5 di 5