Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N° R.G. 4043/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4043 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F: ) e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Campanile (C.F: C.F._2
), giusta procura rilasciata su foglio separato, presso il cui studio elett.te C.F._3 domiciliano in Grumo Nevano (NA) alla Via De Amicis n. 7
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I coniugi, nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per il 23/01/2025, hanno depositato note scritte, confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 30/10/2024, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni in Grumo Nevano (NA) il 11/03/2000; che dalla loro unione erano nati due figli, il 21/05/2000 e Persona_1 Per_2
il 12/05/2006, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
che a
[...] causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, e che era venuta meno meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Fissato termine ex art. 127 ter c.p.c in sostituzione della udienza di prima comparizione delle parti, per il 23/1/2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
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La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restante l'obbligo del reciproco rispetto.
b) La casa coniugale, sita in Grumo Nevano (NA) al Corso Cirillo, n. 74, con l'arredamento ivi contenuto, resterà nella disponibilità della sig.ra , che continuerà ad abitarla Parte_3 unitamente ai figli.
c) a titolo di mantenimento dei figli ed , non autosufficienti dal punto Persona_1 Persona_2 di vista economico, il Sig. , verserà entro il giorno 5 di ogni mese €. 500,00 (euro Parte_1
250,00 X 2) sulla Carta Poste Pay Evolution avente IBAN n.ro [...].
Tale obbligo cesserà nel momento in cui i figli raggiungeranno l'autosufficienza economica, a N° R.G. 4043/2024 V.G.
seguito della stipula di un contratto di lavoro anche subordinato a tempo indeterminato. Gli assegni familiari per i figli a carico, saranno percepito interamente dalla Sig.ra Parte_3
, quale madre collocataria.
[...]
Il OR , si impegna e si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinari quali: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla università; spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di acordo sulla terapia con specialista privato, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano (diversamente va concordata).
I separandi convengono, altresì, che saranno dovute nella misura del 50% pro capite: le iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico-sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, solo se prima concordate e preventivate e qualora anticipate da uno tra essi, debbano essere idoneamente giustificate;
m) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole minorenne.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
N° R.G. 4043/2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_3
Napoli (NA) il 24/11/1978, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grumo Nevano (NA), ove in data 11.03.2000 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 6, Parte II, Serie A, reg. atti di matrimonio dell'anno 2000), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134
R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento
Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 23 gennaio 2025 .
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro