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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 1037/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
21.05.2025 e promossa da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
17/07/1988, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in
Viterbo, Via Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'avv. Roberto Alabiso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador), il 17.05.1977, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 197, presso lo studio dell'avv. Cristina Liberti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.06.2024, esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio in Ecaudor, non trascritto nei registri dello stato civile, con Controparte_1
e dalla cui unione nascevano i figli in data 07.12.2012, e in data
[...] Per_1 Per_2
16.09.2014.
La ricorrente aggiungeva di aver aperto un'attività di onicotecnica in Nepi per rendersi economicamente indipendente e di aver sporto denuncia-querela nei confronti del marito, chiedendone l'allontanamento dalla casa familiare a causa delle aggressioni fisiche e verbali subite, nonché per averle impedito di vedere i bambini e per non aver provveduto a sostenere economicamente la prole;
tali condotte l'avevano indotta a rivolgersi al “Centro Antiviolenza
Demetra”.
La ricorrente, pertanto, chiedeva, in via di urgenza, disporsi l'allontanamento dell' dalla CP_1 casa familiare;
nel merito, chiedeva disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo dei minori, con collocazione presso la propria abitazione, sita in Monterosi, Via Terra dei Consoli n. 3; chiedeva disporsi l'assegnazione della casa familiare, nonché porsi a carico dell' l'importo CP_1 complessivo di € 700,00 per il mantenimento dei bambini (€ 350,00 per ciascun figlio) ed € 300,00 per il proprio mantenimento.
2. Si costituiva in giudizio , rilevando di lavorare da anni come Controparte_1
cameriere, percependo una retribuzione mensile pari a 1.400,00 euro;
di aver avuto un altro figlio, che attualmente lavora;
di essere sempre stato un padre amorevole e attento alle esigenze dei bambini, che hanno espresso il desiderio di vivere con lui;
di non aver mai aggredito in alcun modo la ricorrente.
Il resistente, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di allontanamento dalla casa familiare;
nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la l'abitazione paterna, sita in Monterosi, Via Terre dei Consoli n. 3, stabilendo un calendario di visita e frequentazione dei bambini da parte della madre;
infine, chiedeva rigettarsi la richiesta di assegno di mantenimento per e avanzata dalla Per_1 Per_2
ricorrente, nonché la richiesta dalla di percepire un mantenimento per sé, in quanto giovane e Pt_1
2 abile al lavoro.
3. All'udienza del 10.10.2024 la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché alla richiesta di allontanamento del resistente dalla casa familiare;
ha affermato di aver lasciato la casa coniugale per andare a vivere, con entrambi i figli, a
Nepi presso un'abitazione condotta in locazione a fronte del pagamento di un canone pari a €
400,00 mensili;
ha rilevato che il resistente non contribuisce al mantenimento dei bambini, ma che negli ultimi tempi non l'ha più aggredita e la conflittualità si è attenuata.
Il resistente, invece, ha rinunciato alla CTU e all'audizione dei minori;
ha dichiarato di avere un buon rapporto con entrambi i figli, di vivere nella casa familiare, condotta in locazione a fronte di un canone mensile pari ad € 1.000,00, nonché di lavorare in pizzeria e come giardiniere.
I difensori delle parti, quindi, si dichiaravano disponibili a tentare di raggiungere il seguente accordo: mantenimento di 200,00 euro per ciascun figlio;
affidamento esclusivo di entrambi i minori alla madre, con collocazione prevalente presso l'abitazione della stessa;
il padre avrebbe potuto vedere i bambini due o tre pomeriggi a settimana in base alle esigenze lavorative e nel fine settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, quando li avrebbe riaccompagnati a scuola;
le festività sarebbero state trascorse dai minori in maniera alternata con entrambi i genitori.
Con le note scritte del 20.05.2025, il resistente ha osservato che entrambi i minori hanno sempre vissuto con lui nella sua abitazione e che se ne era sempre preso cura, preoccupandosi delle loro esigenze, mentre la ricorrente non è stata presente nella loro vita. Ha, inoltre, rilevato l'impossibilità di raggiungere un accordo.
Il difensore della ricorrente ha dato atto di non riuscire ad avere contatti con la stessa al fine di raggiungere l'accordo ed ha rinunciato alla difesa.
All'udienza del 21.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Sull'affidamento e sulla collocazione prevalente dei minori e Per_1 Per_2
Circa l'affidamento dei minori e occorre ricordare che l'art. 337 quater c.c. stabilisce Per_1 Per_2 come regola generale l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, salvo che l'interesse superiore del minore imponga di disporre l'affidamento esclusivo del medesimo ad uno solo dei genitori, in quanto soltanto quest'ultimo risulta idoneo, mentre l'altro non risulta idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore medesimo, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivargli (Cass., n. 4790/2022; Cass., n. 19323/2020).
Ne discende che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in circostanze tali da far presumere che dall'affidamento condiviso possa derivare un pregiudizio per la prole, dovendo
3 altrimenti disporsi l'affidamento condiviso, salvo modulare la frequentazione dei figli minori con entrambi genitori in modo tale che siano prevalentemente collocati presso il genitore che si riveli più idoneo dell'altro ad accompagnarli nella crescita.
Invero, occorre privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, dovendo considerarsi a tal fine la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori (Cass., n. 14728/2016; Cass., n. 18559/2016).
Ebbene, nel caso in scrutinio non vi sono ragioni per non disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, in quanto sia la ricorrente che il resistente risultano idonei Per_1 Per_2 all'esercizio della responsabilità genitoriale, non essendo emerso alcun potenziale pregiudizio per la prole.
Infatti, la ricorrente non solo ha affermato che il resistente ha cessato le condotte aggressive che aveva in precedenza tenuto nei suoi confronti (condotte comunque sfornite di prova) e che la situazione si era “stemperata”, ma ha anche rilevato un mero disaccordo circa la “gestione” di entrambi i figli.
Il resistente, invece, ha dedotto di essere sempre stato presente nella vita dei bambini (che hanno speso parole di affetto nei suoi confronti con degli sms; cfr. all.ti da 2 a 5 della comparsa di costituzione del resistente), a differenza della che se ne era disinteressata, ma non ha Pt_1
paventato alcun pregiudizio alla prole in conseguenza di un siffatto comportamento della madre.
I figli e pertanto, devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Quanto all'abitazione ove dovranno essere collocati in via prevalente i minori, deve trattarsi della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita (Cass., n.
1198/2006), tenendo in debita considerazione l'età e l'interesse superiore del figlio a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuto (art. 337 sexies c.c.), per garantire il mantenimento delle sue consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass.,
n. 25604/2018).
Pertanto, e dovranno essere collocati prevalentemente presso il resistente, Per_1 Per_2 nell'abitazione sita in Monterosi, Via Terre dei Consoli n. 3 (Interno 57 /C), trattandosi della casa familiare all'interno della quale, dalla nascita fino almeno al 2024, i minori (di 11 e 13 anni) sono cresciuti.
Ne discende l'assegnazione della casa familiare al resistente (art. 337 sexies c.c.).
In proposito, si osserva che la ricorrente ha dedotto di aver abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a Nepi con entrambi i figli, allontanandoli dal luogo nel quale sono cresciuti, e ha lasciato naufragare l'accordo proposto dal G.I. in corso di giudizio, rendendosi praticamente irreperibile sia
4 per il proprio procuratore, sia per il resistente. La peraltro, ha anche manifestato la volontà di Pt_1
abbandonare qualsiasi azione civile avviata nei confronti del resistente, mostrando così disinteresse rispetto al presente giudizio e alle conseguenti statuizioni.
5. Sulle modalità di visita e di frequentazione dei figli e Per_1 Per_2
Quanto alle modalità di frequentazione dei figli e si osserva che il principio di Per_1 Per_2
bigenitorialità – al cui perseguimento è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337 ter c.c., commi 1 e 2) – è funzionale, in primis, alla tutela dell'interesse del minore, il quale ha diritto di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, anche qualora ne venga disposto l'affidamento esclusivo ad uno solo di loro (specularmente rispetto alla previsione di un regime non paritario di frequentazione, qualora venga disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori).
Il principio di bigenitorialità, tuttavia, è volto anche ad assicurare il diritto - dovere del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore, pur sempre nell'interesse esclusivo di quest'ultimo (Cass., n. 21425/2022; Cass., n.
13454/2021).
Pertanto, qualora nella fattispecie concreta la frequentazione di entrambi i genitori risulti contraria all'interesse della prole, perché ostativa al mantenimento di un rapporto continuativo e allo stesso tempo equilibrato, è opportuno stabilire delle modalità di visita del genitore non collocatario idonee a salvaguardare l'interesse del minore (Cass., n. 21425/2022; Cass., n. 13454/2021).
Ebbene, nel caso in scrutinio la frequentazione dei minori con entrambi i genitori non risulta contraria all'interesse della prole, perché non osta al mantenimento di un rapporto familiare continuativo ed equilibrato.
Pertanto, appare opportuno stabilire le seguenti modalità di visita e frequentazione dei minori: la ricorrente potrà vedere i bambini due o tre pomeriggi a settimana, in base alle esigenze lavorative, e nel fine settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
le festività di Natale, Vigilia e il giorno di Natale, saranno trascorse dai bambini in maniera alternata con l'altro genitore, così come l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno e il giorno dell'Epifania; il giorno di
Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dai minori, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, in maniera alternata.
6. Sul mantenimento di e Per_1 Per_2
5 Quanto al mantenimento chiesto dalla ricorrente per i due minori, giova ricordare che il dovere al mantenimento dei figli sancito dall'art. 30 della Costituzione, dagli artt. 147 e ss. c.c., nonché dagli art. 337 bis e ss. c.c., impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ora, nel caso in scrutinio la ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento in favore dei minori, mentre il resistente ha chiesto il rigetto della richiesta formulata dalla ricorrente, senza tuttavia richiedere, a propria volta, un assegno di mantenimento in favore della prole.
Tuttavia, se è vero che la domanda proposta dalla ricorrente dovrà essere rigettata in considerazione della collocazione prevalente dei minori presso il padre, non è men vero che dovrà essere riconosciuto al resistente un assegno di mantenimento per i figli, i quali sono titolari di un diritto indisponibile, suscettibile di tutela anche in mancanza di un'espressa richiesta: in relazione al mantenimento dei minori non operano il principio dispositivo e il principio della domanda.
Ebbene, la ricorrente ha affermato di vivere in un un'abitazione condotta in locazione a fronte del pagamento di un canone pari a € 400,00 mensili e di aver reperito un'occupazione per rendersi almeno parzialmente indipendente.
Il resistente, invece, ha affermato di vivere nella casa familiare, condotta in locazione a fronte di un canone mensile pari ad € 1.000,00, nonché di lavorare in una pizzeria, percependo un reddito mensile pari ad € 1.400,00 e di svolgere dei lavori di giardinaggio.
Dunque, tenuto conto che il resistente dovrà occuparsi direttamente delle esigenze dei minori perché collocati prevalentemente presso di lui, della situazione economica di entrambe le parti ricostruita sopra (la non ha dedotto quanto percepisce dall'attività che svolge, né ha prodotto la relativa Pt_1 documentazione reddituale, tenendo un comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c.; l' , CP_1
invece, ha affermato di svolgere lavori di giardinaggio, senza tuttavia indicare quanto percepisce da tali lavori e senza produrre la relativa documentazione, agli effetti di cui all'art. 116 c.p.c., e di avere un altro figlio, di 25 anni, che lavora, circostanza ininfluente) pare congruo porre a carico della resistente l'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
(€ 150,00 per ciascun figlio). Per_2
Le spese straordinarie, invece, dovranno essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo Tribunale.
Non dovrà essere disposto alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale vi ha espressamente rinunciato.
5. Le spese di lite, che devono essere poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (tenuto
6 conto della collocazione prevalente dei bambini, affidati ad entrambi i genitori, presso il padre e del riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei minori a carico della , sono Pt_1
liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa”, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1037/2024, promossa da ed Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) Dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso , nell'abitazione sita in Monterosi, CP_1 Controparte_1
Via Terre Dei Consoli n. 3, Interno 57/C;
2) Assegna la casa familiare, sita in Monterosi, Via Terre Dei Consoli n. 3, Interno 57/C, a
[...]
; Controparte_1
3) Dispone le seguenti modalità di visita e frequentazione di e Per_1 Per_2
- potrà vedere i bambini due o tre pomeriggi a settimana, in base alle Parte_1
esigenze lavorative, e nel fine settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
- le festività di Natale, Vigilia e il giorno di Natale, saranno trascorse dai bambini, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
- l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno e il giorno dell'Epifania saranno trascorsi dai bambini, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
- il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dai minori, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
- durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, in maniera alternata.
4) Pone a carico di l'importo complessivo di € 300,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi Per_1 Per_2
annualmente in base agli indici Istat e da corrispondere a entro il Controparte_1
7 giorno 5 di ogni mese;
5) Pone a carico di e , nella misura del Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno, le spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo
Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
6) Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 5.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15% come per legge.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 13.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. 1037/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
21.05.2025 e promossa da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
17/07/1988, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in
Viterbo, Via Pacinotti n. 5, presso lo studio dell'avv. Roberto Alabiso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador), il 17.05.1977, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 197, presso lo studio dell'avv. Cristina Liberti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.06.2024, esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio in Ecaudor, non trascritto nei registri dello stato civile, con Controparte_1
e dalla cui unione nascevano i figli in data 07.12.2012, e in data
[...] Per_1 Per_2
16.09.2014.
La ricorrente aggiungeva di aver aperto un'attività di onicotecnica in Nepi per rendersi economicamente indipendente e di aver sporto denuncia-querela nei confronti del marito, chiedendone l'allontanamento dalla casa familiare a causa delle aggressioni fisiche e verbali subite, nonché per averle impedito di vedere i bambini e per non aver provveduto a sostenere economicamente la prole;
tali condotte l'avevano indotta a rivolgersi al “Centro Antiviolenza
Demetra”.
La ricorrente, pertanto, chiedeva, in via di urgenza, disporsi l'allontanamento dell' dalla CP_1 casa familiare;
nel merito, chiedeva disporsi in proprio favore l'affidamento esclusivo dei minori, con collocazione presso la propria abitazione, sita in Monterosi, Via Terra dei Consoli n. 3; chiedeva disporsi l'assegnazione della casa familiare, nonché porsi a carico dell' l'importo CP_1 complessivo di € 700,00 per il mantenimento dei bambini (€ 350,00 per ciascun figlio) ed € 300,00 per il proprio mantenimento.
2. Si costituiva in giudizio , rilevando di lavorare da anni come Controparte_1
cameriere, percependo una retribuzione mensile pari a 1.400,00 euro;
di aver avuto un altro figlio, che attualmente lavora;
di essere sempre stato un padre amorevole e attento alle esigenze dei bambini, che hanno espresso il desiderio di vivere con lui;
di non aver mai aggredito in alcun modo la ricorrente.
Il resistente, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di allontanamento dalla casa familiare;
nel merito, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la l'abitazione paterna, sita in Monterosi, Via Terre dei Consoli n. 3, stabilendo un calendario di visita e frequentazione dei bambini da parte della madre;
infine, chiedeva rigettarsi la richiesta di assegno di mantenimento per e avanzata dalla Per_1 Per_2
ricorrente, nonché la richiesta dalla di percepire un mantenimento per sé, in quanto giovane e Pt_1
2 abile al lavoro.
3. All'udienza del 10.10.2024 la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di un assegno di mantenimento in proprio favore, nonché alla richiesta di allontanamento del resistente dalla casa familiare;
ha affermato di aver lasciato la casa coniugale per andare a vivere, con entrambi i figli, a
Nepi presso un'abitazione condotta in locazione a fronte del pagamento di un canone pari a €
400,00 mensili;
ha rilevato che il resistente non contribuisce al mantenimento dei bambini, ma che negli ultimi tempi non l'ha più aggredita e la conflittualità si è attenuata.
Il resistente, invece, ha rinunciato alla CTU e all'audizione dei minori;
ha dichiarato di avere un buon rapporto con entrambi i figli, di vivere nella casa familiare, condotta in locazione a fronte di un canone mensile pari ad € 1.000,00, nonché di lavorare in pizzeria e come giardiniere.
I difensori delle parti, quindi, si dichiaravano disponibili a tentare di raggiungere il seguente accordo: mantenimento di 200,00 euro per ciascun figlio;
affidamento esclusivo di entrambi i minori alla madre, con collocazione prevalente presso l'abitazione della stessa;
il padre avrebbe potuto vedere i bambini due o tre pomeriggi a settimana in base alle esigenze lavorative e nel fine settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, quando li avrebbe riaccompagnati a scuola;
le festività sarebbero state trascorse dai minori in maniera alternata con entrambi i genitori.
Con le note scritte del 20.05.2025, il resistente ha osservato che entrambi i minori hanno sempre vissuto con lui nella sua abitazione e che se ne era sempre preso cura, preoccupandosi delle loro esigenze, mentre la ricorrente non è stata presente nella loro vita. Ha, inoltre, rilevato l'impossibilità di raggiungere un accordo.
Il difensore della ricorrente ha dato atto di non riuscire ad avere contatti con la stessa al fine di raggiungere l'accordo ed ha rinunciato alla difesa.
All'udienza del 21.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Sull'affidamento e sulla collocazione prevalente dei minori e Per_1 Per_2
Circa l'affidamento dei minori e occorre ricordare che l'art. 337 quater c.c. stabilisce Per_1 Per_2 come regola generale l'affidamento condiviso dei figli ai genitori, salvo che l'interesse superiore del minore imponga di disporre l'affidamento esclusivo del medesimo ad uno solo dei genitori, in quanto soltanto quest'ultimo risulta idoneo, mentre l'altro non risulta idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore medesimo, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivargli (Cass., n. 4790/2022; Cass., n. 19323/2020).
Ne discende che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in circostanze tali da far presumere che dall'affidamento condiviso possa derivare un pregiudizio per la prole, dovendo
3 altrimenti disporsi l'affidamento condiviso, salvo modulare la frequentazione dei figli minori con entrambi genitori in modo tale che siano prevalentemente collocati presso il genitore che si riveli più idoneo dell'altro ad accompagnarli nella crescita.
Invero, occorre privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, dovendo considerarsi a tal fine la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori (Cass., n. 14728/2016; Cass., n. 18559/2016).
Ebbene, nel caso in scrutinio non vi sono ragioni per non disporre l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, in quanto sia la ricorrente che il resistente risultano idonei Per_1 Per_2 all'esercizio della responsabilità genitoriale, non essendo emerso alcun potenziale pregiudizio per la prole.
Infatti, la ricorrente non solo ha affermato che il resistente ha cessato le condotte aggressive che aveva in precedenza tenuto nei suoi confronti (condotte comunque sfornite di prova) e che la situazione si era “stemperata”, ma ha anche rilevato un mero disaccordo circa la “gestione” di entrambi i figli.
Il resistente, invece, ha dedotto di essere sempre stato presente nella vita dei bambini (che hanno speso parole di affetto nei suoi confronti con degli sms; cfr. all.ti da 2 a 5 della comparsa di costituzione del resistente), a differenza della che se ne era disinteressata, ma non ha Pt_1
paventato alcun pregiudizio alla prole in conseguenza di un siffatto comportamento della madre.
I figli e pertanto, devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Quanto all'abitazione ove dovranno essere collocati in via prevalente i minori, deve trattarsi della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché essa era unita (Cass., n.
1198/2006), tenendo in debita considerazione l'età e l'interesse superiore del figlio a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuto (art. 337 sexies c.c.), per garantire il mantenimento delle sue consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass.,
n. 25604/2018).
Pertanto, e dovranno essere collocati prevalentemente presso il resistente, Per_1 Per_2 nell'abitazione sita in Monterosi, Via Terre dei Consoli n. 3 (Interno 57 /C), trattandosi della casa familiare all'interno della quale, dalla nascita fino almeno al 2024, i minori (di 11 e 13 anni) sono cresciuti.
Ne discende l'assegnazione della casa familiare al resistente (art. 337 sexies c.c.).
In proposito, si osserva che la ricorrente ha dedotto di aver abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a Nepi con entrambi i figli, allontanandoli dal luogo nel quale sono cresciuti, e ha lasciato naufragare l'accordo proposto dal G.I. in corso di giudizio, rendendosi praticamente irreperibile sia
4 per il proprio procuratore, sia per il resistente. La peraltro, ha anche manifestato la volontà di Pt_1
abbandonare qualsiasi azione civile avviata nei confronti del resistente, mostrando così disinteresse rispetto al presente giudizio e alle conseguenti statuizioni.
5. Sulle modalità di visita e di frequentazione dei figli e Per_1 Per_2
Quanto alle modalità di frequentazione dei figli e si osserva che il principio di Per_1 Per_2
bigenitorialità – al cui perseguimento è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337 ter c.c., commi 1 e 2) – è funzionale, in primis, alla tutela dell'interesse del minore, il quale ha diritto di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, anche qualora ne venga disposto l'affidamento esclusivo ad uno solo di loro (specularmente rispetto alla previsione di un regime non paritario di frequentazione, qualora venga disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori).
Il principio di bigenitorialità, tuttavia, è volto anche ad assicurare il diritto - dovere del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore, pur sempre nell'interesse esclusivo di quest'ultimo (Cass., n. 21425/2022; Cass., n.
13454/2021).
Pertanto, qualora nella fattispecie concreta la frequentazione di entrambi i genitori risulti contraria all'interesse della prole, perché ostativa al mantenimento di un rapporto continuativo e allo stesso tempo equilibrato, è opportuno stabilire delle modalità di visita del genitore non collocatario idonee a salvaguardare l'interesse del minore (Cass., n. 21425/2022; Cass., n. 13454/2021).
Ebbene, nel caso in scrutinio la frequentazione dei minori con entrambi i genitori non risulta contraria all'interesse della prole, perché non osta al mantenimento di un rapporto familiare continuativo ed equilibrato.
Pertanto, appare opportuno stabilire le seguenti modalità di visita e frequentazione dei minori: la ricorrente potrà vedere i bambini due o tre pomeriggi a settimana, in base alle esigenze lavorative, e nel fine settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
le festività di Natale, Vigilia e il giorno di Natale, saranno trascorse dai bambini in maniera alternata con l'altro genitore, così come l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno e il giorno dell'Epifania; il giorno di
Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dai minori, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, in maniera alternata.
6. Sul mantenimento di e Per_1 Per_2
5 Quanto al mantenimento chiesto dalla ricorrente per i due minori, giova ricordare che il dovere al mantenimento dei figli sancito dall'art. 30 della Costituzione, dagli artt. 147 e ss. c.c., nonché dagli art. 337 bis e ss. c.c., impongono ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ora, nel caso in scrutinio la ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento in favore dei minori, mentre il resistente ha chiesto il rigetto della richiesta formulata dalla ricorrente, senza tuttavia richiedere, a propria volta, un assegno di mantenimento in favore della prole.
Tuttavia, se è vero che la domanda proposta dalla ricorrente dovrà essere rigettata in considerazione della collocazione prevalente dei minori presso il padre, non è men vero che dovrà essere riconosciuto al resistente un assegno di mantenimento per i figli, i quali sono titolari di un diritto indisponibile, suscettibile di tutela anche in mancanza di un'espressa richiesta: in relazione al mantenimento dei minori non operano il principio dispositivo e il principio della domanda.
Ebbene, la ricorrente ha affermato di vivere in un un'abitazione condotta in locazione a fronte del pagamento di un canone pari a € 400,00 mensili e di aver reperito un'occupazione per rendersi almeno parzialmente indipendente.
Il resistente, invece, ha affermato di vivere nella casa familiare, condotta in locazione a fronte di un canone mensile pari ad € 1.000,00, nonché di lavorare in una pizzeria, percependo un reddito mensile pari ad € 1.400,00 e di svolgere dei lavori di giardinaggio.
Dunque, tenuto conto che il resistente dovrà occuparsi direttamente delle esigenze dei minori perché collocati prevalentemente presso di lui, della situazione economica di entrambe le parti ricostruita sopra (la non ha dedotto quanto percepisce dall'attività che svolge, né ha prodotto la relativa Pt_1 documentazione reddituale, tenendo un comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c.; l' , CP_1
invece, ha affermato di svolgere lavori di giardinaggio, senza tuttavia indicare quanto percepisce da tali lavori e senza produrre la relativa documentazione, agli effetti di cui all'art. 116 c.p.c., e di avere un altro figlio, di 25 anni, che lavora, circostanza ininfluente) pare congruo porre a carico della resistente l'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1
(€ 150,00 per ciascun figlio). Per_2
Le spese straordinarie, invece, dovranno essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo Tribunale.
Non dovrà essere disposto alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente, la quale vi ha espressamente rinunciato.
5. Le spese di lite, che devono essere poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (tenuto
6 conto della collocazione prevalente dei bambini, affidati ad entrambi i genitori, presso il padre e del riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore dei minori a carico della , sono Pt_1
liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa”, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1037/2024, promossa da ed Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) Dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso , nell'abitazione sita in Monterosi, CP_1 Controparte_1
Via Terre Dei Consoli n. 3, Interno 57/C;
2) Assegna la casa familiare, sita in Monterosi, Via Terre Dei Consoli n. 3, Interno 57/C, a
[...]
; Controparte_1
3) Dispone le seguenti modalità di visita e frequentazione di e Per_1 Per_2
- potrà vedere i bambini due o tre pomeriggi a settimana, in base alle Parte_1
esigenze lavorative, e nel fine settimana dal venerdì sera al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
- le festività di Natale, Vigilia e il giorno di Natale, saranno trascorse dai bambini, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
- l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno e il giorno dell'Epifania saranno trascorsi dai bambini, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
- il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi dai minori, ad anni alterni, con ciascuno dei genitori;
- durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori, in maniera alternata.
4) Pone a carico di l'importo complessivo di € 300,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi Per_1 Per_2
annualmente in base agli indici Istat e da corrispondere a entro il Controparte_1
7 giorno 5 di ogni mese;
5) Pone a carico di e , nella misura del Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno, le spese straordinarie secondo quanto stabilito dal Protocollo vigente presso questo
Tribunale, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
6) Condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 5.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15% come per legge.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 13.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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