Sentenza 3 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 03/01/2023, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/01/2023
N. 00042/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04641/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4641 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivan Colella, Maria Petrone, con domicilio eletto presso lo studio Ivan Colella in Forio, via Marina, 38;
contro
il Comune di Forio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del 17.7.2017, n. -OMISSIS-, notificata il 24.7.2017, recante ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Comune di Forio ha preso atto del contenuto dei sopralluoghi effettuati tra l’anno 2001 e 2008 (si tratta di dieci sopralluoghi) presso la proprietà del ricorrente dai quali è emerso che in zona sottoposta a vincolo paesaggistico erano state realizzate senza titolo, progressivamente nel corso di sette anni, opere in ampliamento di un manufatto esistente e ne ha ordinato la demolizione ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001.
2. La indicata ordinanza è stata impugnata con il ricorso all’odierno esame nel quale, sotto molteplici aspetti, ne è dedotta la illegittimità.
Il ricorrente, in punto di fatto, rappresenta che per tutte le opere indicate nell’atto sarebbero pendenti domande di condono, proposte ai sensi della legge n. 326 del 2003.
Da ciò discenderebbe la illegittimità dell’atto che dispone la demolizione in quanto il procedimento di condono non sarebbe stato concluso.
Con ulteriori censure, il ricorrente deduce che non sarebbe stato rappresentato un prevalente interesse pubblico alla demolizione delle opere abusive in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso; che l’ordinanza sarebbe stata adottata secondo la previsione dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001 senza che venisse in rilievo una esigenza specifica di tutela dell’interesse paesaggistico; che non sarebbe stato assicurato il contraddittorio procedimentale mancando, in specie, la comunicazione di avvio del procedimento;
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Il ricorrente ha depositato atti dai quali emerge quanto di seguito specificato.
Con una istanza di condono del 6 luglio 2004, è stata richiesta la sanatoria di una struttura di 84,50 mq; con una ulteriore istanza di condono in pari data, è stata richiesta la sanatoria di un piano seminterrato facente parte di un fabbricato a tre piani di mq 136,34, da adibire ad attività commerciale; con una ulteriore istanza di condono in pari data, è stata richiesta la sanatoria di un piano seminterrato di mq 107,22 facente parte di un fabbricato a tre piani, da adibire a civile abitazione; con una ulteriore istanza di condono in pari data, è stata richiesta la sanatoria di un manufatto di 100 mq da adibire a struttura ricettiva.
3.2 Dal confronto della documentazione di parte con quanto oggetto della ordinanza di demolizione, risulta che le predette istanze di condono non abbiano ad oggetto tutte le opere per le quali era stata richiesta la sanatoria e che, anzi, in pendenza del procedimento di sanatoria, siano stati realizzati ulteriori interventi edilizi di consistente entità.
In particolare, nei verbali richiamati nella ordinanza di demolizione, in particolare in quelli del 2006 e del 2008, viene rappresentata la realizzazione di “ un massetto delle pendenze in conglomerato cementizio, su due lati della zona adiacente la piscina balneare (solarium) per totali m² 120,00 circa” a copertura del seminterrato e di un “ Manufatto di m² 228,00, presso il quale erano continuati i lavori con il completamento dello stesso, che risulta suddiviso in 4 camere con bagno e 4 mini appartamenti costituiti da soggiorno, angolo cottura, camera da letto e bagno. Sul lato nord-nord-ovest risultano n. 4 vani porta con antistanti terrazzini pavimentati con massetto cementizio, mentre sul lato nord risultano aperti n. 2 vani porta con antistante terrazzo sempre pavimentato con massetto cementizio e delimitato con ringhiera metallica." ».
3.3 E’ evidente che tali interventi non corrispondano a quelli oggetto di alcune delle domande di condono e che siano stati realizzati in epoca successiva.
Il Collegio ritiene che nel caso di specie non può ritenersi operante la regola della sospensione dei procedimenti sanzionatori sino alla definizione dell’istanza ma è, al contrario, rinvenibile il potere-dovere del Comune di reprimere l’attività edilizia intrapresa in assenza di titolo sul manufatto non ancora sanato (cfr., di recente, la sentenza della Sez. VI di questo Tribunale del 4/7/2019 n. 3685: “In proposito, la giurisprudenza ha costantemente statuito che in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35, l. n. 47 del 1985” (conf., la sentenza III Sezione di questo Tribunale del 12/7/2019 n. 3858).
Il fatto che l’immobile preesistente fosse oggetto di domande di condono edilizio non può quindi assumere alcun rilievo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28/6/2016 n. 2860: “l'istituto del condono edilizio non può essere utilizzato per legittimare attività edilizia nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria”).
4. Non è fondata la violazione dell’art. 27 del d.P.R. 380 del 2001.
L’intero territorio di Forio è sottoposto a vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42/2004 in quanto è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 1 lett. d) della l. n. 1497/1939 sin dal DM 19 giugno 1958 ed è anche sottoposto al regime vincolistico di cui al Piano Territoriale Paesistico dell’Isola di Ischia approvato con DM 8 febbraio 1999.
Correttamente, dunque, l’amministrazione ha ritenuto che andasse applicata la norma che dispone ad opera degli uffici del Comune la demolizione di opere realizzate in zone vincolate.
5. Anche le dedotte censure di omessa partecipazione procedimentale e/o di difettosa motivazione sulla “scelta” sanzionatoria più gravosa trovano fatale dequotazione al cospetto di adempimenti vincolati (peraltro ben evidenziati nella stessa ordinanza impugnata), comunque irriducibili ad un utile dibattito partecipativo con i soggetti destinatari, e ciò anche in relazione alle previsioni dell’art. 21 octies comma 2 della legge 241/90 sulla sostanziale irrilevanza impugnatoria dei vizi di portata meramente formale (questa sezione, sentenza 5521 del 25.11.2020).
6. Va, inoltre, ribadita la consolidata giurisprudenza secondo cui il provvedimento che ingiunge la demolizione di opere abusive è atto che per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongano la rimozione dell'abuso poiché l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento dell’attività urbanistico-edilizia e all’armonico sviluppo del territorio è “ in re ipsa ” e non può trovare limite nell’interesse al mantenimento di opere abusive da parte di chi le abbia realizzate; né può parlarsi di tutela dell’affidamento dato che non è meritevole un affidamento che si basi su un’attività illecita (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6498).
7. Nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio in quanto l’amministrazione resistente non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.