Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9212/2024 promossa da:
c.f. , ass. Avv. Parte_1 C.F._1
BOLDRINI SILVIA - LESCA GIACOMO, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. PARISI TOMMASO, domiciliato come da CP_1 P.IVA_1 memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Considerato:
-deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo l' CP_1 provveduto, nelle more del giudizio, alla liquidazione in via definitiva della pensione del ricorrente (risultata di importo superiore a quello liquidato in via provvisoria come risultante dal mod. TE08 depositato dall' unitamente alla memoria CP_1 difensiva);
- con riguardo alla regolazione delle spese di lite, esse devono essere poste a carico dell siccome soccombente virtuale: la domanda proposta in via principale CP_1 dal ricorrente, infatti, deve ritenersi fondata non avendo l' neppure allegato CP_2 circostanze che, ove dimostrate, avrebbero consentito di imputare a terzi, e non all' le ragioni del ritardo con cui si è provveduto alla liquidazione definitiva CP_1
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inoltre, è destituita di fondamento l'eccezione preliminare posta dall'Istituto di difetto dell'interesse ad agire: appare invece meritevole di tutela l'interesse del ricorrente al godimento di un trattamento pensionistico di importo maggiore rispetto a quello liquidato in via provvisoria, come avvenuto nella fattispecie, ovvero quello di interrompere pagamenti indebiti.
Alla luce delle predette considerazioni, l' deve essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite;
spese liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., con applicazione dei valori minimi dello scaglione attesa la semplicità delle questioni poste e la natura della presente decisione.
P. Q. M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € CP_1
3.290,00 oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. ed c.u. se versato, con distrazione in favore dell'Avv. Silvia Boldrini;
- sentenza esecutiva.
Torino, 27.3.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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