Articolo 2 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549
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1 gennaio 1994
Art. 2. (Oggetto della legge) 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, il riciclo e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, di seguito de- nominate "sostanze lesive", sono disciplinati dalla presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994