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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4326/2022 R.G.
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Concetta Caso, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Nicola Panunzio, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, con le rispettive comparse conclusionali;
in ottemperanza al decreto del 2.2.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza e, pertanto, si procede alla decisione con contestuale deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spie- Parte_1
gato opposizione al decreto ingiuntivo n. 1107/2022 emesso dal Tribunale di Foggia in data
29.6.2022, con cui le è stata ingiunta la consegna delle fatture emesse nei confronti di CP_2
nel periodo dal 5.2.2010 al 5.6.2012, in relazione al contratto n. 721352366 cod.
[...]
cliente, e dal 5.9.2011 al 5.5.2012, in relazione al contratto n. 702568765 cod. cliente.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere l'ingiunzione ad oggetto la consegna di fatture diverse da quelle chieste con ricorso;
ha altresì dedotto il difetto della possibilità giuridica quale condizione dell'azione, per essere inesisten- te il diritto alla consegna di copie di fatture già consegnate, nonché il difetto dell'interesse ad agire, per non avere l'opposta allegato alcun reclamo o contestazione precedente che giustificasse l'azione
(fermo restando che la domanda di restituzione sarebbe ampiamente prescritta); infine, ha rilevato la mancata prova del titolo da parte dell'opposto che, anziché depositare i contratti, si è limitata a pro- durre due bollettini postali di pagamento relativi ai due contratti di fornitura azionati.
La società opponente ha, quindi, concluso chiedendo – in accoglimento della spiegata opposizione – la revoca del d.i. e/o la declaratoria di nullità dello stesso, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.9.2022, si è costituito in giudizio
[...]
, contestando il contenuto dell'avverso atto di opposizione perché infondato in fat- Controparte_1
to e in diritto.
L'opposto ritiene, infatti, che l'oggetto dell'ingiunzione corrisponde pienamente a quanto chiesto con il ricorso e con i relativi allegati;
che esiste un diritto della parte a ottenere la copia di documen- ti contrattuali ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., anche alla luce del fatto che non avrebbe mai ri- cevuto le fatture e che la controparte non avrebbe fornito la prova di averle consegnate;
che il pro- prio diritto alla ripetizione delle somme corrisposte non sarebbe prescritto, atteso che la prescrizione sarebbe stata interrotta con pec del 16.6.2020, con decorrenza non dalla data di emissione delle fat- ture, ma dalla data delle sentenze del 2015, con le quali sono state dichiarate illegittime le addizio- nali fatturate, fermo restando l'estraneità della predetta questione rispetto all'oggetto del contende- re;
che la contestazione circa la mancata prova del titolo non sarebbe stata tempestivamente solleva- ta da controparte.
L'opposto ha, quindi, insistito nel rigetto dell'opposizione e nella conferma del d.i., con condanna della parte opponente alla consegna della documentazione ingiunta e con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
II. – Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, la causa è stata istruita con sole prove documentali ed è pervenuta per la discussione all'udienza del 13.3.3025, svoltasi in modalità carto-
2 lare. Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene quindi decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con deposito telematico della sentenza
III.- In premessa, deve richiamarsi il noto principio secondo cui l'opposizione a decreto in- giuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il Giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'e- manazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 22489/2006, Cass. Civ. n. 16911/2005), sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura moni- toria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rile- vanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. Civ. n. 419/2006).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria credito- ria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. Civ. n. 5071/2009).
Ciò posto, è utile ribadire che, tra i diritti azionabili in via monitoria, l'art. 633 c.p.c. anno- vera non solo il credito di somma liquida di denaro o di determinata quantità di cose fungibili, ma anche il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata;
con riguardo a quest'ultima ipotesi, la giurisprudenza ha tradizionalmente ritenuto ammissibile il ricorso per l'ingiunzione con cui venga esercitata un'azione di carattere personale avente a oggetto l'esecuzione di una prestazione di dare derivante da rapporto obbligatorio o dalla legge (Cass. Civ. n. 5957/1978 e Cass. Civ. n.
3820/1978), mentre ha ritenuto inammissibile il ricorso per ingiunzione in relazione a obblighi di consegna derivanti da diritti reali (Cass. Civ. n. 3690/1974).
Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o me- no) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatez- za nel merito del credito azionato in via monitoria dall'odierna opposta.
Tanto chiarito, nella vicenda per cui è causa si controverte sul diritto ad ottenere la consegna di alcune fatture, relative a due contratti di fornitura di energia elettrica, che l'opponente ritiene
3 strumentali alla richiesta di restituzione di somme indebitamente pagate, sulla base della giurispru- denza in materia di accise dallo stesso allegata.
In materia bancaria, il legislatore è intervenuto espressamente codificando il diritto del clien- te di ottenere la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decen- nio, ai sensi dall'art. 119 T.U.B.
Tale diritto ha natura sostanziale e trova fondamento nell'obbligo di buona fede in executivis di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.: al di là, quindi, del disposto dell'art. 119 TUB, il diritto sostanziale di cui trattasi viene a trovare riscontro nel dovere di solidarietà costituzionalizzato dall'art. 2 Cost.
(Cass. Civ. n. 12093/2001).
Non è, tuttavia, configurabile un obbligo di conservazione sine die da parte della banca della documentazione bancaria, dovendo tale obbligo essere contenuto nel limite temporale di dieci anni, in applicazione analogica dell'art. 2220 c.c.; il limite decennale di conservazione della documenta- zione bancaria, espressamente richiamato dall'art. 119, comma 4 TUB, risponde, infatti, al principio generale di conservazione delle scritture contabili derivante dall'art. 2220 c.c., secondo cui “le scrit- ture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso pe- riodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti”.
Alla luce delle predette considerazioni, deve ritenersi che, in applicazione del principio di buona fede oggettiva e della sua attitudine ad operare anche quale fonte d'integrazione della stessa regolamentazione contrattuale ex art. 1374 c.c., tale diritto possa applicarsi estensivamente alla ma- teria contrattuale, ma sempre nel rispetto del termine decennale.
L'obbligo di conservazione delle scritture contabili – a cui corrisponde, in virtù della buona fede integrativa, un obbligo di consegna della richiesta documentazione – incontra, infatti, il limite temporale stabilito dalla norma generale di cui all'art. 2220 c.c., che ha carattere tassativo, coerente coi principi di solidarietà e leale collaborazione, che impongono di evitare di esigere un obbligo di mantenere dati in proprio possesso sine die.
D'altronde, il soggetto risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione;
sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava in modo identico e speculare su entrambe le parti.
Tanto premesso in punto di diritto, deve rilevarsi in punto di fatto che nella vicenda per cui è causa, all'epoca del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (14.6.2022) e, a fortiori, all'epoca
4 della notifica del d.i. (30.6.2022), il limite temporale decennale era inutilmente decorso, in quanto la pretesa monitoria aveva ad oggetto la richiesta di consegna delle fatture emesse tra il 5 Febbraio
2010 e il 5 Giugno 2012, relative, quindi, a un periodo antecedente l'ultimo decennio.
A tal proposito, deve richiamarsi il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui “nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata, istanza di or- dine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., la parte è tenuta a conservare la documentazione fatta oggetto di richiesta, finché il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sull'i- stanza stessa. A tal riguardo, nessuna rilevanza può assumere la circostanza per cui, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, medio tempore, la maturazione del termine decennale di durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili, fissato dall'art. 2220 cod. civ;
nessun obbligo di conservazione oltre il decennio grava invece sulla parte finché la suddetta istanza non sia presentata” (Cass. Civ. n. 2086/1997; Cass. Civ. n. 11225/2000; Cass. Civ. n. 27231/2014).
Ne consegue che per estendere la portata applicativa dell'obbligo di conservazione oltre il decennio è necessaria una richiesta giudiziale, essendo del tutto irrilevante l'eventuale richiesta stragiudiziale fatta in pendenza del termine di cui all'art. 2220 c.c. (come nella specie, essendo stata inoltrata la richiesta alla società opponente nel Giugno 2020).
Pertanto, essendo stata instaurato il procedimento monitorio quando il termine decennale di conservazione delle scritture contabili era inutilmente decorso, alcun obbligo di consegna esisteva in capo alla società opponente;
sicché l'opposizione è fondata e merita accoglimento e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
IV.- Alla luce della peculiarità della questione controversa, in uno all'assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazio- ne integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1107/2022, emesso dal Tribunale di Foggia in data 29.6.2022;
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 18.3.2025 Il Giudice – Margherita Valeriani
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