Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Fallimentare Ufficio di Lagonegro, composto dai magistrati
Dott. Giuliana Santa Trotta Presidente f.f.
Dott. Aniello Maria de Piano Giudice
Dott. Giuseppe Izzo Giudice Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 36/2024 r.g.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da Verbale di Diffida Accertativa per Crediti Patrimoniali n. SA00000//2021 - 228 per € euro 5.940,00; ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1 essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
• Il credito vantato deriva da un'obbligazione rimasta inadempiuta nonostante l'esecuzione forzata avente esito infruttuoso;
• Non risultano depositati i bilanci ed i modelli unici dal 2021. Nel merito va dato atto del fatto che il solo fatto di aver omesso il deposito delle scritture contabili prescritte dalla legge possa essere già di per sé considerato indice di insolvenza non consentendo al ceto creditorio di aver contezza della situazione patrimoniale dell'impresa (da ultimo Cass. Civ.,19 settembre 2011, n. 19051);
• Dalla relazione della GDF in atti emerge un debito complessivo nei confronti dell'Erario di consistente importo, pari a circa 650.000,00 euro;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili non supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI e che, ciò nonostante ai fini del computo del limite minimo di indebitamento previsto dagli
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tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con Controparte_1 sede in SALA CONSILINA (SA) VIA SALVATORE ROSA SNC CAP 84036 FRAZIONE: SALA CONSILINA C.F. P.IVA_1 nomina il dott./la dott.ssa Giuliana Santa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Persona_1 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 9 aprile 2025 ad ore 10.00 , per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
pag. 2 di 3 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 15/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuliana Santa Trotta
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