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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 20 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 567 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in in Roma, Via Oderisi da Gubbio, n. 62, Parte_1 nello studio dell'Avv. MARINA PACE che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29 nello studio dell'Avv. CP_1
DANIELA ANZIANO, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 13.03.2024 la ricorrente in epigrafe contestava parzialmente l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire della pensione di inabilità ex art. 12 l.188/71, né riconosciuta la ricorrente portatrice di handicap grave ex art. 3 co. 3
L. 104/92, pur avendo il CTU riconosciuto il diritto all'assegno mensile e alla contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000; conveniva pertanto in giudizio l chiedendo al giudice del CP_1 lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
Parte convenuta resisteva, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso rivolta alla
(sostanziale) condanna dell'Istituto al riconoscimento e pagamento della pensione di inabilità ex art. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
12 Legge n. 118/71 e del riconoscimento del contestuale stato di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, al fine di consentirle di usufruire di tutte le esenzioni e benefici di legge connessi a detto stato e, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge, il giudice disponeva una nuova consulenza all'esito della quale, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
In via preliminare va precisato che per la struttura dell'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis, I comma c.p.c., è limitata all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
Il CTU dott. ha presentato valutazioni ritenute valide e condivisibili dal giudice. Per_1
L'ausiliario ha posto la seguente diagnosi: “……il soggetto è affetto da Distrofia di Persona_2
(distrofia facio-scapolo-omerale) con interessamento prevalente dell'emisoma sinistro presenta una condizione patologica progressiva e invalidante. Nella fase attuale, stima un'invalidità del 80%, considerando il grave deficit muscolare e
l'interessamento prevalente dell'emisoma sinistro, con compromissione motoria e funzionale significativa. Depressione marcata: con una percentuale stimata di 41-50%, considerando la significativa compromissione delle capacità cognitive
e relazionali. Il soggetto è da ritenersi totalmente inabile al lavoro in quanto la patologia compromette in maniera irreversibile la capacità di svolgere attività lavorative compatibili con un mercato del lavoro standard. Applicate le opportune formule per il calcolo riduzionistico e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgv. 509/88, il complesso morboso diagnosticato menoma la capacità lavorativa generica del 100%.” Il consulente ha evidenziato che la patologia distrofia di ha provocato una grave Persona_3 compromissione muscolare e funzionale che compromette in maniera irreversibile la capacità di svolgere attività lavorative compatibili con un mercato del lavoro standard.
Il consulente ha, altresì, riconosciuto che sussistono i requisiti indicati dall'art. 3 co. 3 L. 104/92, secondo cui si configura la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato.
Infatti, “….. Le condizioni cliniche compromettono in modo significativo l'autonomia personale e la partecipazione alla vita sociale. La minorazione è di natura plurima, derivando dalla combinazione della patologia neuromuscolare progressiva, che determina una grave compromissione della funzionalità muscolare e motoria, e della depressione marcata, che incide profondamente sulla sfera emotiva, relazionale e sulla capacità gestionale del soggetto, aggravando il quadro complessivo. Le patologie hanno ridotto in modo rilevante l'autonomia personale, correlata all'età, rendendo
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necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Questo è indispensabile sia nella sfera individuale, per il supporto nella deambulazione, nella cura personale, nella gestione delle terapie e delle attività quotidiane, sia in quella relazionale, per consentire un minimo di interazione sociale e gestione emotiva. I caratteri della permanenza e della continuità sono evidenziati dalla cronicità e progressività della distrofia e dalla stabilizzazione della depressione su livelli marcati, mentre la globalità si evince dal coinvolgimento simultaneo della sfera fisica, emotiva e relazionale, che rende l'assistenza necessaria sotto ogni aspetto della vita del soggetto…”
Nel caso in questione, pertanto, il CTU, dalla documentazione medica esaminata e dall'obiettività raccolta, ha evidenziato una menomazione della capacità lavorativa generica del 100% e una disabilità con riduzione di autonomia correlata con l'età, tale da “... rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ...” nella sfera individuale e/o in quella di relazione, come previsto dall'art. 3 c. 3 L. 104/1992 che, tenuto conto delle patologie di cui il ricorrente è affetto, ha stimato decorrere dal mese di settembre 2021, in quanto è in atti certificazione di malattia rara del del luglio 2021 che può far affermare che le condizioni invalidanti erano attendibilmente Per_4 presenti già alla data della domanda amministrativa. Si precisa che per mero refuso il CTU ha indicato la data della domanda a settembre 2021.
La domanda deve pertanto essere accolta.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'integrale accoglimento della domanda e del valore della controversia.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in applicazione dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da disattesa ogni Parte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
• Accerta e dichiara che il ricorrente, invalido al 100% possiede i requisiti sanitari ai fini del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e alla contribuzione figurativa ex art. 80 L.
388/2000 con decorrenza dalla domanda amministrativa (luglio 2021);
• Accerta e dichiara che il ricorrente ha un elevato grado di disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa (luglio 2021)
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• condanna al pagamento del compenso da distrarsi in favore del procuratore antistatario CP_1 che liquida per il presente giudizio in € 2.620,00 oltre spese generali, cap e IVA, compensando le spese della fase di ATPO;
• pone a carico dell' le spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Civitavecchia, 20.3.2025
Il Gop
Dott.ssa Antonella Soro
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 20 marzo 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 567 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in in Roma, Via Oderisi da Gubbio, n. 62, Parte_1 nello studio dell'Avv. MARINA PACE che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29 nello studio dell'Avv. CP_1
DANIELA ANZIANO, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. in data 13.03.2024 la ricorrente in epigrafe contestava parzialmente l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito che aveva negato la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per fruire della pensione di inabilità ex art. 12 l.188/71, né riconosciuta la ricorrente portatrice di handicap grave ex art. 3 co. 3
L. 104/92, pur avendo il CTU riconosciuto il diritto all'assegno mensile e alla contribuzione figurativa ex art. 80 L. 388/2000; conveniva pertanto in giudizio l chiedendo al giudice del CP_1 lavoro l'accertamento delle condizioni sanitarie con ogni provvedimento consequenziale in riferimento alle relative provvidenze economiche.
Parte convenuta resisteva, chiedendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso rivolta alla
(sostanziale) condanna dell'Istituto al riconoscimento e pagamento della pensione di inabilità ex art. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
12 Legge n. 118/71 e del riconoscimento del contestuale stato di portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, al fine di consentirle di usufruire di tutte le esenzioni e benefici di legge connessi a detto stato e, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.
Verificato il rituale deposito del ricorso nei termini perentori previsti dalla legge, il giudice disponeva una nuova consulenza all'esito della quale, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
In via preliminare va precisato che per la struttura dell'odierno procedimento, quale mera fase oppositiva della prima fase ex art. 445 bis, I comma c.p.c., è limitata all'accertamento dei requisiti medici e non può avere ad oggetto la condanna a costituire e corrispondere la prestazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata.
Il CTU dott. ha presentato valutazioni ritenute valide e condivisibili dal giudice. Per_1
L'ausiliario ha posto la seguente diagnosi: “……il soggetto è affetto da Distrofia di Persona_2
(distrofia facio-scapolo-omerale) con interessamento prevalente dell'emisoma sinistro presenta una condizione patologica progressiva e invalidante. Nella fase attuale, stima un'invalidità del 80%, considerando il grave deficit muscolare e
l'interessamento prevalente dell'emisoma sinistro, con compromissione motoria e funzionale significativa. Depressione marcata: con una percentuale stimata di 41-50%, considerando la significativa compromissione delle capacità cognitive
e relazionali. Il soggetto è da ritenersi totalmente inabile al lavoro in quanto la patologia compromette in maniera irreversibile la capacità di svolgere attività lavorative compatibili con un mercato del lavoro standard. Applicate le opportune formule per il calcolo riduzionistico e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgv. 509/88, il complesso morboso diagnosticato menoma la capacità lavorativa generica del 100%.” Il consulente ha evidenziato che la patologia distrofia di ha provocato una grave Persona_3 compromissione muscolare e funzionale che compromette in maniera irreversibile la capacità di svolgere attività lavorative compatibili con un mercato del lavoro standard.
Il consulente ha, altresì, riconosciuto che sussistono i requisiti indicati dall'art. 3 co. 3 L. 104/92, secondo cui si configura la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato.
Infatti, “….. Le condizioni cliniche compromettono in modo significativo l'autonomia personale e la partecipazione alla vita sociale. La minorazione è di natura plurima, derivando dalla combinazione della patologia neuromuscolare progressiva, che determina una grave compromissione della funzionalità muscolare e motoria, e della depressione marcata, che incide profondamente sulla sfera emotiva, relazionale e sulla capacità gestionale del soggetto, aggravando il quadro complessivo. Le patologie hanno ridotto in modo rilevante l'autonomia personale, correlata all'età, rendendo
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. Questo è indispensabile sia nella sfera individuale, per il supporto nella deambulazione, nella cura personale, nella gestione delle terapie e delle attività quotidiane, sia in quella relazionale, per consentire un minimo di interazione sociale e gestione emotiva. I caratteri della permanenza e della continuità sono evidenziati dalla cronicità e progressività della distrofia e dalla stabilizzazione della depressione su livelli marcati, mentre la globalità si evince dal coinvolgimento simultaneo della sfera fisica, emotiva e relazionale, che rende l'assistenza necessaria sotto ogni aspetto della vita del soggetto…”
Nel caso in questione, pertanto, il CTU, dalla documentazione medica esaminata e dall'obiettività raccolta, ha evidenziato una menomazione della capacità lavorativa generica del 100% e una disabilità con riduzione di autonomia correlata con l'età, tale da “... rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ...” nella sfera individuale e/o in quella di relazione, come previsto dall'art. 3 c. 3 L. 104/1992 che, tenuto conto delle patologie di cui il ricorrente è affetto, ha stimato decorrere dal mese di settembre 2021, in quanto è in atti certificazione di malattia rara del del luglio 2021 che può far affermare che le condizioni invalidanti erano attendibilmente Per_4 presenti già alla data della domanda amministrativa. Si precisa che per mero refuso il CTU ha indicato la data della domanda a settembre 2021.
La domanda deve pertanto essere accolta.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'integrale accoglimento della domanda e del valore della controversia.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in applicazione dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da disattesa ogni Parte_1 diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
• Accerta e dichiara che il ricorrente, invalido al 100% possiede i requisiti sanitari ai fini del diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 e alla contribuzione figurativa ex art. 80 L.
388/2000 con decorrenza dalla domanda amministrativa (luglio 2021);
• Accerta e dichiara che il ricorrente ha un elevato grado di disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa (luglio 2021)
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
• condanna al pagamento del compenso da distrarsi in favore del procuratore antistatario CP_1 che liquida per il presente giudizio in € 2.620,00 oltre spese generali, cap e IVA, compensando le spese della fase di ATPO;
• pone a carico dell' le spese di CTU come da separato decreto. CP_1
Così deciso in Civitavecchia, 20.3.2025
Il Gop
Dott.ssa Antonella Soro
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