Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Picone, Simona Fulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. -OMISSIS- del 4 novembre 2024, notificata l’8 novembre 2024, avente ad oggetto carta elettronica del docente per il personale a tempo determinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza 4 novembre 2024 n. -OMISSIS- pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. -OMISSIS- ivi proposto dalla prof.ssa -OMISSIS- contro il Ministero dell’istruzione e del merito ha così statuito: “1. condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente -OMISSIS-, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma di € 500,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa, con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo; 2. condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 350,00, con maggiorazione di spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione della somma in favore del difensore.”
2. La predetta sentenza:
-non è stata impugnata;
-è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge l’8 novembre 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione (dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it, estratto dal “Registro PP.AA.”).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso notificato il 19 marzo 2025 e depositato il 20 marzo 2025 la prof.ssa -OMISSIS- ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di “itenere e dichiarare l'obbligo del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ad ottemperare alla sentenza n. -OMISSIS- del 04/11/2024, resa inter partes dal Tribunale di Vicenza, sezione lavoro; conseguentemente ordinare al M.I.M., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, l'ottemperanza della sentenza predetta ed a tal fine provvedere alla registrazione dei nominativi dei ricorrenti nella pagina web https://www.cartadeldocente.istruzione.it/CommercianteWeb/#/loginonde consentire l’utilizzo della Carta docente nella misura determinata nella sentenza di cui trattasi; per l'effetto condannare il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore all’accredito in favore di:-OMISSIS- del beneficio economico della cd. "Carta del docente" per l'anno scolastico , 2023/2024 per un totale di € 500,00, secondo le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, in favore della parte ricorrente ; ovvero, disporre la nomina di un commissario ad acta che, ai sensi dell'art.114, comma 4, lett. d), c.p.a., provveda alla registrazione dei nominativi dei ricorrenti nella pagina web https://www.cartadeldocente.istruzione.it/CommercianteWeb/#/login onde consentire l’utilizzo della Carta docente nella misura determinata nella sentenza di cui trattasi; fissare con statuizione munita di efficacia immediatamente esecutiva una somma di denaro dovuta dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nel giudicato per cui è causa; ritenere e dichiarare nulli tutti gli atti ed i provvedimenti eventualmente resi dal M.I.M. in violazione o elusione del giudicato; adottare ogni altra e conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori distrattari.”
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 19 giugno 2025 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 19 marzo 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa -OMISSIS- della somma di euro 500,00# (cinquecento/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
11. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” della prof.ssa -OMISSIS- della somma di euro 500,00# (cinquecento/00) per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare alla prof.ssa -OMISSIS-, e per essa ai difensori dichiaratisi antistatari Avvocati Francesca Picone e Simona Grazia Fulco in solido tra loro, la somma totale di Euro 500,00# (cinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO