Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 107 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 tra
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con gli avv.ti Michele P.IVA_1
Artese e Sergio Ciccarelli
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, in giudizio con l'avv. Giulio Bocci
-convenuta-
***
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario).
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole del contratto di conto corrente n. 708 e n. 732 concluso dall'attore con la convenuta per difetto della forma scritta ai sensi del combinato disposto ex art. 117 e Controparte_2
127 T.U.B.; 2. accertare e dichiarare la inesistenza del contratto e relative pattuizioni contrattuali in ordine al C/c n. 743 ovvero, in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimo addebito di C.M.S., di commissioni e spese non previste in valido contratto scritto e/o previste in modo indeterminato o indeterminabile, della applicazione di valute fittizie e girocontazione dal C/c anticipo n. 743 al C/c ordinario n. 708; 3. accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta banca delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti
1
4. accertare e dichiarare per quanto spiegato in narrativa, previo accertamento del TEG, in relazione ai C/c n. 708 e n. 732 la nullità di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta in ordine ad interessi, spese e commissioni e competenze per contrarietà a quanto disposto CP_2 dalla L. 108/96 perché eccedente il c.d. tasso usura;
5. accertare e dichiarare la inefficacia di ogni capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze ed oneri applicati nel corso dei predetti rapporti bancari;
6. accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole di conto corrente n. 708 e 743 relative agli addebiti a titolo di spese per operazione, disponibilità fondi, commissioni bonifico, C.M.S., penali di sconfino e istruttoria veloce di autorizzazione allo sconfinamento e commissioni varie perché non convenute e comunque prive di causa;
7. previo accertamento del reale saldo del Conto corrente di corrispondenza n.
708 alla data del 30.12.16, dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario registrato il 30.12.2016
a Giulianova (TE) n. 7858, poiché stipulato a copertura di saldi negativi dei C/c nn. 708, del 732 e del
743, in realtà nulli, inesistenti, erronei e comunque, aventi saldi positivi, per quanto in narrativa;
8. previo accertamento del reale saldo del Conto corrente di corrispondenza n. 708, 732 e 743 alla data del
30.12.16, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo nella misura in cui le somme concesse a mutuo erano destinate all'estinzione di debiti illegittimi;
9. per l'effetto, condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., alla ripetizione della somma pari alla differenza tra la somma mutuata di € 110.000,00 destinata a coprire lo scoperto illegittimo e quella che sarebbe stata sufficiente a tale titolo, in uno agli interessi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo al saldo;
10. condannare, per quanto spiegato in narrativa, la in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore della società istante dell'importo, prudentemente quantificato, di €
51.257,00, ovvero nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
11. accertata la illegittima segnalazione presso la condannare la CP_3
CP_
al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non (anche morali) che alla stessa sono derivati per la lesione della sua reputazione e immagine commerciale da liquidarsi in via equitativa in somma non inferiore ad € 10.000,00; 12. con vittoria di onorari, spese e compensi professionali relativi all'attività dei difensori, che si dichiarano sin d'ora antistatari, e distrazione delle stesse in proprio favore”;
- PER PARTE CONVENUTA: “1) rigettare tutte le domande svolte da parte attrice per essere integralmente infondate in fatto ed in diritto;
2) condannare parte attrice. al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio con gli accessori di Legge”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA
DECISIONE.
2 I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
(di seguito anche solo “ ) ha convenuto in giudizio al fine
[...] Parte_1 Controparte_2 dell'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
I-1.1. ha allegato in punto di fatto: Parte_1
- di aver intrattenuto con (poi fusa per incorporazione in Controparte_4
oggi : Controparte_2 Controparte_1
• il conto corrente di corrispondenza n. 708;
• il conto corrente di corrispondenza n. 732;
• il conto anticipi n. 743;
- di aver altresì stipulato due contratti di finanziamento (uno del valore di euro 15.000,00 il
29.05.2012 e l'altro di euro 75.000,00 il 19.10.2012);
- di aver maturato una esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito per euro
42.208,41, per ripianare la quale aveva poi provveduto a sottoscrivere un contratto di mutuo ipotecario per euro 110.000,00;
- di aver ottenuto, su richiesta ex art. 119 TUB, la documentazione relativa ai predetti rapporti, poi esaminata da tecnico di fiducia, il quale aveva riscontrato alcune illegittimità;
- di aver diffidato, con raccomandata del 12.06.2018, l'odierna convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, la quale aveva replicato negando l'avversa pretesa;
- di aver esperito con esito negativo la mediazione obbligatoria.
I-1.2. L'attrice ha, dunque, dedotto:
- la nullità dei contratti di conto corrente nn. 708 e 732 in quanto riportanti la sottoscrizione del solo cliente;
- la nullità del contratto n. 743, rispetto al quale alcun atto scritto era mai stato sottoscritto tra le parti;
- l'usurarietà originaria dei tassi relativi al conto corrente n. 732, con le conseguenze di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.;
- l'usurarietà sopravvenuta dei tassi relativi al conto corrente n. 708, con la conseguente contrarietà a buona fede della richiesta di pagamento degli interessi usurari;
- la nullità del contratto di mutuo ipotecario per difetto di causa, essendo stato stipulato al solo fine di ricapitalizzare l'esposizione debitoria;
- l'aver sofferto danno all'immagine e danno non patrimoniale da illegittima segnalazione alla centrale rischi.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio quale società incorporante Controparte_2 [...]
, medio tempore fusa per incorporazione in (di Controparte_4 Controparte_5
3 seguito anche solo la “ ), contestando le avverse allegazioni e deduzioni e chiedendo il rigetto CP_2 di tutte le domande attoree.
I-3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025 al cui esito, con ordinanza del 01/03/2025, comunicata il 03/03/2025, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 22/05/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Va anzitutto disattesa la richiesta formulata dall'attrice nella comparsa conclusionale in ordine all'accertamento della (perdurante) legittimazione passiva in capo alla noto, infatti, a CP_6 mente dell'art. 111, comma 1, c.p.c. “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
II-5. Le deduzioni attoree in ordine alla nullità dei contratti di conto corrente nn. 708 e 732 per essere le schede contrattuali sottoscritte dal solo cliente non sono condivisibili.
In proposito, di particolare ausilio risultano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'interpretazione del requisito di forma prescritto all'art. 117 TUB. In continuità con quanto statuito in materia di intermediazione finanziaria (v. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 898 del 16/01/2018, secondo cui “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”), la Suprema Corte ha recentemente osservato come “Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte, segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di
4 comportamenti concludenti (Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass.,
Sez. I, 6/06/2018, n. 14646), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9196 del 02/04/2021).
L'adesione prestata a tali principi di diritto comporta il non accoglimento della prospettazione attorea.
II-6. Del pari non accoglibili sono le deduzioni in ordine alla carenza di forma scritta del contratto di conto corrente n. 743.
Questo conto, infatti, è stato aperto con il fine unico di anticipare le fatture e i titoli di credito, come del resto allegato dalla stessa attrice, rientrando nella categoria dei c.d. conti tecnici.
Tale tipologia di conto, sorto nella prassi bancaria, costituisce un rapporto bancario accessorio e strumentale rispetto a un conto ordinario c.d. principale. Le condizioni di validità del rapporto tecnico (c.d. di appoggio) sono dunque tratte da quello principale, cui il conto tecnico è intimamente collegato (v. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5565 del 01/03/2024, secondo cui “il c.d. conto anticipi costituisce, in effetti, soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni erogate al correntista e in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente”; e, ancora, “In presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui esso è collegato, per cui l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare - avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso, con la conseguente inscindibilità del saldo finale. I conti e le distinte contabilizzazioni bancarie convergono in un'unica operazione economica, e i rispettivi debiti e crediti scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale: in questo contesto, è ammissibile l'attenuazione della forma scritta che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio””).
Ne consegue la non necessità della redazione di un autonomo contratto per il conto tecnico, trattandosi di conto accessorio che si serve del contratto principale di conto corrente per dare evidenza contabile e rendere trasparente l'operatività dei movimenti bancari che su tale ultimo conto avvengono in base alle operazioni di anticipo di crediti su fatture da parte della banca, fatture che poi una volta presentate all'incasso dal debitore in rapporti commerciali con il correntista consentono pro solvendo allo stesso il rientro da quanto anticipato in precedenza dall'istituto di credito per il corrispondente ammontare (cfr. Trib. Biella, 01/03/2018, n. 75).
5 II-7. Non fondate risultano le deduzioni relative alla sussistenza – variamente argomentata – di usura bancaria.
L'atto di citazione fonda i propri asserti difensivi sulle conclusioni cui giunge il tecnico di parte, la cui consulenza, com'è noto, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16552 del 06/08/2015).
Tanto premesso, le considerazioni svolte dall'ausiliario di parte risultano fondate su metodologia di calcolo erronea. Egli, infatti, come riportato dalla stessa attrice (cfr. p. 3 – citazione), ha computato il tasso effettivo globale dei rapporti di conto corrente sulla scorta della seguente formula matematica:
T.E.G. = interessi, spese e commissioni x 36.500
indebitamento medio per giorni
Occorre in proposito rilevare che il calcolo del Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) deve essere effettuato in conformità alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Tali Istruzioni costituiscono parametro vincolante ai fini della corretta individuazione della soglia usuraria, e il loro rispetto si impone quale presupposto necessario per la valutazione della legittimità del costo complessivo del credito praticato dall'istituto bancario.
Come chiarito dalla giurisprudenza di vertice, infatti, “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso” (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29794 del 19/11/2024), in ciò ribadendo la necessaria simmetricità tra le grandezze in confronto (c.d. principio di simmetria).
Dello stesso avviso, del resto, è la giurisprudenza di merito, secondo cui “Alle Istruzioni della B.I. in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L.
n. 108 del 1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate , e se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della B.I. quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette
Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure Pt_ computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato… il criterio di calcolo in esse
6 indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli (Tribunale Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano
3/6/2014 n. 7234; Tribunale Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale Napoli Nord 04/03/2019, n.619;
Tribunale Crotone 27/01/2020, n.77)” (Trib. Napoli, Sez. II, 13/05/2022, n. 4784).
Orbene, la corretta metodologia del calcolo T.E.G. indicata dalla Banca d'Italia e da applicare al caso in esame – avendo avuto riguardo alla classificazione delle operazioni per categorie (cfr. pag.
13 – Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi 2016, pag. 12 – Istruzioni 2009) – è la seguente:
Oneri su base annua x 100 Interessi x 36.500
T.E.G. =
+ Accordato Numeri debitori
Se ne ricava l'implausibilità tecnica delle conclusioni cui giunge il perito di parte e, con essa,
l'infondatezza delle allegazioni attoree, inidonee a sostenere la dedotta usurarietà dei rapporti. Ciò assorbe ogni più puntuale considerazione in ordine alla configurabilità dell'usura (originaria o
“sopravvenuta”) nei rapporti per cui è causa.
II-8. Neppure fondate risultano le deduzioni in ordine alla nullità del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con la in data 30/12/2016 per essere stati gli importi mutuati impiegati per CP_2 risanare pregresse passività. Ciò sul duplice presupposto: a) della illegittimità dell'esposizione debitoria, rappresentata da competenze, interessi e spese non dovuti;
b) della nullità per difetto di causa.
II-8.1. Alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto svolte ai punti che precedono, la deduzione sub a) risulta ex se infondata.
II-8.2. Non destinata a maggiore fortuna e la deduzione sub b).
Sia sufficiente sul punto il richiamo al recente orientamento assunto dalle Sezioni Unite della
Cassazione che, con sentenza n. 5841 del 18.02.2025, con il quale si è definitivamente affermata la validità del c.d. mutuo solutorio, vale a dire il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi. I principi di diritto affermati dalle
Sezioni Unite sono compendiati nella seguente massima ufficiale: “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare
7 pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
L'applicazione delle coordinate ermeneutiche al caso che qui occupa consente di disattendere le deduzioni della Parte_1
II-9. Non possono essere accolte le domande risarcitorie.
Le richieste di risarcimento dell'attrice si fondano, infatti, su allegazioni del tutto generiche, neppure sorrette da adeguato impianto probatorio. L'odierna esponente non ha fornito né dimostrazione dell'evento presuntivamente dannoso né prova del nesso eziologico tra l'evento di danno e le conseguenze lamentate. Difetta inoltre la stessa puntuale prospettazione del danno-conseguenza.
Per tali assorbenti ragioni la domanda di condanna al risarcimento del danno va rigettata.
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. Per le ragioni esposte le domande attoree vanno integralmente rigettate.
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00 individuato tenuto conto delle richieste risarcitorie e restitutorie dell'attrice; valori medi per le fasi “di studio della controversia”, “introduttiva del giudizio” e “decisionale”, riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., per la fase “istruttoria e/o di trattazione”, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e ad essa riferibile;
importo contenuto nei limiti della nota spese depositata dall'avv. Bocci).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Parte_3
(già ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 Controparte_2 deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande dell'attrice per le ragioni indicate in parte motiva;
- CONDANNA l'attrice alla refusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 10.860,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 3 giugno 2025.
IL GIUDICE Luca Bordin
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