TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZZ de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9657/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Placentino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
E
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Ciavarella
RESISTENTI
E
, in persona del suo Presidente pro tempore, contumace CP_3
OGGETTO: iscrizione liste di collocamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, parte ricorrente ha riferito di aver presentato all' , in CP_1
data 31.3.2022, istanza per il riconoscimento del suo status di invalida civile;
che la Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, nella seduta del 12.5.2022, l'ha riconosciuta invalida civile al 35%, di fatto, impedendole l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato;
tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “la condanna degli enti convenuti ad iscrivere il signor nelle liste del Parte_1
Collocamento Mirato, fin dalla domanda amministrativa”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso.
pagina 1 di 6 Benché evocata in giudizio, la non si è costituita, pertanto, se ne dichiara la CP_3
contumacia.
È stata poi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' la quale, costituitasi CP_2
in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, il suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiesto il rigetto della domanda.
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Con riferimento alla mancanza di preventiva istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis
c.p.c., è certamente vero che l'esperimento della procedura di a.t.p.o. – nella quale unico soggetto CP_ contraddittore è l' – è necessario tutte le volte in cui la parte abbia interesse all'accertamento del proprio stato sanitario utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato, sebbene tale beneficio debba poi essere accordato da un soggetto diverso dall'Ente previdenziale (cfr. Cass. n. 30396 del 2022, proprio in tema di iscrizione alle liste del collocamento mirato).
Tuttavia, è anche vero che la presentazione dell'istanza di a.t.p.o. costituisce mera condizione di procedibilità della domanda giudiziaria (art. 445bis, secondo comma, c.p.c.). L'omissione dell'istanza, dunque, non incide sulla proponibilità della domanda stessa, ma soltanto sulla possibilità che il giudizio prosegua sino alla sua naturale conclusione, imponendo al giudice della causa di assegnare il termine per l'instaurazione del medesimo (ovvero di completamento, nel caso in cui sia stato già instaurato ma non esaurito).
Ne è riprova il fatto che, secondo la Corte di Cassazione, il diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza di a.t.p. non è ricorribile ex art. 111, settimo comma, Cost.
Il provvedimento in questione, difatti, non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, ma soprattutto deve ritenersi comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445bis, secondo comma, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (così in particolare Cass. n. 10753 del 2022).
Si configura, dunque, una sorta di penalità per il caso di mancata previa attivazione della procedura di accertamento tecnico preventivo. Essa si giustifica con l'intento di evitare che la verifica del requisito sanitario gravi eccessivamente sugli organi giudiziari. A questo scopo l'a.t.p. obbligatorio è inserito prima nell'ambito di un procedimento di soluzione più semplice e agevole che mira a conseguire un generale vantaggio per la funzione giurisdizionale nel suo complesso (cfr. Cass. n. 24134 del 2020, che richiama Corte Cost. n. 243 del 2014).
pagina 2 di 6 Ove l'improcedibilità – ancorché segnalata – non sia rilevata dal giudice entro la prima udienza e non sia stato fissato il termine perentorio per l'inizio (o la prosecuzione) della procedura, l'azione giudiziaria deve proseguire, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111 secondo comma Cost. (cfr. Cass. n. 3022 del 2003, in tema di improcedibilità ex art. 443 c.p.c.).
Ragionando diversamente, difatti, l'accesso alla giurisdizione – condizionato ad un presupposto processuale imposto dalla legge – sarebbe reso oltremodo gravoso. Si finirebbe, quindi, per alterare il bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell'accesso alla stessa che l'istituto intende perseguire (cfr. per riferimenti di carattere generale Corte cost. sent. n. 98 del 2014, in tema di accesso condizionato alla giurisdizione tributaria).
* * *
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata dall' occorre precisare CP_2
quanto segue.
Nel vigore del D.Lgs. n. 469 del 1997 la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, o il permanere delle relative condizioni sanitarie, doveva essere proposta alla Provincia (cfr. Cass. n. 18637 del 2012; con specifico riferimento alla v. Cass. n. 23851 del 2017: «va ritenuta sussistente la legittimazione CP_3
passiva della Provincia, con riferimento al profilo della iscrizione negli elenchi speciali, incombenza di competenza di tale organo istituzionale, ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 469/1997 … che hanno conferito alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento obbligatorio, Regioni che – autorizzate dalle norme innanzi richiamate – hanno poi trasferito alle Province – per la , v. legge regionale CP_3
n. 76/1998 – le funzioni amministrative di tenuta delle liste dei lavoratori disabili. Tale assetto normativo è stato, inoltre, confermato dall'art. 6 e ss. della legge n. 68/1999»).
In tal senso si era orientata anche la giurisprudenza della Corte d'Appello di Bari (cfr. App. Bari sent.
n. 472/2020 pubblicata il 9 marzo 2020, est. nonché App. Bari sent. n. 1188/2020 Persona_1
pubblicata il 23 settembre 2020, est. Tarantino). Al riguardo, si era rilevato che a norma degli artt. 2 e
6 del d.lgs. n. 469 del 1997 sono attribuiti alla Provincia anche i compiti di verifica delle condizioni sanitarie prescritte per l'inserimento nelle liste del collocamento obbligatorio. Diversamente, non vi sarebbe stata ragione di prevedere, all'interno dell'organismo provinciale deputato, un comitato tecnico di esperti nella materia della inabilità che devono valutare le residue capacità lavorative degli interessati.
Occorre tuttavia considerare che il D.Lgs. n. 469 del 1997 è stato abrogato dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche atti-ve”). All'art. 4 il D.Lgs. n. 150 cit. ha istituito l' (Agenzia Nazionale per le CP_4
pagina 3 di 6 Politiche Attive del Lavoro), con il compito – fra gli altri – di provvedere al coordinamento della gestione del collocamento dei disabili di cui alla l. n. 68 del 1999 (art. 9).
Inoltre, in forza dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 cit. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa», deve stipulare con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto – fra gli altri – del principio di «attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18, nonché dei seguenti compiti: … servi-zi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999».
Orbene, con la n. 29 del 2018 (“Norme in materia di politica regionale dei servizi per le CP_5 politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”), emanata allo scopo di disciplinare funzioni e compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della l. n. 56 del 2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il cui art. 1, comma 16, ha sancito che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime, ormai soppresse, e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2015
(“Disposizioni per il riordino della normativa in mate-ria di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), è stata istituita l'
[...]
ente dotato di personalità giuridica e piena Controparte_6
autonomia (art. 7) avente natura tecnico-operativa e strumentale e che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro (art. 8).
A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad l'Agenzia medesima è subentrata CP_2
nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l'impiego (art. 10, comma 4).
I Centri ex art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2015, che costituiscono articolazioni operativo- Parte_2 funzionali dell' (art. 5, comma 1 lett. b, della n. 29 del 2018), svolgono i compiti e CP_2 CP_5
le funzioni previste dalla L. n. 68 del 1999 garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità, secondo le modalità previste dall'art. 19 del d.lgs. 150 del 2015 (art. 6, comma
2, cit.). Sulla scorta dei riportati dati normativi appare dunque del tutto evidente che, a CP_5
partire dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale (più correttamente, dalla data di trasferimento del personale ad che risulta essere avvenuto con deliberazione della Giunta CP_2
Regionale n. 409 del 7 marzo 2019), la domanda diretta ad ottenere l'inserimento nelle liste del pagina 4 di 6 collocamento mirato di cui alla l. n. 68 del 1999 dev'essere proposta nei confronti dell' ente CP_2 dotato di personalità giuridica e che tramite i Centri per l'Impiego gestisce il servizio di iscrizione alle liste di competenza della Regione.
Nel caso di specie, l'istanza amministrativa non è stata presentata all' CP_2
Ciò riverbera esclusivamente nel senso di ritenere improponibile la domanda di condanna all'iscrizione nelle liste di collocamento (oltre tutto spiegata nei confronti anche della nei confronti CP_3
della quale va dichiarato il difetto di legittimazione passiva).
* * * CP_ Con riferimento alla questione relativa alla concorrente legittimazione passiva dell' deve rimarcarsi che l'Istituto previdenziale risponde dell'accertamento sanitario presupposto per l'iscrizione
(come si desume dall'art. 20, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009: «A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è CP_1 effettuato dall' »). CP_7
Proprio da questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha tratto il convincimento che in tutte le controversie assistenziali (anche quelle introdotte ai sensi dell'art. 445bis c.p.c.) la legittimazione CP_ passiva spetta in via esclusiva all' (così Cass. n. 20862 del 2022).
Non rileva il disposto dell'art. 6, comma 2 lett. b), della l. n. 68 del 1999, che aveva attribuito alle
Province i compiti di verifica delle condizioni sanitarie richieste per l'iscrizione nelle liste di collocamento e a tal fine aveva istituito, all'interno dell'organismo provinciale, un comitato tecnico di esperti nella materia dell'inabilità chiamati a valutare le residue capacità lavorative degli interessati
(cfr. Cass. n. 25388 del 2016, che a sua volta richiama Cass. n. 16150 del 2015, n. 21699 del 2013, n.
18637 del 2012 e già n.1636 del 2012 e n.10538 del 2008). L'art. 6 cit., difatti, modifica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 467 del 1997, il quale però è stato abrogato – come visto in precedenza – dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015.
Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato alla competente Commissione Medica la domanda diretta ad ottenere la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari onde procedere all'iscrizione negli elenchi di collocamento. La Commissione aveva concluso la verifica non riconoscendo, in capo all'interessato, uno stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato, sicché è del tutto evidente che è proprio l'Istituto previdenziale che, con la condotta tenuta in sede amministrativa, ha dato causa al presente giudizio costringendo l'assistibile ad intraprenderlo (v. App. Bari sent. 2085/2022 est. in tema Tes_1
di rilascio del contrassegno di parcheggio dei disabili).
pagina 5 di 6 * * *
Nel merito, la legge n. 68/1999 stabilisce che possono iscriversi alle liste speciali di collocamento, tra le altre, le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali nonché i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 1, comma 1, lett. a).
Nel caso di specie, come indicato dalla scrivente con ordinanza dell'8.12.2024, “è emerso che il ricorrente ha proposto un altro ricorso per ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile per la sua iscrizione alle liste del collocamento mirato, iscritto al n. 894/2023, assegnato al dott. e Per_2 trattato con rito ex art. 445 bis c.p.c.”.
Con le note del 4.2.2025, l' ha dedotto che la causa n. 894/2023 “è stata definita dal Tribunale CP_2 di Foggia con decreto di omologa favorevole alle richieste del ricorrente”.
Ne deriva che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo al riconoscimento del requisito sanitario e, dunque, alla domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente ad essere iscritta nelle liste speciali del collocamento mirato obbligatorio ex lege n. 68/1999.
La circostanza che non sia stata proposta apposita domanda amministrativa nei confronti dell' CP_2
comporta, come anzidetto, che la domanda sia improponibile nei confronti dell'Ente.
* * *
Le spese di lite vengono integralmente compensate nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nell'accezione espressa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2018, tenuto conto dei recenti approdi giurisprudenziali sull'ambito di operatività dell'art. 445 bis c.p.c.
(Cassazione civile sez. lav., sent. n. 30396 del 17/10/2022) e “delle novità normative che hanno determinato il mutamento della legittimazione passiva, intervenute in epoca del tutto prossima alla proposizione del ricorso” (cfr. Corte d'Appello, sent. n. 1114/2024, cit.).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell' ; CP_1
- dichiara improponibile la domanda nei confronti dell' CP_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_3
- compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de Salvia
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZZ de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9657/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Placentino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
E
, in persona del Direttore Controparte_2
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Ciavarella
RESISTENTI
E
, in persona del suo Presidente pro tempore, contumace CP_3
OGGETTO: iscrizione liste di collocamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, parte ricorrente ha riferito di aver presentato all' , in CP_1
data 31.3.2022, istanza per il riconoscimento del suo status di invalida civile;
che la Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, nella seduta del 12.5.2022, l'ha riconosciuta invalida civile al 35%, di fatto, impedendole l'iscrizione nelle liste di collocamento mirato;
tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “la condanna degli enti convenuti ad iscrivere il signor nelle liste del Parte_1
Collocamento Mirato, fin dalla domanda amministrativa”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso.
pagina 1 di 6 Benché evocata in giudizio, la non si è costituita, pertanto, se ne dichiara la CP_3
contumacia.
È stata poi disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' la quale, costituitasi CP_2
in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda, il suo difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiesto il rigetto della domanda.
Acquisite le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Con riferimento alla mancanza di preventiva istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis
c.p.c., è certamente vero che l'esperimento della procedura di a.t.p.o. – nella quale unico soggetto CP_ contraddittore è l' – è necessario tutte le volte in cui la parte abbia interesse all'accertamento del proprio stato sanitario utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato, sebbene tale beneficio debba poi essere accordato da un soggetto diverso dall'Ente previdenziale (cfr. Cass. n. 30396 del 2022, proprio in tema di iscrizione alle liste del collocamento mirato).
Tuttavia, è anche vero che la presentazione dell'istanza di a.t.p.o. costituisce mera condizione di procedibilità della domanda giudiziaria (art. 445bis, secondo comma, c.p.c.). L'omissione dell'istanza, dunque, non incide sulla proponibilità della domanda stessa, ma soltanto sulla possibilità che il giudizio prosegua sino alla sua naturale conclusione, imponendo al giudice della causa di assegnare il termine per l'instaurazione del medesimo (ovvero di completamento, nel caso in cui sia stato già instaurato ma non esaurito).
Ne è riprova il fatto che, secondo la Corte di Cassazione, il diniego (rigetto o inammissibilità) dell'istanza di a.t.p. non è ricorribile ex art. 111, settimo comma, Cost.
Il provvedimento in questione, difatti, non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, ma soprattutto deve ritenersi comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445bis, secondo comma, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto (così in particolare Cass. n. 10753 del 2022).
Si configura, dunque, una sorta di penalità per il caso di mancata previa attivazione della procedura di accertamento tecnico preventivo. Essa si giustifica con l'intento di evitare che la verifica del requisito sanitario gravi eccessivamente sugli organi giudiziari. A questo scopo l'a.t.p. obbligatorio è inserito prima nell'ambito di un procedimento di soluzione più semplice e agevole che mira a conseguire un generale vantaggio per la funzione giurisdizionale nel suo complesso (cfr. Cass. n. 24134 del 2020, che richiama Corte Cost. n. 243 del 2014).
pagina 2 di 6 Ove l'improcedibilità – ancorché segnalata – non sia rilevata dal giudice entro la prima udienza e non sia stato fissato il termine perentorio per l'inizio (o la prosecuzione) della procedura, l'azione giudiziaria deve proseguire, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111 secondo comma Cost. (cfr. Cass. n. 3022 del 2003, in tema di improcedibilità ex art. 443 c.p.c.).
Ragionando diversamente, difatti, l'accesso alla giurisdizione – condizionato ad un presupposto processuale imposto dalla legge – sarebbe reso oltremodo gravoso. Si finirebbe, quindi, per alterare il bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell'accesso alla stessa che l'istituto intende perseguire (cfr. per riferimenti di carattere generale Corte cost. sent. n. 98 del 2014, in tema di accesso condizionato alla giurisdizione tributaria).
* * *
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, spiegata dall' occorre precisare CP_2
quanto segue.
Nel vigore del D.Lgs. n. 469 del 1997 la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, o il permanere delle relative condizioni sanitarie, doveva essere proposta alla Provincia (cfr. Cass. n. 18637 del 2012; con specifico riferimento alla v. Cass. n. 23851 del 2017: «va ritenuta sussistente la legittimazione CP_3
passiva della Provincia, con riferimento al profilo della iscrizione negli elenchi speciali, incombenza di competenza di tale organo istituzionale, ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 469/1997 … che hanno conferito alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento obbligatorio, Regioni che – autorizzate dalle norme innanzi richiamate – hanno poi trasferito alle Province – per la , v. legge regionale CP_3
n. 76/1998 – le funzioni amministrative di tenuta delle liste dei lavoratori disabili. Tale assetto normativo è stato, inoltre, confermato dall'art. 6 e ss. della legge n. 68/1999»).
In tal senso si era orientata anche la giurisprudenza della Corte d'Appello di Bari (cfr. App. Bari sent.
n. 472/2020 pubblicata il 9 marzo 2020, est. nonché App. Bari sent. n. 1188/2020 Persona_1
pubblicata il 23 settembre 2020, est. Tarantino). Al riguardo, si era rilevato che a norma degli artt. 2 e
6 del d.lgs. n. 469 del 1997 sono attribuiti alla Provincia anche i compiti di verifica delle condizioni sanitarie prescritte per l'inserimento nelle liste del collocamento obbligatorio. Diversamente, non vi sarebbe stata ragione di prevedere, all'interno dell'organismo provinciale deputato, un comitato tecnico di esperti nella materia della inabilità che devono valutare le residue capacità lavorative degli interessati.
Occorre tuttavia considerare che il D.Lgs. n. 469 del 1997 è stato abrogato dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015 (recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche atti-ve”). All'art. 4 il D.Lgs. n. 150 cit. ha istituito l' (Agenzia Nazionale per le CP_4
pagina 3 di 6 Politiche Attive del Lavoro), con il compito – fra gli altri – di provvedere al coordinamento della gestione del collocamento dei disabili di cui alla l. n. 68 del 1999 (art. 9).
Inoltre, in forza dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 cit. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, «allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa», deve stipulare con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto – fra gli altri – del principio di «attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 18, nonché dei seguenti compiti: … servi-zi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999».
Orbene, con la n. 29 del 2018 (“Norme in materia di politica regionale dei servizi per le CP_5 politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”), emanata allo scopo di disciplinare funzioni e compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della l. n. 56 del 2014 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, il cui art. 1, comma 16, ha sancito che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime, ormai soppresse, e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2015
(“Disposizioni per il riordino della normativa in mate-ria di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), è stata istituita l'
[...]
ente dotato di personalità giuridica e piena Controparte_6
autonomia (art. 7) avente natura tecnico-operativa e strumentale e che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro (art. 8).
A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad l'Agenzia medesima è subentrata CP_2
nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l'impiego (art. 10, comma 4).
I Centri ex art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2015, che costituiscono articolazioni operativo- Parte_2 funzionali dell' (art. 5, comma 1 lett. b, della n. 29 del 2018), svolgono i compiti e CP_2 CP_5
le funzioni previste dalla L. n. 68 del 1999 garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità, secondo le modalità previste dall'art. 19 del d.lgs. 150 del 2015 (art. 6, comma
2, cit.). Sulla scorta dei riportati dati normativi appare dunque del tutto evidente che, a CP_5
partire dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale (più correttamente, dalla data di trasferimento del personale ad che risulta essere avvenuto con deliberazione della Giunta CP_2
Regionale n. 409 del 7 marzo 2019), la domanda diretta ad ottenere l'inserimento nelle liste del pagina 4 di 6 collocamento mirato di cui alla l. n. 68 del 1999 dev'essere proposta nei confronti dell' ente CP_2 dotato di personalità giuridica e che tramite i Centri per l'Impiego gestisce il servizio di iscrizione alle liste di competenza della Regione.
Nel caso di specie, l'istanza amministrativa non è stata presentata all' CP_2
Ciò riverbera esclusivamente nel senso di ritenere improponibile la domanda di condanna all'iscrizione nelle liste di collocamento (oltre tutto spiegata nei confronti anche della nei confronti CP_3
della quale va dichiarato il difetto di legittimazione passiva).
* * * CP_ Con riferimento alla questione relativa alla concorrente legittimazione passiva dell' deve rimarcarsi che l'Istituto previdenziale risponde dell'accertamento sanitario presupposto per l'iscrizione
(come si desume dall'art. 20, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv. in l. n. 102 del 2009: «A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell' quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è CP_1 effettuato dall' »). CP_7
Proprio da questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha tratto il convincimento che in tutte le controversie assistenziali (anche quelle introdotte ai sensi dell'art. 445bis c.p.c.) la legittimazione CP_ passiva spetta in via esclusiva all' (così Cass. n. 20862 del 2022).
Non rileva il disposto dell'art. 6, comma 2 lett. b), della l. n. 68 del 1999, che aveva attribuito alle
Province i compiti di verifica delle condizioni sanitarie richieste per l'iscrizione nelle liste di collocamento e a tal fine aveva istituito, all'interno dell'organismo provinciale, un comitato tecnico di esperti nella materia dell'inabilità chiamati a valutare le residue capacità lavorative degli interessati
(cfr. Cass. n. 25388 del 2016, che a sua volta richiama Cass. n. 16150 del 2015, n. 21699 del 2013, n.
18637 del 2012 e già n.1636 del 2012 e n.10538 del 2008). L'art. 6 cit., difatti, modifica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 467 del 1997, il quale però è stato abrogato – come visto in precedenza – dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2015.
Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato alla competente Commissione Medica la domanda diretta ad ottenere la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari onde procedere all'iscrizione negli elenchi di collocamento. La Commissione aveva concluso la verifica non riconoscendo, in capo all'interessato, uno stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato, sicché è del tutto evidente che è proprio l'Istituto previdenziale che, con la condotta tenuta in sede amministrativa, ha dato causa al presente giudizio costringendo l'assistibile ad intraprenderlo (v. App. Bari sent. 2085/2022 est. in tema Tes_1
di rilascio del contrassegno di parcheggio dei disabili).
pagina 5 di 6 * * *
Nel merito, la legge n. 68/1999 stabilisce che possono iscriversi alle liste speciali di collocamento, tra le altre, le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali nonché i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (art. 1, comma 1, lett. a).
Nel caso di specie, come indicato dalla scrivente con ordinanza dell'8.12.2024, “è emerso che il ricorrente ha proposto un altro ricorso per ottenere l'accertamento del requisito sanitario utile per la sua iscrizione alle liste del collocamento mirato, iscritto al n. 894/2023, assegnato al dott. e Per_2 trattato con rito ex art. 445 bis c.p.c.”.
Con le note del 4.2.2025, l' ha dedotto che la causa n. 894/2023 “è stata definita dal Tribunale CP_2 di Foggia con decreto di omologa favorevole alle richieste del ricorrente”.
Ne deriva che possa essere dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo al riconoscimento del requisito sanitario e, dunque, alla domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente ad essere iscritta nelle liste speciali del collocamento mirato obbligatorio ex lege n. 68/1999.
La circostanza che non sia stata proposta apposita domanda amministrativa nei confronti dell' CP_2
comporta, come anzidetto, che la domanda sia improponibile nei confronti dell'Ente.
* * *
Le spese di lite vengono integralmente compensate nei confronti di tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nell'accezione espressa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2018, tenuto conto dei recenti approdi giurisprudenziali sull'ambito di operatività dell'art. 445 bis c.p.c.
(Cassazione civile sez. lav., sent. n. 30396 del 17/10/2022) e “delle novità normative che hanno determinato il mutamento della legittimazione passiva, intervenute in epoca del tutto prossima alla proposizione del ricorso” (cfr. Corte d'Appello, sent. n. 1114/2024, cit.).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell' ; CP_1
- dichiara improponibile la domanda nei confronti dell' CP_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
CP_3
- compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.2.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZZ de Salvia
pagina 6 di 6