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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 29.1.2025
Causa n. 1430 / 2022
Parte_1
Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Marco Motton in sostituzione
Avv. Conti e per la pratica professionale dott. Giulia Sartori e per la parte convenuta Avv. Cataldi
L'Avv. Motton dichiara che la parte ricorrente rinuncia alla domanda di regolarizzazione contributiva.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 29.1.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1430 / 2022 RCL promossa con ricorso depositato il 29/09/2022
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
CONTI STEFANO e dell'avv. LEONI ANDREA
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALDI Parte_1 P.IVA_1
VALERIA e dell'avv. MINCOLELLI SABINA
Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio la società Parte_2 CP_1
esponendo: di avere svolto attività di autista alle dipendenze della società
dal 29 marzo 2004; di essere stato assunto dal 15 maggio 2010 CP_2
dalla società dapprima con contratto a tempo determinato Controparte_3
successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato con mansioni di autista-raccoglitore ed inquadramento contrattuale di operaio livello 3/B del C.C.N.L. Imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale;
che il 2 dicembre 2011 la cambiava Controparte_3
denominazione in di aver svolto a partire dal gennaio Controparte_1
dell'anno 2011 mansioni di autista di autospurgo CA JET;
che
1 l'autospurgo era dotato di pompe che consentivano di effettuare lavaggio ad alta pressione delle condotte delle fognature, dei tubi di scarico e dei pozzi neri, nonché lavaggio ad alta pressione di cisterne per il trasporto di liquami aspirati;
che per la guida dell'auto spurgo era necessario il possesso della patente di categoria C, di cui era in possesso il ricorrente;
che l'articolo
15 del C.C.N.L. 5 aprile 2008 nella declaratoria del quarto livello professionale - area conduzione - comprendeva anche l'operatore autista di combinata CA Jet, responsabile della manovra dell'alta pressione con intervento personale e diretto in fognature ed in pozzi neri, in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento;
per le restanti giornate il ricorrente svolgeva attività di conducente di auto compattatore con operatore in pedana;
di aver pertanto maturato dal momento dell'assunzione alle dipendenze della convenuta più di 90 giorni di lavoro effettivo quale conducente con patente C di operatore autista di combinata
CA JET;
che tenendo conto dei giorni di effettivo svolgimento di tali prestazioni il ricorrente avrebbe avuto diritto all'attribuzione del livello superiore quanto meno dal mese di dicembre dell'anno 2011; che infatti le previsioni del C.C.N.L. consentivano l'attribuzione del livello superiore alla posizione parametrale B dopo lo svolgimento per 90 giorni delle mansioni in questione anche se non si trattava delle mansioni prevalenti;
che ricorrente aveva diritto a vedersi riconosciuto decorrere dal mese di dicembre 2016 il passaggio la posizione parametrale A del medesimo livello
Quarto area conduzione, decorsi 5 anni dalla data di effettiva prestazione.
Ciò premesso, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni
Nel merito, in via principale
-Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha lavorato in favore della
convenuta con i tempi ed i modi di cui al presente ricorso.
2 -Accertarsi e dichiararsi, con riferimento al periodo intercorrente tra il
01.12.2011 ad oggi, o dalle diverse date che risulteranno di giustizia, la
riconducibilità delle mansioni lavorative svolte dal ricorrente al livello 4/B,
Area Conduzione del CCNL Nettezza Urbana, con passaggio alla posizione parametrale A dal mese di dicembre dell'anno 2016, o dalla diversa data
che risulterà di giustizia, per i motivi di cui al presente ricorso;
-Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente risulta creditore, nei confronti della
convenuta, della somma di € 21.756,47 (risultante dai conteggi contenuti
nel presente ricorso e costituenti parte integrante dello stesso) a titolo di
differenze retributive per errato inquadramento contrattuale, differenze
retributive su tredicesime e quattordicesime e TFR, calcolate per il periodo
da dicembre 2011 ad agosto 2022, oltre agli importi relativi alle mensilità
maturate e maturande sino alla pronuncia della sentenza, oltre ad interessi
legali ed a rivalutazione monetaria, o della diversa somma, maggiore o
minore, che risulterà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa e/o ex
art. 36 Cost.
- Conseguentemente condannarsi in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma
complessiva di € 21.756,47 a titolo di differenze retributive per errato
inquadramento contrattuale, differenze retributive su tredicesime e
quattordicesime e TFR, calcolate per il periodo da dicembre 2011 ad agosto
2022, oltre agli importi relativi alle mensilità maturate e maturande sino alla
pronuncia della sentenza, da calcolarsi mediante CTU, il tutto oltre Pt_3
ad interessi legali ed a rivalutazione monetaria, o della diversa somma,
maggiore o minore, che risulterà di giustizia, da liquidarsi anche in via
equitativa e/o ex art. 36 Cost.;
In ogni caso:
3 -Condannarsi la società convenuta al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali a favore del ricorrente sugli importi liquidati a
suo favore;
-Tutte le somme di cui al presente ricorso andranno maggiorate di
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
-Con vittoria di spese e compensi di lite
Si costituiva in giudizio la società convenuta e chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente esponendo che il lavoratore si era occupato sempre dei servizi di raccolta utilizzando diversi mezzi messi a disposizione a seconda dell'ordine di servizio;
che non corrispondeva al vero quanto allegato da parte ricorrente sullo svolgimento di mansioni di operatore dell'auto spurgo CA JET in quanto invece egli era stato adibito al predetto mezzo solo in forma del tutto occasionale e per un numero di giornate inferiore a 90; che il ricorrente a partire dal marzo 2019 non aveva mai svolto mansioni di autista con il predetto mezzo, come risultava dalla lista degli ordini servizio inseriti nel nuovo gestionale;
che il ricorrente anche nelle occasioni in cui era stato adibito a tali mansioni, comunque non sempre era stato assegnato alla guida del mezzo ed in tali casi si era limitato a dare assistenza all'operatore che manovrava l'impianto dalla cabina;
che al termine del servizio ciascun dipendente doveva presentare un rapportino all'ufficio amministrativo con indicazione del turno, dell'attività
svolta, del mezzo utilizzato ed eventuali segnalazioni di servizi;
che tali rapporti erano stati conservati per un massimo di 4 anni;
che in data
12/10/2015 al ricorrente era stata sospesa la patente di guida e quindi era stato assegnato ad altre mansioni che non richiedevano il possesso della patente C. La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove
4 testimoniali e il giudice fissava udienza di discussione con termine per note difensive.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte
L'art. 15 (parte 5) del CCNL del 05.04.2008 ( doc. 5 ricorrente) vigente al momento dell'assunzione del ricorrente, il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato nel CCNL successivo del 12.04.2013 prevede che nel livello 4° è inquadrato il seguente profilo:'“operatore autista di combinata CA-Jet responsabile della manovra dell'alta pressione con
intervento personale e diretto in fognature ed in pozzi neri, in concorso con
uno o più lavoratori, dei quali può avere il coordinamento”.
L'art. 16 del CCNL 05.04.2008 ( doc. 13) rubricato “Mutamento di mansioni” prevede che: “Per contro, qualora lo svolgimento di mansioni superiori non
abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore - nella
posizione parametrale B, ove prevista - diviene definitiva dopo un periodo
lavorativo di 90 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni ovvero, per la
sola posizione di Quadro, dopo un periodo lavorativo di 180 giorni di
effettivo svolgimento delle mansioni.”
Il contratto collettivo prevede quindi che per riconoscere il diritto all'attribuzione del livello superiore è sufficiente lo svolgimento, per un periodo lavorativo di 90 giorni anche non consecutivi, di mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore, anche tale tali compiti non abbiano carattere di prevalenza rispetto ad altre mansioni.
L'art. 15 (parte 1) del CCNL del 05.04.2008 ( doc. 15) al punto 7 prevedeva che: “Il personale neo assunto o comunque inquadrato nelle posizioni
parametrali di tipo B accede alle corrispondenti posizioni parametrali di tipo
5 A del medesimo livello professionale solo dopo che siano trascorsi 6 anni
di effettiva prestazione, durante i quali il personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste nel livello professionale immediatamente inferiore. A decorrere dall'1.5.2009 il
periodo di permanenza nella posizione parametrale B è ridotto a 5 anni. Nei confronti del personale in forza all'1.05.2009 il periodo di permanenza già
maturato fino a tale data nella posizione parametrale B è considerato utile
ai fini del passaggio alla posizione parametrale A” (doc. 14).
Il ricorrente, come anche da lui precisato nell'interrogatorio libero di cui al verbale d'udienza del 17 maggio 2023 sostiene di aver maturato già i 90
giorni svolgimento delle mansioni di autista di auto spurgo negli anni 2011
e 2012 e di aver svolto tale mansione più saltuariamente negli anni successivi.
Le prove testimoniali hanno fornito elementi di prova suscettibili non univoca lettura.
Il teste ha riferito di aver cominciato ad uscire con il ricorrente con Tes_1
il mezzo denominato CA Jet sin dal settembre ottobre 2012. In tali uscite
“il ricorrente guidava il mezzo”. “Lui faceva le mansioni di autista io facevo il secondo operatore”. il teste ha riferito che il ricorrente “aveva già acquisito esperienza nelle mansioni nelle operazioni con il CA Jet e mi ha insegnato come lavorare sul CA Jet”.
Il teste non ha fornito un dato preciso sulla quantità e sulla frequenza delle uscite con il CA Jet: “non si usciva tutti giorni, sulla base dei rapportini che ho conservato nel periodo ottobre 2012 ho registrato sei uscite con come autista. Successivamente avendo imparato la Parte_2
mansione ho fatto delle uscite come autista con il CA Jet senza una
6 frequenza fissa. Alcune volte come secondo operatore ho avuto Pt_2
[...]
Tes_ Il teste indicato da parte convenuta, ha invece riferito che “sino a qualche anno fa il mezzo era usato pochissimo ed in particolare nel periodo autunno inverno. Nel periodo estivo non viene utilizzato in quanto la pulizia caditoie non viene effettuata per la presenza dei trattamenti antilarvali nella lotta alle zanzare. “Il CA Jet non esce tutti giorni, dipende anche dalla disponibilità del personale”
Tes_ Il teste ha riferito che “il ricorrente ha utilizzato anche lui per alcuni giorni questa macchina” “il ricorrente usato la cisterna CA Jet alcune volte come autista altre volte come operatore” “io non ero presente alle 4.00 del mattino e quindi non potevo vedere partire il ricorrente ma l'ho visto rientrare diverse volte a bordo del veicolo CA Jet” la macchine sono piuttosto vecchie quindi ha avuto dei periodi di fermo perché non funzionava” “non sono in grado di quantificare giorni in cui il ricorrente operato sul CA Jet;
“si tratta di una macchina particolare e preferiamo assegnare il personale che è già formato ed ha esperienza. “Dal 2011 sino ad oggi la CA jet è stata usata, con il compito di autista, da 4 o 5 persone tra cui Pubblini”. Pt_2
Il teste ha riferito di avere fatto delle uscite con il ricorrente, che Tes_3
svolgeva mansioni di autista dell'autobotte e di aver fatto mansioni di assistente “era lui che usava i comandi del mezzo e io facevo quello che lui mi diceva di fare”.
Il teste ha dichiarato che era a conoscenza delle altre uscite del ricorrente come autista del CA Jet perché “noi partivamo alle 4 mattino con quasi tutti i mezzi e quell'ora partiva anche l'autobotte vedevo che lui andava via con l'autobotte. Le uscite con l'autobotte erano minimo 2 volte alla
7 settimana, ma potevano essere anche di più anche 4 - 5. Io vedevo che era lui che guidava il mezzo. Fino a quando lavorato lì ho visto che il ricorrente usava il veicolo per gli spurghi con questa frequenza”; ”io sempre visto il ricorrente fare da autista sul CA Jet. Ho Visto anche Persona_1
andare via con lui ma come operatore”
La teste la quale ha sempre svolto mansioni di impiegata tecnica Tes_4
e segue il gestionale aziendale utilizzato per la programmazione dei servizi e l'esecuzione dei servizi, ha riferito “il ricorrente ha fatto anche servizio come autista o come operatore sul CA Jet, non sono in grado di quantificare quanti servizi abbia fatto sia complessivamente sia in ciascun anno. Anche altri dipendenti hanno fatto il servizio come autisti sul CA
Jet, ricordo per es. La teste ha riferito che i servizi svolti Persona_1
mediante l'auto spurgo CA Jet non sono continuativi per tutto l'anno poiché nel periodo primavera estate autunno vengono sospesi in quanto nelle caditoie vengono fatti trattamenti antizanzare. Inoltre “è un servizio che va a periodi si sospende da primavera ad ottobre per la presenza dei trattamenti anti larvali pur precisando che “in precedenza la normativa era meno rigida e alcuni comuni facevano il trattamento e altri no” in ogni caso nel periodo estivo i servizi accessori vengono messi da parte perché in estate c'era la terza raccolta dell'umido, del verde settimanale la programmazione delle ferie.
La teste ha confermato che ciascun operatore a fine servizio deve compilare un rapportino scritto che viene consegnato all'ufficio e che i rapportini sono conservati per la durata di 4 anni
Il teste ha riferito di lavorare per la società convenuta dal 2005 “io Tes_5
lavoravo assieme al ricorrente con la CA Jet, lui guidava il mezzo io facevo da assistente. Con la CA Jet nel 2011 2012 usciva 3-4 giorni alla
8 settimana in comuni diversi. Lui guidava il mezzo e poi scendeva giù per dare una mano nella pulizia delle caditoie. Lui azionava i pulsanti e azionava il braccio con il tubo che si mette dentro la caditoie. Io stavo a terra e seguivo a piedi il mezzo perché le caditoie sono poste a circa 20-30
m una dall'altra. La frequenza dell'uscita con la CA Jet era uguale sia in inverno sia in estate”. Il teste ha poi riferito dell'arrivo di un nuovo collega nel 2013 a cui il ricorrente aveva insegnato il lavoro e quindi di non aver più
fatto uscite con la CA Jet se non saltuariamente “forse una volta all'anno”
il teste si è limitato fornire indicazioni generiche senza essere in Tes_6
grado di precisare la frequenza con la quale veniva utilizzata la cisterna e in particolare anche la quantità di giornate in cui il ricorrente era uscito con la “cisterna”: “io ho visto qualche volta il ricorrente che usciva con la cisterna e cioè la macchina usata per lo spurgo delle caditoie. Non posso dire quante volte l'ho visto uscire con questo mezzo, alla mattina ciascuno timbrava e andava al mezzo chi veniva assegnato nel programma settimanale. Non so dire con quale frequenza venisse usata la cisterna. “Non so dire se ricorrente abbia insegnato ad altri colleghi l'utilizzo della cisterna. Io ho visto uscire il ricorrente come autista con la cisterna, non ho visto altri colleghi uscire come autisti con la cisterna. Ho visto uscire in coppia con il ricorrente signor che ha testimoniato prima di me” Tes_5
Tutti i testimoni hanno confermano che il ricorrente ha svolto mansioni di autista del CA Jet con responsabilità di conduzione dell'impianto riconducibili alla declaratoria del quarto livello.
Le dichiarazioni dei testimoni non sono concordanti sia con riferimento alla frequenza di utilizzo del mezzo in senso assoluto sia sulla quantificazione delle giornate in cui il ricorrente ha svolto mansioni di autista responsabile del funzionamento dell'impianto
9 Il teste a riferito che il ricorrente alla fine del 2012 aveva acquisito Tes_1
una discreta esperienza nella mansione ed era stato ad insegnarla Pt_2
allo stesso Si deve presumere pertanto che tale esperienza Tes_1
derivasse dall'assegnazione non saltuaria del alla mansione in Pt_2
esame nel periodo precedente.
Il teste ha riferito che solo a partire dal 2013 egli aveva fatto uscite Tes_1
con il CA Jet come autista e che in alcune di tali uscite era stato accompagnato dal come operatore. Pt_2
Il teste ha parlato di un minimo di due uscite settimanali (ma con Tes_3
picchi anche di 4-5).
In tutti questi casi il teste ha riferito di avere visto il ricorrente uscire come autista
Il teste ha riferito di avere svolto servizi con il ricorrente come Tes_5
operatore e lui come autista specificando che si usciva 3-4 volte alla settimana nel periodo 2011-2012.
Vi sono quindi due testimoni i quali riferiscono che almeno sino al 2013 il ricorrente svolgeva servizio come autista e conduttore con il mezzo denominato CA Jet e con una frequenza settimanale tra un minimo di 2
e un massimo di 5 uscite. Si può ricostruire pertanto una media ragionevole di 3 uscite settimanali del CA Jet.
Il teste sebbene, come si è detto, non abbia fornito indicazioni Tes_6
numeriche, ha comunque confermato che il ricorrente non era occasionalmente addetto alla conduzione del mezzo CA Jet: “Io ho visto uscire il ricorrente come autista con la cisterna, non ho visto altri colleghi uscire come autisti con la cisterna. Ho visto uscire in coppia con il ricorrente signor che ha testimoniato prima di me” Tes_5
10 I testi indicati dalla parte convenuta hanno fornito indicazioni sulla natura del servizio e sulla variabilità del numero dei servizi sia durante la settimana sia durante i diversi periodi dell'anno. Tuttavia, per quanto riguarda il ricorrente non sono stati in grado di fornire una indicazione più precisa e quindi idonea a contrastare quanto riferito dai testi e sulla Tes_3 Tes_5
frequenza dei servizi del ricorrente come autista del CA Jet.
Peraltro tutti i testimoni sono concordi sul fatto che la azienda convenuta aveva imposto a tutti gli autisti ed operatori di redigere e consegnare un rapportino sull'attività svolta e sul mezzo utilizzato. La teste ha Tes_4
confermato che i rapportini vengono conservati per i soli 4 anni precedenti.
La parte convenuta ha allegato e provato che solo dal 2019 i dati contenuti nei rapportini sono registrati nel programma gestionale adottato dall'azienda convenuta.
E' vero che per il riconoscimento delle mansioni superiori l'onere della prova grava sul lavoratore. Tuttavia il giudicante, nella valutazione critica degli elementi di prova raccolti, può valutare come argomento di prova il fatto che l'azienda convenuta non abbia tenuto conservati, anche al fine di contrastare agevolmente infondate iniziative dei lavoratori, quanto meno i dati sui mezzi utilizzati che possono avere rilevanza per l'inquadramento contrattuale dei dipendenti (è sintomatica sotto questo profilo, anche se non rilevante ai fin della causa, la totale divergenza delle versioni sull'utilizzo degli autocompattatori).
Pertanto, tenuto conto di una media settimanale di 3 uscite con il CA Jet
e con mansioni di autista ed al netto di periodi di ferie e cali di attività nel periodo estivo (peraltro la teste ha riferito che negli anni passati Tes_4
non tutti i Comuni erano “ligi” nel richiedere trattamenti antizanzare) si può
ritenere provato che già alla fine del 2011 il ricorrente avesse maturato i 90
11 giorni di mansioni superiori richiesti dalla contrattazione collettiva per l'attribuzione del superiore livello quarto nel parametro B
Pertanto devono essere accolte integralmente le domande di parte ricorrente come da dispositivo anche con riferimento al successivo diritto al riconoscimento del parametro B del livello quarto in forza della previsione del CCNL sopra citata. I conteggi allegati al ricorso non sono stati specificamente contestati dalla parte convenuta. Deve inoltre essere pronunciata condanna generica per le ulteriori differenze retributive maturate per i titoli sopra specificati sino alla data della presente sentenza.
La parte ricorrente, come da dichiarazione del difensore all'udienza odierna del 29.1.2025, ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta
PQM
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, accerta, che il ricorrente Parte_2
ha diritto dal 1.12.2011 all'inquadramento nel l livello 4/B, Area
Conduzione del CCNL Nettezza Urbana, con passaggio alla posizione parametrale A dal mese di dicembre dell'anno 2016;
2) condanna la società convenuta a pagare al ricorrente la somma di €
21.756,47 a titolo di differenze retributive per errato inquadramento contrattuale, differenze retributive su tredicesime e quattordicesime e TFR, calcolate per il periodo da dicembre 2011 ad agosto 2022,
oltre agli importi relativi alle mensilità maturate successivamente sino alla pronuncia della sentenza, oltre ad interessi legali ed a rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo,
12 3) condanna la società convenuta rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 4.000 per compensi e € 259
per contributo unificato, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 29.1.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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