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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/7/ 2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 8309/2025 promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 9.40 sono presenti l'avv. PAOLO PALMA in sostituzione dell'avv. CIMINO
VALERIA per parte ricorrente nonché l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' . CP_1
Il procuratore dell' rileva che con provvedimento in autotutela datato 3.7.2025 CP_1
l'istituto ha provveduto all'annullamento dell'Ordinanza-ingiunzione opposta;
chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. PALMA aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma insiste nella condanna alle spese di lite con distrazione ex art 93 cpc.
IL GIUDICE
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.45
*********************
Successivamente, alle ore 14.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 8309/2025 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA CIMINO ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, via Marchese di
Villabianca 21, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante protempore - legalmente domiciliato in Roma CP_1
ed elettivamente in Palermo, presso l'Avvocatira dell'ente, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti
Maria Grazia CI e AD GI ZO che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE ex art 22 e ss. LEGGE
689/81)
All'udienza del 18 luglio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
2 ❖ Per l'effetto, annulla l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-000742511 (PROT.
INPS.5502.14/04/2025.0071124).
❖ Compensa per metà le spese di lite e condanna l' a rifondere a parte opponente le CP_1
restante parte che liquida in euro 900,00 oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. VALERIA CIMINO dichiaratasi antistataria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025 il ricorrente, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'Ordinanza-ingiunzione n. OI-000742511 (PROT. .5502.14/04/2025.0071124), CP_1 notificata in data 28.4.2025, con la quale l'ente previdenziale intimava il pagamento (entro
30 giorni) del complessivo importo di € 5.479,05, di cui € 5.470,00 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n 463 del 1983, accertata in riferimento all'annualità 2019 ed € 9,05 a titolo di spese (OI-001553636).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento eccependo, oltre all'omessa notifica dell'atto di accertamento, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazone passiva, avendo cessato il proprio incarico di legale rappresentante della società ià dal 2016. Controparte_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio per la fase cautelare, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale che rilevava che la sanzione oggetto di causa era stata riesaminata e che, avendo l' emesso provvedimento di annullamento in autotutela alla luce delle CP_3
difese avversarie, chiedeva dichiarasi cessata la materia del contendere.
La causa, esaminato il provvedimento depositato dall' , rilevata la sopravvenuta CP_3
carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, sulla scorta della congiunta richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'ente previdenziale e delle incontestate allegazioni in atti (l'ente previdenziale ha depositato il provvedimento di annullamento in autotutela che testuamente dispone: “Esaminato il provvedimento in materia di "Contributi - AZIENDE" notificato in data 28/04/2025 al destinatario dello
3 stesso ( ); Considerato che il summenzionato Parte_1 C.F._1 provvedimento deve essere annullato per la motivazione di seguito esposta;
Nell'ambito del giudizio R.G. 8309/25, , in qualità di opponente, ha contestato Parte_1
l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000742511, emessa a seguito dell'atto di accertamento
5502.25/05/2022.0069922, per l'annualità 2019. Con il primo motivo di opposizione, CP_1
l'opponente sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva e di non essere il rappresentante legale pro tempore per gli illeciti contestati, essendo cessata dalla carica di amministratore Unico della Azienda EUROBOVIN S.R.L. (C.F. ) in data P.IVA_1
26/07/2016. La circostanza risulta confermata dalla lettura della visura camerale storica che si allega (vedasi pag. 12 visura camerale). Pertanto, non può essere Parte_1 considerato responsabile pro tempore per le ritenute omesse considerato, che le stesse si riferiscono ai periodi contributivi 12/2018 e da 01 a 11/2019 (denunce mensili in allegato).
Alla luce di quanto sopra riportato, si propone l'annullamento dell'ordinanza in autotutela, ai fini della richiesta di cessata materia del contendere nel giudizio pendente da parte del legale Incaricato. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE
l'annullamento del provvedimento in oggetto Ordinanza Ingiunzione n. 000742511 protocollo 5502.14/04/2025.0071124”), risulta venuta meno ogni posizione di CP_1
contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della tempestività con cui l' ha CP_3 provveduto ad emettere in autotutela il provvedimento di annullamento, si ritiene equo
4 compensarle per metà condannando l' a rifondere al ricorrente la restante parte che CP_1 viene liquidata come in dispositivio (tenuto conto dell'attività effettivamente espletata) disponendone la distrazione in favore dell'avv. Valeria Cimino che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 18 luglio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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