Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 9 maggio 2022
Decreto collegiale 16 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00703/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in persona dell'Amministratore di Sostegno -OMISSIS-, , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- Soc. Coop. Sociale non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione cautelare:
- in parte qua, del provvedimento prot. n. 10637 del 27.04.2021 con il quale il Comune di-OMISSIS- definiva la compartecipazione a carico del ricorrente in “complessivi € 6.200,00 annui” rimanendo la “restante parte a carico del Comune di-OMISSIS-” ;
- del provvedimento prot. n. 16041 del 21.06.2021 con il quale il Comune ha precisato che detto importo di “€ 6.200,00” è calcolato facendo riferimento a quanto percepito a titolo di pensione di invalidità detratta la “somma di € 500,00” per alcune “voci di spesa”, siccome indicato nel rendiconto anno 2020;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio socio-sanitario residenziale fruito dal ricorrente
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Comune di-OMISSIS- il 3/9/2021:
-in parte qua dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 avente ad oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”,
ovvero, in via subordinata
per la disapplicazione in parte qua dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 avente ad oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto che, stante la mancanza di un pericolo di danno grave ed irreparabile, le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ex art. 55, comma 10, del CPA;
ritenuto, pertanto, di fissare l’udienza pubblica di discussione per il giorno 9 febbraio 2022, restando salva ogni pronuncia in rito, di merito e sulle spese;
ritenuto, infine, che sussistono giustificati motivi per compensare le spese della presente fase cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Fissa l’udienza di merito per il giorno 9 febbraio 2022, ex art. 55, comma 10, CPA;.
Compensa le spese della presente fase cautelare
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.