Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 35404/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 11.10.2023, rimessa al
Collegio con verbale del 19.02.2025 e discussa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(MI), Via Gladioli n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. MARANGONI SUSANNA RITA, presso il cui studio, sito in Milano, Via Luciano Manara n. 15, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
RO (MI), Via Gladioli n. 12, ma domiciliato in Albairate, Via dei Mulini n. 38, rappresentato e difeso dagli Avv.ti FELICE WALTER e LIOTTO CLAUDIA, presso il cui studio, sito in Milano, Via
San Calimero n. 17, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
(nato a [...] l'[...]) ed (nata a [...] il [...]), in Controparte_2 CP_3 persona del curatore speciale, Avv. DAL MASO CRISTINA, che li rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 21.10.2023.
pagina 1 di 15
RESPONSABILITÀ GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL
MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE rassegnate dalle parti e dal curatore speciale all'udienza del
19.02.2025:
1. Confermare ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei minori nato a [...]
Milano l'8.4.2019 ed nata a [...] il [...]al Servizio Sociale del Comune di CP_3
RO;
2. confermare la limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
3. Disporre che i Servizi affidatari del Comune di RO (il nucleo è residente in [...] scala H interno 124) in collaborazione con il curatore speciale nominato e con le competenti ASST provvedano a:
- Mantenere allo stato i bambini collocati presso la madre;
- Organizzare e scandire incontri tra i bambini e il papà con le modalità più opportune prevedendo alo stato, , viste anche le precarie condizioni abitative paterne che non sia previsto il pernottamento e che gli incontri avvengano nella misura di due alla settimana ( uno infrasettimanale e uno nel fine settimana) e che nell'incontro infrasettimanale partecipi anche l'educatore con delega ai SS di diversamente modularli, sentiti i genitori, tenuto conto dell'evoluzione delle situazione e degli interventi attivati
Verificare la disponibilità del ad una presa in cario presso il SERD previa valutazione CP_2
4. I genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli;
5. Disporre che la madre, genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
pagina 2 di 15 d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Disporre che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Disporre che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei figli con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8. Disporre che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
9. Disporre che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità
Giudiziaria competente, indicando anche tramite il curatore speciale la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
10. Invitare entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
pagina 3 di 15 11. Confermare a carico del padre con decorrenza da ottobre 2024 l'obbligo di versare alla madre per il mantenimento dei due bambini entro il 20 di ogni mese l'importo di 450,00, euro mensili (225,00 euro a figlio) oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione ottobre 2024.
15. Confermare a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno che non necessitano di preventivo consenso come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui di seguito trascritte
1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
2. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
3. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
16. Confermare che l'Assegno Unico universale per i minori ed ogni aiuto statale/ regionale / comunale stanziato nel loro inetresse sia percepito per intero dalla madre;
Curatore e difesa paterna hanno altresì chiesto l'attivazione dell'ADM presso il contesto materno al fine di supportare i minori e di favorire gli incontri con il papà; richiesta alla quale la difesa materna si
è opposta per le fatiche che ne deriverebbero per la madre e per la figlia maggiore nata da altra relaizone.
I procuratori dei genitori hanno chiesto, infine, che la durata della limitazione della responsabilità genitoriale fosse limitata ad un anno, mentre il curatore che non fosse inferiore a un anno e mezzo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una convivenza more uxorio dal 2017 al 2023 e dall'unione sono nati
, l'08.04.2019, ed , il 02.08.2020, riconosciuti da entrambi i genitori. CP_2 CP_3
pagina 4 di 15 Con ricorso depositato in data 10.10.2023 ha chiesto a questo Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento dei figli minori in via super esclusiva alla madre, il collocamento degli stessi presso l'abitazione materna e la regolamentazione del diritto di visita paterno ritenuta più opportuna, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori mediante una somma mensile non inferiore ad € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 07.02.2024, celebratasi dinnanzi al GOT, i genitori hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio:
- affidamento condiviso dei figli minori;
- in via provvisoria, fino alla prossima udienza, al fine di tranquillizzare il figlio CP_2 dell'esclusività della relazione paterna, il padre si impegna a vedere i minori senza la presenza dell'attuale compagna, e precisamente: due volte alla settimana il padre andrà a prendere i minori dall'uscita, alle ore 15.45, e li terrà con se fino alle ore 19,00 provvedendo ad accompagnarli presso la residenza della madre prima di cena, tutti i fine settimana nella giornata del sabato il padre andrà a prelevare i minori dalla residenza materna alle ore 10.00
e li terrà con sé sino fino alle 19.00 riportandoli presso la casa della madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.03.2024 si è CP_1 costituito in giudizio e, contestando quanto asserito da parte attrice, ha chiesto di disporre l'affidamento dei figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, il collocamento degli stessi presso la madre e la regolamentazione delle frequentazioni con il padre (a fine settimana alternati con pernottamento, oltre a due giorni infrasettimanali da concordare di volta in volta, dall'uscita della scuola alle ore 15:45 sino alle ore 19:00 con accompagnamento presso l'abitazione materna prima di cena), ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori mediante la somma mensile di € 400 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti sono comparse all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 12 maro 2024 e con ordinanza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 28.03.2024 il Giudice delegato ha provveduto come segue:
A fronte di ricorsi introduttivi che nulla evidenziavano sulla situazione complessiva del nucleo famigliare i fatti emersi in udienza (l'accesissima conflittualità tra genitori non gestita alla presenza dei minori e neppure in udienza, la incidenza che la nuova relazione di convivenza che il padre intrattiene con , ex compagna del fratellastro e la riferita denuncia PE presentata dal figlio maggiore di lei nei confronti della donna per maltrattamenti) impone l'adozione di provvedimenti provvisori a tutela dei minori nato a [...] l'[...] ed Controparte_2 CP_3
nata a [...] il [...] ex art. 473 bis. 2 e 8 c.p.c provvedendo a limitare la responsabilità
[...] genitoriale di entrambi i genitori, a delegare ai SS del Comune di RO indagini sul nucleo ed a nominare ai bambini un curatore speciale come meglio dettagliato in dispositivo.
Allo stato attuale i due bambini vivono con la mamma e non hanno alcuna relazione con il papà.
Quanto al loro mantenimento tenuto conto che dalle dichiarazioni dei genitori- non supportate da alcun documento – emerge che
- , madre anche di un'altra minore – che non è chiaro dove e con chi viva-, ha da Parte_1 poco reperito una nuova attività lavorativa presso Temu, con retribuzione di circa 950,00 euro al mese. Vive con i minori in un alloggio in affitto con canone mensile euro 250,00/260,00 -che ha dichiarato di non corrispondere da quattro mesi.
pagina 5 di 15 - : ha riferito di aver versato dall'uscita di casa per i minori 200,00 euro ogni due CP_1 settimane. E' titolare di un'impresa edile “Edil Valla”, ha dichiarato ho una dichiarazione da
33.813,00 non so quanto corrisponde al netto, Non ho dipendenti, lavoro da solo, faccio poso i pavimenti, faccio ristrutturazione, faccio impianti elettrici, idraulici, mio padre è muratore e mi Co dà una mano. ADR io abito a Milano con la mia compagna ho locato con in via transitoria mese per mese un appartamento e pago un affitto di euro 1.800,00, la mia compagna lavora in una mensa con un contratto a tempo indeterminato. Sto per locare un appartamento in Varese al costo di 550,00 al mese, mi dichiaro disponibile a versare per il mantenimento dei bambini euro 400,00.
Il 730/23 relativo ai redditi 2022 depositato non è debitamente compilato né risulta trasmesso alla Agenzia dell'Entrate.
Gli scarni ed incompleti dati forniti da entrambi i genitori portano a porre a carico del padre, sulla falsariga di quanto l'uomo ha dichiarato di versare spontaneamente, con decorrenza dalla data della domanda, e quindi dalla mensilità di ottobre 2023, l'obbligo di versare alla madre per il mantenimento dei due bambini entro il 20 di ogni mese l'importo di 450,00, euro mensili (225,00 euro a figlio) oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione ottobre 2024.
I genitori dovranno concorrere nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno obbligatorie per i bambini come da Linee guida riportate in dispositivo.
L'Assegno Unico Universale per i minori ed ogni aiuto statale/ regionale / comunale stanziato nel loro inetresse dovrà essere percepito per intero dalla madre con cui i due bambini stabilmente convivono.
Entrambi i genitori devono provvedere al deposito della dichiarazione sulle informazioni economiche ex art 473 bis. 18 c.p.c. di cui al seguente link https://tribunalemilano.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/03_Informazioni_sulle_condizioni_ec onomiche_e oltre che della documentazione indicata nei termini indicati Email_1 in dispositivo.
P.Q.M.
Letti gli artt.473 bis. 2,8, 21 e 22 c.p.c. così provvede
1. Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei minori nato a [...]
Milano l'8.4.2019 ed nata a [...] il [...]al Servizio Sociale del Comune CP_3 di RO;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
3. Dispone che i Servizi affidatari del Comune di RO (il nucleo è residente in [...] scala H interno 124) in collaborazione con il curatore speciale nominato e con le competenti ASST provvedano a:
- Mantenere allo stato i bambini collocati presso la madre;
- Procedere a visite domiciliari presso il domicilio materno;
- Raccogliere informazioni dagli insegnati dei minori ( va a scuola CP_3
RO scuola materna rododendri sezione blu e le maestre si chiamano e Per_2
pagina 6 di 15 ; scuola materna rododendri sezione gialla va a scuola Per_3 CP_2 CP_3
RO scuola materna rododendri sezione blue le maestre si chiamano e Per_2
scuola materna rododendri sezione gialla e ) e Persona_4 Per_5 Per_6 dal pediatra di base;
- Procedere a colloqui conoscitivi con i genitori e con gli altri adulti di riferimento per i minori (la nonna materna, la zia materna e la nonna paterna) specificando se possano svolgere un ruolo di facilitazione nella comunicazione tra genitori e di gestione dei bambini;
- Trasmettere il divieto di avvicinamento riferito dal padre in udienza disposto nei confronti della sig. ra , compagna convivente con il PE
, ai figli e vuti dalla relazione con CP_2 Per_7 Per_8 Per_9 PE0
- Organizzare e scandire incontri tra i bambini e il papà con le modalità più opportune con possibilità di attivare un ADM nel contesto materno anche al fine di facilitare la relazione dei bambini con il papà;
- Attivare un percorso valutativo presso il SERD per il padre;
- Trasmettere una relazione entro il 30 luglio 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio per i minori;
4. I genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli;
5. Dispone che la madre, genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 7 di 15 pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei figli con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
9. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando anche tramite il curatore speciale la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
10. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei
Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
11. Nomina ex art 473 bis. 8, II c.p.c. l'avv Cristina Dal Maso del Foro di Milano curatore speciale dei minori a cui va delgato il compito di rappresentarne in giudizio gli interessi nella temporanea incapacità dei genitori di farlo autonomamente e di coordinarsi con i SS nello svolgimento dell'attività di indagine delegata e dell'attivazione degli interventi disposti segnalando al Tribunale eventuali provvedimenti da adottare nell'interesse dei minori in modifica di quanto disposto;
12. Assegna al curatore termine per costituirsi in giudizio fino al 15 maggio 2024;
13. Assegna alle parti termine fino al 10 settembre 2024 per il deposito delle memorie ex art. 473 bis. 27 c.p.c.
pagina 8 di 15 14. Pone a carico del padre con decorrenza da ottobre 2024 l'obbligo di versare alla madre per il mantenimento dei due bambini entro il 20 di ogni mese l'importo di 450,00, euro mensili
(225,00 euro a figlio) oltre rivalutazione di legge, prima rivalutazione ottobre 2024.
15. Pone a carico dei genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno che non necessitano di preventivo consenso come da Linee Guida (…)
16. Dispone che l'Assegno Unico universale per i minori ed ogni aiuto statale/ regionale / comunale stanziato nel loro inetresse sia percepito per intero dalla madre;
17. Dispone che entrambi i genitori depositino entro il 30 aprile 2024 le informazioni sulle condizioni economiche indicate in parte motiva;
18. Rinvia il procedimento all'udienza del 17 settembre 2024 ore 12.00
19. Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario e al curatore Controparte_5 speciale avv. Cristina dal Maso
All'udienza del 17.09.2024 il Giudice, sentite le parti, ha così provveduto:
Letta la relazione dei SS in cui chiedono altri tre mesi per il deposito di una relazione completa
Ritenuto ad integrazione dei provvediemnti adottati il 23 marzo 2024 richiedere ai SS affidatari del
Comune di RO, in collaborazione con i SS del Comune di Albairate di
- Procedere a vista domiciliare presso l'abitazione paterna Il padre dichiara: la mia compagna è incinta al quarto mese. Per_1
- Procedere a colloqui conoscitivi con la campagna convivente del padre, , in attesa del figlio del dando atto che la donna è già seguita dai SS del Comune di Magenta con CP_2 delega a coordinarsi con i predetti SS al fine di raccogliere informazioni vista la volontà del padre di veder i bambini in sua presenza
- Attivare un'educativa domiciliare presso il domicilio materno che possa anche facilitare gli incontri con il padre secondo tempi e modi stabiliti dai SS come da delega già stabilita
- Depositare una relazione di aggiornamento al 10 febbraio 2025
All'udienza del 19.02.2024 il Giudice, dichiarata chiusa l'istruttoria, sulle conclusioni precisate dalle parti (che hanno rinunciato ai termini per le memorie ex art. 473-bis.28 c.p.c.) ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
***
L'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto nelle conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del
19.02.2025 dai genitori e dal curatore speciale dei minori, in adesione alle conclusioni dei Servizi sociali, debba essere confermato l'assetto attualmente vigente in punto di responsabilità genitoriale, così come disposto dal Giudice delegato con ordinanza emessa il 28.03.2024.
Invero, dalla relazione di aggiornamento dei SS del Comune di RO è emerso che la conflittualità della coppia genitoriale, seppur attenuata dalla tragica perdita che ha colpito la famiglia del sig. CP_2
(il fratello è improvvisamente deceduto), continua ad essere alimentata dalle divergenti prospettazioni dei genitori in ordine alle modalità di frequentazione padre-figli e all'impatto che detta frequentazione pagina 9 di 15 può avere sulla condizione psicofisica dei minori (cfr. relazione dei SS del 12.02.2025 depositata dal curatore speciale il 19 febbraio 2025).
In particolare, quanto alla figura paterna, deve osservarsi che il sig. , sebbene manifesti con CP_2 insistenza la volontà di trascorrere del tempo con i figli presso la propria abitazione, non abbia nei fatti dimostrato di investire, con costanza e responsabilità, nel rafforzamento della relazione con i bambini, essendo la frequentazione caratterizzata da discontinuità e scarso interesse paterno verso la necessità di concedere a ed momenti a loro esclusivamente dedicati (cfr., ad es., l'episodio CP_2 CP_3 descritto nella relazione dei SS del 12.02.2025, relativo al pranzo organizzato per il 26 dicembre presso l'abitazione della sorella del padre, in cui quest'ultimo ha imposto la presenza della sua nuova compagna, così indirettamente rinunciando a vedere i propri figli che la madre ha rifiutato di portare).
Quanto alla figura materna, invece, la sig.ra ha mostrato timore e diffidenza rispetto al contesto Pt_1 familiare del sig. , rappresentando come la difficile situazione della nuova compagna del padre e CP_2 il rapporto con il di lei figlio possano essere fonte di pregiudizio per la crescita di ed . A CP_2 CP_3 tal proposito, gli stessi SS hanno evidenziato come fattore di preoccupazione siano proprio “la condivisione degli spazi tra (figlio diciassettenne della compagna del padre n.d.r) ed i bambini” Per_7
e il nuovo assetto che il nucleo paterno dovrà inevitabilmente assumere con la nascita del futuro figlio della coppia.
Alla luce delle suddette considerazioni e della complessità che caratterizza i legami familiari del nucleo allargato in questione, deve essere confermato l'affido di ed al Comune di RO, CP_2 CP_3 conferendo espressa delega ai SS dell'Ente Affidatario di garantire la prosecuzione di tutti gli interventi già attivati in favore dei genitori e dei minori.
A ciò consegue altresì la limitazione della responsabilità di entrambi i genitori per un periodo di 18 mesi rispetto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative a salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative (comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori), come meglio dettagliato in dispositivo.
Con particolare riferimento al collocamento dei minori, tenuto conto che entrambi i genitori concordano sul collocamento prevalente presso e con la mamma, considerato che i SS hanno evidenziato che la madre rappresenta la “figura primaria e prevalente nella cura e nella gestione quotidiana di ed ” (cfr. relazione dei SS del 29.07.2024), il Collegio ritiene che il CP_2 CP_3 collocamento prevalente dei bambini presso e con la mamma rappresenti attualmente l'assetto maggiormente tutelante per gli stessi, potendo, dunque, in assenza di elementi di pregiudizio per gli stessi, disporsi in conformità alle conclusioni congiunte delle parti e alle statuizioni provvisoriamente assunte con ordinanza del 28.03.2024.
Con riferimento, invece, alla regolamentazione delle visite padre-figli, ritiene il Collegio sia rispondente all'interesse dei minori confermare, come congiuntamente richiesto dalle parti, l'incarico già conferito al Servizio sociale dell'Ente Affidatario, il quale dovrà continuare a regolamentare detti incontri secondo le modalità ritenute più opportune, attivando l'ADM nel contesto materno anche al fine di facilitare la relazione dei bambini con il papà.
Invero, secondo gli operatori, “Il rapporto dei minori con la figura paterna necessita ancora di una opportuna esplorazione, in un primo momento alla presenza della figura educativa”, che accompagni il pagina 10 di 15 padre “nella costruzione di un rapporto esclusivo con i figli e crei condizioni opportune alla frequentazione dei minori della casa paterna alla sola presenza del padre” (cfr. relazione dei SS del
29.07.2024).
Tenuto conto, peraltro, della precarietà della soluzione abitativa paterna, appare opportuno, allo stato, rinviare l'introduzione del pernottamento a quando il padre potrà garantire ai minori tempo e spazi che siano adeguati all'età degli stessi e convergenti anche con le esigenze degli altri componenti del nucleo allargato. Le frequentazioni dovranno quindi avvenire, almeno in un primo momento, per due volte alla settimana, l'una infrasettimanale quando il padre andrà a prendere i bambini all'asilo e l'altra durante il weekend avendo cura di organizzare attività che coinvolgano i bambini e dedichino loro la giusta attenzione, come suggerito dai SS (cfr. relazione del 12.02.2025).
Il Collegio ritiene, dunque, necessario confermare la delega già conferita al Servizio sociale del
Comune di RO, il quale, in collaborazione con le competenti ASST, dovrà provvedere a:
- mantenere i minori collocati presso la madre;
- proseguire con i colloqui con i genitori e gli altri adulti di riferimento per i minori (la nonna materna, la zia materna e la nonna paterna), prevedendo regolari incontri di aggiornamento con tutti gli operatori coinvolti nella vicenda;
- organizzare e scandire gli incontri tra i bambini e il papà secondo le modalità ritenute più opportune, prevedendo, allo stato, che non avvenga il pernottamento presso il padre e che gli incontri padre-minori avvengano nella misura di due volte alla settimana (una infrasettimanale e una nel fine settimana) e che nell'incontro infrasettimanale partecipi anche l'educatore, con espressa delega ai SS di diversamente modulare detta regolamentazione, sentiti i genitori e tenuto conto dell'evoluzione della situazione familiare e degli interventi attivati;
- attivare/ proseguire l'educativa domiciliare presso il domicilio materno, che possa supportare i minori a casa della mamma e facilitare gli incontri con il padre secondo tempi e modi stabiliti dai SS come da delega già stabilita;
- attivare un percorso valutativo presso il SERD per il padre i cui esiti dovranno essere tenuti in considerazione al fine della calendarizzazione degli inocntri con il genitore.
Il contributo nel mantenimento dei figli minori.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli, integralmente adesive delle statuizioni già rese con ordinanza del 28.03.2024, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Dalla documentazione acquisita agli atti, infatti, si evince che la sig.ra madre anche di un'altra Pt_1 minore, ha recentemente reperito un'attività lavorativa che le garantisce una retribuzione di circa € 950 al mese e vive con i minori in un alloggio per il quale sostiene un canone di locazione pari a circa €
250/260; il sig. , invece, è titolare di un'impresa artigiana denominata “Edil Valla”, ha CP_2 dichiarato di aver prodotto nel 2022 un reddito complessivo lordo pari ad € 33.813 e vive con la nuova compagna e uno dei figli di lei in un immobile sito in Albairate, per il quale sostengono un canone di pagina 11 di 15 locazione pari ad € 700 (ridotto, come da scrittura privata di cui al doc. 6, ad € 400 per il periodo intercorrente tra giugno 2024 e dicembre 2025).
Pertanto il Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, confermando quanto già disposto dal Giudice delegato con ordinanza del 28.03.2024.
Come da accordo raggiunto dalle parti, l'AUU continuerà ad essere percepito interamente dalla madre.
Le spese di lite.
Le spese di lite, tenuto conto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Conferma l'affidamento dei minori (nato a [...] l'[...]) ed Controparte_2 CP_3
(nata a [...] il [...]) al Servizio Sociale del Comune di RO;
[...]
2. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori per un periodo di 18 mesi con riferimento alle decisioni di maggior interesse per i figli relative a salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative, comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
3. Incarica i Servizi sociali dell'Ente Affidatario (il nucleo è residente in [...], scala H, interno 124) – in collaborazione con le competenti ASST – di provvedere a:
• mantenere i minori collocati presso la madre;
• proseguire con i colloqui con i genitori e gli altri adulti di riferimento per i minori (la nonna materna, la zia materna e la nonna paterna), prevedendo regolari incontri di aggiornamento con tutti gli operatori coinvolti nella vicenda;
• organizzare e scandire gli incontri tra i bambini e il papà secondo le modalità ritenute più opportune, prevedendo, allo stato, che non avvenga il pernottamento presso il padre e che gli incontri padre-minori avvengano nella misura di due volte alla settimana (una infrasettimanale e una nel fine settimana) e che nell'incontro infrasettimanale partecipi anche l'educatore, con espressa delega ai SS di diversamente modulare detta regolamentazione, sentiti i genitori e tenuto conto dell'evoluzione della situazione familiare e degli interventi attivati;
• attivare/ proseguire l'educativa domiciliare presso il domicilio materno, che possa supportare i minori a casa della mamma e facilitare gli incontri con il padre secondo tempi e modi stabiliti dai SS come da delega già stabilita;
• proseguire il percorso valutativo presso il SERD per il padre i cui esiti dovranno essere tenuti in considerazione al fine della calendarizzazione degli inocntri con il genitore .
4. I genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura e alla gestione ordinaria dei figli;
pagina 12 di 15 5. Dispone che la madre, genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario e all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es. laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby-sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
6. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
7. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentiti i minori, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei figli con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
pagina 13 di 15 residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
8. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
9. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
10. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario e dei
Servizi Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale.
11. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre, con decorrenza da ottobre 2024 ed entro il 20 di ogni mese, l'importo di € 450 mensili
(€ 225 a figlio), oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione ottobre 2025).
12. Conferma a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno che non necessitano di preventivo consenso, individuate come da Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 e qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 14 di 15 13. Dispone che l'AUU e ogni aiuto statale/regionale/comunale stanziato nell'interesse dei minori sia percepito per intero dalla madre;
14. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 12 marzo 2025.
Si comunichi anche ai Servizi sociali del Comune di RO.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Cosmai
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