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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9348/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BORRA MICHELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. BETTANINI TOMMY Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: le parti chiedono pronunciarsi il divorzio con conferma delle condizioni di separazione, salvo le seguenti modifiche:
- aggiunta del pernotto al lunedì sino al riaccompagnamento a scuola;
- a decorrere dal mese di gennaio 2025, aumento del mantenimento per complessivi € 725 mensili, da versare entro il 26 di ogni mese;
- per le cerimonie della Cresima di , ferma la partecipazione di entrambi i genitori, dei Persona_1 festeggiamenti si occuperà il padre nella giornata di sabato, la madre nella giornata di domenica;
pagina 1 di 3 - spese compensate, con rinuncia ai termini conclusivi e impugnazioni,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.7.2024, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in GA RA (Bs) il Controparte_1
25/05/2013, da cui erano nate le figlie ed rispettivamente il 2.3.2024 e il 1.1.2017, Per_1 Per_2
premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in data 18.7.2019 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 14.1.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2019), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze delle figlie, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 2 di 3 eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in GA RA (Bs) il 25/05/2013, iscritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2013, n. 3, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9348/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BORRA MICHELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. BETTANINI TOMMY Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: le parti chiedono pronunciarsi il divorzio con conferma delle condizioni di separazione, salvo le seguenti modifiche:
- aggiunta del pernotto al lunedì sino al riaccompagnamento a scuola;
- a decorrere dal mese di gennaio 2025, aumento del mantenimento per complessivi € 725 mensili, da versare entro il 26 di ogni mese;
- per le cerimonie della Cresima di , ferma la partecipazione di entrambi i genitori, dei Persona_1 festeggiamenti si occuperà il padre nella giornata di sabato, la madre nella giornata di domenica;
pagina 1 di 3 - spese compensate, con rinuncia ai termini conclusivi e impugnazioni,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.7.2024, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio con celebrato in GA RA (Bs) il Controparte_1
25/05/2013, da cui erano nate le figlie ed rispettivamente il 2.3.2024 e il 1.1.2017, Per_1 Per_2
premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in data 18.7.2019 era stata omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 14.1.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2019), è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze delle figlie, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 2 di 3 eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in GA RA (Bs) il 25/05/2013, iscritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2013, n. 3, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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