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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Roberta Santoni Rugiu presidente dott. Flavio Baraschi consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 762/2023
promossa da
appellante Parte_1
Avv. Ilaria Raffanti Avv. Marco Fallaci contro
appellata CP_1
Avv. Mario Andreucci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 289/2023 del Tribunale di Lucca Sezione Lavoro, pubblicata il 12.10.2023.
All'udienza del 10.10.2024, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
Il Collegio è chiamato a giudicare sull'appello promosso dall' avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Lucca che, in accoglimento del ricorso della parte privata, ha:
- dichiarato il diritto del ricorrente a beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 77-84 L. n. 190/2014 (riduzione dei contributi del 35% dell'imprenditore in regime di contabilità forfettaria);
- accertato l'errato pagamento del contributo fisso per l'ultimo mese del 2017 originato dalla errata retrodatazione della domanda di accesso alla predette agevolazione dal 2017, anziché dal 2018;
- dichiarato l'illegittimità della revoca di tali agevolazioni e non dovuta la maggiore contribuzione alla Gestione Commercianti per l'importo di € 12.000;
-compensato le spese processuali tra le parti.
1 Sulla scorta della documentazione in atti, la vicenda può così sintetizzarsi: ha iniziato l'attività commerciale il 14.12.2017 in regime di Parte_2 contabilità semplificata ed è iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti con decorrenza dal 14.12.2017. Nel 2018 ha aderito al regime forfettario ed il 16.01.2018 ha presentato domanda di accesso alle agevolazioni previste dall'art. 1 commi 77-84 L. n. 190/2014 (riduzione dei contributi fissi del 35% dell'imprenditorie in regime di contabilità forfettaria). Il 17.01.2018 lo studio del suo commercialista ha chiesto il ricalcolo dei contributi
“Commercianti-Riduzione contributi per regime agevolato” e la richiesta è stata respinta perché non risultava presentata la domanda di agevolazione da cassetto previdenziale (all. A ricorso ). Pt_1
A seguito della comunicazione del numero di protocollo della domanda da parte dello studio del commercialista la richiesta è stata accolta il 09.08.2018 (all. B ricorso
). Pt_1
Il 09.02.2018 lo studio del commercialista ha inviato testuale comunicazione: “ In data 16.1.2018 abbiamo inviato richiesta agevolazioni previdenziali per la riduzione dei contributi . A tutt'oggi sul sito è ancora presente l'importo intero. Vista Pt_1
l'imminente scadenza si richiede il ricalcolo dei contributi.” (all. C ricorso ). Pt_1
L' , preso atto, ha dunque ricalcolato la riduzione dei contributi fiss 35% per Pt_1
l'unica rata del 2017, con scadenza il 16.02.2018, che veniva pagata il 15.02.2018. Verificati i dati fiscali ed il modello Unico 2018 e preso atto che nel 2017 la ditta aveva adottato la contabilità semplificata - ostativa alla agevolazione contributiva - l' , il 05.02.2022, ha comunicato alla ditta l'indebita fruizione del regime Pt_1 agevolato ed il successivo recupero della contribuzione dovuta e non versata per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021. Il 05.07.2022 la ditta ha versato l'importo della contribuzione relativa al 2017 non versata.
Il Tribunale di Lucca, motivando l'accoglimento del ricorso, ha innanzitutto rilevato a sostegno della tesi del ricorrente, che le stesse dichiarazioni riportate nel modulo della domanda di accesso al regime agevolato predisposto dall' , prevedono: Pt_1
“- che l'agevolazione avrà effetto dalla data di inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
- che l'agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell'anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di posizione già attiva presso la gestione previdenziale, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
- che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l'accesso non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo”. Secondo il Tribunale, il ricorrente era un soggetto titolare di posizione già attiva presso la gestione previdenziale (dal 14.12.2017), quindi la domanda presentata il 16.01.2018, entro cioè il termine di decadenza del 28.02 dello stesso anno, ricadeva nella seconda previsione e l'agevolazione avrebbe dovuto avere effetto dal mese di gennaio del 2018. Il Giudice di primo grado, ha poi argomentato che, anche ammettendo che il ricorrente, tramite lo studio del proprio commercialista, chiedendo la determinazione del contributo in tempi compatibili con il versamento possa avere indotto il
2 personale dell' a ritenere che la sua domanda di adesione al regime agevolato Pt_1 fosse relativa al 2017, la stessa domanda di adesione era chiara nell'indicare che la domanda introdotta il 16.01.2018 potesse dare accesso alle agevolazioni per il 2018, essendo il ricorrente già iscritto alla gestione dal 2017. Secondo il Tribunale, l'istituto sarebbe incorso in un errore nel ricalcolare la contribuzione del 2017, mentre il ricorrente sarebbe stato in buona fede, avendo inoltrato la domanda entro il 28.02.2018 e, successivamente alla comunicazione dell' , il 15.02.2018 avendo pagato la differenza tra il dovuto e quanto versato Pt_1 per il 2017 sulla base del bollettino precompilato.
Con l'appello introduttivo di questo giudizio l' ha contestato l'erronea Pt_1 argomentazione del Tribunale in particolare deducendo l'erronea, falsa applicazione dell'art. 1 comma 77-84 della L. 23 dicembre 2014 n.190, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015 n.208 art. 1, comma 111 ss. nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie – travisamento dei fatti da parte del Giudice di prime cure. Nello specifico, ha negato che sia intervenuto alcun errore da parte dell'Istituto il quale avrebbe solo dato corso alla richiesta del che aveva chiesto Parte_2
l'applicazione delle agevolazioni fin dal 2017. Difatti, presentata la domanda il 16.01.2018, il 09.02.2018 tramite il Parte_2 suo commercialista, ne ha sollecitato l'esame rilevando a sostegno l'imminente scadenza della rata (l'unica rata in scadenza era quella del 2017, al 16.02.2018) e solo una volta che è stata rideterminata ha provveduto al pagamento, potendo corrispondere il pagamento del contributo fisso intero già presente nel cassetto fiscale, come evidenziato nel sollecito. Il Tribunale, secondo , avrebbe poi errato nell'interpretazione delle istruzioni Pt_1 dell'Istituto che consentono ai titolari di impresa di nuova costituzione di far retroagire l'applicazione dall'iscrizione, purché la domanda telematica pervenga tempestivamente. In particolare, l' ha richiamato a sostegno di tale assunto la circolare n. Pt_1
29/2015 3.2, prodotta nella causa, che recita: “3.2 Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione – attraverso la citata procedura telematizzata - al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.”. Di uguale tenore la circolare n. 35/2016. Nel caso in esame la domanda era tempestiva rispetto alla data di iscrizione e quindi nessun errore sarebbe stato effettuato dall' nella riduzione della contribuzione, Pt_1 atteso che essa doveva ritenersi idonea a provocare l'applicazione del suddetto regime a partire dal 2017. La revoca delle agevolazioni sarebbe quindi correttamente intervenuta quando l' ha appreso dalla Agenzia della Entrate i dati fiscali e che Pt_1 il soggetto, in regime di contabilità semplificata nel 2017, non aveva il requisito per l'agevolazione. L'appellato ha contestato le argomentazioni dell' , ritenendole infondate, Pt_1 illogiche e contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza, chiedendo il rigetto del ricorso. L'appellato sottolinea che l' avrebbe errato nell'interpretare la volontà del Pt_1 contribuente e che in ogni caso sarebbe il tenore della stessa legge a prevedere la
3 possibilità di ottenere la riduzione della contribuzione fissa soltanto per l'anno in corso e con presentazione della relativa domanda entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. L'argomentazione dell' secondo cui sarebbero le stesse istruzioni dell' Pt_1 Pt_1 che consentirebbero di far retroagire l'applicazione delle agevolazioni dall'iscrizione sarebbe infondata giacché questo sarebbe vero solo laddove avesse Parte_2 presentato domanda nell'anno durante il quale è stata iniziata l'attività commerciale, ossia il 2017, cosa che tuttavia non è avvenuta, essendo la domanda risalente al 16.01.2018. Anche il pagamento del bollettino con la riduzione già applicata per il 2017, lungi dal costituire una prova della volontà del contribuente di beneficiare delle agevolazioni per l'anno 2017, sarebbe una conseguenza inevitabile dell'errore interpretativo commesso a monte dagli uffici dell' , che poi sarebbe ricaduto Pt_1 sullo stesso contribuente in buona fede.
E' utile richiamare la disciplina che regola la fruizione della agevolazione contributiva in discussione, che costituisce la cornice normativa della fattispecie in esame. La legge n.190/2014 rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” all'articolo 1 comma 76 dispone innanzitutto che “I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84”. I successivi commi, in particolare, prevedono: Comma 77 “ Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. Comma 79 “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. Comma 82 “Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa”. Comma 83 “ Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall' ; i Pt_1 soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la
4 dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 54”. Ciò premesso, ritiene il Collegio che l'appello sia da accogliere e che conseguentemente la sentenza del Tribunale di Lucca debba essere riformata. È infatti pacifico tra le parti che il contribuente non potesse fruire dell'agevolazione contributiva nel 2017, avendo adottato in detta annualità il regime di contabilità semplificata e solo dal 2018 il regime forfettario, requisito legale per l'agevolazione contributiva in esame. È altresì pacifico e documentale che in data 16.01.2018 il contribuente abbia chiesto di fruire dell'agevolazione e che il 09.02.2018 (doc. C ricorso ), tramite il suo Pt_1 commercialista, abbia sollecitato con urgenza l'accoglimento della richiesta e il conseguente ricalcolo dei contributi “vista l'imminente scadenza”. Ora, tale scadenza non poteva che essere quella della rata unica 2017, l'unico contributo in scadenza il cui importo intero era già presente nel cassetto previdenziale, come si dà atto nel sollecito, e che quindi avrebbe già Parte_2 potuto e dovuto pagare. Di seguito, per comodità di lettura, si riporta il passaggio del sollecito in questione:
Senonché anziché versare per intero l'importo della rata unica per il Parte_2
2017 (che avrebbe già potuto corrispondere), ebbe ad attendere il ricalcolo dei contributi da parte dell' prima di effettuare il pagamento – ridotto- tramite Pt_1 modello F24 in data 15.02.2018, entro quindi il termine di scadenza per il pagamento della suddetta rata 2017 fissato in data 16.02.2018. La circostanza è significativa della volontà del contribuente di ottenere la predetta agevolazione anche per l'anno 2017. Né può darsi eccessivo rilievo al contenuto del modulo prestampato utilizzato dal contribuente per la domanda, che ad avviso dell'appellato e dello stesso Tribunale avrebbe escluso a priori l'ammissibilità al regime agevolato per il 2017, posto che la circolare n. 29/2015, di segno contrario, al punto 3.2 avrebbe comunque Pt_1 autorizzato il contribuente, qualora questi avesse adottato sin dal 2017 il regime forfettario (condicio sine qua non), ad ottenere l'agevolazione contributiva per l'anno 2017, atteso che la richiesta di ammissione al regime agevolato sarebbe stata tempestiva rispetto alla delibera di iscrizione. In altre parole, per quanto era dato sapere all'Istituto al momento della presentazione della richiesta, non era da escludersi neppure ex lege che Parte_2 potesse accedere al regime agevolato anche per l'anno 2017, tenuto conto che la richiesta era da ritenersi tempestiva rispetto alla data della delibera di iscrizione. Posto che non vi è prova della supposta buona fede del contribuente, circostanza che sembrerebbe smentita da quanto sin qui riferito e dal fatto che fosse noto all'azienda l'adozione del regime di contabilità semplificata nel 2017, ostativo alla fruizione della agevolazione contributiva in detto anno, è comunque irrilevante se il
5 contribuente abbia in buona fede corrisposto la contribuzione in misura ridotta nel 2017, in forza di un preteso errore attribuito all' . Pt_1
Infatti, in tema di obbligazioni contributive, l'indebita fruizione della agevolazione contributiva - pacifica tra le parti - ha natura oggettiva ed è irrilevante l'eventuale buona fede (comunque indimostrata nel caso in esame) del contribuente o che l'istituto sia o meno incorso in un errore. Il regime contributivo è predeterminato per legge, la materia regolata da norme di natura pubblicistica non è nella disponibilità delle parti, non è condizionato dall'atteggiamento soggettivo del contribuente ovvero dall'errore dell'ente ed è principio generale, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, che “laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata (cfr. Cass. sez. L. sent. n. 13011/2017 e giurisprudenza ivi richiamata). L' , dal canto suo, ricevuta la segnalazione da parte dell' Pt_1 Controparte_2 della carenza dei requisiti per aderire al regime agevolato, ha correttamente rideterminato i contributi ab origine, ripristinando l'imposizione contributiva, sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime. Come previsto dalla legge, è stato pertanto ripristinato il regime ordinario, con impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistono le condizioni di cui all'art. 1 comma 54 L. n. 190/2011, come previsto dal comma 82. L' ha quindi correttamente richiesto al contribuente il recupero del 35% del Pt_1 contributo dovuto, oltre alle sanzioni per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021, provvedendo al ripristino del regime ordinario per l'anno 2022. L'appello merita pertanto accoglimento, la sentenza del Tribunale di Lucca viene riformata, con rigetto del ricorso proposto da L'appellato viene Parte_2 condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, l'attività svolta, applicati i minimi, in complessivi € 4.093,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso CU se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda assorbita, accoglie l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la Pt_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Lucca Sezione Lavoro n. 289/2023 e, in riforma di tale sentenza, rigetta il ricorso di Parte_2
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese dei due gradi a favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 4.093,00, per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso CU se dovuto. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 10.10.2024
La Consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci la Presidente Dott. Roberta Santoni Rugiu
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