Articolo 76 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 75Articolo 77
Versione
27 marzo 1963
Art. 76.
Lo stato dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.
Il militare di truppa del Corpo deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformita' della legge, alla realizzazione delle finalita' di giustizia, di prevenzione e di riadattamento sociale connesse alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e curando ogni altro interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo o in ferma volontaria o rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963