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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4210/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 13/03/2025
Giudice: dott. Luca Pruneti
La causa è chiamata alle ore 10:57
Compaiono:
Per l'avv. FOGGIA ALBERTO Parte_1
Per , l'avv. ORNATI ANDREA , oggi sostituito dall'avv. Ilaria Controparte_1
Rapazzuoli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Foggia conclude anche in via istruttoria come da note conclusive depositate cui rinvia anche per la discussione;
L'avv. Rapazzuoli conclude come da comparsa di costituzione e risposta e discute riportandosi agli scritti difensivi, opponendosi alle istanze avversarie.
A questo punto i difensori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula di udienza.
Il Giudice si ritira per la decisione
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
N. R.G. 4210/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4210/2021 R.G. degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto “contratti bancari (deposito bancario, etc)”
Vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Alberto Foggia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa,
Via della Scuola, n. 1, come da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
- ATTORE OPPONENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, e per essa quale, procuratore (P. IVA , C.F. Controparte_1 P.IVA_2
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, P.IVA_3
elettivamente domiciliata in La Spezia (SP), via Paolo Emilio Taviani, n. 10, come da procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
- CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni
Come da suesteso verbale di udienza.
Premesso in fatto
Con atto di citazione del 05.11.2021 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1150/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 23.07.2021, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad € 45.653,06 oltre spese, compensi ed accessori di legge, in favore di in virtù di un Controparte_2
contratto di cessione.
A sostegno dell'opposizione, ha allegato:
- che difetta in capo all'ingiungente la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, in assenza di pubblicazione dell'intervenuta cessione nel registro delle imprese;
- che non si evince dalla Gazzetta Ufficiale il numero del contratto di cessione riferito all'opponente, con ciò contestandosi che il contratto richiamato sia stato effettivamente oggetto di cessione a Controparte_2
- che, in violazione delle disposizioni del TUB, il contratto espone un TAEG inferiore a quello effettivamente applicato con conseguente nullità della clausola e necessaria applicazione del tasso nominale sostitutivo;
- che nel contratto non è presente o è comunque indeterminata degli interessi moratori, con conseguente illegittimità di richiedere la somma di € 24.209,54.
Si è costituita in giudizio la quale, contestando le asserzioni avversarie Controparte_2 ha concluso nel merito per il rigetto dell'opposizione e, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto:
- che il credito vantato nei confronti dell'opponente è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex art. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del
TUB, i cui obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale;
- che ai sensi dell'art. 58 TUB la cessione si è perfezionata tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che identifica sia temporalmente che causalmente le categorie di crediti che sono transitati nell'operazioni;
- che in sede monitoria sono stati prodotti il contratto di cessione e la lista dei crediti ceduti;
- che sulla quota capitale sono stati calcolati gli interessi di mora al tasso del 15,96%, pattuito all'art. 16 Ritardo dei pagamenti delle condizioni generali di contratto;
- che la consulenza tecnica allegata da controparte è priva di valore probatorio;
- che risulta irrilevante, ai fini dell'art. 117 TUB, la supposta divergenza tra TAEG contrattuale ed effettivo in quanto non comporterebbe in ogni caso nullità contrattuale essendo il predetto indice semplicemente un indicatore di costo;
- che in ogni caso la polizza assicurativa è facoltativa, in virtù del contratto. Con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 05.05.2022, il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposto tentativo di mediazione presso un organismo accreditato.
Stante l'esito negativo della mediazione, il giudice con ordinanza a seguito di trattazione scritta del 08.11.2022 ha concesso i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Con ordinanza del 29.03.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Sono poi seguiti rinvii a causa del carico del ruolo, fino all'odierna udienza del 13.3.2025.
*****
Non persuade l'eccezione di c.d. carenza di legittimazione attiva. È noto che a fronte della contestazione della parte che non ha prestato acquiescenza sul punto, è onere di chi assume di essere cessionario del credito dimostrare la titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, ossia, nel caso, che il diritto di credito in concreto azionato sia incluso nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.
E' stato sostenuto, in tema, che il giudicante, lungi dal limitarsi ad una valutazione aprioristica circa l'idoneità del mero avviso in G.U., è tenuto a sindacare nel merito il contenuto dell'avviso, e, quindi, a stabilire se dallo stesso siano evincibili con sufficiente chiarezza i criteri identificativi dei crediti oggetto di cessione, tali da non lasciar residuare dubbi sull'inclusione della posizione creditoria di cui è causa.
Nel caso in esame, ad onta di quanto sostiene l'opponente, la convenuta soddisfa l'onere su di essa gravante, attraverso la produzione, oltre che dell'estratto della G.U. (doc. 1 monitorio), che contiene espressi e univoci riferimenti, dal punto di vista oggettivo e temporale, alle categorie di crediti oggetto di cessione – del resto sul punto non sono state sollevate eccezioni – sia da quello della provenienza soggettiva del credito. Inoltre,
è stato prodotto il contratto di cessione di crediti intervenuto tra Banca Ifis s.p.a. e
(doc. 4) corredato del certificato notarile di deposito, oltre all'estratto Controparte_2 omissato dell'elenco dei crediti oggetto di cessione. Allo scopo dell'identificazione del credito, inoltre, è significativa la detenzione della documentazione inerente al rapporto principale di cui è causa, avuto riguardo peraltro alla natura dei soggetti professionali coinvolti nell'operazione.
Non persuade, ancora, l'eccezione relativa alla mancata iscrizione della società
[...] all'albo ex art. 106 TUB. A tacersi che l'eccezione è sollevata solo in sede di CP_3
memoria conclusiva, si rileva che essa non investe, invece, la meritando Controparte_2 condivisione l'orientamento giurisprudenziale che consente di delegare le funzioni al mandatario che compie le attività di recupero crediti sotto la supervisione e dietro mandato della società di servicing.
Sono infondate le contestazioni relative al rapporto principale.
Assume l'attore l'errata indicazione, nel contratto di credito al consumo, del TAEG, e la conseguente nullità della clausola con sostituzione di diritto del meccanismo.
Né il presupposto né l'inferenza successiva meritano condivisione.
Come noto, il Tasso Annuale Effettivo Globale (di seguito TAEG) rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso (tra le tante, Cass. n. 39169/2021). Il TAEG non è un tasso in senso stretto, ma un indicatore sintetico del costo (ISC) complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale dell'operazione (Cass. n.
39169/2021; Cass. n. 1034/2022; Trib. Napoli 28.9.2020), e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali, con l'effetto che l'errata indicazione dello stesso, qualora inferiore a quello effettivo, non determina nullità ex art. 117 TUB.
Nel caso di specie, peraltro, il conteggio proposto dalla perizia di parte muove dall'assunto, errato, che il TAEG avrebbe dovuto ricomprendere anche il costo dell'assicurazione, quando dalla disciplina contrattuale emerge con solare evidenza che l'assicurazione non era obbligatoria per i consumatori di età inferiore ai 70 anni, e che quindi – in difetto di elementi di segno contrario – il paciscente ha optato, in esercizio della propria autonomia negoziale, di stipulare anche la polizza non necessaria per l'ottenimento del credito. La presunzione di obbligatorietà della polizza coeva alla stipula del finanziamento non può pertanto, nell'ipotesi in questione, operare.
Non coglie nel segno, infine, la censura relativa alla illeggibilità o indeterminatezza della clausola che determina l'applicazione degli interessi moratori. Il punto 16 delle condizioni generali di contratto prevede espressamente il tasso del 15,96% su base annua, in forma intelligibile e leggibile, benché la scansione del documento prodotta in pct non sia di elevata qualità. Peraltro, il tasso di mora è oggetto di indicazione anche nel documento di sintesi (doc. 5 in carte 5). L'opposizione è per quanto esposto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura della metà, tenuto conto di orientamenti diversi nella giurisprudenza di merito con riguardo ad alcuni dei punti di diritto trattati, e nella residua parte sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, parametri medi le fasi studio e introduttiva, elisa quella istruttoria e minimi parametri per la decisoria vista la contrazione dell'attività processuale espletata dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o reietta, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo;
2) Condanna a rimborsare alla convenuta opposta metà delle Parte_1
spese di lite, liquidate per l'intero in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali
15%, CPA ed IVA se dovuta.
Pisa, il 13.3.2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.