Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4298 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 38558/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio ELavv. MALECI GIANLUCA e ELavv. VISENTIN Parte_1 P.IVA_1
MAURIZIO, elettivamente domiciliata in VIA PAOLO DIACONO 5 MILANO presso il difensore avv.
MALECI GIANLUCA ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio ELavv. SEGHINI SANTINA CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA SETTEMBRINI, 45
20124 MILANO presso il difensore avv. SEGHINI SANTINA CHIARA CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 07/05/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto ELart. 132 n° 4 c.p.c. e ELart. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dalla che ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_2
sito in con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25/10/2023,
[...] CP_1 impugnando le delibere assembleari condominiali assunte in data 04/05/2021, 27/04/2022 e 07/06/2023, perché a
1
Si costituiva il convenuto impugnando e contestando le avverse allegazioni e eccependo in via CP_1 preliminare l'intervenuta decadenza della attrice dal potere di proporre l'impugnativa per le delibere assembleari del 04/05/2021 e 27/04/2022 e comunque la sua carenza di interesse, chiedendo il rigetto delle domande ELattrice.
In via riconvenzionale chiedeva inoltre di accertare e dichiarare:
l'intervenuta decadenza della attrice dal potere di proporre l'impugnativa per le delibere assembleari del
04/05/2021 e 27/04/2022; la esistenza di un debito ELattrice per euro 6.378,48 per spese condominiali e di condannarla al pagamento di detto importo;
l'illegittimità della apposizione da parte ELattrice di tubature sulla facciata senza autorizzazione e CP_3 la condanna a ripristinare i luoghi dopo la intervenuta rimozione delle stesse tubature, nonché ingiungere alla stessa di non posizionarne altre senza previa autorizzazione assembleare.
La causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa Lorenza Zuffada di questa sezione del Tribunale che, alla prima udienza, la differiva per la comparizione personale delle parti e, all'esito della verifica della non sussistenza delle condizioni per addivenire a una conciliazione della lite, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Nelle more, per IL trasferimento del giudice precedentemente assegnatario ad altra sezione di questo Tribunale, la causa veniva definitivamente assegnata a questo giudice che fissava la nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione e, all'esito delle stesse, tratteneva la causa in decisione.
Le parti precisavano le conclusioni come di seguito riportate.
Per parte attrice come da prima memoria ex art171 ter cpc:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
IN LIMINE LITIS:
- sospendere le delibere impugnate per i motivi tutti di cui in narrativa;
- rigettare l'eccezione di decadenza formulata da controparte poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede;
- rigettare l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata da controparte poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede.
IN VIA PRINCIPALE:
- Dichiarare nulle tutte le delibere assunte in data 04/05/2021, 27/04/2022 e 07/06/2023 nelle assemblee ordinarie del in per mancanza originaria degli elementi Controparte_1 CP_1 costitutivi essenziali o per il motivo che si riterrà di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
2 - dichiarare nulle le delibere del 04/05/2021, del 27/04/2022 e del 07/06/2023 per impossibilità ELoggetto nella parte in cui sono state deliberate innovazioni per beni non comuni, ma di proprietà esclusiva
o per il motivo che si riterrà di giustizia;
- dichiarare nulla la delibera del 27/04/2022 e del 07/06/2023 nella parte in cui è stato deliberato di porre a carico della per illiceità o eccesso di potere o per il motivo che si riterrà di giustizia;
Parte_1
- annullare la delibera del 07/06/2023 per contrarietà al regolamento condominiale ed alla legge nell'ipotesi in cui non dovessero ritenersi sussistenti le cause di nullità della stessa e per tutti i motivi dedotti in narrativa.
IN OGNI CASO: rigettare tutte le domande riconvenzionali ex adverso formulate in quanto infondate per tutte le ragioni di cui in narrativa.
Per parte convenuta come da prima memoria ex art171 ter cpc:
Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
1) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della per non aver proposto entro 30 Parte_2 giorni l'impugnativa delle delibere 04.05.2021 e 27.04.2022 (art. 1137 c.c.), accertando e dichiarando che non sussistono vizi che comportino la nullità/inesistenza, per le ragioni esposte in atti;
2) Accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire della società all'impugnazione delle Parte_1 delibere di cui all'atto di citazione, per i motivi dedotti, e quindi rigettare le sue domande, deduzioni ed eccezioni;
3) Rigettare comunque la domanda di sospensione delle delibere impugnate, in quanto totalmente o parzialmente eseguite, per inutilità della sospensione e comunque per l'insussistenza del “periculum in mora” grave ed irreparabile, oltre che per insussistenza del “fumus boni juris”, per tutte le ragioni illustrate in atti;
IN VIA PRINCIPALE – NEL MERITO:
4) Comunque rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, sia di accertamento della nullità/inesistenza, sia di annullamento, per i motivi esposti in atti;
IN VIA RICONVENZIONALE:
5) Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della società per non aver proposto entro Parte_1
30 giorni l'impugnativa delle delibere 04.05.2021 e 27.04.2022, accertando e dichiarando che non sussistono vizi che comportino la nullità/inesistenza, per le ragioni esposte in atti;
6) Accertare e dichiarare che, in base alla delibera assembleare del 07.06.2023, sono dovute da la Parte_1 seconda, la terza e quarta rata delle spese deliberate nel riparto rate di gestione (DOC. 8), pari ad un totale di €
6.378,48, e quindi condannare a pagare l'importo di € 6.378,48, oltre interessi e rivalutazione dal Parte_1 dovuto al saldo effettivo;
7) Accertare e dichiarare l'illegittimità ELapposizione da parte di di tubature sulla facciata Parte_1
3 condominiale senza autorizzazione ed altresì, dopo la rimozione delle medesime, della permanenza di fori sulla facciata stessa e, conseguentemente, condannarla a richiudere detti fori a propria cura e spese definitivamente, altresì ingiungendo alla stessa di non posizionare altre tubature/apparecchi sulla facciata condominiale, senza previa autorizzazione assembleare.
Oggi all'esito delle stesse e della discussione orale, la causa viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che è stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia tra le parti l'attrice impugna le delibere assembleari condominiali assunte in data
04/05/2021, 27/04/2022 e 07/06/2023, perché a suo dire illegittime per vari motivi che saranno di seguito esaminati analiticamente.
Il ha contestato nel merito i vari motivi di impugnazione e articolato sue domande riconvenzionali CP_1 che saranno esaminate di seguito analiticamente.
Vanno preliminarmente disattese nuovamente le istanze istruttorie formulate e reiterate in atti dalle parti perchè tutte comunque irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione relativo a tutte le delibere impugnate, parte attrice eccepisce che si sarebbe in presenza di un condominio minimo e all'assemblea avrebbe partecipato solo uno dei due condomini dello stabile assumendo deliberazioni per entrambi.
In particolare eccepisce che “Il singolo condomino, Sig.ra per delega al Sig. ”, Parte_3 Persona_1 nell'assenza dello stesso attore, avrebbe assunto tutte le delibere impugnate.
Eccepisce di contro il Cndominio che non si sarebbe in presenza di un condominio minimo perché i condòmini sarebbero i seguenti: , quale nudo proprietario;
, quale Parte_1 Persona_1 Parte_3 IA ELimmobile di , quale nudo proprietario;
, Persona_1 Controparte_4 Parte_3 quale IA ELimmobile di Controparte_4
Sostiene quindi che le maggioranze indicate nei verbali assembleari oggetto del presente giudizio terrebbero conto anche dei millesimi ELimmobile di e ELIA . Controparte_4 Parte_3
Per quanto in atti allegato e non specificamente contestato da parte attrice, risulta provata la eccezione di parte convenuta in ordine alla non esistenza di un condominio “minimo” tra le proprietà immobiliari costituenti il complesso condominiale attesa la presenza di almeno tre distinte proprietà immobiliari facenti capo ad altrettanti soggetti e non delle sole due sole unità immobiliari facenti capo ad altrettanti soggetti che, queste ultime sole costituiscono il condominio minimo (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006).
Poiché solo in tale ultimo caso le decisioni debbono essere assunte con il criterio ELunanimità, nel caso in esame invece non emerge la necessità della contemporanea presenza ed assenso unanime di tutti i condomini al momento delle delibere assembleari.
4 Ulteriore conseguenza nel caso in esame è che debbono essere rispettate le regole previste ALart. 1136 cc per la regolare costituzione ELassemblea, quanto ai quorum costitutivi e deliberativi e che di essi occorre rendere conto nel verbale assembleare.
Con la conseguenza che, sotto tale ultimo profilo, da una semplice lettura di tutti e tre i verbali delle assemblee oggetto di impugnativa, si appalesa una irrituale costituzione della assemblea ed emissione delle delibere su quanto oggetto ELordine del giorno, attesa la presenza in assemblea di solo 1 dei 3 proprietari condomini e precisamente il solo proprietario rappresento ALRU . CP_5 Parte_3
In tutti i tre verbali in esame è riportato difatti quanto segue:
“Sono presenti in proprio o per delega i seguenti Signori Condomini, rappresentanti i millesimi a fianco di ognuno indicati:
1. 774,25 mill. proprietà - delega Parte_3 Persona_1
2. 225,75 mill. proprietà - non presente Parte_1 per un totale di millesimi 774,25 su 1.000,00 e presenze in proprio o per delega di 1 condomino su 2 totali”.
Tali verbali offrono una prova presuntiva dei fatti che si affermano essersi verificati durante l'assemblea condominiale e, in primo luogo, della regolare costituzione ELassemblea, che deve essere preliminarmente attestata dal presidente della stessa, previo esame della regolarità della costituzione, con il controllo delle presenze e delle deleghe, ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo, l'esame di queste ultime e la verifica che tutti i condomini siano stati convocati. (Cass. civ. Sez. II, 13/10/1999, n. 11526; Cass. civ. Sez. II,
11/11/1992, n. 12119).
Tanto evidenziato in diritto, dai verbali anzidetti non si rileva alcuna verifica delle presenze e delle deleghe rilasciate dai condomini non presenti e dei soggetti delegati ai fini della verifica della esistenza del quorum costitutivo e di quelli deliberativi e dei soggetti delegati;
né alcun valore hanno a tali fini le deleghe allegate in atti dal convenuto solo al momento della sua costituzione in giudizio, perché in contrasto con il principio di autosufficienza che deve caratterizzare la delibera assembleare.
Con la conseguenza che non è rinvenibile il quorum costitutivo delle delibere de quo e conseguentemente quelli deliberativi, il che comporta la esistenza del vizio di legittimità sollevata da parte attrice che è rilevante sotto il profilo della annullabilità di tutte le delibere rese nelle dette assemblee (cfr: Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n°9839/2021)
Ne consegue, però anche la necessità della loro impugnativa per tale motivo nel termine di 30 giorni previsto ALart. 1137 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 07/03/2005, n. 4806; Cass. civ., Sez. II, 24/07/2012, n. 12930).
Parte convenuta ha eccepito la decadenza di parte attrice dal potere di impugnare le delibere del 04/05/2021 e del
27/04/2022 perché a suo dire impugnate oltre il suddetto termine di legge;
mentre parte attrice non ha provato, come era suo onere ,la persistenza del suo potere al momento in cui ha effettuato l'impugnativa delle stesse delibere.
5 Con la conseguenza che va dichiarata la decadenza di parte attrice dal potere di impugnare le suddette delibere per il motivo sopra esaminato e rigettata la domanda sul punto.
Invece, per tale motivo di impugnativa va accolta la domanda attorea con riferimento a tutta la delibera del
7/06/2023, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione inerenti la stessa.
Con altro motivo di impugnativa parte attrice ha poi eccepito la nullità delle delibere del 04/05/2021 e del
27/04/2022 perché, con la prima di esse al punto 6 ELOdg. si erano approvati i lavori di manutenzione della copertura ammalorata della scala esterna;
mentre con la seconda, sempre al punto 6 ELOdg., si era approvato il preventivo per la sostituzione della copertura del vano scala.
Sostiene difatti parte attrice che esse avrebbero ad oggetto un bene non condominiale, eccependo che detta scala esterna sarebbe priva di nesso strumentale con l'unità immobiliare della attrice, ubicata al piano seminterrato dello stabile e sarebbe in effetti bene in proprietà esclusiva dei condomini del corpo interno del complesso perché posta al servizio esclusivo delle loro unità immobiliari. CP_3
A sostegno della sua tesi fa riferimento al dettato degli articoli 1117 e1124 cc e alla circostanza che il regolamento di condominio non menzionerebbe questa scala esterna nell'elencazione dei beni comuni.
Allega di contro parte convenuta che la scala esterna sarebbe presente sulla facciata frontale ELimmobile condominiale e costituirebbe l'unica via di accesso al tetto condominiale per manutenzioni ordinarie e straordinarie delle grondaie, dei comignoli e del tetto, venendo a costituire così bene condominiale.
Come è stato ripetutamente precisato dalla Corte di cassazione (cfr. da ultimo: Cass. civ., Sez. II, 30025/2024) che: “per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449 e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n. 24189),
e poi che sussista un titolo contrario alla “presunzione” di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare ELoriginario proprietario ad altro soggetto. L'art. 1117 cod. civ., infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune (Cass., Sez.
2, 18/4/2023, n. 10269; Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass.,
Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condòmini che non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle “opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento ELedificio in più proprietà individuali” (Cass., Sez. 2, 6/7/2022,
n. 21440).
E' stato ancora precisato da questa giurisprudenza (cfr. da ultimo: Cass. civ., Sez. II, 30025/2024) che ciò comporta che è al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare ALoriginario unico proprietario e
6 al conseguente frazionamento ELedificio in più proprietà individuali che occorre fare riferimento al fine di verificare la possibilità di superare la previsione di cui all'art. 1117 cod. civ..
Ancora va osservato che l'art.1123, co. 3 c.c., che è norma eccezionale rispetto al criterio generale di cui all'art. 1117 c.c., pone il principio secondo cui nel caso di effettuazione di interventi di carattere manutentivo le relative spese debbono essere sostenute solo da quei condomini che ne traggano effettiva utilità.
Deriva da tali principi la considerazione secondo cui anche l'appartenenza di un determinato bene ad uno solo dei corpi di fabbrica costituenti un complesso condominiale, non comporta automaticamente l'applicazione ELart.1123, co. 3 c.c.– e dunque la costituzione del Condominio parziale – nel caso in cui le spese per esso effettuate siano strumentali al perseguimento di un interesse comune.
Dunque, in mancanza di elementi ricavabili dal titolo o dal regolamento, per verificare se un bene giuridico risulti servente ed accessorio nei confronti di solo alcune unità di un più ampio complesso immobiliare e conseguentemente nei riguardi di solo alcuni gruppi di condomini, è necessario individuare quali siano tutte le effettive utilità che quel bene è in grado di generare in favore dei singoli componenti la compagine condominiale.
Tenuto conto di detti principi va osservato che parte convenuta, a fronte della contestazione di parte attrice, non ha provato che la scala in esame abbia una utilità per tutto il condominio oltre che per la proprietà del Sig.
[...]
né che essa sia menzionata nel titolo che ha dato luogo alla nascita del condominio. Per_1
Invece, proprio dalla fotografia allegata dal sub. doc. 26, risulta evidente che la scala esterna è CP_1 indubbiamente al servizio solamente di tale proprietà ai fini di consentirne l'accesso e non arriva al tetto ELedificio costituente il corpo interno.
La stessa dunque non risulta costituire un bene condominiale perchè per le sue caratteristiche, non è suscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi e ogni decisione in ordine alla sua manutenzione ed alle spese inerenti la stessa esula dalla competenza ELassemblea condominiale.
Con la conseguenza che per i deliberati oggetto di impugnativa presi nelle due assemblee del 04/05/2021 e del
27/04/2022 in merito a detta scala emerge la esistenza del vizio di legittimità sollevata da parte attrice che è rilevante sotto il profilo della nullità delle delibere in esame (cfr: Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n°9839/2021).
Ne consegue, ancora, che per tale vizio non emerge la eccepita decadenza dal potere di farlo valere con l'impugnativa della delibera condominiale ai sensi ELart 1137 cc, che non agisce per le ipotesi di nullità delle delibere assembleari;
nonché l'accoglimento della domanda attrice sul punto.
Parte attrice, poi, con altro motivo di impugnazione ha allegato la nullità della delibera adottata con riferimento al punto 3 ELOdg assembleare del 27/04/2022, concernente l'avallo all'esecuzione dei lavori di distacco e smaltimento delle tubazione delle pompe di calore della correnti lungo la facciata dello stabile ad Parte_1 opera del Sig. e l'addebito per il ripristino e la riparazione della muratura condominiale alla sola Per_1 Pt_4
[...
[...] [
[...]
Di contro il convenuto asserisce la legittimità del deliberato avente ad oggetto quanto in discussione CP_1 tra i condomini fin dal 2021, in precedenti assemblee.
È noto che rientrano sia tra le competenze ELamministratore che tra quelle ELassemblea condominiale la tutela dei beni comuni condominiali e la conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni ELedificio.
Così che in base all'articolo 1130 c.c., comma 1, n. 4 e articolo 1131 c.c. l'amministratore del condominio è legittimato, senza la necessità' di una specifica deliberazione assembleare, ad instaurare un giudizio per la rimozione di opere compiute dai condomini su parti comuni condominiali.
Ma le condotte che vengono contestate al singolo condomino ALassemblea e ALamministratore potrebbero essere comunque l'espressione di una legittima attività svolta nell'esercizio del diritto di godimento e d'uso della proprietà sia individuale che comune, in osservanza di quanto statuito ALart. 1102 c.c. e ALart. 1120 c.c..
Con la conseguenza che nè l'assemblea nè l'amministratore hanno il potere di deliberare o attuare la rimozione di beni di proprietà privata dalle parti comuni condominiali senza aver ottenuto prima un ordine giudiziale in tal senso.
Irrilevante ai fini che ci occupano è quanto accertato nel corso del procedimento penale relativo alla rimozione delle dette tubature, - incardinato nei confronti del signor e poi conclusosi con il provvedimento Persona_1 di archiviazione allegato in atti dal convenuto - atteso che, come costantemente ribadito dalla CP_1 giurisprudenza della Corte di Cassazione(Cfr.: Cass, Sez. V, ordinanza n°12489/2022): “il decreto di impromuovibilità ELazione penale (adottato ai sensi ELart. 408 c.p.p. e ss.) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (nella specie, del giudice tributario), poichè,
a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass., Sez. 5, 13 aprile
2007, n. 8888; Cass., Sez. 5 18 aprile 2014, n. 8999; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34723; Cass., Sez. 5, 21 gennaio 2021, n. 1157)”
Ciò posto va quindi ritenuto che una delibera assembleare, quale quella in esame, che approvi la rimozione delle opere compiute da un , - nel caso di specie le tubature oggetto di causa - si appalesa come nulla CP_1 perché esorbitante dalle attribuzioni ELassemblea condominiale, concernendo opere su beni privati e non condominiali (cfr: Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021).
Va ancora osservato che, come è noto, le attribuzioni ELassemblea del condominio sono circoscritte alla verificazione ed applicazione in concreto dei criteri legali o convenzionali di ripartizione delle spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, nonché per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, oltre che per le legittime innovazioni deliberate dalla maggioranza. Esula quindi dalle attribuzioni ELassemblea il potere di imputare al singolo condomino una determinata spesa pretesamene individuale con l'efficacia vincolante propria della deliberazione assembleare, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela
8 ELente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore e, siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi in termini di nullità. (Cass. civ., Sez. II, 30/04/2013, n. 10196;
Cass. civ., Sez. II, 22/07/1999, n. 7890; Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n. 5717).
Ciò posto, in mancanza di accertamento da parte della autorità giudiziaria della loro eventuale debenza a carico del attore o della sua accettazione espressa del loro onere, anche l'attribuzione a suo carico delle CP_1 spese per la detta rimozione delle tubature e il ripristino e la riparazione della muratura condominiale, si appalesa come affetta da nullità perché esulante dalle attribuzioni ELassemblea condominiale (cfr: Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n°9839/2021).
Con la conseguenza che per il deliberato in esame emerge la esistenza del vizio di legittimità sollevata da parte attrice che, essendo rilevante sotto il profilo della nullità della stessa delibera non incorre nella decadenza dal potere di farlo valere con l'impugnativa della delibera condominiale ai sensi ELart 1137 cc.
Di qui l'accoglimento della domanda attrice sul punto.
Passando poi all'esame delle domande riconvenzionali di parte convenuta va osservato quanto segue.
In merito alla domanda di accertamento e declaratoria di decadenza ELattrice dal potere di impugnare le delibere 04/05/2021 e 27/04/2022 si è sopra detto con riferimento al motivo di annullabilità ed a quelli di nullità sollevati ed emersi in atti, con suo accoglimento per quanto riguarda il primo e rigetto per i secondi.
Quanto invece alla domanda di accertamento, declaratoria e condanna al pagamento di spese condominiali in forza della delibera assembleare del 7/06/2023, va osservato che parte attrice ha eccepito l'intervenuto pagamento delle stesse in corso di causa.
Circostanza che non è stata specificamente contestata da parte convenuta e da essa consegue la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento.
Mentre la domanda del di accertamento della debenza delle somme suddette va rigettata atteso CP_1
l'accoglimento della impugnativa della delibera del 07/06/2023 sulla cui base parte convenuta aveva formulato la sua richiesta.
Va invece disattesa la domanda della attrice di condanna del alla restituzione delle somme versate CP_1 dalla in forza di dette delibere, atteso che la stessa è inammissibile perché è stata proposta solo nel foglio Pt_1 di conclusioni da ultimo allegato in atti di causa, in data 5/5/2025, e dunque tardivamente.
Infine con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto di accertamento e declaratoria ELillegittimità ELapposizione da parte ELattrice di tubature sulla facciata condominiale senza autorizzazione condominiale e di condanna a chiudere i fori provocati dalla rimozione delle stesse sulla muratura condominiale, nonché sulle contrarie allegazioni e difese di parte attrice, va osservato quanto segue.
In punto di diritto, nel caso in esame vengono in rilievo le due differenti discipline dettate dagli articoli 1102 e
1120 c.c.
La Corte di Cassazione, anche da ultimo (Cassazione, sentenza 25790 del 13 novembre 2020), posto che il
9 Codice civile stabilisce diverse limitazioni alle modifiche ed all'uso delle parti comuni, a seconda che vengono apportate dai singoli o deliberate dai partecipanti riuniti in assemblea, ha evidenziato che “l'art. 1102 c.c. e l'art. 1120 c.c. sono disposizioni non sovrapponibili, avendo presupposti ed ambiti di operatività diversi. Le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052)”.
Per quanto riguarda poi la disciplina ELarticolo 1102 c.c. va osservato che tale norma è rivolta ad assicurare al singolo partecipante le maggiori possibilità di godimento della cosa comune condominiale e dunque lo legittima,
- nel rispetto dei due limiti del divieto di mutarne la destinazione e di non impedire il pari godimento agli altri condomini secondo il loro diritto -, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità (Cfr.: Cassazione, sentenza 25790 del 13 novembre 2020).
Peraltro parte attrice ha anche invocato l'applicazione ELarticolo 5, 2°comma del regolamento di condominio che testualmente dispone che: “Ciascun Condomino potrà eseguire nei locali di sua proprietà le modifiche interne che credesse di apportare tali modifiche, che saranno eseguite a spese esclusive ELinteressato,
dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto AL Amministrazione del Condominio la quale avrà facoltà di fissare la data più opportuna per il compimento delle opere d'interno e che abbiano a dare la minore possibilità di molestie agli altri Condomini. Non saranno però consentite neppure all'interno degli appartamenti opere che arrechino sia pure in minima parte e temporaneamente, pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato o alla funzionalità degli impianti e servizi partitamente o nel loro complesso-”
(cfr. doc. n. 37 convenuto);
Va osservato preliminarmente che il regolamento condominiale e le sue norme specificamente richiamate sono ritenuti pacificamente opponibili tra le parti in mancanza di loro contestazione.
Le suddette norme ad una loro agevole lettura, sostanzialmente richiamano i divieti già previsti dagli articoli
1120 e 1122 cc., laddove vietano, di introdurre innovazioni che possono arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza ELedificio.
Le stesse, quindi, non rilevano nel caso in esame laddove parte convenuta eccepisce invece che la attrice abbia violato il decoro architettonico del fabbricato.
Ciò posto va osservato che è principio pacifico (cfr. tra le altre Cass. Sez. 2, ord. 18928/2020) che “Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione» (Cass. Sez. 2, Sent. n.
10 10350 del 2011).
Posto quindi che la tutela del decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile ed apprezzabile ALesterno, perchè si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità, nel caso in esame dovrà quindi valutarsi la eccepita violazione del decoro architettonico dello stabile condominiale tenuto conto delle norme sopra richiamate.
Dalla documentazione fotografica allegata in atti da parte convenuta e relativa allo stabile condominiale emerge che sulla facciata condominiale oggetto di causa insistono svariati motori di impianti di condizionamento/riscaldamento e tubature a loro servizio.
Così che non appare convincente la tesi di parte convenuta che la apposizione delle tubature attoree oggetto delle sue doglianze abbiano potuto alterare la unitarietà di linee e di stile della facciata condominiale che la potessero rendere un contesto armonico e omogeneo nelle sue linee architettoniche.
Né vi è prova che le dette tubature precludessero o comunque ostacolassero la fruizione di quelle porzioni comuni condominiali della facciata da parte degli altri condomini, in violazione ELarticolo 1102 cc.
In definitiva, quindi, non è provato che la occupazione della facciata condominiale con quelle tubature abbia alterato la “destinazione della cosa comune” ed impedito un “uso paritetico agli altri condomini” nei termini specificati dalla giurisprudenza di legittimità, non ostacolandone il libero e pacifico godimento né alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà (Cass. Civ., Sez. 2° -Ord. n° 20712 del 4/9/2017).
Tenuto conto anche della statuizione sopra resa in ordine alla illegittimità delle delibere che hanno autorizzato la rimozione delle dette tubature e la apposizione delle spese a carico ELattore, ne consegue il rigetto di ogni domanda riconvenzionale formulata sul punto dal convenuto. CP_1
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione in punto impugnativa delle delibere in esame e domande riconvenzionali, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
La decisione sulla attribuzione delle spese e competenze della mediazione e del presente giudizio deve tenere conto del solo parziale accoglimento delle domande ELattore e della sola parziale soccombenza di parte convenuta.
Ne consegue che i compensi di giudizio e della mediazione vanno compensati per la metà tra parte attrice e il convenuto ai sensi ELarticolo 92 c.p.c. e la rimanente metà segue la soccombenza ai sensi CP_1 ELarticolo 91 c.p.c. e va posta a carico del convenuto , a cui carico vanno poste, integralmente, CP_1 anche le spese di lite e di mediazione, da corrispondersi a favore ELattore.
Tale metà dei compensi, determinati sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda, e le spese vive integralmente, vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza
11 ed eccezione rigetta o disattesa, come in motivazione:
- Annulla ogni delibera resa ALassemblea del 07/06/2023 del sito in Controparte_2
convenuto. CP_1
- Dichiara la nullità della delibera del 04/05/2021 con riferimento al suo punto 6 ELOdg. e della delibera del
27/04/2022 con riferimento al suo punto 6 ELOdg., del sito in Controparte_2 CP_1
convenuto.
[...]
- Dichiara la nullità della delibera del 27/04/2022 con riferimento al suo punto 3 ELOdg., del
[...]
sito in convenuto. Controparte_2 CP_1
- Dichiara la intervenuta decadenza ELattore dal potere di impugnare le delibere del 04/05/2021 e del Parte_1
27/04/2022 del sito in convenuto con riferimento al loro CP_1 Controparte_2 CP_1 quorum costitutivo e deliberativo.
- Rigetta ogni altra domanda ELattore Parte_1
- Rigetta ogni altra domanda riconvenzionale del convenuto sito in Controparte_2
CP_1
- Condanna il sito in convenuto, al pagamento in favore Controparte_2 CP_1 ELattore della metà dei compensi di lite e della mediazione, liquidati per tale sola metà in €.3.500,00, Parte_1 oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed a cpa e Iva di legge;
nonché integralmente delle spese di lite e di mediazione determinate in €. 600,00. Compensa la rimanente metà dei compensi di lite e della mediazione tra le parti.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
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