Art. 1.
Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, gia' in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, si determina la quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , sostituendo, pero', la data predetta a quella del 1 gennaio 1954, indicata negli articoli stessi, ai fini dell'attribuzione della retribuzione annua contributiva, della corrispondente retribuzione pensionabile annua costante, al servizio utile, nonche' dell'accertamento dei servizi simultanei considerati dal citato art. 18.
Per ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, gia' in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, si determina la quota di pensione teorica riferibile al servizio utile anteriore a tale data con l'applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 17 e 18 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , sostituendo, pero', la data predetta a quella del 1 gennaio 1954, indicata negli articoli stessi, ai fini dell'attribuzione della retribuzione annua contributiva, della corrispondente retribuzione pensionabile annua costante, al servizio utile, nonche' dell'accertamento dei servizi simultanei considerati dal citato art. 18.