TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/12/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2609/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2609/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dagli Parte_2 CodiceFiscale_2 Avvocati ELISA GRILLI e MARIO PALLADINI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in civile in IG (LO) il 16.05.2015 (atti trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 1, Parte 1, ERo anno 2015), e che dall'unione coniugale sono nati i figli 11 anni, studentessa, e 6 anni, Per_2 studente. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di separazione cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. ER 2)I figli e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 abitativa, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
pagina 1 di 5 3) I coniugi, danno atto di essere, ad oggi, entrambi turnisti secondo schemi variabili;
per tale motivo, sempre salvo ogni miglior accordo raggiunto tra gli stessi, stabiliscono, in merito alle visite paterne ai figli, quanto segue: a) nei pomeriggi infrasettimanali e nei fine settimana in cui la madre sarà di riposo, i figli staranno con quest'ultima; b) fermo e salvo quanto al punto “a” che precede, nelle giornate in cui il padre sarà di riposo, potrà vedere i figli quando vorrà, sempre nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici e terapeutici degli stessi, previo accordo la madre;
c) i genitori stabiliscono che, nell'ipotesi in cui uno di essi od entrambi, dovessero reperire o essere assegnati ad impieghi che non prevedano turnazione, il padre potrà vedere i figli secondo lo schema sotto riportato. ER
- Fine settimana: alterati da venerdì, quando il padre accoglierà e all'uscita Per_2 di scuola, sino alla mattina del lunedì successivo, quando i figli verranno riaccompagnati a scuola da padre.
- Durante la settimana: ER
- nelle settimane il cui weekend è di competenza della madre, e Per_2 trascorreranno con il padre tutti i mercoledì ed i venerdì dall'uscita di scuola sino alle 21, quando, dopo cena, quest'ultimo li accompagnerà presso l'abitazione paterna. ER
- nelle settimane il cui weekend è di competenza del padre, e Per_2 trascorreranno con quest'ultimo tutti i mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 21, quando, dopo cena, quando il padre li accompagnerà presso l'abitazione materna. d) Nel periodo estivo di sospensione delle lezioni scolastiche, verranno applicati gli ordinari criteri di visita, come meglio specificati ai punti “a” e “b”, oppure, alternativamente, ER ricorrendone le condizioni, “c” che precedono, fatta salva la previsione secondo cui e trascorreranno con ciascun genitore n. 2 (due) settimane, anche non consecutive, nel Per_2 periodo compreso tra giugno e settembre, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. Nel caso in cui entrambi i genitori volessero trascorrere con i figli le proprie ferie nello stesso periodo, in mancanza di intesa tra gli stessi, verrà accordato ad anni alterni a ciascuno di essi il diritto di precedenza nella scelta, stabilendo che per il 2025, tale privilegio spetterà alla madre. Ove il genitore con diritto di priorità nella scelta non provveda a comunicare la data in cui trascorrerà le proprie ferie con i figli entro il giorno sopra stabilito (31 maggio) perderà detto diritto di precedenza che si trasferirà all'altro genitore senza alcuna inversione, per gli anni successivi, dell'alternanza annuale del diritto di priorità nella scelta del periodo di ferie. ER e) Nell'ipotesi di villeggiatura con e ciascun genitore, prima della partenza, avrà Per_2
l'obbligo di comunicare all'altro l'indirizzo esatto della struttura di destinazione ed ogni relativo recapito. ER f) Durante le festività scolastiche di Natale-Capodanno, e trascorreranno con i Per_2 genitori, ad anni alterni, il giorno della Vigilia e del S.S. Natale. Fermo quanto sopra, le restanti festività natalizie saranno ripartite fra i genitori secondo il seguente schema: dal 23 al 30 dicembre compreso, con un genitore, e dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio compreso, con l'altro. pagina 2 di 5 ER In particolare, i genitori stabiliscono sin d'ora che, a partire dal 2025/2026 e Per_2 trascorreranno con il padre il giorno di Natale ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio mentre con la madre il giorno della Vigilia ed il periodo dal 23 al 30 dicembre. ER g) Durante la festività pasquali e trascorreranno con la madre ed il padre, ad anni Per_2 alterni, la SS. Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; fermo quanto sopra, le restanti festività verranno suddivise fra i genitori secondo il seguente schema: dal primo giorno di sospensione scolastica alla domenica di S.S. Pasqua con un genitore (per il 2026 il padre) mentre dal Lunedì dell'Angelo sino al termine della sospensione delle vacanze pasquali con l'altro genitore (per il 2026 la madre) e così di seguito ad anni alterni. h) Le festività nazionali (religiose o civili), ove cadenti in giorni feriali, verranno trascorse da ER e con la madre ed il padre secondo il criterio dell'alternanza. Per_2
4) I coniugi stabiliscono, a definizione integrale dei reciproci rapporti di dare avere come maturati negli anni di fidanzamento e di matrimonio, che: a. il denaro presente sui conti correnti intestati esclusivamente e singolarmente a ciascuno dei coniugi, rimarrà nell'esclusiva titolarità e disponibilità dei singoli intestatari;
b. quanto al denaro investito nel libretto di risparmio postale n. 000052185614 attualmente esistente presso ed intestato al figlio dovrà prevedere l'accessibilità e CP_1 Per_2
l'operatività di entrambi i genitori e rimarrà ivi impegnato sino a contraria concorde decisione dei coniugi. Tale denaro dovrà intendersi utilizzabile esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del figlio e, più in generale, per tutto ciò che possa essere ricondotto alla sfera della cura personale e della formazione dello stesso;
c. le auto attualmente in uso a ciascun coniuge rimarranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità degli effettivi intestatari;
d. quanto all'immobile sito in IG, Via Cabrini n. 2, già casa coniugale, le parti danno atto di aver provveduto a porre in vendita lo stesso. Il prezzo ricavato, al netto di tutte le somme necessarie per l'estinzione del relativo mutuo e di ogni altra spesa connessa alla compravendita, verrà incassato integralmente dalla signora Pt_1
e. quanto al mutuo attualmente sussistente e meglio individuato sub Doc. 6, la signora si Pt_1 impegna ed obbliga, sin da ora, a manlevare e ritenere indenne il signor da ogni e Pt_2 qualsiasi relativo esborso, nessuno escluso, con l'ulteriore intesa, sussistendone le condizioni, di procedere a liberarlo da detta obbligazione, entro 24 mesi. ER 5) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la Parte_2 Per_2 somma mensile complessiva di € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre a rivalutazione annuale Istat, come per legge, ed oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come previste dal protocollo ratificato dalla Corte d'Appello di Milano in data 10 giugno 2025 il quale, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante1.
6) Le parti concordano e stabiliscono che, ad integrazione del contributo ordinario al mantenimento per i figli, l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1
7) I coniugi riconoscono e danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per la corresponsione di alcun tipo di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altra e viceversa. 1 Doc. 7: Protocollo spese straordinarie ratificato dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2025. pagina 3 di 5 8) Fatto salvo e fermo tutto quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver precedentemente regolato ogni questione patrimoniale pendente fra gli stessi e pertanto confermano di non aver più nulla a pretendere l'un l'altro, per nessuna ragione o titolo, ad eccezione di quanto pattuito nel presente scritto”.
Alla successiva udienza virtuale del 19.11.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte. Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile IG (LO) il 16.05.2015 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 1, Parte 1, anno 2015);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 4 di 5 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo. Così deciso in Lodi, il 3.12.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2609/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dagli Parte_2 CodiceFiscale_2 Avvocati ELISA GRILLI e MARIO PALLADINI
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in civile in IG (LO) il 16.05.2015 (atti trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 1, Parte 1, ERo anno 2015), e che dall'unione coniugale sono nati i figli 11 anni, studentessa, e 6 anni, Per_2 studente. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di separazione cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. ER 2)I figli e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 abitativa, anche ai fini anagrafici, presso la madre.
pagina 1 di 5 3) I coniugi, danno atto di essere, ad oggi, entrambi turnisti secondo schemi variabili;
per tale motivo, sempre salvo ogni miglior accordo raggiunto tra gli stessi, stabiliscono, in merito alle visite paterne ai figli, quanto segue: a) nei pomeriggi infrasettimanali e nei fine settimana in cui la madre sarà di riposo, i figli staranno con quest'ultima; b) fermo e salvo quanto al punto “a” che precede, nelle giornate in cui il padre sarà di riposo, potrà vedere i figli quando vorrà, sempre nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici e terapeutici degli stessi, previo accordo la madre;
c) i genitori stabiliscono che, nell'ipotesi in cui uno di essi od entrambi, dovessero reperire o essere assegnati ad impieghi che non prevedano turnazione, il padre potrà vedere i figli secondo lo schema sotto riportato. ER
- Fine settimana: alterati da venerdì, quando il padre accoglierà e all'uscita Per_2 di scuola, sino alla mattina del lunedì successivo, quando i figli verranno riaccompagnati a scuola da padre.
- Durante la settimana: ER
- nelle settimane il cui weekend è di competenza della madre, e Per_2 trascorreranno con il padre tutti i mercoledì ed i venerdì dall'uscita di scuola sino alle 21, quando, dopo cena, quest'ultimo li accompagnerà presso l'abitazione paterna. ER
- nelle settimane il cui weekend è di competenza del padre, e Per_2 trascorreranno con quest'ultimo tutti i mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 21, quando, dopo cena, quando il padre li accompagnerà presso l'abitazione materna. d) Nel periodo estivo di sospensione delle lezioni scolastiche, verranno applicati gli ordinari criteri di visita, come meglio specificati ai punti “a” e “b”, oppure, alternativamente, ER ricorrendone le condizioni, “c” che precedono, fatta salva la previsione secondo cui e trascorreranno con ciascun genitore n. 2 (due) settimane, anche non consecutive, nel Per_2 periodo compreso tra giugno e settembre, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. Nel caso in cui entrambi i genitori volessero trascorrere con i figli le proprie ferie nello stesso periodo, in mancanza di intesa tra gli stessi, verrà accordato ad anni alterni a ciascuno di essi il diritto di precedenza nella scelta, stabilendo che per il 2025, tale privilegio spetterà alla madre. Ove il genitore con diritto di priorità nella scelta non provveda a comunicare la data in cui trascorrerà le proprie ferie con i figli entro il giorno sopra stabilito (31 maggio) perderà detto diritto di precedenza che si trasferirà all'altro genitore senza alcuna inversione, per gli anni successivi, dell'alternanza annuale del diritto di priorità nella scelta del periodo di ferie. ER e) Nell'ipotesi di villeggiatura con e ciascun genitore, prima della partenza, avrà Per_2
l'obbligo di comunicare all'altro l'indirizzo esatto della struttura di destinazione ed ogni relativo recapito. ER f) Durante le festività scolastiche di Natale-Capodanno, e trascorreranno con i Per_2 genitori, ad anni alterni, il giorno della Vigilia e del S.S. Natale. Fermo quanto sopra, le restanti festività natalizie saranno ripartite fra i genitori secondo il seguente schema: dal 23 al 30 dicembre compreso, con un genitore, e dalla mattina del 31 dicembre al 6 gennaio compreso, con l'altro. pagina 2 di 5 ER In particolare, i genitori stabiliscono sin d'ora che, a partire dal 2025/2026 e Per_2 trascorreranno con il padre il giorno di Natale ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio mentre con la madre il giorno della Vigilia ed il periodo dal 23 al 30 dicembre. ER g) Durante la festività pasquali e trascorreranno con la madre ed il padre, ad anni Per_2 alterni, la SS. Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; fermo quanto sopra, le restanti festività verranno suddivise fra i genitori secondo il seguente schema: dal primo giorno di sospensione scolastica alla domenica di S.S. Pasqua con un genitore (per il 2026 il padre) mentre dal Lunedì dell'Angelo sino al termine della sospensione delle vacanze pasquali con l'altro genitore (per il 2026 la madre) e così di seguito ad anni alterni. h) Le festività nazionali (religiose o civili), ove cadenti in giorni feriali, verranno trascorse da ER e con la madre ed il padre secondo il criterio dell'alternanza. Per_2
4) I coniugi stabiliscono, a definizione integrale dei reciproci rapporti di dare avere come maturati negli anni di fidanzamento e di matrimonio, che: a. il denaro presente sui conti correnti intestati esclusivamente e singolarmente a ciascuno dei coniugi, rimarrà nell'esclusiva titolarità e disponibilità dei singoli intestatari;
b. quanto al denaro investito nel libretto di risparmio postale n. 000052185614 attualmente esistente presso ed intestato al figlio dovrà prevedere l'accessibilità e CP_1 Per_2
l'operatività di entrambi i genitori e rimarrà ivi impegnato sino a contraria concorde decisione dei coniugi. Tale denaro dovrà intendersi utilizzabile esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del figlio e, più in generale, per tutto ciò che possa essere ricondotto alla sfera della cura personale e della formazione dello stesso;
c. le auto attualmente in uso a ciascun coniuge rimarranno nell'esclusiva proprietà e disponibilità degli effettivi intestatari;
d. quanto all'immobile sito in IG, Via Cabrini n. 2, già casa coniugale, le parti danno atto di aver provveduto a porre in vendita lo stesso. Il prezzo ricavato, al netto di tutte le somme necessarie per l'estinzione del relativo mutuo e di ogni altra spesa connessa alla compravendita, verrà incassato integralmente dalla signora Pt_1
e. quanto al mutuo attualmente sussistente e meglio individuato sub Doc. 6, la signora si Pt_1 impegna ed obbliga, sin da ora, a manlevare e ritenere indenne il signor da ogni e Pt_2 qualsiasi relativo esborso, nessuno escluso, con l'ulteriore intesa, sussistendone le condizioni, di procedere a liberarlo da detta obbligazione, entro 24 mesi. ER 5) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la Parte_2 Per_2 somma mensile complessiva di € 400,00 (Euro quattrocento/00) oltre a rivalutazione annuale Istat, come per legge, ed oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come previste dal protocollo ratificato dalla Corte d'Appello di Milano in data 10 giugno 2025 il quale, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante1.
6) Le parti concordano e stabiliscono che, ad integrazione del contributo ordinario al mantenimento per i figli, l'assegno unico universale verrà percepito nella misura del 100% dalla signora Pt_1
7) I coniugi riconoscono e danno atto di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, che non sussistono i presupposti per la corresponsione di alcun tipo di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altra e viceversa. 1 Doc. 7: Protocollo spese straordinarie ratificato dal Tribunale di Milano in data 10 giugno 2025. pagina 3 di 5 8) Fatto salvo e fermo tutto quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver precedentemente regolato ogni questione patrimoniale pendente fra gli stessi e pertanto confermano di non aver più nulla a pretendere l'un l'altro, per nessuna ragione o titolo, ad eccezione di quanto pattuito nel presente scritto”.
Alla successiva udienza virtuale del 19.11.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte. Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile IG (LO) il 16.05.2015 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 1, Parte 1, anno 2015);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
pagina 4 di 5 4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IG (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6) Spese al definitivo. Così deciso in Lodi, il 3.12.2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5