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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2024, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2795/2018 R.G. avente ad oggetto: fideiussione promosso da nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosario Giuseppe Grasso e C.F._1
Rosario Arcifa, giusta procura allegata in atti;
opponente
contro codice fiscale , con sede legale a Palermo, via Controparte_1 P.IVA_1
Siracusa n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, per essa, quale mandataria,
codice fiscale con sede legale a San Controparte_2 P.IVA_2
Donato Milanese, via dell'Unione Europea n. 6/A e 6/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate a Catania, via Renato Imbriani n. 74, presso lo studio dell'avvocato Massimo Filiberto, rappresentate e difese dall'avvocato Raffaella Greco, giusta procura allegata in atti;
opposta
All'udienza del 18.9.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 12.2.2018, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3516/2016 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale gli è
1 stato ingiunto il pagamento della somma di euro 150.621,91, oltre interessi e spese, in favore del quale saldo residuo del contratto conto corrente n. 21722665 Controparte_1
stipulato il 29.5.2007 con la dichiarata fallita in data 16.4.2015. Controparte_3
L'opponente, quale fideiussore (unitamente a , ha eccepito l'inefficacia del Controparte_4
decreto ingiuntivo per la tardività della notifica ex art. 644 c.p.c. nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della banca, deducendo l'omesso deposito degli estratti conto risalenti al 1991, data di effettiva apertura del conto. Ha chiesto, pertanto,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo e, in subordine, la sua revoca, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 16.5.2018 si è costituito il Controparte_1 contestando la fondatezza dell'opposizione e, previa istanza di estromissione del
[...]
a favore di ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 Controparte_5
conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed è stato assegnato il termine per introdurre la domanda di mediazione.
Con le memorie ex art. 183 c.p.c. l'opponente ha dedotto la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva delle intese anticoncorrenziali vietate, ai sensi della legge 287/2010 nonché la violazione della disciplina antiusura. Respinta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.9.2023 le parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
2. Esposti i fatti, preliminarmente si osserva che, con la comparsa di risposta, si è costituito in giudizio il non risulta, invece, alcuna rituale costituzione del Controparte_1 [...] né è stata prodotta in giudizio la fusione per incorporazione cui l'opposta ha Controparte_6
fatto riferimento negli scritti difensivi. Ne consegue che il non può Controparte_6
essere considerato parte del presente giudizio.
Non risulta reiterata nel foglio di precisazione delle conclusioni la richiesta di estromissione del in favore di (peraltro soggetto mai costituito in Controparte_1 Controparte_5
giudizio), sicché tale domanda va considerata rinunciata.
3. Venendo al merito, in applicazione del principio giurisprudenziale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa esaminando in via prioritaria l'eccezione di parte opponente relativa alla mancanza di prova del credito.
Il motivo di opposizione è fondato.
2 In materia di onere probatorio va richiamato l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto
ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste
la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di
pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la
contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali
e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto
ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa”
(Cass. n. 14640/2018).
Nel caso di specie, occorre premettere che la banca opposta ha depositato in sede monitoria il contratto di conto corrente n. 2172665 del 29.5.2007, successivamente modificato con gli accordi del 15.5.2012 e del 6.3.2013, nonché il conto anticipi del 5.2.2013. Con la comparsa di risposta la banca ha integrato la produzione documentale depositando, oltre all'estratto ex art. 50 TUB, gli estratti conto integrali dalla data di apertura del rapporto (29.5.2007) fino alla chiusura, avvenuta con il passaggio a sofferenza del 11.6.2015 (doc. 6A e 6B).
Ciò detto, la difesa di parte opponente ha contestato che il rapporto bancario di conto corrente intrattenuto con la società sia stato acceso il 29.5.2007, deducendo, al Controparte_3 contrario, che il rapporto sarebbe risalente al 1991 e che i saldi dell'originario rapporto sarebbero stati girocontati nel conto corrente n. 2172665 appositamente aperto. A sostegno di tale assunto, ha dedotto circostanze specifiche e ha fornito prova Parte_1
documentale della continuità dei rapporti.
Risulta provato, in particolare, che la società nel 1991 aveva acceso un rapporto CP_3
di conto corrente distinto dal n. 011.8444/07 presso la filiale di Acireale Sede della
[...]
nel quale risulta un saldo finale di lire 12.025.425 (cfr. estratto scalare Controparte_7
al 31.3.1991 – doc. 4).
3 Nel 1993 il medesimo conto corrente, distinto dal n. 011.8444/07, è transitato presso la filiale
Acireale 3, come si ricava dal fatto che il saldo finale di lire 24.290.388 al 31.11.1993 del conto acceso presso la filiale Acireale Sede è stato girocontato sul conto ora distinto dal n.
011.0046/34 della filiale Acireale 3 alla data del 31.12.1993 (doc.
5.1 e 5.2).
Non vi è dubbio, pertanto, che vi sia stata continuità tra il conto n. 011.8444/07 acceso presso la filiale Acireale Sede ed il conto n. 011.0046/34 aperto presso la filiale Acireale 3.
Il 30.9.2000 il saldo debitore di lire 4.311.598 del conto 110046 è stato girocontato sul conto corrente ricodificato col n. 110046-48 acceso presso la medesima agenzia (doc.
6.1 e 6.2).
II conto corrente n. 011046, acceso presso l'agenzia Acireale 3, è transitato presso la banca a seguito di fusione per incorporazione della Controparte_1 Controparte_7
(doc. 7.1). Da tanto consegue che il conto 011046 presso il sia
[...] Controparte_1
lo stesso conto già aperto presso la . Controparte_7
L'ultima operazione descritta da parte opponente riguarda, infine, il giroconto dal conto corrente n. 0110046 al conto corrente 2172665 acceso presso il Controparte_1 dell'importo di euro 117.641,40 (doc. 7.2).
Le deduzioni di parte opponente comprovano, pertanto, che la società Controparte_3
avesse intrattenuto sin dal 1991 un conto corrente presso la e Controparte_7
che, a seguito della fusione per incorporazione, dal medesimo conto transitato presso il
[...] sia stata effettuata in data 2.10.2007 un'operazione di giroconto del rilevante Controparte_1
importo di euro 117.641,40 sul nuovo conto corrente acceso in data 29.5.2007. A seguito dell'operazione di giroconto suindicata, il conto n. 0110046 presentava alla data del
31.10.2007 un saldo negativo di euro 679,75
In tale contesto, a fronte della specifica e documentata allegazione di parte opponente circa l'unicità del rapporto, incombeva sulla banca l'onere di provare che, in realtà, si trattasse di conti correnti distinti e separati. Ed infatti, ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla banca l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda, il
[...]
a seguito dell'eccezione di parte opposta, avrebbe dovuto fornire la prova che Controparte_1
in realtà la avesse intrattenuto diversi rapporti di conto corrente e che il Controparte_3
conto n. 0110046 fosse rimasto attivo anche successivamente al 31.10.2007 (data del saldo finale desumibile dall'estratto conto di cui al doc. 7.1).
4 Tale prova non soltanto non è stata fornita ma l'opposta non ha mai preso posizione sulle deduzioni di parte opponente, né ha specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,
l'unicità del rapporto siccome dedotto dall' . Parte_1
Alla luce delle superiori considerazioni, risulta dimostrata l'unicità del rapporto di conto corrente, sicché incombeva sulla banca opposta l'onere di depositare in giudizio gli estratti conto integrali del rapporto dal 1991 (o dalla data anteriore di accensione del rapporto) fino alla chiusura, in uno alla dimostrazione dei contratti via via intervenuti. Risultando agli atti di causa soltanto gli estratti conto successi al 29.5.2007, la domanda di adempimento proposta dalla banca va rigettata e, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 3617/2016 va revocato.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m.
147/2022, in euro 406 per spese ed euro 9.872,10, somma calcolata riducendo del trenta percento i valori medi di tutte le fasi processuali, stante la natura documentale della controversia e la ridotta complessità delle questioni esaminate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2795/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3516/2016 emesso dal Tribunale di Catania;
condanna il al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, che liquida in euro 406 per spese ed euro 9.872,10 per compensi, oltre Parte_1
spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 29 marzo 2024
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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