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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE GIUDIZIALE e divorzio (scioglimento del matrimonio) iscritta al RG. n. 938/2024, promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a PIEVE DI SOLIGO Parte_1 C.F._1 (TV), il 15/05/1975 con l'avv. SILVIA BATTISTUZZI
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a RO C.F._2 AD PE (Brasile), il 16/12/1977 con l'avv. SONIA RECH
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con la sentenza parziale n. 1610/2024 (pub. 20.09.2024) – integralmente richiamata in questa sede – è stata già pronunciata dal Tribunale di Treviso la separazione personale dei coniugi e Parte_1 RO
, mandando al competente ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni
[...] di legge.
La causa è quindi proseguita mediante CTU, volta ad individuare il miglior regime di affidamento e collocamento del figlio minore (5.04.2018), Per_1 all'esito della quale, recependone le conclusioni, le parti sono addivenute ad un accordo.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni così stabilite – come riportate in dispositivo – siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
L'intervento accordo giustifica inoltre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Sulla prosecuzione del giudizio. La domanda di divorzio.
È stata proposta altresì domanda di divorzio.
Poiché tuttavia la domanda di divorzio cumulata non sarà procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e ss. mm., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché quest'ultimo – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127ter/5 cpc., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata L. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti potranno confermare le condizioni già indicate (ed oggetto del complessivo accordo raggiunto in corso di causa) con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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PQM
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale – richiamata integralmente la sentenza parziale n. 1610/2024 (pub. 20.09.2024) con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1 15/05/1975, a PIEVE DI SOLIGO (TV) e , RO nata il [...], a [...], uniti in matrimonio il 12/07/2014, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VIDOR (TV) dell'anno 2014, al n. 3, Parte I, mandando al competente ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge – così definitivamente provvede sulla domanda di separazione secondo l'accordo delle parti formalizzato all'udienza del 21.03.2025:
“Affidare in modo condiviso il figlio minorenne ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
Disporre il diritto di visita del padre nei modi e nei tempi previsti dalla relazione della CTU dottoressa di data 01.01.25 e precisamente Persona_3 alle pagine 46, 47, 48 e 49.
Assegnarsi alla NO la casa già coniugale RO di proprietà di sita in Vidor (TV), Piazzale Capitello 32/D, ove Parte_1 vivrà e manterrà la residenza con il figlio sino a quando Persona_2 quest'ultimo sarà economicamente autosufficiente.
Il signor manterrà la propria residenza nell'abitazione sita a Follina Pt_1
(TV), in via San Nicolò n. 37 dove vive assieme alla madre o in altra abitazione che avrà cura di comunicare alla NO . CP_1
Il padre verserà sino al mese di giugno 2025 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne l'importo mensile di euro Persona_2
275,00 da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto della NO . RO
Il padre verserà a far data dal mese di luglio 2025 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne l'importo mensile di euro Persona_2
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto della NO
. RO
Il signor si impegna a pagare per intero a far data dal mese di Pt_1 luglio 2025 le spese condominiali dell'immobile assegnato alla NO
[...]
. CP_1
Il signor si impegna a pagare le spese condominiali arretrate Pt_1 dell'immobile assegnato alla NO , il cui importo ammonta RO ad euro 1.948,53 e contestualmente la NO si impegna a RO rimborsare il predetto importo al signor in rate mensili di euro 100,00 da Pt_1 corrispondersi entro il 15 di ogni mese, a far data dal mese di gennaio 2026.
Il signor continuerà ad accollarsi il mutuo della casa di sua Pt_1 proprietà, sita a Vidor (TV), Piazzale Capitello 32/D, sino alla sua estinzione.
3 Le spese straordinarie per , come previste e disciplinate nel Per_1
Protocollo presso il Tribunale di Treviso, saranno ripartite al 50% tra i genitori.
L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre già a decorrere dal corrente anno.
I signori e concordano di iscrivere al Pt_1 RO Per_1 corso di nuoto presso la piscina di Valdobbiadene che si tiene, per il presente anno, il martedì e il venerdì dalle 18 alle 19, il cui costo verrà pagato al 50% da ciascun genitore”;
- PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di questa fase del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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