Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza dell'11.3.2025 disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 24406/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento;
TRA
(cf. ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 al Corso Vittorio Emanuele n. 244, presso lo studio dell'avv. Giovanni Palma da cui è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
A. De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE' in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Rossella Santoro (pec:
t); Email_1
RESISTENTE
1
2023002785 del 03/05/2023; in subordine, dichiararlo parzialmente nullo in relazione ai periodi dal
01/2017 al 10/2019; in ulteriore subordine, dichiararlo nullo nella parte in cui commina sanzioni maggiori del minimo previste;
con vittoria delle spese di lite. per l' rigettare l'opposizione, con vittoria delle spese di lite. CP_1 per l' dichiarare il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva e/o l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, rigettare l'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22.12.2023, conveniva in giudizio Parte_1 CP_ innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' e la di Napoli CP_3 impugnando il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023002785 del 03.05.2023, concernente gli accertamenti iniziati in data 20.04.2023 nei confronti della Controparte_4 CP_ Atto con cui l' aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato da e dalle sorelle e con la società per il periodo dal gennaio 2017 Parte_1 Per_1 Per_2 all'accertamento; ed aveva iscritto il ricorrente alla gestione commercianti quale socio lavoratore della società per il medesimo periodo.
Deduceva la nullità del verbale e della iscrizione nell'a.g.o., per assenza dei requisiti ex lege n. 613/1966 (contestazione lettera b), evidenziando che non vi è alcuna prova che i figli si siano sostituiti, per il periodo contestato, al padre e legale rappresentante, sig. che ha CP_5 subìto accertamenti medici nel solo periodo tra il 10 ed il 31 gennaio 2023.
Contestava, in subordine, la nullità del verbale e delle somme intimate almeno per il periodo dal 01/2017 al 10/2019, per difetto di prova della presenza dei requisiti ex l. 22 luglio 1966 n. 613; evidenziava che il verbale è contraddittorio nella parte in cui presume che il ricorrente abbia svolto attività di commerciante sin dal 01/2017 sebbene il primo evento in cui lo stesso è direttamente riferibile alla è il mese di ottobre 2019. Controparte_4
In via ulteriormente gradata, eccepiva la nullità del verbale e delle somme intimate per omessa motivazione della sanzione applicata, richiedendo la rimodulazione della minor sanzione pari al
30% prevista in caso di omissione contributiva.
Tanto premesso, concludeva per l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Deduceva che il ricorrente non ha specificamente dedotto, né provato, la regolarità del rapporto di lavoro qualificato come subordinato ed annullato con l'accertamento, essendosi limitato a contestare il proprio inquadramento come lavoratore autonomo e la iscrizione alla gestione commercianti, senza nemmeno indicare l'orario di lavoro, la retribuzione pattuita, chi abbia esercitato il potere direttivo.
Sosteneva che, nel corso dell'accertamento era emersa la autonomia gestionale dei figli
2 dell'amministratore e soci della societa' ( , nonché le sorelle Parte_1 Persona_3
), nella conduzione dei due negozi;
e che l' amministratore unico, , peraltro residente
[...] CP_5 in Gaeta, era da tempo malato ed impossibilitato a condurre la società.
Anche l' si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva visti che l'accertamento ispettivo era stato CP_ effettuato da funzionari di vigilanza dell' atto con cui, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la e la conseguente iscrizione Controparte_4
d'ufficio nella gestione lavoratori autonomi, lo stesso era stato invitato al versamento di contributi e sanzioni.
In subordine, sosteneva l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva discussa mediante il deposito di note conclusionali autorizzate.
L'udienza dell'11.3.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
La causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Va, preliminarmente, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
Controparte_2
Ciò in quanto il presente accertamento ispettivo era stato effettuato da funzionari di vigilanza CP_ dell' Ed a seguito dello stesso, in ragione del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e l'iscrizione d'ufficio dell'opponente nella gestione lavoratori autonomi, questi è stato CP_ diffidato dall' al versamento di contributi previdenziali e sanzioni.
Ragion per cui è irrilevante che sul verbale unico di accertamento e notificazione del CP_ 03.05.2023 sia apposto il logo delle varie amministrazioni - , e Inail;
circostanza che CP_2 non modifica l'imputazione giuridica dell'accertamento, nella fattispecie riconducibile unicamente CP_ all'
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. CP_ Considerato che la pretesa azionata dall' trova il proprio fondamento nell'ispezione e nel verbale unico di accertamento e notificazione, va ricordato come la Suprema Corte sia consolidata nell'affermare che ai sensi dell'art. 2700 c.c., i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre circostanze in detti verbali indicate o riferite.
Sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali, e può valutare nel suo libero e prudente apprezzamento (ex art. 116 c.p.c.),
l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai
3 fini probatori, senza però potere attribuire ad esse il valore di un vero e proprio accertamento in punto di fatto dal quale conseguirebbe, inammissibilmente, l'onere, a carico della parte che l'Ente previdenziale ritiene obbligata, di fornire la prova della insussistenza dei fatti a lei contestati. Con la conseguenza che ben può la valutazione del complesso delle risultanze probatorie operata direttamente dal giudice risultare in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (ex multis cfr. Cass. 14965/2012).
Ciò detto, ritiene questo giudicante che da una valutazione complessiva degli elementi documentali e di prova testimoniale raccolti in giudizio, sia provata la sussistenza dell'obbligazione contributiva dell'opponente. CP_ A tal fine, di particolare rilievo risulta la deposizione resa dal testimone ispettore dell'
che riferiva: “conosco i fatti di causa in quanto sono ispettrice ed ho effettuato Testimone_1 CP_1 il verbale a carico della e dopo abbiamo iscritto alla gestione commerciante il sig. Parte_2
come da verbale del 03.05.2023 che Lei mi mostra a mia firma;
ADR: a seguito di Parte_1 segnalazione relativa alla predetta azienda in ragione del rapporto di parentela tra soci e amministratori, mi sono recata insieme alla collega presso la sede di Napoli piazza del Carmine, CP_6 ove c'è un negozio avente ad oggetto il commercio di carta, bomboniere ecc.. ADR: lì abbiamo rinvenuto la sig.ra dietro la cassa, socia al 15% della società, ma senza alcun rapporto lavorativo. Persona_4
L'abbiamo sentita ed abbiamo acquisita la sua dichiarazione riportata al verbale che Lei mi legge.
ADR: essendo stato chiamato dalla sorella, è comparso il sig. che era presente Parte_1 nell'altra unità locale sita alla via del Lavinaio, ossia alle spalle di piazza del Carmine. ADR: anche il sig. ci ha reso le dichiarazioni riportate nel predetto verbale e che Lei mi legge. ADR: abbiamo Pt_1 riscontrato che i due punti vendita erano contestualmente sempre aperti, nelle volte in cui ci siamo recati. ADR: la problematica era costituita dal fatto che, pur avendo la società all'attivo i due punti vendita sin dal 2015, ci siamo chiesti come era possibile che dal 2015 fino al 2019 non avesse nessun dipendente né lavoratore autonomo. ADR: esaminando il verbale a mia firma, ricordo che da ottobre
2019 a marzo 2022 vi erano soli due dipendenti della società a tempo parziale (i fratelli e Pt_1
e dopo marzo 2022 il solo dipendente part-time ADR: Persona_5 Parte_1 nonostante abbiamo richiesto ai soggetti interessati di spiegarci tale situazione e fornirci documentazione, non ci è stato fornito alcunché, soltanto la socia si è presentata in Parte_3 sede fornendo la sua dichiarazione riportata nel verbale a pag. 5 che Lei mi legge. ADR: in ragione di quanto previsto dalle circolari abbiamo richiesto documentazione bancaria attestante eventuali CP_1 pagamenti della retribuzione, in favore dei dipendenti part- time e ma ci Pt_1 Persona_5
è stata fornita solo una loro autodichiarazione, che per noi non ha valore. ADR: con riferimento all'amministratore, sig. padre dei soci, si trattava di una persona ammalata per quanto CP_5 ci è stato riferito, che tra l'altro era residente a [...]; anche lui non si è presentato sebbene convocato.
ADR: come risulta dal verbale abbiamo anche fatto degli accertamenti su quanto risulta dai social network. ADR: alla luce degli elementi raccolti, abbiamo ritenuto che il sig. non Parte_1 fosse un dipendente part time, ma lo abbiamo iscritto alla gestione commercianti come lavoratore autonomo fin dall'anno 2017 in ragione della prescrizione maturata.”.
4 In considerazione dell'attendibilità di tale precisa, inequivoca e dettagliata deposizione e della genericità delle contestazioni sollevate dal sig. con il presente ricorso, va confermata la Pt_1 CP_ prospettazione dell' CP_ Ricostruzione dell' supportata dal tenore delle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dai soci e figli dell'amministratore unico, riportate nell'atto impugnato, da cui non si evincono elementi che possano dimostrare la contestata subordinazione;
piuttosto, è emersa l'autonomia gestionale del ricorrente nella gestione dell'attività avente ben due punti vendita siti in Napoli alla piazza del Carmine ed alla via del Lavinaio, ove vennero rinvenuti rispettivamente i soci priva di contratto Persona_4 di lavoro, e . Parte_1
Si aggiunga che dalla documentazione della società risulta che, sebbene attiva con fatturato annuo di oltre € 250.000,00, negli anni dal 2015 al 2019 la stessa non aveva alcun dipendente, né lavoratore autonomo;
da ottobre 2019 a marzo 2022 aveva assunto come dipendenti a tempo parziale i soci e fratelli e successivamente al marzo 2022 l'unico dipendente part-time era Pt_1 Persona_5
Parte_1
Inoltre, non è stata fornita alcuna documentazione a riprova dell'eventuale pagamento della retribuzione in favore dei predetti dipendenti.
Infine, quanto alla posizione dell'amministratore unico e padre di tutti i soci, , nato CP_5 nel 1940, vi sono elementi tali da far escludere che lo stesso abbia potuto gestire la società ed i due negozi, visto che: era residente in [...]sin dal 4.9.2020; era assente al momento dell'ispezione e non si è mai presentato sebbene convocato dagli ispettori;
era beneficiario dell'indennità di accompagnamento.
In altri termini, sono condivisibili le conclusioni di cui all'accertamento ispettivo, nel senso che il socio non può essere stato un mero dipendente part time della società, ma il suo Parte_1 gestore, quindi lavoratore autonomo da poter iscrivere alla gestione commercianti fin dall'anno 2017, escludendo soltanto gli anni prescritti.
4. Nemmeno, può trovare accoglimento l'eccezione subordinata di contestazione delle sanzioni.
Ciò in quanto le stesse sono state quantificate in € 11.737,05, tenuto conto della contribuzione dovuta dal sig. in favore della gestione commercianti per complessivi € 22.992,36, con la Pt_1 percentuale prevista in caso di evasione contributiva e non per la mera omissione.
Sul punto, trova applicazione il comma 8 dell'art. 116 della legge n. 388/2000, in base al quale: “I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate,
5 al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Ebbene, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28966/2011, hanno chiarito che la fattispecie, meno grave, della omissione si configura “quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento”; mentre si configura l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali.
Poiché nel caso in esame non si tratta di mera morosità o ritardo nel pagamento, e non è stata dimostrata la buona fede del contribuente a fronte dell'occultamento della vera natura del rapporto, le sanzioni sono state correttamente calcolate nel rispetto del limite di legge.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, è stata dimostrata la fondatezza dei rilievi CP_ sollevati dall' nel verbale unico, per cui il ricorso va rigettato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta da ciascuna parte;
liquidazione effettuata per l' considerata la riduzione del 20% ex art.9, comma 2, Controparte_2 del d.lgs. n.149/2015.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.492,00 per CP_ l' ed in € 2.697,00 per l' oltre accessori di legge. Controparte_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 11.3.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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