Ordinanza collegiale 15 marzo 2011
Sentenza 14 novembre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 14/11/2011, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05327/2011 REG.PROV.COLL.
N. 07195/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7195 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
LA RO, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo, con domicilio eletto presso EA CA in Napoli, piazza Leonardo N.29;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
AN AN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo De Falco e Luisa Mingione, con domicilio eletto presso Luisa Mingione in Napoli, c.so Umberto i N. 237 c/o Notari;
per l'annullamento
a) del verbale n. 2/2009 redatto dalla Commissione per la valutazione delle graduatorie del personale docente ed ATA dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci di Napoli nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un errato punteggio per titoli di servizio nella graduatoria d’istituto di terza fascia del personale docente relativo alla classe di concorso A70 (tecnologie tessili) valevole per il biennio 2009/10 e 2010/11; b) della graduatoria d’istituto di terza fascia del personale docente relativo alla classe di concorso A70 (tecnologie tessili) nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un errato punteggio per titoli di servizio maturati nel biennio scolastico 2007/08 e 2008/09, valutati in punti 6,00 anziché 24,00; c) in via subordinata, della graduatoria d’istituto di terza fascia del personale relativa alla classe di concorso A70 (tecnologie tessili) nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un errato punteggio per titoli di servizio maturati nel biennio scolastico 2007/08 e 2008/09, valutati in punti 6,00 anziché 12,00; d) della suddetta graduatoria, nella parte in cui attribuisce alla contro intereSAta AN AN un punteggio pari a 93, superiore a quello che le sarebbe spettato; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 24.02.2010, e) del verbale n. 3/2009 redatto dalla Commissione per la valutazione delle graduatorie del personale docente ed ATA dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci”, con riferimento alla posizione ed al punteggio attribuito alla contro intereSAta AN AN; f) della graduatoria d’istituto di terza fascia del personale docente relativo alla classe di concorso A70 (tecnologie tessili), con riferimento alla posizione ed al punteggio attribuito alla contro intereSAta AN AN; g) ove neceSArio, del diploma universitario (Master di primo livello) in “Teoria e Tecnica della comunicazione on- line per la didattica”, corrispondente a 60 CFU conseguito dalla AN AN in data 20.06.2008 presso l’Università degli Studi di Ferrara, nonché del diploma universitario (Master di primo livello) in “Comunicazione e Valutazione nel Processo Didattico / Educativo” corrispondente ad un impegno di 1500 ore (60 CFU) conseguito dalla steSA il 13.03.2009, a seguito di un corso attivato presso l’Università telematica Pegaso con decreto n. 19 del 05.05.2008; ove neceSArio, del diploma di perito industriale per le produzioni tessili conseguito dalla AN AN presso l’ITIS da Vinci nell’anno scolastico 2004/05; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l’annullamento, con ricorso incidentale proposto dalla contro intereSAta AN AN, gli stessi atti impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui non hanno escluso la ricorrente dalla graduatoria per l’anno 2004/07 per aver presentato domanda anche nella provincia di Milano, nella parte in cui omettono di sottrarre alla ricorrente il punteggio relativo allo stesso periodo sia per la sua illegittima ammissione alla procedura sia per l’illegittimità del servizio prestato, nella parte in cui omettono di escludere la ricorrente dalla graduatoria 2009/11 per falsità delle dichiarazioni della domanda, nonché nella parte in cui sottraggono 3 punti alla contro intereSAta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci di Napoli e di AN AN;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Guglielmo PaSArelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente proponeva ricorso introduttivo e per motivi aggiunti avverso gli atti indicati in epigrafe.
A sostegno delle sue ragioni, premetteva:
di aver prestato servizio, come docente non di ruolo, dall’anno 2004/05, di insegnamento di tecnologie tessili (classe concorso A70) presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo Da Vinci di Napoli;
di essere stata destinataria, nel periodo in questione, di incarichi di supplenza annuale e temporanea;
che, con Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 56 del 26.05.2009, è stata indetta la procedura per la costituzione di graduatorie d’istituto di circolo del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2010 - 2010/2011;
di aver richiesto di essere inserita nelle graduatorie d’istituto di terza fascia dell’I.T.I.S. “Leonardo da Vinci” di Napoli, per le Classi di Concorso A070 (Tecno1ogie Tessili) e C220 (Laboratorio di Tecnologie Tessili), dichiarando di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 1) Diploma di Perito Industriale per l’Industria tessile conseguito il 1° luglio 2004; Diploma di maturità Artistica conseguito presso il Liceo Artistico di Napoli il 17.07.1995; 3) Titolo Accademico di Pittura conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli il 11.07.2000; 4) Diploma Accademico del “Biennio Specialistico di Arti Visive e Grafica”, conseguito il 30.03.2009 presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli;
di aver chiesto, ai fini della determinazione del punteggio nella graduatoria relativa alla classe A070, chiedeva l’attribuzione di complessivi punti 24,00, per il servizio prestato come supplente annuale in Tecnologie Tessili (CL A070) durante gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, da aggiungersi al punteggio già riconosciuto per il servizio prestato dagli anni 2004/05 al 2006/07.
che, con Verbale n. 2/2009, la Commissione per la valutazione delle graduatorie del Personale Docente ed ATA dell’ Istituto Tecnico Industriale Statale “Leonardo da Vinci” di Napoli, decideva di assegnare alla Prof.SA RO il punteggio di 78,00 punti nella graduatoria A070, così determinato: punti 33,00 per titolo di studio di accesso; punti 3,00 per altri titoli di studio non specifici (abilitazione educandato); punti 36,00 per titoli di servizio specifico prestato nel triennio 2004/2007 (3 anni di servizio su A070); punti 6,00 per altre attività d’insegnamento (2 anni senza titolo di accesso su A070);
che, in sintesi, l’Amministrazione resistente ha ritenuto che, limitatamente al biennio scolastico 2007/2009, la Prof.SA RO aveva insegnato Tecnologie Tessili senza essere in possesso del titolo di studio prescritto, sicché tale servizio non doveva essere valutato come “servizio specifico” (punti 2 per ogni mese sino ad un massimo di 12 per ogni anno ai sensi del punto D, n. 1, lett. a) della Tabella 1 di Valutazione Titoli facente parte integrante del D.M. n. 56/2009 ed anneSA quale Allegato A al regolamento adottato con D.M. 13.06.2007), bensì come “altra attività d’insegnamento” (punti 0,50 per ogni mese fino ad un massimo di 3 punti per anno scolastico ai sensi del punto D n. 3); nel dettaglio, la Commissione citata, dopo aver sottoposto un quesito al sito web www.lataliascuola.it, (sito non riconducibile in alcun modo alla P.A.) ha ritenuto: 1) che, a seguito dell’emanazione del d.M. n. 22 del 09.02.2005, all’insegnamento di Tecnologie Tessili (Cl. A070) si potesse accedere soltanto con Laurea Specialistica; 2) che il titolo accademico quadriennale conseguito dalla Prof.SA RO in data 11.07.2000 presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli ai sensi dell’Ordinamento previgente rispetto alla legge 508/99, benché congiunto al diploma di Perito tessile, non costituisse titolo di studio valido per i insegnamento di Tecnologie Tessili (A070), in quanto non equipollente ad una Laurea Specialistica; 3) che la Prof.SA RO aveva maturato il titolo prescritto per accedere all’insegnamento nella classe di concorso A070 soltanto con il conseguimento in data 30.03.2009 del Diploma Accademico del “Biennio Specialistico di Arti Visive e Grafica” rilasciato dalla Accademia di Belle Arti di Napoli, considerato titolo equipollente a Laurea Specialistica;
che alla contro intereSAta è stato riconosciuto un notevole incremento di punteggio rispetto a quello accordato nella steSA graduatoria nel biennio 2007/2009 (nello specifico la docente in questione è paSAta dal punteggio di 57 punti riconosciuti nel 2007 al punteggio di 93 punti nel 2009, con un incremento di ben 36 punti) e che tale incremento risulta del tutto anomalo se si considera che, nel corso del biennio 2007/2009, la dott.SA AN ha frequentato la Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario ed ha conseguito l’abilitazione in Lingua Straniera (classe A345 e A346) sicché la steSA non avrebbe potuto far valere alcun servizio prestato in concomitanza del corso SSIS, in quanto beneficiaria del bonus di 24 punti per il titolo di abilitazione specificamente attribuito nella graduatoria di istituto di prima fascia per la classe A345;
di aver pertanto proposto ricorso avverso gli atti indicati in epigrafe;
di aver preso visione, solo in data 02.12.2009, dei titoli valutati a favore della contro intereSAta AN AN;
di aver riscontrato numerose irregolarità nella valutazione di tali titoli, e di aver pertanto proposto ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti indicati.
DIRITTO
La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi, con il ricorso introduttivo: 1) incompetenza, atteso che la commissione che ha approvato la graduatoria non è prevista dalle norme; la competenza spetta al dirigente scolastico, e comunque è da censurare il fatto che alla commissione abbiano partecipato anche funzionari con compiti meramente esecutivi; 2) errata interpretazione del DM 22/2005, atteso che non è vero che per l’insegnamento delle Tecnologie tessili sia neceSAria la laurea specialistica; la disciplina stabilita dal DM 39/1998 infatti non è stata abrogata, ma solo adeguata ai nuovi titoli universitari, sicché i titoli conseguiti con il vecchio ordinamento e ritenuti allora validi lo sono ancora oggi; il diploma di belle arti conseguito dalla ricorrente è equipollente alla laurea specialistica, come si evince dagli artt. 207 e 402 del d.lgs. 297/1994; 3) contraddittorietà, atteso che i titoli ritenuti validi per l’insegnamento della materia in questione relativamente agli anni scolastici da 2004/05 al 2006/07 non lo sono relativamente agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, il che è inspiegabile in mancanza di mutamenti del quadro normativo; i titoli di studio della ricorrente erano stati convalidati, sicché il rimetterli in discussione a circa quattro anni di distanza lede l’affidamento; il potere di riesame e di controllo deve essere esercitato entro un termine ragionevole; manca una motivazione sull’interesse pubblico a sostegno di tale riesame; 4) la nota invocata dall’Amministrazione ha un’applicazione eccezionale e residuale; 5) il punteggio attribuito alla ricorrente è comunque errato, atteso che – anche a voler accettare le argomentazioni dell’Amministrazione – alla ricorrente spetterebbero comunque 12 punti; 6) l’affidamento della ricorrente risulta leso anche perché, avendo ella confidato nel proprio inserimento nella graduatoria A070, per la quale aveva sempre ottenuto incarichi di supplenza, ha trascurato gli incarichi per la classe C220, per la quale risultava in posizione utile; 7) alla contro intereSAta è stato riconosciuto un notevole incremento di punteggio rispetto a quello accordato nella steSA graduatoria nel biennio 2007/2009 (nello specifico la docente in questione è paSAta dal punteggio di 57 punti riconosciuti nel 2007 al punteggio di 93 punti nel 2009, con un incremento di ben 36 punti) e che tale incremento risulta del tutto anomalo se si considera che, nel corso del biennio 2007/2009, la dott.SA AN ha frequentato la Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario ed ha conseguito l’abilitazione in Lingua Straniera (classe A345 e A346) sicché la steSA non avrebbe potuto far valere alcun servizio prestato in concomitanza del corso SSIS, in quanto beneficiaria del bonus di 24 punti per il titolo di abilitazione specificamente attribuito nella graduatoria di istituto di prima fascia per la classe A345;
nonché con i seguenti motivi aggiunti: 1) violazione dell’art. 142 del T.U. n. 1592/1933, atteso che i titoli accademici conseguiti dalla contro intereSAta non potevano essere valutati contemporaneamente alla frequenza al Corso universitario SSIS, e questo a causa della cd. esclusività dell’impegno richiesto a chi frequenta i corsi SSIS; 2) errata applicazione della lett. B n. 1 della tabella anneSA come Allegato A al DM 13.06.2007; violazione dell’art. 4 co. 8 del DM 26.05.1998; infatti, ai sensi del predetto art. 4 co. 8, è illegittima l’attribuzione alla AN di ulteriori punti 3 (in aggiunta ai punti 6 per il diploma SSIS) per l’abilitazione all’attività didattica di sostegno nelle scuole secondarie conseguita il 29.06.2009 presso l’Università Suor Orsola Benincasa, perché l’abilitazione al sostegno costituisce un unicum con il diploma SSIS, sicché non si tratta di titoli valutabili disgiuntamente; 3) desta notevole perplessità l’insieme dei titoli conseguiti dalla contro intereSAta contemporaneamente alla frequenza al corso SSIS; 4) illegittimità del diploma di perito industriale per le produzioni tessili conseguito dalla contro intereSAta, atteso che la prima prova scritta per l’esame di Stato era fiSAta al 22.06.2005, cioè in data coincidente con quella in cui la AN risulta aver discusso la tesi di laurea presso l’Università Suor Orsola, tanto più che tale seduta di laurea risulta essersi tenuta nel mattino di quel giorno, e che la prova dell’esame di maturità può essere differita solo per gravi motivi di salute o di famiglia; pertanto, la contro intereSAta dovrebbe essere considerata priva del titolo, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 445/2000, che sanziona con la decadenza del beneficio il rilascio di dichiarazioni non verosimili.
L’Amministrazione eccepiva che la Prof.SA RO aveva maturato il titolo prescritto per accedere all’insegnamento nella classe di concorso A070 soltanto con il conseguimento in data 30.03.2009 del Diploma Accademico del “Biennio Specialistico di Arti Visive e Grafica” rilasciato dalla Accademia di Belle Arti di Napoli, considerato titolo equipollente a Laurea Specialistica; e, pertanto, l’incarico di insegnamento di tecnologia tessile era stato conseguito, nel triennio 2004/07 e nel biennio 2008/09, senza il titolo prescritto. Inoltre, la graduatoria è stata approvata dal dirigente, che si è avvalso del personale ATA solo per compiti di collaborazione.
La contro intereSAta proponeva ricorso incidentale avverso gli stessi atti impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui non hanno escluso la ricorrente dalla graduatoria per l’anno 2004/07 per aver presentato domanda anche nella provincia di Milano, nella parte in cui omettono di sottrarre alla ricorrente il punteggio relativo allo stesso periodo sia per la sua illegittima ammissione alla procedura sia per l’illegittimità del servizio prestato, nella parte in cui omettono di escludere la ricorrente dalla graduatoria 2009/11 per falsità delle dichiarazioni della domanda, nonché nella parte in cui sottraggono 3 punti alla contro intereSAta.
La contro intereSAta eccepiva che per l’insegnamento della categoria A070 è neceSAria la laurea specialistica, e che la ricorrente l’ha conseguita solo nel 2009; inoltre, i punti sono stati legittimamente attribuiti alla AN, perché si tratta di insegnamento prestato in una classe di concorso diversa da quella relativa alla sua partecipazione alla SICSI. Inoltre, l’Amministrazione, illegittimamente, non ha escluso la ricorrente dalla graduatoria per l’anno 2004/07 per aver presentato domanda anche nella provincia di Milano; ha omesso di sottrarre alla ricorrente il punteggio relativo allo stesso periodo sia per la sua illegittima ammissione alla procedura sia per l’illegittimità del servizio prestato.
Eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omeSA notifica a TO GI, secondo classificato. Nel merito, il ricorso principale è infondato perché la graduatoria è stata approvata dal dirigente, che si è avvalso del personale ATA solo per compiti di istruttoria; per l’insegnamento della categoria A070 è neceSAria la laurea specialistica, come prescritto anche dal DM 39/1998, che – riferito al sistema universitario designato dalla legge 341/1990 – si riferiva senz’altro alla vecchia laurea, cioè a quella magistrale: ed il diploma di pittura conseguito dalla ricorrente certo non poteva ritenersi equipollente. I punti sono stati legittimamente attribuiti alla AN, perché si tratta di insegnamento prestato in una classe di concorso diversa da quella relativa alla sua partecipazione alla SICSI. La ricorrente ha anche dichiarato di essere in possesso di diploma di specializzazione, cosa diversa da una laurea specialistica.
In memoria depositata in data 10.12.2010 la ricorrente ribadiva quanto sostenuto nel ricorso.
All’udienza del 12.01.2011, con ordinanza n. 1470/11, il Tar disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di TO GI, secondo in graduatoria rispetto alla procedura concorsuale de qua, da intendersi pertanto quale controintereSAto; nonché l’assunzione di chiarimenti dall’Amministrazione resistente in ordine alla data in cui parte ricorrente è venuta effettivamente a conoscenza della valutazione dei titoli della controintereSAta AN AN, avendo comunque formulato alcune censure avverso gli stessi nel ricorso principale.
In memoria depositata in data 10.09.2011 la ricorrente precisava che l’Amministrazione provvedeva ad adempiere quanto prescritto nell’ordinanza n. 1470/11, depositando documenti in data 07.07.2011; e che tali atti erano relativi ad un’istanza di accesso della ricorrente.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti, come recentemente stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, “Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano, tenuto conto della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto. In tal caso, infatti, si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale, trattandosi di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego; d’altra parte, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo” (AP CdS, n. 11/2011).
Con tale pronunzia, l’Adunanza plenaria si è conformata all’orientamento più volte formulato dalle Sezioni unite (decisioni 10 novembre 2010, n. 22805; 16 giugno 2010, n. 14496; 3 aprile 2010, n. 10510), secondo cui, nella fattispecie della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi, poiché la pretesa consiste (solo) nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e quindi di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.
Inoltre, non può configurarsi l’eventuale inerenza a procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 attribuite alla cognizione del giudice amministrativo, per l’assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori.
Si tratta, invece, di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregreSA partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili; è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali.
Il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di CaSAzione n. 3032 dell’8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, perché la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile ai fini dell’assunzione; la controversia che abbia ad oggetto la modificazione della graduatoria mediante l’inserimento di altri docenti già iscritti in graduatorie ad esaurimento di altra provincia riguarda, in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti.
Consegue da ciò che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie in discorso, è di "diritto soggettivo" e non di "interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria steSA.
Si deve solo aggiungere che, diversamente da quanto ritenuto dal difensore di parte ricorrente durante la discussione orale della causa, l’orientamento delle Sezioni unite e dell’Adunanza plenaria è riferito a qualsiasi tipo di graduatoria, senza i distinguo che, nel caso di specie, farebbero sussistere – secondo parte ricorrente – la giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò che conta per i supremi giudici (ordinario ed amministrativo) è, infatti, la non assimilabilità di tali graduatorie (tra cui, senza alcun dubbio, anche quella di cui si discute nel caso di specie) ad una procedura concorsuale vera e propria.
Sussistono giusti motivi, atteso il recente mutamento di orientamento dell’Adunanza plenaria sulla questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
1. Dichiara inammissibili tanto il ricorso principale quanto quello incidentale, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; indica quale giudice dotato di giurisdizione sulla presente controversia il giudice ordinario;
2. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
GI Domenico Nappi, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere
Guglielmo PaSArelli Di Napoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2011
IL SEGRETARIO