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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1870/2018 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con note di trattazione vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. CRISTIANI FRANCESCO
Attore
E
quali eredi del SI , con gli Controparte_1 Persona_1
Avv.ti Giuseppe Lomonaco e Luca Branchicella;
Convenuti-
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
, con l'Avv. Prof. Luigi Principato;
CP_3
Terzi chiamati in causa
CONCLUSIONI: come da comparse e note di trattazione versate in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale i sigg.ri , chiedendo che fosse accertato e CP_1 Controparte_1 Persona_1 dichiarato l'inadempimento del defunto SI e degli odierni convenuti, sia in Persona_1
Per_ proprio che in qualità di eredi del SI , rispetto alle obbligazioni convenute nella proposta irrevocabile d'acquisto del 1° marzo 2012, così come accettata dal con Parte_1
condanna dei convenuti, sia in proprio che nella loro qualità di eredi del SI , al Persona_1 versamento, in favore del della complessiva somma di € 18.734,00, pari Parte_1 alla differenza tra il corrispettivo convenuto (€ 37.468,00) e quello a oggi versato (€ 18.734,00), oltre a interessi, rivalutazione e spese forfetarie sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché condanna dei medesimi, sia in proprio che nella loro qualità di eredi del SI , ad Persona_1
attivarsi affinché si proceda al frazionamento del terreno che costituisce oggetto del giudizio e alla conseguente ripetizione per atto pubblico del contratto già conclusosi mediante scrittura privata, pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso di compravendita immobiliare, ai sensi dell'art. 2932 c.c. in via gradata instava perché fosse dichiarato risolto per grave inadempimento dei convenuti ciascuno per quanto di propria ragione, onere e/o responsabilità, ogni rapporto di cui alle scritture da essi sottoscritte per cui è causa dichiarando, conseguentemente, la occupazione senza alcun titolo da parte dei predetti dell'immobile di proprietà del Comune di con ogni pronuncia consequenziale;
in via ulteriormente gradata, Parte_1 perché fosse dichiarata l'occupazione senza alcun titolo da parte dei convenuti dell'immobile di proprietà dell'esponente per cui è causa nonché l'inesistenza in capo ad Parte_1
essi convenuti, di qualsivoglia titolo in relazione all'immobile per cui è causa con condanna dei predetti all'immediato rilascio dello stesso immobile, unitamente ad ogni sua accessione, libero e vuoto da persone e cose, al ripristino dello stato dei luoghi, al pagamento di ogni somma dovuta da questi ultimi a titolo di indennità di occupazione “sine titulo” dell'immobile in questione, a partire dalla data della predetta occupazione sino a quella di effettivo rilascio dello stesso immobile nonché, in ogni caso, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da esso
[...]
in conseguenza della illegittima occupazione, il tutto con vittoria di spese e Parte_1
competenze del giudizio.
Con distinte comparse si costituivano i predetti convenuti che in via di eccezione riconvenzionale chiedevano che fosse accertata in via incidentale e preliminare l'intervenuta usucapione del compendio per cui è causa e rigettare per l'effetto la domanda attorea con condanna del Pt_1
alla restituzione delle somme incamerate e trattenute senza titolo, nel merito che fosse dichiarato che nulla è dovuto dall'esponente al e accertare l'inadempimento del Parte_1
agli obblighi nascenti dalla legge n.113 del 1983, con conseguente Parte_1
dichiarazione del diritto di essi esponenti di acquistare il cespite per cui è causa, che fosse rigettata in ogni sua parte la domanda attorea, infondata in fatto e diritto e inammissibile, previo accertamento incidentale della nullità dell'atto pubblico di provenienza;
sempre in subordine rispetto all'accertanda usucapione in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, con condanna del alla conferma e/o riproduzione secondo legge dell'atto di Parte_1
provenienza, ovvero della vendita Agenzia del Demanio/Comune di Praia a Mare per notaio CP_3 da rep. 321.670 del 22.4.2016, e successivamente al trasferimento del compendio
[...] Per_2
in favore di parte convenuta, oltre al risarcimento del danno per mancato trasferimento dell'immobile, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva l' , a seguito della chiamata esplicata dalla parte attrice, che Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità della domanda ritenendo sussistenti gli estremi per il riconoscimento del danno in favore dell' ex art. 96 c.p.c., in via subordinata perché fosse rigettata Controparte_2
nel merito la domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese.
Esplicava intervento ad adiuvandum della parte attrice il notaio che instava per CP_3
l'inammissibilità della domanda e per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
eccepiva l'infondatezza della eccezione di nullità dell'atto di compravendita del 22 aprile 2016 stipulato a proprio rogito (rep. 321670, racc. 56540), oltre che per l'estinzione parziale del giudizio, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa, all'esito della trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate come da note di trattazione veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Riguardo alla domanda principale di trasferimento ex art. 2932 c.c. occorre osservare quanto segue.
Come è noto, la legge n. 113/1983 ha statuito all'art. 1 che “In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio Parte_1
dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge”. L'art. 3 della citata legge ha, poi, previsto che “La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di Parte_1
terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
”; “È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto” (art. 5 della richiamata legge).
Con atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, per notar Rep. n. 321670, CP_3
Racc. n. 56540 l' , in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Controparte_2 Finanze, ha venduto in favore del che ha acquistato, “la piena proprietà Parte_1 Pt_1 dell'area estesa catastalmente Ha 18.60.68 (ettari diciotto, are sessanta e centiare sessantotto) delimitata: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, ad est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a Controparte_4 ovest dalla rimanente parte del ”. Controparte_4
Orbene, in base alla legge n. 113/1983 il trasferimento della proprietà delle aree in favore dei singoli occupanti avviene in una duplice fase, essendo previsto che in un primo luogo il CP_2 trasferisca il compendio al Comune di e in un secondo luogo che quest'ultimo Parte_1
Comune venda i lotti di terreno ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre
1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, purché tali opere siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico.
Ciò posto, ritiene il Giudicante, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale alla quale si ritiene di aderire, che in mancanza di una previsione espressa in senso contrario, in occasione del trasferimento del compendio dal al Comune di si sia verificato il CP_2 Parte_1
trasferimento in favore del secondo anche delle costruzioni realizzate dai singoli occupanti. Invero, tali costruzioni, insistendo su aree demaniali, erano riconducibili al patrimonio del CP_2 siccome dallo stesso acquisite in forza di accessione ai sensi dell'art. 934 c.c. (principio applicabile anche rispetto ai beni edificati su area demaniale, così Cass. 24.06.2009 n. 14791).
L'atto di trasferimento del compendio dal Demanio al Comune di del 22.04.2016 – Parte_1
sempre richiamato in premessa - non contempla anche il trasferimento delle costruzioni;
invero fa riferimento ad un'area estesa catastalmente Ha 18.60.68, e ai “terreni”. Tuttavia, è noto che, ove venga trasferito un terreno, in mancanza di diversa pattuizione scritta, il trasferimento del terreno include anche quello del fabbricato eventualmente sovrastante. E il trasferimento di un fabbricato, sebbene nell'atto non se ne faccia riferimento, implica il rispetto della normativa urbanistica (legge n. 47/1985 e/o D.P.R. n. 380/2001), compreso l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n.
47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, in mancanza delle quali l'atto di trasferimento è da ritenersi nullo. E' chiaro che se la mancanza delle indicazioni non sia dipesa dall'insussistenza del provvedimento concessorio, del permesso di costruire o della domanda di sanatoria al tempo in cui gli atti sono stati stipulati (ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al
01.09.1967), l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della relativa domanda, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 ovvero del comma 4 dell'art. 46 sopra menzionati. Pertanto, nel caso in esame l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, ha provveduto al trasferimento in favore del Comune di insieme ai terreni, anche dei fabbricati ivi Parte_1 insistenti (cui fa riferimento lo stesso atto all'art. 2: “sopra alcuni dei singoli lotti in cui è di fatto scomposto l'appezzamento di terreno sorgono i fabbricati e i manufatti edilizi realizzati, a propria cura ed a proprie spese, dagli occupanti i lotti medesimi”), in mancanza di diversa pattuizione in forma scritta. Non risulta, tuttavia, rispettato l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n.
47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001. Ne consegue la nullità del citato atto di trasferimento, salva la possibilità di procedere alla conferma ai sensi del comma 3 dell'art. 40 legge n. 47/1985 ovvero del comma 4 dell'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, sempre che sussista la regolarità urbanistica dei fabbricati.
Né può ritenersi applicabile la normativa di cui all'art. 3 (Modalità di cessione degli immobili) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (v. anche 6 comma dell'art. 11-quinquies (Dismissione di immobili) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito in sede di conversione dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), o del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge (c.d.
Sblocca Italia) 11 novembre 2014, n. 164, che ha modificato i commi 18 e 19 del suddetto art. 3 del decreto legge n. 351 del 2001, aggiungendo il comma 19-bis, con conseguente esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti, posto che trattasi di normativa applicabile ad ipotesi di dismissioni di immobili pubblici, tra cui non rientra il trasferimento degli immobili dal Demanio al Comune di di cui alla legge n. 113/1983. Parte_1
Infine, non può dirsi sorto ex lege un diritto di superficie in capo agli occupanti i singoli lotti.
Invero, non può ritenersi che la legge n. 113/1983 si ponga quale eccezione al principio generale di accessione, e che quindi a questo principio si sia derogato legittimando (tra l'altro, retroattivamente) la nascita di un diritto di superficie ex lege in capo agli occupanti-costruttori, e che conseguentemente l'atto di trasferimento dal al abbia ad oggetto esclusivamente CP_2 Pt_1
le aree ma non anche le costruzioni. Invero, la citata legge n. 113/1983 non prevede espressamente la nascita di un diritto di superficie in capo agli occupanti, diritto tra che tra l'altro andrebbe loro riconosciuto retroattivamente. Né può desumersi la stessa dal riferimento contenuto nell'art. 5 al
“diritto di superficie”. Invero, tale disposizione impone il divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto. Orbene, è chiaro che il riferimento al “diritto di superficie” è da intendersi alla costruzione: in altre parole, il divieto di alienazione ivi indicato riguarda sia il terreno che la costruzione realizzata. Infine, si evidenzia che l'atto di trasferimento dal al CP_2 Pt_1 non sarebbe comunque esente dalla citata nullità, posto che per evitare la stessa dall'atto dovrebbe risultare espressamente il mancato trasferimento delle costruzioni, e ciò non è desumibile dal citato atto.
Alla luce di quanto esposto, essendo nullo l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, vale a dire il titolo di proprietà in capo al Comune di va rigettata la domanda avanzata Parte_1 dallo stesso ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ne deriva, altresì, che la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di condanna dei convenuti al pagamento del residuo del prezzo comprensivo delle spese sostenute oltre interessi, e le ulteriori domande subordinate di risoluzione e di declaratoria occupazione senza alcun titolo da parte del predetto con condanna all'immediato rilascio dello stesso immobile, non possono trovare accoglimento in virtù della declaratoria di nullità dell'atto del 22.4.2016.
Passando alle domande riconvenzionali, in ragione dell'accertata nullità non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'attore alla conferma dell'atto nullo, ex art. 40, co. 3, l.
28 febbraio 1985 n. 47 e alla conseguente stipulazione di un atto valido, atteso che sebbene ciascuna delle parti possa compiere l'atto di conferma previsto dal 3° comma dell'art. 40 legge n.
47/1985 o del 4° comma dell'art. 46 dpr 380/2001 per integrare le menzioni mancanti con effetti sostanzialmente sananti, ma l'esercizio di tale potere – che non è avvenuto neppure nelle more del presente giudizio – non è coartabile attraverso una imposizione giudiziale né superabile mediante una pronuncia giudiziale sostitutiva.
Passando alla domanda riconvenzionale, in linea generale occorre evidenziare che, affinché si configuri un possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, non interrotto, pacifico e pubblico che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere di signoria sul bene, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
Afferma al riguardo al giurisprudenza di legittimità “Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem,
è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass. n.18392/06).
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, deve darsi atto che i convenuti nel momento in cui aderiva alla proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile di cui è causa necessariamente riconoscevano l'altruità della cosa, con ciò dovendosi ritenere non emerso l'animus possidendi uti dominus.
La domanda dei convenuti di restituzione del corrispettivo versato risulta, invece, fondata. La stessa, formulata in via del tutto subordinata e, quindi, nell'ipotesi di accertata nullità della compravendita del 22.4.2016 e di impossibilità di ottenerne la sanatoria in via giudiziale, ha il significato sostanziale, implicito ma inequivoco, di revoca delle proposte di acquisto, revoca ben possibile perché formulata dopo la scadenza del termine del previsto termine di irrevocabilità ex art. 1329 c.c. in mancanza di prova di accettazione da parte del di Pt_1 Pt_1 Pt_1
Conseguentemente, i pagamenti eseguiti in forza della predetta proposta – non accettata ed ormai revocata – sono privi di causa e devono essere restituiti.
Del resto ai sensi dell'art. 2033 c.c., a chi abbia pagato in base ad un contratto dichiarato nullo, pertanto privo di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, il diritto alla ripetizione dell'indebito (solutio indebiti).
Pertanto, occorre condannare l'attore alla restituzione dei pagamenti effettivamente eseguiti dai convenuti, non contestati dalla parte attrice ed anzi complessivamente riconosciuti e quantificati in
€ 18.734,00 oltre interessi e rivalutazione dal versamento alla ripetizione effettiva delle somme.
Riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c., occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, con la derivante conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, in ragione della peculiarità delle questioni trattate in fatto ed in diritto, sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in persona del Giudice Dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede;
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) ACCOGLIE la domanda di ripetizione e, per l'effetto, condanna il di Pt_1 Parte_1
al pagamento nei confronti dei convenuti costituiti della complessiva somma di €18.734,00 oltre interessi e rivalutazione dal versamento alla ripetizione effettiva delle somme. 3) RIGETTA ogni ulteriore domanda;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Paola, 29.5.2025
IL GIUDICE
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1870/2018 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con note di trattazione vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. CRISTIANI FRANCESCO
Attore
E
quali eredi del SI , con gli Controparte_1 Persona_1
Avv.ti Giuseppe Lomonaco e Luca Branchicella;
Convenuti-
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
, con l'Avv. Prof. Luigi Principato;
CP_3
Terzi chiamati in causa
CONCLUSIONI: come da comparse e note di trattazione versate in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale i sigg.ri , chiedendo che fosse accertato e CP_1 Controparte_1 Persona_1 dichiarato l'inadempimento del defunto SI e degli odierni convenuti, sia in Persona_1
Per_ proprio che in qualità di eredi del SI , rispetto alle obbligazioni convenute nella proposta irrevocabile d'acquisto del 1° marzo 2012, così come accettata dal con Parte_1
condanna dei convenuti, sia in proprio che nella loro qualità di eredi del SI , al Persona_1 versamento, in favore del della complessiva somma di € 18.734,00, pari Parte_1 alla differenza tra il corrispettivo convenuto (€ 37.468,00) e quello a oggi versato (€ 18.734,00), oltre a interessi, rivalutazione e spese forfetarie sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché condanna dei medesimi, sia in proprio che nella loro qualità di eredi del SI , ad Persona_1
attivarsi affinché si proceda al frazionamento del terreno che costituisce oggetto del giudizio e alla conseguente ripetizione per atto pubblico del contratto già conclusosi mediante scrittura privata, pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso di compravendita immobiliare, ai sensi dell'art. 2932 c.c. in via gradata instava perché fosse dichiarato risolto per grave inadempimento dei convenuti ciascuno per quanto di propria ragione, onere e/o responsabilità, ogni rapporto di cui alle scritture da essi sottoscritte per cui è causa dichiarando, conseguentemente, la occupazione senza alcun titolo da parte dei predetti dell'immobile di proprietà del Comune di con ogni pronuncia consequenziale;
in via ulteriormente gradata, Parte_1 perché fosse dichiarata l'occupazione senza alcun titolo da parte dei convenuti dell'immobile di proprietà dell'esponente per cui è causa nonché l'inesistenza in capo ad Parte_1
essi convenuti, di qualsivoglia titolo in relazione all'immobile per cui è causa con condanna dei predetti all'immediato rilascio dello stesso immobile, unitamente ad ogni sua accessione, libero e vuoto da persone e cose, al ripristino dello stato dei luoghi, al pagamento di ogni somma dovuta da questi ultimi a titolo di indennità di occupazione “sine titulo” dell'immobile in questione, a partire dalla data della predetta occupazione sino a quella di effettivo rilascio dello stesso immobile nonché, in ogni caso, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da esso
[...]
in conseguenza della illegittima occupazione, il tutto con vittoria di spese e Parte_1
competenze del giudizio.
Con distinte comparse si costituivano i predetti convenuti che in via di eccezione riconvenzionale chiedevano che fosse accertata in via incidentale e preliminare l'intervenuta usucapione del compendio per cui è causa e rigettare per l'effetto la domanda attorea con condanna del Pt_1
alla restituzione delle somme incamerate e trattenute senza titolo, nel merito che fosse dichiarato che nulla è dovuto dall'esponente al e accertare l'inadempimento del Parte_1
agli obblighi nascenti dalla legge n.113 del 1983, con conseguente Parte_1
dichiarazione del diritto di essi esponenti di acquistare il cespite per cui è causa, che fosse rigettata in ogni sua parte la domanda attorea, infondata in fatto e diritto e inammissibile, previo accertamento incidentale della nullità dell'atto pubblico di provenienza;
sempre in subordine rispetto all'accertanda usucapione in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, con condanna del alla conferma e/o riproduzione secondo legge dell'atto di Parte_1
provenienza, ovvero della vendita Agenzia del Demanio/Comune di Praia a Mare per notaio CP_3 da rep. 321.670 del 22.4.2016, e successivamente al trasferimento del compendio
[...] Per_2
in favore di parte convenuta, oltre al risarcimento del danno per mancato trasferimento dell'immobile, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva l' , a seguito della chiamata esplicata dalla parte attrice, che Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità della domanda ritenendo sussistenti gli estremi per il riconoscimento del danno in favore dell' ex art. 96 c.p.c., in via subordinata perché fosse rigettata Controparte_2
nel merito la domanda perché infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese.
Esplicava intervento ad adiuvandum della parte attrice il notaio che instava per CP_3
l'inammissibilità della domanda e per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto;
eccepiva l'infondatezza della eccezione di nullità dell'atto di compravendita del 22 aprile 2016 stipulato a proprio rogito (rep. 321670, racc. 56540), oltre che per l'estinzione parziale del giudizio, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa, all'esito della trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione, sulle conclusioni precisate come da note di trattazione veniva assegnata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Riguardo alla domanda principale di trasferimento ex art. 2932 c.c. occorre osservare quanto segue.
Come è noto, la legge n. 113/1983 ha statuito all'art. 1 che “In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, è autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio Parte_1
dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge”. L'art. 3 della citata legge ha, poi, previsto che “La vendita di cui all'articolo 1 è condizionata dall'obbligo del comune di a: 1) vendere a trattativa privata i lotti di Parte_1
terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
”; “È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto” (art. 5 della richiamata legge).
Con atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, per notar Rep. n. 321670, CP_3
Racc. n. 56540 l' , in nome e per conto del Ministero dell'Economia e delle Controparte_2 Finanze, ha venduto in favore del che ha acquistato, “la piena proprietà Parte_1 Pt_1 dell'area estesa catastalmente Ha 18.60.68 (ettari diciotto, are sessanta e centiare sessantotto) delimitata: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, ad est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a Controparte_4 ovest dalla rimanente parte del ”. Controparte_4
Orbene, in base alla legge n. 113/1983 il trasferimento della proprietà delle aree in favore dei singoli occupanti avviene in una duplice fase, essendo previsto che in un primo luogo il CP_2 trasferisca il compendio al Comune di e in un secondo luogo che quest'ultimo Parte_1
Comune venda i lotti di terreno ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre
1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, purché tali opere siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico.
Ciò posto, ritiene il Giudicante, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale alla quale si ritiene di aderire, che in mancanza di una previsione espressa in senso contrario, in occasione del trasferimento del compendio dal al Comune di si sia verificato il CP_2 Parte_1
trasferimento in favore del secondo anche delle costruzioni realizzate dai singoli occupanti. Invero, tali costruzioni, insistendo su aree demaniali, erano riconducibili al patrimonio del CP_2 siccome dallo stesso acquisite in forza di accessione ai sensi dell'art. 934 c.c. (principio applicabile anche rispetto ai beni edificati su area demaniale, così Cass. 24.06.2009 n. 14791).
L'atto di trasferimento del compendio dal Demanio al Comune di del 22.04.2016 – Parte_1
sempre richiamato in premessa - non contempla anche il trasferimento delle costruzioni;
invero fa riferimento ad un'area estesa catastalmente Ha 18.60.68, e ai “terreni”. Tuttavia, è noto che, ove venga trasferito un terreno, in mancanza di diversa pattuizione scritta, il trasferimento del terreno include anche quello del fabbricato eventualmente sovrastante. E il trasferimento di un fabbricato, sebbene nell'atto non se ne faccia riferimento, implica il rispetto della normativa urbanistica (legge n. 47/1985 e/o D.P.R. n. 380/2001), compreso l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n.
47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, in mancanza delle quali l'atto di trasferimento è da ritenersi nullo. E' chiaro che se la mancanza delle indicazioni non sia dipesa dall'insussistenza del provvedimento concessorio, del permesso di costruire o della domanda di sanatoria al tempo in cui gli atti sono stati stipulati (ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al
01.09.1967), l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della relativa domanda, ai sensi del comma 3 dell'art. 40 ovvero del comma 4 dell'art. 46 sopra menzionati. Pertanto, nel caso in esame l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, ha provveduto al trasferimento in favore del Comune di insieme ai terreni, anche dei fabbricati ivi Parte_1 insistenti (cui fa riferimento lo stesso atto all'art. 2: “sopra alcuni dei singoli lotti in cui è di fatto scomposto l'appezzamento di terreno sorgono i fabbricati e i manufatti edilizi realizzati, a propria cura ed a proprie spese, dagli occupanti i lotti medesimi”), in mancanza di diversa pattuizione in forma scritta. Non risulta, tuttavia, rispettato l'obbligo delle menzioni di cui all'art. 40 legge n.
47/1985 e/o all'art. 46 D.P.R. n. 380/2001. Ne consegue la nullità del citato atto di trasferimento, salva la possibilità di procedere alla conferma ai sensi del comma 3 dell'art. 40 legge n. 47/1985 ovvero del comma 4 dell'art. 46 D.P.R. n. 380/2001, sempre che sussista la regolarità urbanistica dei fabbricati.
Né può ritenersi applicabile la normativa di cui all'art. 3 (Modalità di cessione degli immobili) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (v. anche 6 comma dell'art. 11-quinquies (Dismissione di immobili) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, inserito in sede di conversione dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), o del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge (c.d.
Sblocca Italia) 11 novembre 2014, n. 164, che ha modificato i commi 18 e 19 del suddetto art. 3 del decreto legge n. 351 del 2001, aggiungendo il comma 19-bis, con conseguente esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti, posto che trattasi di normativa applicabile ad ipotesi di dismissioni di immobili pubblici, tra cui non rientra il trasferimento degli immobili dal Demanio al Comune di di cui alla legge n. 113/1983. Parte_1
Infine, non può dirsi sorto ex lege un diritto di superficie in capo agli occupanti i singoli lotti.
Invero, non può ritenersi che la legge n. 113/1983 si ponga quale eccezione al principio generale di accessione, e che quindi a questo principio si sia derogato legittimando (tra l'altro, retroattivamente) la nascita di un diritto di superficie ex lege in capo agli occupanti-costruttori, e che conseguentemente l'atto di trasferimento dal al abbia ad oggetto esclusivamente CP_2 Pt_1
le aree ma non anche le costruzioni. Invero, la citata legge n. 113/1983 non prevede espressamente la nascita di un diritto di superficie in capo agli occupanti, diritto tra che tra l'altro andrebbe loro riconosciuto retroattivamente. Né può desumersi la stessa dal riferimento contenuto nell'art. 5 al
“diritto di superficie”. Invero, tale disposizione impone il divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto. Orbene, è chiaro che il riferimento al “diritto di superficie” è da intendersi alla costruzione: in altre parole, il divieto di alienazione ivi indicato riguarda sia il terreno che la costruzione realizzata. Infine, si evidenzia che l'atto di trasferimento dal al CP_2 Pt_1 non sarebbe comunque esente dalla citata nullità, posto che per evitare la stessa dall'atto dovrebbe risultare espressamente il mancato trasferimento delle costruzioni, e ciò non è desumibile dal citato atto.
Alla luce di quanto esposto, essendo nullo l'atto di “compravendita transattiva” del 22.04.2016, vale a dire il titolo di proprietà in capo al Comune di va rigettata la domanda avanzata Parte_1 dallo stesso ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Ne deriva, altresì, che la domanda di condanna al pagamento dell'ulteriore somma di condanna dei convenuti al pagamento del residuo del prezzo comprensivo delle spese sostenute oltre interessi, e le ulteriori domande subordinate di risoluzione e di declaratoria occupazione senza alcun titolo da parte del predetto con condanna all'immediato rilascio dello stesso immobile, non possono trovare accoglimento in virtù della declaratoria di nullità dell'atto del 22.4.2016.
Passando alle domande riconvenzionali, in ragione dell'accertata nullità non può trovare accoglimento la domanda di condanna dell'attore alla conferma dell'atto nullo, ex art. 40, co. 3, l.
28 febbraio 1985 n. 47 e alla conseguente stipulazione di un atto valido, atteso che sebbene ciascuna delle parti possa compiere l'atto di conferma previsto dal 3° comma dell'art. 40 legge n.
47/1985 o del 4° comma dell'art. 46 dpr 380/2001 per integrare le menzioni mancanti con effetti sostanzialmente sananti, ma l'esercizio di tale potere – che non è avvenuto neppure nelle more del presente giudizio – non è coartabile attraverso una imposizione giudiziale né superabile mediante una pronuncia giudiziale sostitutiva.
Passando alla domanda riconvenzionale, in linea generale occorre evidenziare che, affinché si configuri un possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, non interrotto, pacifico e pubblico che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere di signoria sul bene, corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
Afferma al riguardo al giurisprudenza di legittimità “Ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem,
è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare” (Cass. n.18392/06).
Orbene, con riferimento alla fattispecie in esame, deve darsi atto che i convenuti nel momento in cui aderiva alla proposta irrevocabile di acquisto dell'immobile di cui è causa necessariamente riconoscevano l'altruità della cosa, con ciò dovendosi ritenere non emerso l'animus possidendi uti dominus.
La domanda dei convenuti di restituzione del corrispettivo versato risulta, invece, fondata. La stessa, formulata in via del tutto subordinata e, quindi, nell'ipotesi di accertata nullità della compravendita del 22.4.2016 e di impossibilità di ottenerne la sanatoria in via giudiziale, ha il significato sostanziale, implicito ma inequivoco, di revoca delle proposte di acquisto, revoca ben possibile perché formulata dopo la scadenza del termine del previsto termine di irrevocabilità ex art. 1329 c.c. in mancanza di prova di accettazione da parte del di Pt_1 Pt_1 Pt_1
Conseguentemente, i pagamenti eseguiti in forza della predetta proposta – non accettata ed ormai revocata – sono privi di causa e devono essere restituiti.
Del resto ai sensi dell'art. 2033 c.c., a chi abbia pagato in base ad un contratto dichiarato nullo, pertanto privo di causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale, il diritto alla ripetizione dell'indebito (solutio indebiti).
Pertanto, occorre condannare l'attore alla restituzione dei pagamenti effettivamente eseguiti dai convenuti, non contestati dalla parte attrice ed anzi complessivamente riconosciuti e quantificati in
€ 18.734,00 oltre interessi e rivalutazione dal versamento alla ripetizione effettiva delle somme.
Riguardo alla domanda ex art. 96 c.p.c., occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982); orbene nella fattispecie per cui è causa detti presupposti non risultano provati, con la derivante conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
Per quanto riguarda le spese del giudizio, in ragione della peculiarità delle questioni trattate in fatto ed in diritto, sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in persona del Giudice Dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede;
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) ACCOGLIE la domanda di ripetizione e, per l'effetto, condanna il di Pt_1 Parte_1
al pagamento nei confronti dei convenuti costituiti della complessiva somma di €18.734,00 oltre interessi e rivalutazione dal versamento alla ripetizione effettiva delle somme. 3) RIGETTA ogni ulteriore domanda;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Paola, 29.5.2025
IL GIUDICE
Dr. Alberto Caprioli