Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
In persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 26.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7983/2024 R.G. lav. e prev.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Marrone con il quale elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale Controparte_1 rappresentante p.t.
Convenuto contumace
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Roberto Maisto e domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55
Resistente
OGGETTO: obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI : come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.04.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice del lavoro di Napoli, la , al fine di sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni:< a) Accertare e dichiarare che la con l'omesso Controparte_1 versamento degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali per il periodo dal
01/04/1980 al 13/01/1982 ha violato quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 326/1986 nonché dai successivi provvedimenti dei tribunali amministrativi e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al versamento di quanto dovuto per oneri contributivi previdenziali ed assistenziali per il periodo dal 01/04/1980 al 13/01/1982; b) Condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per fattane anticipazione>.
Ha esposto, a sostegno delle proprie richieste, che la sentenza n. 326/86 il Consiglio di
Stato riconosceva la decorrenza giuridica del rapporto di pubblico impiego con la CP_1
[...] CP_1 non provvedeva al versamento di quanto dovuto per contributi previdenziali in
[...] riferimento al periodo dal 01/04/1980 al 13/01/1982, risultante ancora scoperto all'attualità.
Non si costituiva la nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo.
Alla udienza del 22.01.2025, il GL disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
Con memoria in data 13.03.2025, l si costituiva e deduceva che nelle more del CP_2 giudizio la aveva provveduto alla regolarizzazione contributiva Controparte_1 richiesta, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio. Presente alla odierna udienza, il procuratore della parte ricorrente ha confermato il versamento della contribuzione previdenziale sulla posizione assicurativa del ricorrente da parte della per il periodo oggetto del giudizio e ha chiesto la condanna dell'Istituto Controparte_1 al pagamento delle spese di giustizia.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Per il criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite rimangono a carico della CP_1 che provvedeva al versamento della contribuzione dovuta solo
[...] successivamente al deposito e alla notifica del ricorso (cfr. relazione amministrativa nella prod. circa la trasmissione a settembre 2024 dei flussi relativi ai periodi oggetto di CP_2 domanda), liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
Ricorrono giustificati motivi per compensare le spese tra la e l' . CP_1 CP_2
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1 spese che liquida in euro 1865,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario, con attribuzione;
-compensa le spese tra la e l' . Controparte_1 CP_2
Napoli, 26.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi