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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/07/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1929 del R.G. 2022, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mimmo Manfredi;
- attore - contro
(c.f./p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava;
e
(p.i. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Liborio Bloise;
- convenuti -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento ha evocato in giudizio le Parte_1
società convenute in epigrafe proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03420210015654630000, emessa da e notificata in data Controparte_3
11.8.2022, con la quale gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di €
260.016,25 per un presunto credito restitutorio vantato dall'ARCEA - Agenzia della Regione
Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (avente come causale “entrate patrimoniali anno 2016”) e riferito alla asserita indebita percezione di contributi comunitari.
Ha dedotto i seguenti motivi di opposizione: 1) illegittimità della cartella opposta originata da una precedente iscrizione illegittima poiché basata su un atto prodromico (decreto di revoca e di recupero somme indebitamente percepite “DDG N. 4840 N. 4840 DEL 11 MAGGIO 2015”) impugnato innanzi al Tribunale di Catanzaro (procedimento n. 4717/2017 R.G.) ed ivi sospeso;
2) nullità della cartella esattoriale impugnata per illegittimità della relativa iscrizione a ruolo, stante la natura comunitaria delle somme oggetto di recupero.
Ha così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “In via preliminare cautelare, si fa Dell'atto impugnato e del ruolo sotteso, Controparte_4
anche inaudita altera parte, sussistendo in capo alla parte attrice sia il fumus boni iuris, per tutti i fatti esposti in narrativa, che il periculum in mora, provvedimento sospensione Tribunale di
Catanzaro, al fine di evitare la preannunciata azione esecutiva con grave pregiudizio per l'attore, giacché allo stato le somme non sono dovute per tutti i fondati motivi di opposizione sopra rappresentati. Condanna ex art. 96 c.p.c. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda proposta e per l'effetto: - in via preliminare pregiudiziale ed assorbente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo sotteso all'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità della iscrizione a ruolo e disporre l'annullamento della impugnata cartella. Accogliere la domanda e conseguentemente accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato e l'inesistenza dell'obbligo dell'opponente di pagare la somma come quantificata relativa alla cartella di pagamento impugnata per effetto della riferita sospensione.
Condannare gli opposti alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa da distrarre al sottoscritto avvocato antistatario come da nota spese allegata.”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse depositate telematicamente in data 2.3.2023 e
14.3.2023 si sono costituite in giudizio e (di seguito, CP_2 Controparte_1 anche “ ”), le quali hanno impugnato e contestato - punto per punto - le avverse deduzioni e CP_5
conclusioni, così invocando l'integrale rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale;
all'esito dell'udienza “cartolare” del
4.4.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da è fondata e va, dunque, accolta per le ragioni di Parte_1
seguito analiticamente illustrate.
1. Meritevole di accoglimento, infatti, risulta il motivo di opposizione con cui parte attrice ha dedotto che l'avvenuta sospensione giudiziale dell'esecutività del decreto sotteso alla cartella di pagamento oggetto dell'odierna opposizione avrebbe dovuto indurre parte creditrice ad astenersi dalla formazione del ruolo esattoriale e dalla emissione (e successiva notifica) della relativa cartella. A tal riguardo, par d'uopo considerare come la Suprema Corte abbia di recente sancito il principio di diritto secondo cui “la sospensione giudiziale dell'esecuzione di cui all'art. 47 del d. Lgs. n. 546 del 1992, come ogni ordine giudiziale di sospensione dell'esecuzione, arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire in esecutivis;
quindi essa preclude all'Amministrazione
Finanziaria e al riscossore la possibilità di notificare la cartella di pagamento e ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, che deve medio tempore arrestarsi;
ove l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente alla ridetta sospensione, non va dato corso agli atti successivi - inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, che per alcuni tributi ha sostituito la cartella - dovendo l'Amministrazione viceversa adottare a seguito della ridetta sospensione del giudice tutti i provvedimenti interni di segno e in direzione contraria alla prosecuzione dell'esecuzione. Ciò in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, risultando impedita nel mentre qualsiasi iscrizione a ruolo, anche a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973 oltre che in forza del seguente art. 15 bis del medesimo
D.P.R. n., difettandone i presupposti in forza del comando giudiziale intervenuto” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. trib., 20/07/2023, n. 21824).
Detto altrimenti, se l'avviso di accertamento (o altro atto ad esso equipollente) è stato impugnato ed il contribuente ha conseguito la sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso, il ruolo non può divenire esecutivo e, invero, non può nemmeno essere "formato", mancandone i presupposti, risultando del tutto incompatibile con la sospensione giudiziale pronunciata dal giudice il compimento da parte dell di attività successiva e risultando impedita qualsiasi Controparte_1
iscrizione a ruolo, anche a titolo provvisorio.
Nello stesso solco si pone l'ancor più recente pronuncia con cui la Cassazione ha stabilito che
“disposta la sospensione cautelare dell'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, non va dato seguito agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, con la conseguenza che la eventuale cartella di pagamento emessa, ove impugnata, dovrà essere annullata” (Cassazione civile, sez. trib.,
15/10/2024, n. 26801).
Le statuizioni contenute in dette pronunce risultano pienamente condivise da questo Tribunale nella parte in cui, in esse, la Suprema Corte si discosta dal proprio precedente indirizzo (ex multis,
Cass., sez. 5 n. 20361/2020 e Cass, sez. 5, n. 30584/2017) in cui si era affermato che la sospensione dell'atto impositivo, concernendo l'esecuzione, non spiegherebbe effetti diretti sulla cartella di pagamento che è atto prodromico dell'esecuzione ed ha carattere meramente consequenziale agli avvisi di accertamento, di guisa che la cartella, ove impugnata, deve essere a propria volta oggetto di richiesta di sospensione, qualora la parte ritenga che possa derivarle un danno grave ed irreparabile.
Ed infatti, mutuando le argomentazioni valorizzate dalla Cassazione nella sentenza n. 26801-24,
“l'orientamento più recente appare più corretto in quanto altrimenti ragionando non si comprende quale sarebbe la ratio della tutela cautelare consistente nella sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo presupposto. Il difforme orientamento fa, peraltro, leva sulla natura della cartella di pagamento quale atto prodromico all'esecuzione, e non esecutivo in senso proprio ma la distinzione operata da detto orientamento deve, però, fare i conti con il rilievo che la cartella è atto prodromico perché non si sostanzia (ancora) in un atto di effettiva esecuzione (pignoramento) o di ulteriore cautela (fermo, ipoteca) ma è, comunque, atto indispensabile in difetto del quale non potrebbe procedersi ad esecuzione (in disparte gli atti impositivi anche, ex se, esecutivi).
L'orientamento più recente rimarca, condivisibilmente, che con il provvedimento di sospensione non si può provvedere nemmeno alla iscrizione a ruolo e, del resto, proprio l'esistenza di atti impositivi ed esecutivi (cd. impoesattivi) paleserebbe una difformità di trattamento rispetto all'ipotesi della necessaria iscrizione a ruolo per atti non esecutivi (nel primo caso la sospensione dell'atto impoesattivo non pone dilemma, l'atto è sospeso, nel secondo caso sarebbe, invece, legittima l'emissione della cartella sol perché "meramente" prodromica all'esecuzione).
Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie per cui pende il presente giudizio, va osservato che costituisce circostanza provata per tabulas che il decreto sotteso alla emissione della cartella di pagamento in esame (decreto Controparte_2
Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari Cittadella Regionale Catanzaro Settore 8 competitività PSR Calabria protocollo generale siar n. 0175571 del 26.5.2017, notificato il 6.6.2017 avente ad oggetto “Psr Calabria 2007-2013 - Misura 123 Ditta Lavorato Francesco Corigliano
Calabro Cuua 02432210785 - Domanda di Aiuto n. 94750665641. Notifica Decreto di Recupero
Somme Indebitamente Percepite. Ddg n. 4840 n. 4840 del 11 maggio 2015”) sia stato sospeso con provvedimento del Tribunale Ordinario di Catanzaro del 13.2.2018.
Essendo detta sospensione giudiziale evidentemente antecedente alla formazione del ruolo esattoriale n. 2021/002818 (reso esecutivo il 21.4.2021) ed alla annessa emissione e notifica della cartella di pagamento opposta (avutasi l'11.8.2022), va da sé che - in ossequio alla condivisibile giurisprudenza di legittimità sopra richiamata - la cartella esattoriale in esame non può che essere annullata, risultando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si registrano in materia anche in seno alla Suprema Corte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1929/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla la cartella di Parte_1
pagamento in esame.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 24 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Antonella
De Marco.