Art. 1.
In deroga all' articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783 , e successive modificazioni, e' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.
In deroga all' articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783 , e successive modificazioni, e' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.