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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto
(art. 615, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabio Panico e C.F._2
Mariarosaria Costanzo ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei C.F._3 medesimi, sito in Napoli alla Via Calata Capodichino n. 243; opponente
E
(C.F. ), (già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in NE alla Via Terraglio n. 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di NE (Rep. 42351; Racc. 15678) la Persona_1 [...]
(C.F. , (già a seguito di mero cambio di denominazione CP_2 P.IVA_2 CP_3 sociale), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in NE alla Via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (C.F. ), in virtù di procura generale alle C.F._4 liti rilasciata dal notaio di NE (Rep. 44583; Racc. 16958), con domicilio eletto Persona_1 presso il suo studio in Verona al V.lo S. Bernardino n. 5A opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati in data 04.01.2022, proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto del 14.12.2021, con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore della Controparte_1
(di seguito solo ), della somma di euro 37.895,10 oltre Iva e Cpa, spese di notifiche e interessi CP_1 maturandi al saldo, in forza del decreto ingiuntivo n. 3183/2021 emesso il 20.04.2021 dal Tribunale di
Napoli, non opposto e dichiarato esecutivo il 04.07.2021 e con formula esecutiva apposta in data
06.09.2021.
A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la proponibilità del precetto in parola, eccependo l'omessa notifica del provvedimento monitorio, titolo esecutivo sulla base del quale era stato azionato. Deduceva altresì, l'omessa notifica della cessione del credito dalla originaria creditrice
Findomestic Banca S.p.A. all'odierna opposta. Nel merito, lamentava poi, che il credito precettato non fosse determinato né determinabile sulla base degli elementi indicati nell'azionato atto di intimazione.
Pertanto, concludeva per la declaratoria di nullità del precetto impugnato con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva la , eccependo preliminarmente l'inammissibilità degli assunti attorei, in quanto CP_1 preclusi dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 3183/2021. Invero, non avendo il debitore spiegato l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., il provvedimento monitorio era ormai passato in giudicato e gli importi precettati divenuti incontestabili. La società precisava, riassuntivamente, che il credito di cui chiedeva la soddisfazione originava da due contratti di finanziamento per prestito personale (contratto n.
20196419208112 e contratto n. 20196419208101 del 28.05.2018), stipulati dall' con la Parte_1
Findomestic Banca S.p.A., credito ceduto da quest'ultima all'odierna opposta mediante contratto di cessione di crediti dell'8.06.2020, di cui il debitore veniva notiziato mediante raccomandata A/R, regolarmente ricevuta in data 6.08.2020 (cfr. all. n. 4 della comparsa di costituzione della : doc. n. CP_1
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 fascicolo monitorio). Pertanto, in conformità a quanto sopra, l'intimante, dando prova sia dei poteri spesi che della titolarità del diritto, atteso l'omesso pagamento di talune rate mensili da parte dell' otteneva il decreto ingiuntivo n. 3183/2018, che provvedeva a notificare a parte Parte_1 opponente in data 27.04.2021. Come da allegazione e correlata prodotta documentazione, precisava l'Istituto di credito che la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. veniva recapitata all'indirizzo di residenza dell' (Via Francesco De Pinedo n. 55), e da questo rifiutata, pertanto, Parte_1 veniva resa al mittente dopo il periodo di compiuta giacenza. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione dell'opposta). Dunque, in mancanza di opposizione, era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del
04.07.2021 e munito di formula esecutiva in data 06.09.2021. Pertanto, stante la definitività provvedimento monitorio, nel dicembre del 2021 l'opposta azionava l'atto di precetto, oggetto della presente opposizione.
Insisteva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Disattesa l'istanza di sospensione con provvedimento del 23.06.2022, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 03.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In apertura di motivazione, va precisato che la deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un CP_1 portafoglio di crediti pecuniari della Findomestic Banca S.p.A. nel contesto di un'operazione di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti della L. n. 52/91, operazione in forza della quale è subentrata al predetto istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti del debitore esecutato: circostanza provata a mezzo della documentazione dalla stessa versata in atti. Infatti, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati, gli atti contenuti nel fascicolo di parte opposta fondano tanto i poteri spesi dalla , quanto la titolarità del rapporto dal lato attivo. Del pari, si ritiene raggiunta la prova della CP_1 notifica all'opponente della cessione in parola, mediante raccomanda regolarmente ricevuta in data
06.08.2020 (cfr. all. n. 4 della comparsa di costituzione della : doc. nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 CP_1 fascicolo monitorio).
Ora passando al merito della controversia, è di tutta evidenza che la decisione del presente procedimento passi attraverso l'accertamento della regolarità della notifica del titolo esecutivo, su cui si fonda il precetto de quo, ossia del decreto ingiuntivo n. 3183/2018 emesso dal Tribunale di Napoli il 20.04.2021.
Sul punto, giova fin da subito evidenziare che, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, occorre distinguere le seguenti fattispecie (cfr. Cass. n. 17308/2015, Cass. n. 9050/2020):
-il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
-se l'esecuzione è intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio;
-deve proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. sent. n. 25713/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non si configura alcuna ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto. Invero, dall'esame delle relate di notificazione, il provvedimento monitorio n. 3183/2018 risulta essere stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; all'indirizzo di residenza dell' Via Francesco De Pinedo n. 55, e da questo Parte_1 rifiutata. Notifica che si è, dunque, perfezionata nei confronti del destinatario per compiuta giacenza in data
27.04.2021, come da documentazione versata in atti. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta della ). La predetta notifica è, dunque, giuridicamente esistente, ricorrendo l'ipotesi contraria CP_1 dell'inesistenza giuridica della notificazione soltanto quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione: “l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (e precisamente allorché l'attività di trasmissione venga svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, oppure allorché difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento e l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell'ipotesi di nullità della notifica”. (cfr. Cass. civ. Ord. 2 maggio
2022 n. 13771).
Ancora, anche qualora l'opponente avesse dedotto un vizio di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, detta doglianza non poteva essere sollevata in questa sede. Ciò in quanto, per orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile l'opposizione a precetto finalizzata a sanzionare la predetta irregolarità della notifica del titolo esecutivo (nella specie, un decreto ingiuntivo), atteso che tale vizio debba essere fatto valere unicamente con il rimedio naturaliter previsto dall'ordinamento giuridico, quale è l' opposizione a decreto ingiuntivo. (cfr. Cass., Sezione 6-III, ord., 9 novembre 2016, n. 22870). Ne consegue il rigetto del primo motivo di doglianza, in quanto costituente motivo di opposizione all'ingiunzione di cui agli artt. 645 e 650 c.p.c. ed irrilevante nella presente controversia.
Passando alla dedotta indeterminatezza del credito precettato, si rileva l'assoluta genericità della censura mossa dall'opponente, non avendo lo stesso posto alla base della propria doglianza alcuna allegazione o prova. Invero, l' non ha allegato, né provato quanto contestato, argomentando in maniera Parte_1 assolutamente generica ed astratta, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta. E, a tale deficienza probatoria, non poteva supplirsi con la richiesta di CTU, che questo giudice non ammetteva, avendo la stessa mero carattere esplorativo. A ben vedere, l'atto di precetto non deve contenere il procedimento logico o numerico attraverso cui si è pervenuti alla quantificazione del credito, poiché lo stesso ha la funzione di mettere il debitore in condizioni di adempiere esattamente, essendo stato cristallizzato nel titolo esecutivo giudiziale la derivazione del credito. Tale conclusione è confortata dall'indirizzo conforme della Suprema Corte, la quale ha statuito che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art.
480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del
16/11/1993, Rv. 484341 - 01)” (cfr. Cass. sez. 3 ord. nr. 8906/2022).
In ogni caso, dall'atto di precetto si evince con chiarezza il credito precettato distinto in capitale ingiunto pari ad euro 35.715,36 (corrispondente a quello intimato nel provvedimento monitorio) gli interessi di mora calcolati sul capitale ingiunto decorrenti dal 23.04.2021, come espressamente previsto nel provvedimento monitorio e calcolati al tasso legale sino alla data dell'atto di precetto del 14.12.2021.
Dunque, anche detto motivo di opposizione è infondato.
Del resto, non può ipotizzarsi sovrapposizione alcuna tra i motivi oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quelli proponibili con l'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo decreto ingiuntivo, dal momento che il Giudice investito dell'opposizione all'esecuzione potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché, nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo, gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione al provvedimento monitorio o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio.
Alla stregua della suesposta considerazione non può essere apprezzata, in questa sede, neppure la censura relativa all'asserita usurarietà dei tassi di interesse applicati ai contratti di finanziamento, che hanno giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo, ma che il debitore avrebbe dovuto far valere mediante il rimedio tipico, previsto dal legislatore, quale quello dell'opposizione di cui agli artt. 645 e 650 c.p.c.
Detta doglianza, la quale è stata sollevata solo in sede di memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., primo termine,
è del tutto inammissibile non già perché tardivamente eccepita, ma in quanto attinente al merito della pretesa creditoria in relazione alla quale si è formato il giudicato. Invero, per orientamento costante della giurisprudenza in tema di opposizione all'esecuzione ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti all'efficacia esecutiva del titolo ovvero all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela (cfr. Cass. civ., n. 4617/1987; Cass. civ., n. 1935/1994; Cass. civ. n.
9061/1999; Cass. civ. n. 9205/2001; Cass. civ. n. 26089/2005; Cass. civ. n. 8928/2006). L'inammissibilità di censure di merito, deducibili nel corso del giudizio all'esito (o all'interno) del quale si è formato il titolo esecutivo giustifica la consolidata affermazione che, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva, fatta valere dal creditore, può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (cfr. Cass. civ. n. 24752/2008; Cass. civ. n. 27159/2006; Cass. civ. n.
12664/2000; Cass. civ. n. 5231/1993).
Pertanto, alla luce dei principi testè indicati, la mancata proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo da parte dell'Imperatore comporta quale conseguenza che il motivo di censura, relativo all'asserita usurarietà dei tassi di interesse relativi ai contratti di finanziamento conclusi dall'opponente con l'originaria creditrice Findomestic, in quanto concretizza una ragione di merito incidente sulla formazione del titolo esecutivo, non possa essere dedotto in questa sede di opposizione preesecutiva.
Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo rende, poi, oltre modo improponibile la predetta eccezione.
Invero, volendo dare continuità al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione per il quale: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass., n. 28318/17), il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.
3183/2021 ha precluso all'odierno opponente la possibilità di far valer, con la presente opposizione ex art. 615 c.p.c., contestazioni sulla validità del titolo negoziale, posto a fondamento del decreto stesso, in ragione giustappunto dell'intangibilità del giudicato, che come è noto, copre sia il dedotto che il deducibile. (cfr.
Cass n. 3968/13).
In altri termini, il debitore, omettendo di opporre nel termine di rito il decreto ingiuntivo, ha fatto sì che sulla pretesa della sia calata la scure del giudicato in ordine a qualsivoglia ragione od eccezione CP_1 pregressa alla formazione del titolo esecutivo.
Pertanto, tenuto conto delle allegazioni e correlativa prodotta documentazione, nonché delle difese svolte,
l'opposizione così proposta deve essere rigettata con ciò confermando l'esistenza in capo alla del CP_1 diritto di agire in sede esecutiva nei confronti di . Parte_1 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra euro
26.001 ed euro 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione a precetto, proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
b) condanna l'opponente alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, spese generali, oltre IVA
e CPA se dovute come per legge.
Napoli, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto
(art. 615, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Fabio Panico e C.F._2
Mariarosaria Costanzo ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei C.F._3 medesimi, sito in Napoli alla Via Calata Capodichino n. 243; opponente
E
(C.F. ), (già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in NE alla Via Terraglio n. 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di NE (Rep. 42351; Racc. 15678) la Persona_1 [...]
(C.F. , (già a seguito di mero cambio di denominazione CP_2 P.IVA_2 CP_3 sociale), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in NE alla Via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (C.F. ), in virtù di procura generale alle C.F._4 liti rilasciata dal notaio di NE (Rep. 44583; Racc. 16958), con domicilio eletto Persona_1 presso il suo studio in Verona al V.lo S. Bernardino n. 5A opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati in data 04.01.2022, proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto del 14.12.2021, con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore della Controparte_1
(di seguito solo ), della somma di euro 37.895,10 oltre Iva e Cpa, spese di notifiche e interessi CP_1 maturandi al saldo, in forza del decreto ingiuntivo n. 3183/2021 emesso il 20.04.2021 dal Tribunale di
Napoli, non opposto e dichiarato esecutivo il 04.07.2021 e con formula esecutiva apposta in data
06.09.2021.
A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la proponibilità del precetto in parola, eccependo l'omessa notifica del provvedimento monitorio, titolo esecutivo sulla base del quale era stato azionato. Deduceva altresì, l'omessa notifica della cessione del credito dalla originaria creditrice
Findomestic Banca S.p.A. all'odierna opposta. Nel merito, lamentava poi, che il credito precettato non fosse determinato né determinabile sulla base degli elementi indicati nell'azionato atto di intimazione.
Pertanto, concludeva per la declaratoria di nullità del precetto impugnato con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva la , eccependo preliminarmente l'inammissibilità degli assunti attorei, in quanto CP_1 preclusi dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 3183/2021. Invero, non avendo il debitore spiegato l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., il provvedimento monitorio era ormai passato in giudicato e gli importi precettati divenuti incontestabili. La società precisava, riassuntivamente, che il credito di cui chiedeva la soddisfazione originava da due contratti di finanziamento per prestito personale (contratto n.
20196419208112 e contratto n. 20196419208101 del 28.05.2018), stipulati dall' con la Parte_1
Findomestic Banca S.p.A., credito ceduto da quest'ultima all'odierna opposta mediante contratto di cessione di crediti dell'8.06.2020, di cui il debitore veniva notiziato mediante raccomandata A/R, regolarmente ricevuta in data 6.08.2020 (cfr. all. n. 4 della comparsa di costituzione della : doc. n. CP_1
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 fascicolo monitorio). Pertanto, in conformità a quanto sopra, l'intimante, dando prova sia dei poteri spesi che della titolarità del diritto, atteso l'omesso pagamento di talune rate mensili da parte dell' otteneva il decreto ingiuntivo n. 3183/2018, che provvedeva a notificare a parte Parte_1 opponente in data 27.04.2021. Come da allegazione e correlata prodotta documentazione, precisava l'Istituto di credito che la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. veniva recapitata all'indirizzo di residenza dell' (Via Francesco De Pinedo n. 55), e da questo rifiutata, pertanto, Parte_1 veniva resa al mittente dopo il periodo di compiuta giacenza. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione dell'opposta). Dunque, in mancanza di opposizione, era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del
04.07.2021 e munito di formula esecutiva in data 06.09.2021. Pertanto, stante la definitività provvedimento monitorio, nel dicembre del 2021 l'opposta azionava l'atto di precetto, oggetto della presente opposizione.
Insisteva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Disattesa l'istanza di sospensione con provvedimento del 23.06.2022, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 03.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In apertura di motivazione, va precisato che la deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un CP_1 portafoglio di crediti pecuniari della Findomestic Banca S.p.A. nel contesto di un'operazione di cessione di crediti ai sensi e per gli effetti della L. n. 52/91, operazione in forza della quale è subentrata al predetto istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti del debitore esecutato: circostanza provata a mezzo della documentazione dalla stessa versata in atti. Infatti, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati, gli atti contenuti nel fascicolo di parte opposta fondano tanto i poteri spesi dalla , quanto la titolarità del rapporto dal lato attivo. Del pari, si ritiene raggiunta la prova della CP_1 notifica all'opponente della cessione in parola, mediante raccomanda regolarmente ricevuta in data
06.08.2020 (cfr. all. n. 4 della comparsa di costituzione della : doc. nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 CP_1 fascicolo monitorio).
Ora passando al merito della controversia, è di tutta evidenza che la decisione del presente procedimento passi attraverso l'accertamento della regolarità della notifica del titolo esecutivo, su cui si fonda il precetto de quo, ossia del decreto ingiuntivo n. 3183/2018 emesso dal Tribunale di Napoli il 20.04.2021.
Sul punto, giova fin da subito evidenziare che, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, occorre distinguere le seguenti fattispecie (cfr. Cass. n. 17308/2015, Cass. n. 9050/2020):
-il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
-se l'esecuzione è intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio;
-deve proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. sent. n. 25713/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non si configura alcuna ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto. Invero, dall'esame delle relate di notificazione, il provvedimento monitorio n. 3183/2018 risulta essere stato ritualmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; all'indirizzo di residenza dell' Via Francesco De Pinedo n. 55, e da questo Parte_1 rifiutata. Notifica che si è, dunque, perfezionata nei confronti del destinatario per compiuta giacenza in data
27.04.2021, come da documentazione versata in atti. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta della ). La predetta notifica è, dunque, giuridicamente esistente, ricorrendo l'ipotesi contraria CP_1 dell'inesistenza giuridica della notificazione soltanto quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione: “l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (e precisamente allorché l'attività di trasmissione venga svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, oppure allorché difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento e l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell'ipotesi di nullità della notifica”. (cfr. Cass. civ. Ord. 2 maggio
2022 n. 13771).
Ancora, anche qualora l'opponente avesse dedotto un vizio di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, detta doglianza non poteva essere sollevata in questa sede. Ciò in quanto, per orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile l'opposizione a precetto finalizzata a sanzionare la predetta irregolarità della notifica del titolo esecutivo (nella specie, un decreto ingiuntivo), atteso che tale vizio debba essere fatto valere unicamente con il rimedio naturaliter previsto dall'ordinamento giuridico, quale è l' opposizione a decreto ingiuntivo. (cfr. Cass., Sezione 6-III, ord., 9 novembre 2016, n. 22870). Ne consegue il rigetto del primo motivo di doglianza, in quanto costituente motivo di opposizione all'ingiunzione di cui agli artt. 645 e 650 c.p.c. ed irrilevante nella presente controversia.
Passando alla dedotta indeterminatezza del credito precettato, si rileva l'assoluta genericità della censura mossa dall'opponente, non avendo lo stesso posto alla base della propria doglianza alcuna allegazione o prova. Invero, l' non ha allegato, né provato quanto contestato, argomentando in maniera Parte_1 assolutamente generica ed astratta, senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta. E, a tale deficienza probatoria, non poteva supplirsi con la richiesta di CTU, che questo giudice non ammetteva, avendo la stessa mero carattere esplorativo. A ben vedere, l'atto di precetto non deve contenere il procedimento logico o numerico attraverso cui si è pervenuti alla quantificazione del credito, poiché lo stesso ha la funzione di mettere il debitore in condizioni di adempiere esattamente, essendo stato cristallizzato nel titolo esecutivo giudiziale la derivazione del credito. Tale conclusione è confortata dall'indirizzo conforme della Suprema Corte, la quale ha statuito che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art.
480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del
16/11/1993, Rv. 484341 - 01)” (cfr. Cass. sez. 3 ord. nr. 8906/2022).
In ogni caso, dall'atto di precetto si evince con chiarezza il credito precettato distinto in capitale ingiunto pari ad euro 35.715,36 (corrispondente a quello intimato nel provvedimento monitorio) gli interessi di mora calcolati sul capitale ingiunto decorrenti dal 23.04.2021, come espressamente previsto nel provvedimento monitorio e calcolati al tasso legale sino alla data dell'atto di precetto del 14.12.2021.
Dunque, anche detto motivo di opposizione è infondato.
Del resto, non può ipotizzarsi sovrapposizione alcuna tra i motivi oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quelli proponibili con l'opposizione all'esecuzione fondata sul medesimo decreto ingiuntivo, dal momento che il Giudice investito dell'opposizione all'esecuzione potrà conoscere di eccezioni e deduzioni vertenti su fatti verificatisi in data successiva all'emissione del titolo sempreché, nella particolare ipotesi del decreto ingiuntivo, gli stessi non siano stati già devoluti alla cognizione del giudice dell'opposizione al provvedimento monitorio o avrebbero potuto esserlo nel rispetto delle preclusioni di quello stesso giudizio.
Alla stregua della suesposta considerazione non può essere apprezzata, in questa sede, neppure la censura relativa all'asserita usurarietà dei tassi di interesse applicati ai contratti di finanziamento, che hanno giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo, ma che il debitore avrebbe dovuto far valere mediante il rimedio tipico, previsto dal legislatore, quale quello dell'opposizione di cui agli artt. 645 e 650 c.p.c.
Detta doglianza, la quale è stata sollevata solo in sede di memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., primo termine,
è del tutto inammissibile non già perché tardivamente eccepita, ma in quanto attinente al merito della pretesa creditoria in relazione alla quale si è formato il giudicato. Invero, per orientamento costante della giurisprudenza in tema di opposizione all'esecuzione ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti all'efficacia esecutiva del titolo ovvero all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela (cfr. Cass. civ., n. 4617/1987; Cass. civ., n. 1935/1994; Cass. civ. n.
9061/1999; Cass. civ. n. 9205/2001; Cass. civ. n. 26089/2005; Cass. civ. n. 8928/2006). L'inammissibilità di censure di merito, deducibili nel corso del giudizio all'esito (o all'interno) del quale si è formato il titolo esecutivo giustifica la consolidata affermazione che, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva, fatta valere dal creditore, può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (cfr. Cass. civ. n. 24752/2008; Cass. civ. n. 27159/2006; Cass. civ. n.
12664/2000; Cass. civ. n. 5231/1993).
Pertanto, alla luce dei principi testè indicati, la mancata proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo da parte dell'Imperatore comporta quale conseguenza che il motivo di censura, relativo all'asserita usurarietà dei tassi di interesse relativi ai contratti di finanziamento conclusi dall'opponente con l'originaria creditrice Findomestic, in quanto concretizza una ragione di merito incidente sulla formazione del titolo esecutivo, non possa essere dedotto in questa sede di opposizione preesecutiva.
Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo rende, poi, oltre modo improponibile la predetta eccezione.
Invero, volendo dare continuità al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione per il quale: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass., n. 28318/17), il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.
3183/2021 ha precluso all'odierno opponente la possibilità di far valer, con la presente opposizione ex art. 615 c.p.c., contestazioni sulla validità del titolo negoziale, posto a fondamento del decreto stesso, in ragione giustappunto dell'intangibilità del giudicato, che come è noto, copre sia il dedotto che il deducibile. (cfr.
Cass n. 3968/13).
In altri termini, il debitore, omettendo di opporre nel termine di rito il decreto ingiuntivo, ha fatto sì che sulla pretesa della sia calata la scure del giudicato in ordine a qualsivoglia ragione od eccezione CP_1 pregressa alla formazione del titolo esecutivo.
Pertanto, tenuto conto delle allegazioni e correlativa prodotta documentazione, nonché delle difese svolte,
l'opposizione così proposta deve essere rigettata con ciò confermando l'esistenza in capo alla del CP_1 diritto di agire in sede esecutiva nei confronti di . Parte_1 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra euro
26.001 ed euro 52.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione a precetto, proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_1
b) condanna l'opponente alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, spese generali, oltre IVA
e CPA se dovute come per legge.
Napoli, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale