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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo
Presidente estensore dott.ssa Natalia Ceccarelli
Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al R.G. degli affari civili contenziosi n.
1604/2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 3373 resa dal Tribunale di Napoli
Nord e pubblicata in data 28.9.2022 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 5211/2018,
e vertente
TRA
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv.to Roberto Luca Lobuono Tajani (c.f.
elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla Via Vittorio C.F._1
Emanuele n. 66, presso lo studio dell'avv. Michele Massimiliano Capasso (c.f.
C.F._2
Appellante
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._3 atti, dall'avv. Luigi Padricelli (c.f. ), presso cui elettivamente C.F._4
domicilia in S. Maria C.V. alla Via Mazzocchi n. 114 Appellata
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Buco (c.f.
, presso cui elettivamente domicilia in S. Maria C.V. alla Via C.F._5
Mazzocchi n. 114
Appellata e appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 702 bis la agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord affinché fosse accertato il proprio diritto ad accedere al contatore del gas, intestato a , sito nei locali in Casoria (NA) alla via Bari n. 52, al fine di CP_1
procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 01611445015855 (misuratore n.
052853934).
La società ricorrente esponeva di gestire il servizio di distribuzione del gas nel Comune di
Casoria (NA), comprensivo del trasporto del gas ai punti di riconsegna, della manutenzione degli impianti, della gestione tecnica e degli interventi di sospensione della fornitura per morosità, su richiesta delle società di vendita, secondo quanto previsto dal Codice di rete tipo approvato da . CP_3
Premetteva che in caso di impossibilità tecnica di disattivazione del contatore – ad esempio per inaccessibilità dello stesso o per opposizione dell'utente – è prevista la “cessazione amministrativa per morosità”, che comporta l'avvio della procedura di fornitura tramite il c.d. fornitore di default. Decorso un termine di cinque mesi dall'attivazione del servizio di default, in assenza delle condizioni che ne determinano la cessazione, il fornitore di default è legittimato a richiedere la chiusura del punto di riconsegna per morosità.
Pertanto evidenziava che a fronte della richiesta di disalimentazione per morosità relativa all'utenza intestata a i tecnici della ricorrente non riuscivano ad accedere al CP_1 contatore, posto all'interno dell'abitazione. Nonostante la comunicazione preventiva del sopralluogo, non veniva consentito l'accesso, impedendo così ogni controllo sull'impianto.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle CP_1
pretese avanzate dalla società ricorrente e negando di trovarsi in stato di morosità.
La resistente evidenziava l'incoerenza tra i consumi rilevati e gli importi fatturati, soprattutto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 2 di 17 a partire dal passaggio al mercato libero rappresentando che fino al mese di dicembre 2017, i consumi mensili risultavano compresi tra euro 150,00 ed euro 200,00, mentre nel periodo febbraio-marzo 2017 si era registrata una fatturazione anomala, non corrispondente ai dati del contatore installato presso la propria abitazione (n. 052853934) e soprattutto ai consumi ad essa attribuiti.
Rilevava che i consumi riportati nelle fatture mostravano un andamento irregolare – prima crescente, poi improvvisamente decrescente – indice, a suo dire, di un malfunzionamento del contatore e, quindi, di una non attendibilità delle rilevazioni effettuate e delle relative richieste di pagamento.
Contestava di aver impedito la rimozione del contatore, sottolineando di aver invece richiesto, con lettera del 21 marzo 2017, una verifica tecnica sul suo corretto funzionamento. Precisava, inoltre, che in occasione di precedenti tentativi di accesso, il personale incaricato aveva dichiarato di non poter intervenire per mancanza di strumenti idonei.
Pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, di accertare il corretto funzionamento del contatore, evidenziando l'impossibilità di tale verificare dopo l'eventuale rimozione dello stesso, nonché di determinare l'effettivo consumo di gas attribuibile alla propria utenza.
Infine, chiamava in causa la società venditrice, in quanto soggetto da cui Controparte_2
provenivano le richieste di pagamento oggetto di contestazione.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_2
rigetto della domanda proposta da , in quanto infondata in fatto e in diritto, CP_1
oltre che non provata.
Esponeva che la fornitura dell'utenza in questione era stata più volte oggetto di diffide e di tentativi di distacco per morosità, mai eseguiti a causa dell'inaccessibilità del misuratore.
Precisava che il passaggio al servizio di default era avvenuto il 1° ottobre 2017, in ragione dell'indice di puntualità negativo dei pagamenti, e che anche durante il periodo di mercato libero era presente una situazione di morosità.
Affermava di aver agito nel rispetto della normativa di settore attribuendo la correttezza dei dati di consumo alle comunicazioni ricevute dal distributore, dunque, escludeva ogni propria responsabilità in merito alla vicenda.
Infine, deduceva che i consumi contestati erano basati su rilevazioni effettive e che l'utenza risultava morosa per un importo complessivo di euro 1.417,13, per il quale proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di . CP_1
In via subordinata, formulava domanda di garanzia nei confronti di nel Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 3 di 17 caso di accoglimento delle domande avanzate dalla utente e di una diversa CP_1
ricostruzione dei consumi.
Disposto il mutamento del rito da sommario ordinario, , con note di trattazione CP_1 scritta per l'udienza dell'11.3.2022, comunicava l'avvenuta rimozione del contatore in data 22 novembre 2019, invocando la cessazione della materia del contendere e chiedendo la conferma delle sue istanze di malfunzionamento del contatore e di assenza di ostacoli alla sua rimozione.
In esito, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale adito dichiarava la cessata materia del contendere in ordine alla domanda della ricorrente di autorizzazione ad Parte_2 accedere all'appartamento in uso alla convenuta , per effettuare la disalimentazione del CP_1
misuratore.
Il primo giudice rilevava che in relazione ai ricorsi, proposti ai sensi degli artt. 700 e 702 bis c.p.c. dalla società di distribuzione diretti ad ottenere la disalimentazione Parte_1
del contatore per i PDR per i quali è stato attivato il servizio di default, il prevalente orientamento del Tribunale adito ritiene di affermare “un accoglimento parziale del ricorso a tutela del pericolo per l'incolumità generale dovuto all'impossibilità di accedere per diniego dell'intestatario della fornitura, ai locali ove è ubicato il PDR al fine di verificare delle condizioni e lo stato di buon funzionamento dell'impianto e del contatore. Ciò in quanto, in assenza di prova che la disalimentazione sia l'unica misura idonea a tutelare nel caso di specie il pericolo per la salute pubblica e privata, si è ritenuta adeguata e proporzionata al pericolo paventato l'autorizzazione ad accedere al contatore al fine dell'effettuazione di attività di manutenzione e controllo”.
Rilevava che nell'ambito della normativa riferimento del mercato del gas naturale operano diversi soggetti tra cui il venditore con il quale l'utente finale stipula il contratto di fornitura del gas e il distributore cui è rimessa la gestione tecnica della rete di distribuzione, che ha la titolarità degli impianti e la responsabilità degli interventi di manutenzione sul rete e sul contatore, e in casi di morosità del cliente finale nei confronti del venditore, l'obbligo di provvedere alla chiusura del PDR o all'interruzione dell'alimentazione e all'attivazione del
“servizio di default”, secondo i principi della disciplina di settore prevista dal Testo Integrato
Morosità Gas (TIMG) di cui alla delibera AEEG 99/11.
Il primo giudice rappresentava che il rapporto di cui al giudizio è inquadrabile nell'ambito del contratto di somministrazione e rilevava che lo stesso presenta delle peculiarità derivanti dalla scissione tra distributore, utente e cliente finale, in quanto l'utente, che stipula con il cliente
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 4 di 17 finale il contratto di vendita del gas, non è colui che esegue materialmente la prestazione di
, in quanto di essa si occupa il distributore, e dalla connessione tra il Controparte_4
contratto a monte (distributore/utente) e quello a valle (utente/cliente). Tali peculiarità a parere del primo giudice, non comportano una deroga ai principi del codice civile secondo cui presupposto per poter sospendere il servizio è la morosità di lieve entità, mentre per risolvere il contratto è l'inadempimento di notevole importanza.
Ciò posto affermava, tuttavia che, nel caso in esame, la ricorrente non aveva fornito prova documentale delle proprie prospettazioni mancando di allegare il codice di rete o la disciplina di settore fornita dal e dal limitandosi ad indicare l'indirizzo del sito web Pt_3 Pt_4 dell'AEEGSI da cui estrarre tali documenti. Specificava, inoltre, che per alcuni di essi, che costituiscono una normativa secondaria, non vale il principio iura novit curia.
Dichiarava, pertanto, la cessata materia del contendere, sulla base di quanto contestato dalla resistente e della avvenuta rimozione e sostituzione del contatore, con onere delle spese a carico della parte che agiva in via giudiziaria senza allegare la documentazione necessaria a dimostrare e accogliere la propria pretesa, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Rigettava l'eccezione di improcedibilità della chiamata in causa avanzata da per CP_2
mancato deposito della normativa di settore, relativa alla obbligatorietà di conciliazione.
Inoltre, respingeva la domanda di pagamento del corrispettivo gas desumendo, dai documenti prodotti dalla convenuta , un probabile malfunzionamento del contatore, anche se non CP_1
provato in quanto rimosso e sostituito, deducendo comunque il mancato assolvimento a carico di dell'onere di dimostrare la correttezza dei conteggi effettuati e del regolare CP_2
funzionamento del contatore.
Concludeva condannando la ricorrente per soccombenza virtuale, alla Parte_1
refusione delle spese di giudizio nei confronti di ed CP_1 Controparte_2
Avverso tale pronuncia proponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1
in data 28.3.2023.
La censurava la sentenza affidando l'appello a cinque motivi: 1) errata Parte_5 ricostruzione dei fatti di causa e inquadramento dell'azione; 2) errata dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
3) disapplicazione del principio iura novit curia; 4) valutazione delle prove;
5) errata applicazione del principio della soccombenza virtuale e della quantificazione delle spese di lite. Chiedeva, pertanto, la modifica dei relativi passaggi della sentenza così concludendo: “In via incidentale e preliminare: (i) Accertare e dichiarare che la 2i ha correttamente avviato l'iniziativa giudiziaria finalizzata alla disalimentazione del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 5 di 17 PDR de quo in default avuto riguardo alla situazione di fatto all'epoca del deposito del ricorso di primo grado;
(ii) Accertare e dichiarare che “sostituzione” e “rimozione” di un contatore del gas sono operazioni funzionalmente alternative;
(iii) Accertare e dichiarare che la sostituzione del contatore (i.e. misuratore) e/o la rimozione di quello precedente per consentire l'istallazione di quello di nuova generazione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, non era evento idoneo a configurare la disalimentazione del PDR e
l'interruzione della fornitura;
(iv) Accertare e dichiarare che l'evento suddetto, a maggior ragione a fronte delle eccezioni dell'allora Ricorrente e della Terza intervenuta, non era evento idoneo a legittimare una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
(v)
Accertare e dichiarare che l'evento che ha comportato la cessazione della materia del contendere è la revoca del default comunicata dalla Società di Vendita il 10/10/2022 ed è sopravvenuto all'emissione della sentenza impugnata, pubblicata il 28.09.2022 [doc. 14]; (vi)
Accertare e dichiarare ai fini della soccombenza virtuale della signora la fondatezza CP_1 dell'azione promossa per la disalimentazione del PDR in default;
In virtù di quanto sopra:
(vii) Dare atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere per revoca del default sopravvenuta alla pubblicazione della sentenza impugnata e/o, in subordine, accogliere il
Ricorso da intendersi in questa sede riproposto e trascritto ai soli fini dell'accertamento della soccombenza virtuale dell'allora Resistente;
(viii) Revocare la duplice condanna alle spese comminata in danno della 2i, con condanna delle controparti alla restituzione di quanto eventualmente incassato e, nel contempo, condannare la sig.ra al rimborso delle spese CP_1
di lite di primo grado, compensando le spese con la Società di Vendita, Controparte_2
[doc. 31]; In subordine: (ix) Accertare e dichiarare che la sostituzione del contatore intesa dal Tribunale a quo quale fatto tale da legittimare una pronuncia di cessazione della materia del contendere è comunque evento sopravvenuto al deposito del ricorso e, dunque, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite e non una condanna dell'allora Ricorrente, men che mai nei confronti di su impulso della quale la 2i si è dovuta attivare per legge. CP_2
In ulteriore subordine, in caso di conferma della condanna per soccombenza virtuale della
2i: (x) Rimodulare la liquidazione delle spese di lite facendo riferimento allo scaglione fino ad € 1.100,00, avendo riguardo all'attività effettivamente svolta ed applicando criteri omogenei tenuto conto dei casi analoghi decisi dal Giudice a quo. (xi) Condannare le
Appellate alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte dall'Appellante in esecuzione del provvedimento impugnato. (xii) In ogni caso, con vittoria di spese del presente grado”.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 6 di 17 Si costituiva con comparsa di costituzione dell'8.11.2023 aderendo ai Controparte_2
motivi di appello proposti dalla e proponendo appello incidentale al fine di Parte_1
riformare la sentenza con conseguente rigetto delle domande proposte da nei CP_1
propri confronti in quanto infondate e non provate. Chiedeva di accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da con conseguente condanna di Controparte_2
al pagamento in proprio favore della somma di euro 1.417,13 a saldo delle CP_1
fatture insolute;
infine, la condanna di quest'ultima alle spese di giudizio in favore della società convenuta. In via subordinata, chiedeva di condannare a garantire Parte_1
la per le somme corrisposte o da pagare in virtù della emananda sentenza, oltre condanna CP_2
alle spese di giudizio.
Con comparsa dell'1.12.2023 si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse CP_1
conclusioni in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Incardinatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 26.3.2024 la Corte rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza dell'udienza del 24.6.2025, sulle rinnovate conclusioni delle parti la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato la cessata materia del contendere lamentando una duplice erroneità: sia sotto il profilo della ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, sia con riguardo al corretto inquadramento giuridico dell'azione proposta.
In particolare, contesta l'equiparazione tra “rimozione” e “sostituzione” del contatore operata dal Tribunale, sul presupposto che tali operazioni abbiano effetti giuridici e tecnici diversi, ovvero la rimozione comporterebbe la cessazione dell'erogazione del servizio, mentre la sostituzione consentirebbe la continuità della fornitura, essendo un intervento meramente manutentivo e non interruttivo. Tale assimilazione avrebbe determinato l'erronea esclusione dell'interesse ad agire dell'odierna appellante e il mancato accertamento tecnico circa il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 7 di 17 corretto funzionamento del misuratore contestato.
Rileva che nel caso di specie la resistente avrebbe sottoscritto il verbale di CP_1
sostituzione, dal quale emergerebbe l'installazione di un nuovo misuratore e la contestuale rinuncia alla verifica metrologica del dispositivo dismesso.
Deduce che ogni tentativo di verifica preventiva del contatore sarebbe stato stato impedito dalla condotta della resistente, la quale risultava assente ai sopralluoghi programmati e non reperibile al numero di contatto fornito (verbali del 19/02/2017 e 17/10/2017).
Sottolinea, in particolare, che sulla scorta della successiva lettura reale del misuratore, CP_2
avrebbe emesso una nota di credito correttiva rispetto alle fatturazioni inizialmente stimate.
L'appellante contesta altresì l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui il rapporto dedotto in giudizio sarebbe riconducibile al contratto di somministrazione mancando tra la società di distribuzione e il cliente finale un vincolo negoziale. Pa Precisa che l'azione proposta da si collocherebbe nell'ambito del cosiddetto servizio di default, attivato a seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale tra il cliente e il fornitore di gas, in conformità alla normativa regolatoria vigente.
Evidenzia che l'appellante avrebbe agito in virtù della posizione di gestore del servizio di default, attivato mediante il sistema informativo FOUR (acronimo di Front Office Unico
Rete). Inoltre, la cessazione di tale regime, riferita al punto di riconsegna intestato a CP_1
, risulterebbe intervenuta solo in data 10/10/2022, a giudizio di primo grado ormai
[...]
concluso, circostanza che dimostrerebbe l'esistenza e la perdurante operatività del servizio fino a tale momento.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da di autorizzazione ad accedere Parte_1 all'immobile di al fine di procedere alla disalimentazione del misuratore. CP_1
Rileva che la sostituzione del contatore, intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio, non avrebbe potuto giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere, né tanto meno il rigetto implicito della domanda per presunta "soccombenza virtuale". Ciò in quanto la rimozione del misuratore non avrebbe fatto venir meno il contrasto tra le parti, essendo ancora pendente la controversia relativa alla legittimità del comportamento della resistente, che avrebbe ostacolato l'accesso per l'intervento, nonché la sussistenza del diritto della società distributrice ad eseguire la disalimentazione in presenza di una situazione di morosità e di attivazione del servizio di default da parte della società di vendita.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 8 di 17 Evidenzia, altresì, che la rimozione del contatore non avrebbe inciso sull'obbligo normativo gravante sul distributore, ai sensi della regolazione di settore (TIVG, TIMG, Codice di Rete), di procedere alla disalimentazione del PDR in caso di morosità del cliente finale, e che tale obbligo dovrebbe permanere anche in assenza di contratto attivo.
Sottolinea che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non andrebbe fondata su una situazione di fatto unilaterale e contestata dalla controparte e l'eventuale presunzione sul funzionamento del contatore rimosso non giustificherebbe il mancato esame nel merito della domanda.
Pertanto, deduce l'erroneità della pronuncia impugnata, con conseguente richiesta di riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato l'appellante alle spese in base alla presunta soccombenza virtuale.
Con il terzo motivo di appello censura la sentenza di primo grado per aver rigettato la domanda della ricorrente ritenendo insufficiente la prova documentale della normativa secondaria invocata (Codice di Rete, TIVG, TIMG), escludendo erroneamente l'applicabilità del principio iura novit curia a tali fonti.
Rileva che il Tribunale pur avendo riconosciuto la fondatezza del diritto della 2i alla disalimentazione del PDR, avrebbe errato nel rigettare la domanda per mancata allegazione integrale della disciplina di settore, limitandosi a rilevare che l'indicazione di link a documenti reperibili sul sito non sostituirebbe la produzione documentale. CP_3
Evidenzia, dunque, che il primo giudice avrebbe disatteso al proprio obbligo di acquisire d'ufficio la normativa, così violando il principio iura novit curia e i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che consentono al giudice di formarsi conoscenza autonoma della norma anche in assenza di produzione documentale da parte delle parti.
Inoltre, l'utilizzo di link (URL) per richiamare la normativa vigente, sarebbe conforme alle linee guida ministeriali sul deposito telematico, che consentono l'indicazione di riferimenti telematici privi di elementi attivi che possano compromettere la sicurezza dei documenti.
Precisa altresì che la ricorrente avrebbe dettagliatamente trascritto e richiamato nel ricorso le disposizioni normative di riferimento, senza che le controparti abbiano sollevato sul punto alcuna contestazione, rafforzando così la validità della prova offerta.
Con il quarto motivo di appello contesta la sentenza nella parte in cui il primo giudice, in modo presuntivo ed errato, avrebbe ritenuto dimostrato il guasto del contatore sulla base della mancata contestazione del fax inviato da e delle anomalie di consumo CP_1
evidenziate nelle fatture.
Rileva che dalla documentazione, non attentamente valutata dal primo giudice, emergerebbe il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 9 di 17 tempestivo intervento di per consentire al Distributore di svolgere le verifiche CP_2
necessarie, ostacolate dalla mancata collaborazione della titolare del PDR, come comprovato dai verbali e dalle “8 schermate descrittive” depositate.
Inoltre, in ordine al ricalcolo dei consumi per il presunto guasto e alla contestazione della richiesta di pagamento inviata da per importo eccessivo, precisa che la società di vendita CP_2
ha rettificato la fattura inizialmente calcolata su consumi presunti a seguito delle letture reali effettuate, emettendo nota di credito e rimborsando parte dell'importo contestato [“…a fronte della contestazione della fattura del marzo 2017 di € 1.339,30 calcolata, appunto, su Pa consumo presunto, il 07/09/2017 la comunicava all' la lettura reale effettuata il CP_2
14/03/2017 di mc. 21.940 su consumi effettivi, confermata con successiva lettura del
20/07/2017 di mc. 22.152 in base alla quale la Società di Vendita provvedeva alla rettifica degli importi emettendo la fattura n. 2860630355 del 18/10/2017, quale nota di credito riferita al periodo 16/12/2016 - 30/09/2017, comprensivo appunto di quello contestato,
“rimborsando” alla sig.ra € 1.176,82 (doc. 6 ”]. CP_1 CP_2
Deduce, dunque, che il primo giudice avrebbe accolto le eccezioni della resistente CP_1
senza adeguata verifica probatoria, non avendo quest'ultima dimostrato il guasto del misuratore e la legittimità del rifiuto a pagare le somme richieste da Controparte_2
Con il quinto ed ultimo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, il primo giudice, sulla base del principio di soccombenza virtuale, condanna la distributrice al pagamento delle spese di lite non solo nei confronti di Parte_1 CP_1
, parte resistente, ma anche nei confronti di terza chiamata, la
[...] Controparte_2
[... quale aveva legittimamente sollecitato la promozione dell'azione da parte della ricorrente
Parte_1
Inoltre, sulla quantificazione delle spese il Tribunale avrebbe erroneamente applicato lo scaglione “indeterminabile – complessità bassa”, liquidando compensi e oneri per € 2.767,00
a favore di entrambe le parti soccombenti, senza tener conto del valore economico del contatore coinvolto, dichiarato e non contestato inferiore a € 1.100,00.
I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono fondati.
Innanzitutto, la Corte ritiene di dichiarare la cessata materia del contendere del presente giudizio in ragione della revoca del defaul comunicata dalla società di vendita in data
10.10.2022 successivamente all'emissione della sentenza impugnata, pubblicata il 28.9.2022.
La pronuncia con cui il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla base
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 10 di 17 dell'intervento tecnico di sostituzione effettuato, deve ritenersi erronea poiché fondata su un presupposto di fatto e di diritto non corretto;
tuttavia, se ne conferma l'effetto sostanziale, atteso il venir meno dell'interesse ad agire per effetto dell'intervento effettuato, infine, sul contatore dopo la emissione della sentenza di primo grado.
Va premesso che, con il D.lgs. n. 164/2000, l'attività di distribuzione del gas naturale
(definito dall'art. 14 attività di servizio pubblico) è stata separata dalla vendita del gas.
Per l'attuazione di quanto stabilito in detto decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha adottato, nel tempo, successive deliberazioni che costituiscono normativa tecnica secondaria delegata, come tale avente forza di legge.
In dette delibere vengono delineate le modalità con le quali dev'essere svolto il servizio di distribuzione e gli obblighi posti a carico dell'impresa di distribuzione. Tra le prestazioni del servizio vi sono quelle della sospensione e/o dell'interruzione del servizio su richiesta della società di vendita, per vari casi, tra i quali quello di morosità del cliente finale.
Nel caso non sia possibile la chiusura del contatore (nelle ipotesi in cui il contatore è posto all'interno dell'abitazione e non sia accessibile), il distributore deve attivare il cosiddetto
“servizio di default” e cioè la fornitura del gas da parte di impresa designata, a spese di un fondo appositamente creato.
Dall'attivazione del default vi sono termini ridotti nell'ambito dei quali l'impresa di distribuzione è obbligata a concludere la procedura di chiusura del contatore.
In particolare, il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), all'art. 13.1 stabilisce che l'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna nei casi in cui: a) l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato la non fattibilità tecnica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
b) l'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna dia esito negativo.
Secondo l'art. 17.1 dello stesso TIMG, Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna di cui all'articolo 13, l'impresa di distribuzione applica, nei confronti del cliente finale titolare del punto, il servizio di default di cui al Titolo
IV del TIVG, con le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
L'art. 17.2 stabilisce, inoltre, che “Il servizio di default decorre dalla data in cui si producono gli effetti della Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 11 di 17 Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e dura sino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna ai sensi del comma 17.5, fatto salvo quanto previsto dai commi 35.1 e 35.2 del TIVG”
Il servizio di default, presuppone, quindi, che, rispetto alla singola utenza, si siano prodotti gli effetti della cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna. L'instaurarsi di tale servizio comporta per la società di distribuzione, secondo quanto previsto dall'art. 40.2 della deliberazione n.
241/2013/R/GAS del 6.6.2013, l'obbligo di realizzare tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all'onere di iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il provvedimento per l'esecuzione forzata.
Tale obbligo è assistito da specifiche sanzioni pecuniarie, disciplinate dall'art. 43 del Testo
Integrato Delle Attivitá Di Vendita Al Dettaglio Di Gas Naturale E Gas Diversi Da Gas
Naturale Distribuiti A Mezzo Di Reti Urbane (TIVG), per l'ipotesi in cui l'impresa di distribuzione non porti a termine la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dall'art. 40 del medesimo testo.
Ebbene, l'intervento di sostituzione del misuratore avvenuto nel corso del giudizio di primo grado non ha comportato l'effettiva disalimentazione del PDR, né l'interruzione della fornitura del gas.
Come correttamente rilevato dall'appellante, “sostituzione” e “rimozione” del contatore costituiscono operazioni tra loro funzionalmente alternative, e non equivalenti alla disalimentazione del punto di riconsegna.
Pertanto, la sostituzione del contatore non ha determinato la cessazione del default né il venir meno dell'interesse della distributrice a procedere alla disalimentazione del PDR.
L'evento effettivamente idoneo a legittimare la pronuncia di cessazione della materia del contendere è infatti rappresentato, come documentato in atti, dalla revoca dello stato di default da parte della società di vendita, comunicata in data 10.10.2022, successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta il 28.09.2022).
Inoltre, risulta correttamente avviata, in primo grado, dalla società distributrice, l'iniziativa giudiziaria diretta ad ottenere l'emissione nei confronti di dell'ordine di CP_1
accesso alla sua abitazione per procedere alla disalimentazione del misuratore.
Pa Invero, la ha documentalmente provato la messa in mora per morosità Parte_1
inviata da , società di vendita, a;
il telegramma di preavviso del CP_2 CP_1
10.10.2017 inviato alla resistente, nel quale si richiedeva la sua presenza per la disattivazione del contatore;
i verbali relativi ai tentativi di accesso, e le “8 schermate descrittive", da cui
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 12 di 17 emergono gli esiti negativi degli accessi.
Neppure può condividersi il rigetto della domanda per difetto di allegazione normativa sul rilievo che l'indicazione di link (URL) a fonti normative secondarie presenti sul sito dell' non potesse considerarsi sufficiente a garantire la conoscibilità della normativa. CP_3
Invero, nel ricorso introduttivo di primo grado parte appellante ha puntualmente indicato le fonti regolamentari rilevanti, riportando espressamente e con precisione i collegamenti ipertestuali alle specifiche sezioni del sito istituzionale dell' (Autorità di Regolazione CP_3
per Energia Reti e Ambiente) contenenti i testi del Testo Integrato di Vendita Gas – TIVG e del Testo Integrato Morosità Gas – TIMG.
Tali link erano chiaramente inseriti nel corpo dell'atto e permettevano, senza alcuna ambiguità, l'accesso diretto alla normativa vigente, risultando dunque uno strumento utile, trasparente e conforme alle prassi processuali ammesse.
Ad ulteriore conferma della legittimità e completezza dell'attività difensiva dell'appellante, giova evidenziare che nel ricorso introduttivo non solo venivano indicati gli URL, ma venivano altresì trascritti integralmente, in nota, gli articoli e i commi delle disposizioni invocate, in particolare quelli del TIVG e del TIMG, rispetto ai quali era stata chiesta l'applicazione al caso di specie.
In tal modo, l'appellante ha provveduto a rendere la normativa pienamente intelligibile e disponibile al giudicante, anche senza dover necessariamente accedere ai link.
A ciò si aggiunga che nessuna contestazione in ordine alla normativa invocata, né al suo contenuto o alla sua applicabilità, è stata sollevata dalle controparti nel corso del giudizio di primo grado.
Conclusivamente, può dirsi cessata la materia del contendere per revoca del defaul sopravvenuta alla pubblicazione della sentenza impugnata quindi per il venir meno dell'obbligo dall'appellante di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna.
Quanto alle spese tra la e , all'evidenza sussiste la Parte_1 CP_1 soccombenza di quest'ultima per le plurime morosità riscontrate e, di contro, l'assenza di adeguata prova delle anomalie denunziate;
soccombenza regolata come da dispositivo.
APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale è fondato per quanto di ragione. ha aderito ai motivi di appello principale proposti da e Controparte_2 Parte_1
ha formulato appello incidentale evidenziando i capi di sentenza da impugnare e le censure
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 13 di 17 alla ricostruzione di fatti operata dal primo giudice.
-L'appellante incidentale lamentala violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. in mancanza di una adeguata valutazione delle prove assunte violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in mancanza di indizi gravi precisi e concordanti.
Il primo giudice avrebbe errato nel dichiarare la cessazione della materia del contendere e nel rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della sig.ra Controparte_2
CP_1
L'appellante incidentale rileva che durante il giudizio di primo grado, aveva CP_1
chiesto la chiamata in causa di e la verifica del corretto funzionamento del CP_2
contatore, ma successivamente ha rinunciato a tale verifica e, di fatto, alle relative domande.
Evidenzia che avrebbe provato documentalmente la correttezza della CP_2
fatturazione e la morosità della resistente , la quale non avrebbe fornito prova del CP_1
pagamento delle fatture contestate, per un credito complessivo di euro 1.417,13, riferito sia al mercato libero che al mercato di default.
Aggiunge che il primo giudice avrebbe errato nella valutazione delle prove e nell'applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., utilizzando impropriamente presunzioni semplici in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Le fatture e i documenti prodotti non mostrerebbero anomalie nei consumi, che risulterebbero coerenti con l'andamento stagionale noto.
Inoltre, sarebbe stata fraintesa la natura della fatturazione basata su consumi stimati con successivi conguagli, prassi che sarebbe conforme al contratto di fornitura e alla normativa
ARERA (TIF), secondo cui tale modalità di fatturazione sarebbe legittima e non costituirebbe indice di malfunzionamento del contatore.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta da CP_2
con conseguente condanna di al pagamento di euro 1.417,13 in favore CP_1 dell'appellata CP_2
-L'appellante contesta la “violazione art.2697 c.c.- erronea inversione degli oneri probatori” rilevando che giudice di primo grado, pur richiamando correttamente i principi giurisprudenziali in materia di onere della prova nei rapporti di somministrazione, ne abbia poi fatto erronea applicazione, rigettando la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
nei confronti dell'utente CP_2 CP_1
Invero, la resistente non avrebbe fornito prova alcuna del presunto malfunzionamento CP_1
del contatore né della erroneità dei dati di fatturazione. Né risulta che la contestazione circa la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 14 di 17 correttezza delle misurazioni sia stata formalmente rivolta al soggetto competente, ossia al distributore Parte_1
Deduce che il giudice di primo grado avrebbe confuso i rispettivi ruoli delle società di vendita e di distribuzione, erroneamente onerando della prova della correttezza delle CP_2 fatture, in assenza di contestazioni specifiche e documentate da parte dell'utente.
-Infine, l'appellante incidentale rileva la fondatezza della domanda subordinata di garanzia/manleva.
Il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di decidere sulla domanda subordinata di garanzia/manleva proposta da nei confronti di ritenendola assorbita CP_2 Parte_1
dalla cessazione della materia del contendere. evidenzia di aver dimostrato la propria estraneità alle operazioni di Controparte_2
[... verifica e misurazione dei consumi, che competerebbero esclusivamente al distributore,
secondo la normativa vigente. Parte_1
Invero, precisa di aver fatturato i consumi sulla base dei dati forniti dal distributore, al quale avrebbe anche corrisposto il relativo corrispettivo per il servizio di trasporto e connessione.
Deduce, quindi, che la società di vendita andrebbe tenuta indenne dalle conseguenze negative derivanti da eventuali pronunce sfavorevoli, essendo estranea alle attività di misurazione e sostituzione del contatore, gestite dal distributore.
Va riformata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della sig.ra Controparte_2 CP_1
Il primo giudice ha ritenuto presuntivamente provato il malfunzionamento al contatore gas intestato a , sulla base della mancata contestazione, da parte di CP_1 CP_2
della richiesta di verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura e delle
[...]
presunte anomalie dei consumi deducibili dalle fatture in atti.
Tuttavia, detta ricostruzione si rivela erronea, parziale e contraddetta dalla documentazione versata in atti dalla Società 2i Rete Gas s.p.a. e da CP_2 CP_2
In particolare, dalla documentazione prodotta in atti. (doc. 6, 8 , emerge con chiarezza CP_2
che si è tempestivamente attivata, inoltrando richiesta di verifica al distributore;
l'attività CP_2
di controllo è stata impedita dalla mancata collaborazione di , che non ha CP_1
consentito l'accesso agli operatori incaricati.
La resistente, inoltre, non ha fornito prova del pagamento delle fatture contestate, né ha allegato documentazione idonea a dimostrare un malfunzionamento del contatore o errori nella fatturazione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 15 di 17 Sul punto risulta pertinente il riferimento dell'appellante incidentale alla regola di presunzione di veridicità della contabilizzazione a mezzo dei contatori, richiamata anche con la recente decisione della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sent. n. 297/2020 del 9 gennaio 2020), secondo cui tale presunzione può essere superata dalla parte che contesta soltanto fornendo la prova della mancata corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura.
Le difese di , si fondano su meri sospetti (“consumi anomali”, “bollette CP_1 presunte”) e non sono supportate da alcuna prova oggettiva del malfunzionamento del misuratore.
La stessa ammissione della resistente circa la natura “presunta” della fatturazione (cfr. comparsa costituzione, pag. 3) e la successiva emissione della nota di credito escludono ogni residua validità della doglianza relativa all'importo originario della fattura di marzo 2017 (€
1.339,30).
Dalla documentazione in atti risulta che , a seguito della lettura reale dei consumi CP_2
comunicata da ha proceduto al ricalcolo dei consumi ed ha emesso nota di Parte_1 credito per l'importo di € 1.176,82 (fattura n. 2860630355 del 18.10.2017), relativa al periodo dal 16.12.2015 al 20.7.2017, rimborsando di fatto a la somma contestata. CP_1
In tal modo, la società venditrice ha regolarmente adempiuto all'obbligo di rettifica della fatturazione in base ai dati di consumo effettivo e la pretesa economica originaria è stata corretta in via amministrativa, in assenza di accertato malfunzionamento del misuratore.
Inoltre, appare pacifica la morosità di nei confronti della società di vendita CP_1
Controparte_2
La dettagliata documentazione fiscale e contabile prodotta da attesta l'emissione e il CP_2 mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di gas presso l'utenza di via Bari, 52 –
Casoria (PDR 01611445015855), per un ammontare complessivo pari a euro 1.417,13, di cui euro 620,15 relativi al mercato libero ed euro 796,98 al mercato di default.
Si ritiene, quindi, che non avendo correttamente ottemperato ai propri oneri, CP_1 va accolta la domanda dell'appellante incidentale di pagamento delle fatture rimaste insolute.
Tanto premesso, l'appello incidentale deve essere accolto, con la riforma della sentenza appellata nel senso dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado da e la condanna di al pagamento delle fatture relative alla Controparte_2 CP_1 fornitura di gas presso l'utenza di via Bari, 52 – Casoria (PDR 01611445015855) per un importo complessivo di euro 1.417,13.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 16 di 17 Deve, invece, ritenersi assorbita la domanda di garanzia proposta da nei CP_2
confronti della società distributrice Parte_5
Quanto alle spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio nella misura indicata nel dispositivo, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come aggiornati con D.M. 147/2022), secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a euro 5.200,00), in considerazione dell'attività difensiva svolta e della non complessità delle questioni affrontate, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello principale;
-Dichiara cessata la materia del contendere tra la in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t. e per quanto attiene ai rapporti tra le medesime parti, per CP_1
revoca del default sopravvenuta alla pubblicazione della sentenza impugnata;
-Accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, riforma la Controparte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta da condannando al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1 [...]
della somma di euro 1.417,13, oltre interessi legali dalla domanda al saldo CP_2
effettivo;
-Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_1
e di , che si liquidano per ciascuna: Controparte_2 Controparte_5
per il primo grado in euro 1.450,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado in euro 1.450,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo
Presidente estensore dott.ssa Natalia Ceccarelli
Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado d'appello iscritta al R.G. degli affari civili contenziosi n.
1604/2023, avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 3373 resa dal Tribunale di Napoli
Nord e pubblicata in data 28.9.2022 nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 5211/2018,
e vertente
TRA
(p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv.to Roberto Luca Lobuono Tajani (c.f.
elettivamente domiciliati in Frattamaggiore (NA) alla Via Vittorio C.F._1
Emanuele n. 66, presso lo studio dell'avv. Michele Massimiliano Capasso (c.f.
C.F._2
Appellante
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._3 atti, dall'avv. Luigi Padricelli (c.f. ), presso cui elettivamente C.F._4
domicilia in S. Maria C.V. alla Via Mazzocchi n. 114 Appellata
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Buco (c.f.
, presso cui elettivamente domicilia in S. Maria C.V. alla Via C.F._5
Mazzocchi n. 114
Appellata e appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 702 bis la agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli Nord affinché fosse accertato il proprio diritto ad accedere al contatore del gas, intestato a , sito nei locali in Casoria (NA) alla via Bari n. 52, al fine di CP_1
procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 01611445015855 (misuratore n.
052853934).
La società ricorrente esponeva di gestire il servizio di distribuzione del gas nel Comune di
Casoria (NA), comprensivo del trasporto del gas ai punti di riconsegna, della manutenzione degli impianti, della gestione tecnica e degli interventi di sospensione della fornitura per morosità, su richiesta delle società di vendita, secondo quanto previsto dal Codice di rete tipo approvato da . CP_3
Premetteva che in caso di impossibilità tecnica di disattivazione del contatore – ad esempio per inaccessibilità dello stesso o per opposizione dell'utente – è prevista la “cessazione amministrativa per morosità”, che comporta l'avvio della procedura di fornitura tramite il c.d. fornitore di default. Decorso un termine di cinque mesi dall'attivazione del servizio di default, in assenza delle condizioni che ne determinano la cessazione, il fornitore di default è legittimato a richiedere la chiusura del punto di riconsegna per morosità.
Pertanto evidenziava che a fronte della richiesta di disalimentazione per morosità relativa all'utenza intestata a i tecnici della ricorrente non riuscivano ad accedere al CP_1 contatore, posto all'interno dell'abitazione. Nonostante la comunicazione preventiva del sopralluogo, non veniva consentito l'accesso, impedendo così ogni controllo sull'impianto.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, delle CP_1
pretese avanzate dalla società ricorrente e negando di trovarsi in stato di morosità.
La resistente evidenziava l'incoerenza tra i consumi rilevati e gli importi fatturati, soprattutto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 2 di 17 a partire dal passaggio al mercato libero rappresentando che fino al mese di dicembre 2017, i consumi mensili risultavano compresi tra euro 150,00 ed euro 200,00, mentre nel periodo febbraio-marzo 2017 si era registrata una fatturazione anomala, non corrispondente ai dati del contatore installato presso la propria abitazione (n. 052853934) e soprattutto ai consumi ad essa attribuiti.
Rilevava che i consumi riportati nelle fatture mostravano un andamento irregolare – prima crescente, poi improvvisamente decrescente – indice, a suo dire, di un malfunzionamento del contatore e, quindi, di una non attendibilità delle rilevazioni effettuate e delle relative richieste di pagamento.
Contestava di aver impedito la rimozione del contatore, sottolineando di aver invece richiesto, con lettera del 21 marzo 2017, una verifica tecnica sul suo corretto funzionamento. Precisava, inoltre, che in occasione di precedenti tentativi di accesso, il personale incaricato aveva dichiarato di non poter intervenire per mancanza di strumenti idonei.
Pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, di accertare il corretto funzionamento del contatore, evidenziando l'impossibilità di tale verificare dopo l'eventuale rimozione dello stesso, nonché di determinare l'effettivo consumo di gas attribuibile alla propria utenza.
Infine, chiamava in causa la società venditrice, in quanto soggetto da cui Controparte_2
provenivano le richieste di pagamento oggetto di contestazione.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_2
rigetto della domanda proposta da , in quanto infondata in fatto e in diritto, CP_1
oltre che non provata.
Esponeva che la fornitura dell'utenza in questione era stata più volte oggetto di diffide e di tentativi di distacco per morosità, mai eseguiti a causa dell'inaccessibilità del misuratore.
Precisava che il passaggio al servizio di default era avvenuto il 1° ottobre 2017, in ragione dell'indice di puntualità negativo dei pagamenti, e che anche durante il periodo di mercato libero era presente una situazione di morosità.
Affermava di aver agito nel rispetto della normativa di settore attribuendo la correttezza dei dati di consumo alle comunicazioni ricevute dal distributore, dunque, escludeva ogni propria responsabilità in merito alla vicenda.
Infine, deduceva che i consumi contestati erano basati su rilevazioni effettive e che l'utenza risultava morosa per un importo complessivo di euro 1.417,13, per il quale proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di . CP_1
In via subordinata, formulava domanda di garanzia nei confronti di nel Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 3 di 17 caso di accoglimento delle domande avanzate dalla utente e di una diversa CP_1
ricostruzione dei consumi.
Disposto il mutamento del rito da sommario ordinario, , con note di trattazione CP_1 scritta per l'udienza dell'11.3.2022, comunicava l'avvenuta rimozione del contatore in data 22 novembre 2019, invocando la cessazione della materia del contendere e chiedendo la conferma delle sue istanze di malfunzionamento del contatore e di assenza di ostacoli alla sua rimozione.
In esito, con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale adito dichiarava la cessata materia del contendere in ordine alla domanda della ricorrente di autorizzazione ad Parte_2 accedere all'appartamento in uso alla convenuta , per effettuare la disalimentazione del CP_1
misuratore.
Il primo giudice rilevava che in relazione ai ricorsi, proposti ai sensi degli artt. 700 e 702 bis c.p.c. dalla società di distribuzione diretti ad ottenere la disalimentazione Parte_1
del contatore per i PDR per i quali è stato attivato il servizio di default, il prevalente orientamento del Tribunale adito ritiene di affermare “un accoglimento parziale del ricorso a tutela del pericolo per l'incolumità generale dovuto all'impossibilità di accedere per diniego dell'intestatario della fornitura, ai locali ove è ubicato il PDR al fine di verificare delle condizioni e lo stato di buon funzionamento dell'impianto e del contatore. Ciò in quanto, in assenza di prova che la disalimentazione sia l'unica misura idonea a tutelare nel caso di specie il pericolo per la salute pubblica e privata, si è ritenuta adeguata e proporzionata al pericolo paventato l'autorizzazione ad accedere al contatore al fine dell'effettuazione di attività di manutenzione e controllo”.
Rilevava che nell'ambito della normativa riferimento del mercato del gas naturale operano diversi soggetti tra cui il venditore con il quale l'utente finale stipula il contratto di fornitura del gas e il distributore cui è rimessa la gestione tecnica della rete di distribuzione, che ha la titolarità degli impianti e la responsabilità degli interventi di manutenzione sul rete e sul contatore, e in casi di morosità del cliente finale nei confronti del venditore, l'obbligo di provvedere alla chiusura del PDR o all'interruzione dell'alimentazione e all'attivazione del
“servizio di default”, secondo i principi della disciplina di settore prevista dal Testo Integrato
Morosità Gas (TIMG) di cui alla delibera AEEG 99/11.
Il primo giudice rappresentava che il rapporto di cui al giudizio è inquadrabile nell'ambito del contratto di somministrazione e rilevava che lo stesso presenta delle peculiarità derivanti dalla scissione tra distributore, utente e cliente finale, in quanto l'utente, che stipula con il cliente
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 4 di 17 finale il contratto di vendita del gas, non è colui che esegue materialmente la prestazione di
, in quanto di essa si occupa il distributore, e dalla connessione tra il Controparte_4
contratto a monte (distributore/utente) e quello a valle (utente/cliente). Tali peculiarità a parere del primo giudice, non comportano una deroga ai principi del codice civile secondo cui presupposto per poter sospendere il servizio è la morosità di lieve entità, mentre per risolvere il contratto è l'inadempimento di notevole importanza.
Ciò posto affermava, tuttavia che, nel caso in esame, la ricorrente non aveva fornito prova documentale delle proprie prospettazioni mancando di allegare il codice di rete o la disciplina di settore fornita dal e dal limitandosi ad indicare l'indirizzo del sito web Pt_3 Pt_4 dell'AEEGSI da cui estrarre tali documenti. Specificava, inoltre, che per alcuni di essi, che costituiscono una normativa secondaria, non vale il principio iura novit curia.
Dichiarava, pertanto, la cessata materia del contendere, sulla base di quanto contestato dalla resistente e della avvenuta rimozione e sostituzione del contatore, con onere delle spese a carico della parte che agiva in via giudiziaria senza allegare la documentazione necessaria a dimostrare e accogliere la propria pretesa, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Rigettava l'eccezione di improcedibilità della chiamata in causa avanzata da per CP_2
mancato deposito della normativa di settore, relativa alla obbligatorietà di conciliazione.
Inoltre, respingeva la domanda di pagamento del corrispettivo gas desumendo, dai documenti prodotti dalla convenuta , un probabile malfunzionamento del contatore, anche se non CP_1
provato in quanto rimosso e sostituito, deducendo comunque il mancato assolvimento a carico di dell'onere di dimostrare la correttezza dei conteggi effettuati e del regolare CP_2
funzionamento del contatore.
Concludeva condannando la ricorrente per soccombenza virtuale, alla Parte_1
refusione delle spese di giudizio nei confronti di ed CP_1 Controparte_2
Avverso tale pronuncia proponeva appello con atto di citazione notificato Parte_1
in data 28.3.2023.
La censurava la sentenza affidando l'appello a cinque motivi: 1) errata Parte_5 ricostruzione dei fatti di causa e inquadramento dell'azione; 2) errata dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
3) disapplicazione del principio iura novit curia; 4) valutazione delle prove;
5) errata applicazione del principio della soccombenza virtuale e della quantificazione delle spese di lite. Chiedeva, pertanto, la modifica dei relativi passaggi della sentenza così concludendo: “In via incidentale e preliminare: (i) Accertare e dichiarare che la 2i ha correttamente avviato l'iniziativa giudiziaria finalizzata alla disalimentazione del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 5 di 17 PDR de quo in default avuto riguardo alla situazione di fatto all'epoca del deposito del ricorso di primo grado;
(ii) Accertare e dichiarare che “sostituzione” e “rimozione” di un contatore del gas sono operazioni funzionalmente alternative;
(iii) Accertare e dichiarare che la sostituzione del contatore (i.e. misuratore) e/o la rimozione di quello precedente per consentire l'istallazione di quello di nuova generazione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, non era evento idoneo a configurare la disalimentazione del PDR e
l'interruzione della fornitura;
(iv) Accertare e dichiarare che l'evento suddetto, a maggior ragione a fronte delle eccezioni dell'allora Ricorrente e della Terza intervenuta, non era evento idoneo a legittimare una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
(v)
Accertare e dichiarare che l'evento che ha comportato la cessazione della materia del contendere è la revoca del default comunicata dalla Società di Vendita il 10/10/2022 ed è sopravvenuto all'emissione della sentenza impugnata, pubblicata il 28.09.2022 [doc. 14]; (vi)
Accertare e dichiarare ai fini della soccombenza virtuale della signora la fondatezza CP_1 dell'azione promossa per la disalimentazione del PDR in default;
In virtù di quanto sopra:
(vii) Dare atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere per revoca del default sopravvenuta alla pubblicazione della sentenza impugnata e/o, in subordine, accogliere il
Ricorso da intendersi in questa sede riproposto e trascritto ai soli fini dell'accertamento della soccombenza virtuale dell'allora Resistente;
(viii) Revocare la duplice condanna alle spese comminata in danno della 2i, con condanna delle controparti alla restituzione di quanto eventualmente incassato e, nel contempo, condannare la sig.ra al rimborso delle spese CP_1
di lite di primo grado, compensando le spese con la Società di Vendita, Controparte_2
[doc. 31]; In subordine: (ix) Accertare e dichiarare che la sostituzione del contatore intesa dal Tribunale a quo quale fatto tale da legittimare una pronuncia di cessazione della materia del contendere è comunque evento sopravvenuto al deposito del ricorso e, dunque, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite e non una condanna dell'allora Ricorrente, men che mai nei confronti di su impulso della quale la 2i si è dovuta attivare per legge. CP_2
In ulteriore subordine, in caso di conferma della condanna per soccombenza virtuale della
2i: (x) Rimodulare la liquidazione delle spese di lite facendo riferimento allo scaglione fino ad € 1.100,00, avendo riguardo all'attività effettivamente svolta ed applicando criteri omogenei tenuto conto dei casi analoghi decisi dal Giudice a quo. (xi) Condannare le
Appellate alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte dall'Appellante in esecuzione del provvedimento impugnato. (xii) In ogni caso, con vittoria di spese del presente grado”.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 6 di 17 Si costituiva con comparsa di costituzione dell'8.11.2023 aderendo ai Controparte_2
motivi di appello proposti dalla e proponendo appello incidentale al fine di Parte_1
riformare la sentenza con conseguente rigetto delle domande proposte da nei CP_1
propri confronti in quanto infondate e non provate. Chiedeva di accogliere la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da con conseguente condanna di Controparte_2
al pagamento in proprio favore della somma di euro 1.417,13 a saldo delle CP_1
fatture insolute;
infine, la condanna di quest'ultima alle spese di giudizio in favore della società convenuta. In via subordinata, chiedeva di condannare a garantire Parte_1
la per le somme corrisposte o da pagare in virtù della emananda sentenza, oltre condanna CP_2
alle spese di giudizio.
Con comparsa dell'1.12.2023 si costituiva chiedendo il rigetto delle avverse CP_1
conclusioni in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
Incardinatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 26.3.2024 la Corte rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza dell'udienza del 24.6.2025, sulle rinnovate conclusioni delle parti la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato la cessata materia del contendere lamentando una duplice erroneità: sia sotto il profilo della ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, sia con riguardo al corretto inquadramento giuridico dell'azione proposta.
In particolare, contesta l'equiparazione tra “rimozione” e “sostituzione” del contatore operata dal Tribunale, sul presupposto che tali operazioni abbiano effetti giuridici e tecnici diversi, ovvero la rimozione comporterebbe la cessazione dell'erogazione del servizio, mentre la sostituzione consentirebbe la continuità della fornitura, essendo un intervento meramente manutentivo e non interruttivo. Tale assimilazione avrebbe determinato l'erronea esclusione dell'interesse ad agire dell'odierna appellante e il mancato accertamento tecnico circa il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 7 di 17 corretto funzionamento del misuratore contestato.
Rileva che nel caso di specie la resistente avrebbe sottoscritto il verbale di CP_1
sostituzione, dal quale emergerebbe l'installazione di un nuovo misuratore e la contestuale rinuncia alla verifica metrologica del dispositivo dismesso.
Deduce che ogni tentativo di verifica preventiva del contatore sarebbe stato stato impedito dalla condotta della resistente, la quale risultava assente ai sopralluoghi programmati e non reperibile al numero di contatto fornito (verbali del 19/02/2017 e 17/10/2017).
Sottolinea, in particolare, che sulla scorta della successiva lettura reale del misuratore, CP_2
avrebbe emesso una nota di credito correttiva rispetto alle fatturazioni inizialmente stimate.
L'appellante contesta altresì l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui il rapporto dedotto in giudizio sarebbe riconducibile al contratto di somministrazione mancando tra la società di distribuzione e il cliente finale un vincolo negoziale. Pa Precisa che l'azione proposta da si collocherebbe nell'ambito del cosiddetto servizio di default, attivato a seguito dell'interruzione del rapporto contrattuale tra il cliente e il fornitore di gas, in conformità alla normativa regolatoria vigente.
Evidenzia che l'appellante avrebbe agito in virtù della posizione di gestore del servizio di default, attivato mediante il sistema informativo FOUR (acronimo di Front Office Unico
Rete). Inoltre, la cessazione di tale regime, riferita al punto di riconsegna intestato a CP_1
, risulterebbe intervenuta solo in data 10/10/2022, a giudizio di primo grado ormai
[...]
concluso, circostanza che dimostrerebbe l'esistenza e la perdurante operatività del servizio fino a tale momento.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta da di autorizzazione ad accedere Parte_1 all'immobile di al fine di procedere alla disalimentazione del misuratore. CP_1
Rileva che la sostituzione del contatore, intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio, non avrebbe potuto giustificare una pronuncia di cessazione della materia del contendere, né tanto meno il rigetto implicito della domanda per presunta "soccombenza virtuale". Ciò in quanto la rimozione del misuratore non avrebbe fatto venir meno il contrasto tra le parti, essendo ancora pendente la controversia relativa alla legittimità del comportamento della resistente, che avrebbe ostacolato l'accesso per l'intervento, nonché la sussistenza del diritto della società distributrice ad eseguire la disalimentazione in presenza di una situazione di morosità e di attivazione del servizio di default da parte della società di vendita.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 8 di 17 Evidenzia, altresì, che la rimozione del contatore non avrebbe inciso sull'obbligo normativo gravante sul distributore, ai sensi della regolazione di settore (TIVG, TIMG, Codice di Rete), di procedere alla disalimentazione del PDR in caso di morosità del cliente finale, e che tale obbligo dovrebbe permanere anche in assenza di contratto attivo.
Sottolinea che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non andrebbe fondata su una situazione di fatto unilaterale e contestata dalla controparte e l'eventuale presunzione sul funzionamento del contatore rimosso non giustificherebbe il mancato esame nel merito della domanda.
Pertanto, deduce l'erroneità della pronuncia impugnata, con conseguente richiesta di riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato l'appellante alle spese in base alla presunta soccombenza virtuale.
Con il terzo motivo di appello censura la sentenza di primo grado per aver rigettato la domanda della ricorrente ritenendo insufficiente la prova documentale della normativa secondaria invocata (Codice di Rete, TIVG, TIMG), escludendo erroneamente l'applicabilità del principio iura novit curia a tali fonti.
Rileva che il Tribunale pur avendo riconosciuto la fondatezza del diritto della 2i alla disalimentazione del PDR, avrebbe errato nel rigettare la domanda per mancata allegazione integrale della disciplina di settore, limitandosi a rilevare che l'indicazione di link a documenti reperibili sul sito non sostituirebbe la produzione documentale. CP_3
Evidenzia, dunque, che il primo giudice avrebbe disatteso al proprio obbligo di acquisire d'ufficio la normativa, così violando il principio iura novit curia e i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, che consentono al giudice di formarsi conoscenza autonoma della norma anche in assenza di produzione documentale da parte delle parti.
Inoltre, l'utilizzo di link (URL) per richiamare la normativa vigente, sarebbe conforme alle linee guida ministeriali sul deposito telematico, che consentono l'indicazione di riferimenti telematici privi di elementi attivi che possano compromettere la sicurezza dei documenti.
Precisa altresì che la ricorrente avrebbe dettagliatamente trascritto e richiamato nel ricorso le disposizioni normative di riferimento, senza che le controparti abbiano sollevato sul punto alcuna contestazione, rafforzando così la validità della prova offerta.
Con il quarto motivo di appello contesta la sentenza nella parte in cui il primo giudice, in modo presuntivo ed errato, avrebbe ritenuto dimostrato il guasto del contatore sulla base della mancata contestazione del fax inviato da e delle anomalie di consumo CP_1
evidenziate nelle fatture.
Rileva che dalla documentazione, non attentamente valutata dal primo giudice, emergerebbe il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 9 di 17 tempestivo intervento di per consentire al Distributore di svolgere le verifiche CP_2
necessarie, ostacolate dalla mancata collaborazione della titolare del PDR, come comprovato dai verbali e dalle “8 schermate descrittive” depositate.
Inoltre, in ordine al ricalcolo dei consumi per il presunto guasto e alla contestazione della richiesta di pagamento inviata da per importo eccessivo, precisa che la società di vendita CP_2
ha rettificato la fattura inizialmente calcolata su consumi presunti a seguito delle letture reali effettuate, emettendo nota di credito e rimborsando parte dell'importo contestato [“…a fronte della contestazione della fattura del marzo 2017 di € 1.339,30 calcolata, appunto, su Pa consumo presunto, il 07/09/2017 la comunicava all' la lettura reale effettuata il CP_2
14/03/2017 di mc. 21.940 su consumi effettivi, confermata con successiva lettura del
20/07/2017 di mc. 22.152 in base alla quale la Società di Vendita provvedeva alla rettifica degli importi emettendo la fattura n. 2860630355 del 18/10/2017, quale nota di credito riferita al periodo 16/12/2016 - 30/09/2017, comprensivo appunto di quello contestato,
“rimborsando” alla sig.ra € 1.176,82 (doc. 6 ”]. CP_1 CP_2
Deduce, dunque, che il primo giudice avrebbe accolto le eccezioni della resistente CP_1
senza adeguata verifica probatoria, non avendo quest'ultima dimostrato il guasto del misuratore e la legittimità del rifiuto a pagare le somme richieste da Controparte_2
Con il quinto ed ultimo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui, il primo giudice, sulla base del principio di soccombenza virtuale, condanna la distributrice al pagamento delle spese di lite non solo nei confronti di Parte_1 CP_1
, parte resistente, ma anche nei confronti di terza chiamata, la
[...] Controparte_2
[... quale aveva legittimamente sollecitato la promozione dell'azione da parte della ricorrente
Parte_1
Inoltre, sulla quantificazione delle spese il Tribunale avrebbe erroneamente applicato lo scaglione “indeterminabile – complessità bassa”, liquidando compensi e oneri per € 2.767,00
a favore di entrambe le parti soccombenti, senza tener conto del valore economico del contatore coinvolto, dichiarato e non contestato inferiore a € 1.100,00.
I motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono fondati.
Innanzitutto, la Corte ritiene di dichiarare la cessata materia del contendere del presente giudizio in ragione della revoca del defaul comunicata dalla società di vendita in data
10.10.2022 successivamente all'emissione della sentenza impugnata, pubblicata il 28.9.2022.
La pronuncia con cui il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla base
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 10 di 17 dell'intervento tecnico di sostituzione effettuato, deve ritenersi erronea poiché fondata su un presupposto di fatto e di diritto non corretto;
tuttavia, se ne conferma l'effetto sostanziale, atteso il venir meno dell'interesse ad agire per effetto dell'intervento effettuato, infine, sul contatore dopo la emissione della sentenza di primo grado.
Va premesso che, con il D.lgs. n. 164/2000, l'attività di distribuzione del gas naturale
(definito dall'art. 14 attività di servizio pubblico) è stata separata dalla vendita del gas.
Per l'attuazione di quanto stabilito in detto decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha adottato, nel tempo, successive deliberazioni che costituiscono normativa tecnica secondaria delegata, come tale avente forza di legge.
In dette delibere vengono delineate le modalità con le quali dev'essere svolto il servizio di distribuzione e gli obblighi posti a carico dell'impresa di distribuzione. Tra le prestazioni del servizio vi sono quelle della sospensione e/o dell'interruzione del servizio su richiesta della società di vendita, per vari casi, tra i quali quello di morosità del cliente finale.
Nel caso non sia possibile la chiusura del contatore (nelle ipotesi in cui il contatore è posto all'interno dell'abitazione e non sia accessibile), il distributore deve attivare il cosiddetto
“servizio di default” e cioè la fornitura del gas da parte di impresa designata, a spese di un fondo appositamente creato.
Dall'attivazione del default vi sono termini ridotti nell'ambito dei quali l'impresa di distribuzione è obbligata a concludere la procedura di chiusura del contatore.
In particolare, il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), all'art. 13.1 stabilisce che l'utente del servizio di distribuzione può richiedere all'impresa di distribuzione la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna nei casi in cui: a) l'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato la non fattibilità tecnica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
b) l'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna dia esito negativo.
Secondo l'art. 17.1 dello stesso TIMG, Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna di cui all'articolo 13, l'impresa di distribuzione applica, nei confronti del cliente finale titolare del punto, il servizio di default di cui al Titolo
IV del TIVG, con le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo.
L'art. 17.2 stabilisce, inoltre, che “Il servizio di default decorre dalla data in cui si producono gli effetti della Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 11 di 17 Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna e dura sino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna ai sensi del comma 17.5, fatto salvo quanto previsto dai commi 35.1 e 35.2 del TIVG”
Il servizio di default, presuppone, quindi, che, rispetto alla singola utenza, si siano prodotti gli effetti della cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna. L'instaurarsi di tale servizio comporta per la società di distribuzione, secondo quanto previsto dall'art. 40.2 della deliberazione n.
241/2013/R/GAS del 6.6.2013, l'obbligo di realizzare tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all'onere di iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il provvedimento per l'esecuzione forzata.
Tale obbligo è assistito da specifiche sanzioni pecuniarie, disciplinate dall'art. 43 del Testo
Integrato Delle Attivitá Di Vendita Al Dettaglio Di Gas Naturale E Gas Diversi Da Gas
Naturale Distribuiti A Mezzo Di Reti Urbane (TIVG), per l'ipotesi in cui l'impresa di distribuzione non porti a termine la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini previsti dall'art. 40 del medesimo testo.
Ebbene, l'intervento di sostituzione del misuratore avvenuto nel corso del giudizio di primo grado non ha comportato l'effettiva disalimentazione del PDR, né l'interruzione della fornitura del gas.
Come correttamente rilevato dall'appellante, “sostituzione” e “rimozione” del contatore costituiscono operazioni tra loro funzionalmente alternative, e non equivalenti alla disalimentazione del punto di riconsegna.
Pertanto, la sostituzione del contatore non ha determinato la cessazione del default né il venir meno dell'interesse della distributrice a procedere alla disalimentazione del PDR.
L'evento effettivamente idoneo a legittimare la pronuncia di cessazione della materia del contendere è infatti rappresentato, come documentato in atti, dalla revoca dello stato di default da parte della società di vendita, comunicata in data 10.10.2022, successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta il 28.09.2022).
Inoltre, risulta correttamente avviata, in primo grado, dalla società distributrice, l'iniziativa giudiziaria diretta ad ottenere l'emissione nei confronti di dell'ordine di CP_1
accesso alla sua abitazione per procedere alla disalimentazione del misuratore.
Pa Invero, la ha documentalmente provato la messa in mora per morosità Parte_1
inviata da , società di vendita, a;
il telegramma di preavviso del CP_2 CP_1
10.10.2017 inviato alla resistente, nel quale si richiedeva la sua presenza per la disattivazione del contatore;
i verbali relativi ai tentativi di accesso, e le “8 schermate descrittive", da cui
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 12 di 17 emergono gli esiti negativi degli accessi.
Neppure può condividersi il rigetto della domanda per difetto di allegazione normativa sul rilievo che l'indicazione di link (URL) a fonti normative secondarie presenti sul sito dell' non potesse considerarsi sufficiente a garantire la conoscibilità della normativa. CP_3
Invero, nel ricorso introduttivo di primo grado parte appellante ha puntualmente indicato le fonti regolamentari rilevanti, riportando espressamente e con precisione i collegamenti ipertestuali alle specifiche sezioni del sito istituzionale dell' (Autorità di Regolazione CP_3
per Energia Reti e Ambiente) contenenti i testi del Testo Integrato di Vendita Gas – TIVG e del Testo Integrato Morosità Gas – TIMG.
Tali link erano chiaramente inseriti nel corpo dell'atto e permettevano, senza alcuna ambiguità, l'accesso diretto alla normativa vigente, risultando dunque uno strumento utile, trasparente e conforme alle prassi processuali ammesse.
Ad ulteriore conferma della legittimità e completezza dell'attività difensiva dell'appellante, giova evidenziare che nel ricorso introduttivo non solo venivano indicati gli URL, ma venivano altresì trascritti integralmente, in nota, gli articoli e i commi delle disposizioni invocate, in particolare quelli del TIVG e del TIMG, rispetto ai quali era stata chiesta l'applicazione al caso di specie.
In tal modo, l'appellante ha provveduto a rendere la normativa pienamente intelligibile e disponibile al giudicante, anche senza dover necessariamente accedere ai link.
A ciò si aggiunga che nessuna contestazione in ordine alla normativa invocata, né al suo contenuto o alla sua applicabilità, è stata sollevata dalle controparti nel corso del giudizio di primo grado.
Conclusivamente, può dirsi cessata la materia del contendere per revoca del defaul sopravvenuta alla pubblicazione della sentenza impugnata quindi per il venir meno dell'obbligo dall'appellante di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna.
Quanto alle spese tra la e , all'evidenza sussiste la Parte_1 CP_1 soccombenza di quest'ultima per le plurime morosità riscontrate e, di contro, l'assenza di adeguata prova delle anomalie denunziate;
soccombenza regolata come da dispositivo.
APPELLO INCIDENTALE
L'appello incidentale è fondato per quanto di ragione. ha aderito ai motivi di appello principale proposti da e Controparte_2 Parte_1
ha formulato appello incidentale evidenziando i capi di sentenza da impugnare e le censure
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 13 di 17 alla ricostruzione di fatti operata dal primo giudice.
-L'appellante incidentale lamentala violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. in mancanza di una adeguata valutazione delle prove assunte violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in mancanza di indizi gravi precisi e concordanti.
Il primo giudice avrebbe errato nel dichiarare la cessazione della materia del contendere e nel rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della sig.ra Controparte_2
CP_1
L'appellante incidentale rileva che durante il giudizio di primo grado, aveva CP_1
chiesto la chiamata in causa di e la verifica del corretto funzionamento del CP_2
contatore, ma successivamente ha rinunciato a tale verifica e, di fatto, alle relative domande.
Evidenzia che avrebbe provato documentalmente la correttezza della CP_2
fatturazione e la morosità della resistente , la quale non avrebbe fornito prova del CP_1
pagamento delle fatture contestate, per un credito complessivo di euro 1.417,13, riferito sia al mercato libero che al mercato di default.
Aggiunge che il primo giudice avrebbe errato nella valutazione delle prove e nell'applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., utilizzando impropriamente presunzioni semplici in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Le fatture e i documenti prodotti non mostrerebbero anomalie nei consumi, che risulterebbero coerenti con l'andamento stagionale noto.
Inoltre, sarebbe stata fraintesa la natura della fatturazione basata su consumi stimati con successivi conguagli, prassi che sarebbe conforme al contratto di fornitura e alla normativa
ARERA (TIF), secondo cui tale modalità di fatturazione sarebbe legittima e non costituirebbe indice di malfunzionamento del contatore.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, chiede la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta da CP_2
con conseguente condanna di al pagamento di euro 1.417,13 in favore CP_1 dell'appellata CP_2
-L'appellante contesta la “violazione art.2697 c.c.- erronea inversione degli oneri probatori” rilevando che giudice di primo grado, pur richiamando correttamente i principi giurisprudenziali in materia di onere della prova nei rapporti di somministrazione, ne abbia poi fatto erronea applicazione, rigettando la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
nei confronti dell'utente CP_2 CP_1
Invero, la resistente non avrebbe fornito prova alcuna del presunto malfunzionamento CP_1
del contatore né della erroneità dei dati di fatturazione. Né risulta che la contestazione circa la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 14 di 17 correttezza delle misurazioni sia stata formalmente rivolta al soggetto competente, ossia al distributore Parte_1
Deduce che il giudice di primo grado avrebbe confuso i rispettivi ruoli delle società di vendita e di distribuzione, erroneamente onerando della prova della correttezza delle CP_2 fatture, in assenza di contestazioni specifiche e documentate da parte dell'utente.
-Infine, l'appellante incidentale rileva la fondatezza della domanda subordinata di garanzia/manleva.
Il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di decidere sulla domanda subordinata di garanzia/manleva proposta da nei confronti di ritenendola assorbita CP_2 Parte_1
dalla cessazione della materia del contendere. evidenzia di aver dimostrato la propria estraneità alle operazioni di Controparte_2
[... verifica e misurazione dei consumi, che competerebbero esclusivamente al distributore,
secondo la normativa vigente. Parte_1
Invero, precisa di aver fatturato i consumi sulla base dei dati forniti dal distributore, al quale avrebbe anche corrisposto il relativo corrispettivo per il servizio di trasporto e connessione.
Deduce, quindi, che la società di vendita andrebbe tenuta indenne dalle conseguenze negative derivanti da eventuali pronunce sfavorevoli, essendo estranea alle attività di misurazione e sostituzione del contatore, gestite dal distributore.
Va riformata la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti della sig.ra Controparte_2 CP_1
Il primo giudice ha ritenuto presuntivamente provato il malfunzionamento al contatore gas intestato a , sulla base della mancata contestazione, da parte di CP_1 CP_2
della richiesta di verifica del corretto funzionamento dell'apparecchiatura e delle
[...]
presunte anomalie dei consumi deducibili dalle fatture in atti.
Tuttavia, detta ricostruzione si rivela erronea, parziale e contraddetta dalla documentazione versata in atti dalla Società 2i Rete Gas s.p.a. e da CP_2 CP_2
In particolare, dalla documentazione prodotta in atti. (doc. 6, 8 , emerge con chiarezza CP_2
che si è tempestivamente attivata, inoltrando richiesta di verifica al distributore;
l'attività CP_2
di controllo è stata impedita dalla mancata collaborazione di , che non ha CP_1
consentito l'accesso agli operatori incaricati.
La resistente, inoltre, non ha fornito prova del pagamento delle fatture contestate, né ha allegato documentazione idonea a dimostrare un malfunzionamento del contatore o errori nella fatturazione.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 15 di 17 Sul punto risulta pertinente il riferimento dell'appellante incidentale alla regola di presunzione di veridicità della contabilizzazione a mezzo dei contatori, richiamata anche con la recente decisione della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sent. n. 297/2020 del 9 gennaio 2020), secondo cui tale presunzione può essere superata dalla parte che contesta soltanto fornendo la prova della mancata corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura.
Le difese di , si fondano su meri sospetti (“consumi anomali”, “bollette CP_1 presunte”) e non sono supportate da alcuna prova oggettiva del malfunzionamento del misuratore.
La stessa ammissione della resistente circa la natura “presunta” della fatturazione (cfr. comparsa costituzione, pag. 3) e la successiva emissione della nota di credito escludono ogni residua validità della doglianza relativa all'importo originario della fattura di marzo 2017 (€
1.339,30).
Dalla documentazione in atti risulta che , a seguito della lettura reale dei consumi CP_2
comunicata da ha proceduto al ricalcolo dei consumi ed ha emesso nota di Parte_1 credito per l'importo di € 1.176,82 (fattura n. 2860630355 del 18.10.2017), relativa al periodo dal 16.12.2015 al 20.7.2017, rimborsando di fatto a la somma contestata. CP_1
In tal modo, la società venditrice ha regolarmente adempiuto all'obbligo di rettifica della fatturazione in base ai dati di consumo effettivo e la pretesa economica originaria è stata corretta in via amministrativa, in assenza di accertato malfunzionamento del misuratore.
Inoltre, appare pacifica la morosità di nei confronti della società di vendita CP_1
Controparte_2
La dettagliata documentazione fiscale e contabile prodotta da attesta l'emissione e il CP_2 mancato pagamento delle fatture relative alla fornitura di gas presso l'utenza di via Bari, 52 –
Casoria (PDR 01611445015855), per un ammontare complessivo pari a euro 1.417,13, di cui euro 620,15 relativi al mercato libero ed euro 796,98 al mercato di default.
Si ritiene, quindi, che non avendo correttamente ottemperato ai propri oneri, CP_1 va accolta la domanda dell'appellante incidentale di pagamento delle fatture rimaste insolute.
Tanto premesso, l'appello incidentale deve essere accolto, con la riforma della sentenza appellata nel senso dell'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado da e la condanna di al pagamento delle fatture relative alla Controparte_2 CP_1 fornitura di gas presso l'utenza di via Bari, 52 – Casoria (PDR 01611445015855) per un importo complessivo di euro 1.417,13.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 16 di 17 Deve, invece, ritenersi assorbita la domanda di garanzia proposta da nei CP_2
confronti della società distributrice Parte_5
Quanto alle spese del presente grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio nella misura indicata nel dispositivo, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come aggiornati con D.M. 147/2022), secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a euro 5.200,00), in considerazione dell'attività difensiva svolta e della non complessità delle questioni affrontate, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-Accoglie l'appello principale;
-Dichiara cessata la materia del contendere tra la in persona del legale Controparte_5
rappresentante p.t. e per quanto attiene ai rapporti tra le medesime parti, per CP_1
revoca del default sopravvenuta alla pubblicazione della sentenza impugnata;
-Accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, riforma la Controparte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata la domanda riconvenzionale proposta da condannando al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1 [...]
della somma di euro 1.417,13, oltre interessi legali dalla domanda al saldo CP_2
effettivo;
-Condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di CP_1
e di , che si liquidano per ciascuna: Controparte_2 Controparte_5
per il primo grado in euro 1.450,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado in euro 1.450,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 1604/2026 r.g. – sentenza – pagina 17 di 17