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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Troso e Ugo Parte_1
Troso, ricorrente e convenuto CP_1 oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 20.7.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 2.518,56, domandatale in ripetizione dall' tramite nota del 19.5.2023, con conseguente CP_1 restituzione delle somme eventualmente già recuperate, eccependo l'irripetibilità dei pagamenti eseguiti. Con provvedimento dell'11.11.2024, a fronte di specifica richiesta in tal senso formulata dalla parte ricorrente (non in grado di attestare la rituale notifica del ricorso introduttivo ad atteso che “per problemi di archiviazione il file in estensione eml CP_1 non sono più disponibili”), il giudice ha autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso entro il termine perentorio del 10 gennaio 2025. Dalla documentazione allegata alle note depositate dalla parte ricorrente in data 7.2.2025, specificatamente risulta come la parte ricorrente abbia provveduto in tal senso, notificando il ricorso introduttivo ad tramite pec inviata in data 30.12.2024 CP_1 CP_ all'indirizzo direzione.provinciale.lecce°postacert. gov.it. Nessuno si è costituito per l'istituto previdenziale convenuto. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
E' da rilevare, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'improcedibilità del ricorso. A tale riguardo, Cassazione civile, sez. lav., 27.1.2015, n. 1483, richiamando il percorso seguito dalle Sezioni unite (Cass. SS. UU. n. 5700 del 12.3.2014) per riesaminare - alla luce del principio del “giusto processo” - taluni enunciati espressi dal precedente costituito dalla sentenza n. 20604 del 2008, con riferimento alla questione dell'omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, ha puntualizzato che
“Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti”. In relazione a quanto sopra specificato, è stato dunque concesso alla ricorrente un nuovo termine (perentorio) per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo sino al 10.1.2025. Dovendosi rilevare come la successiva notificazione telematica del ricorso - eseguita dalla Durante presso l'indirizzo di posta elettronica certificata CP_
“direzione.provinciale.lecce°postacert. gov.it” - sia, tuttavia, da considerare priva di effetti, atteso che, a decorrere dall'8.3.2024, la Direzione Provinciale CP_1 territorialmente competente utilizza, per la ricezione degli atti in materia civile, il CP_ differente indirizzo pec “notifica.attigiudiziari.lecce°postacert. gov.it”, debitamente indicato nell'elenco IPA (indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 6 ter D. Lgs. n. 82/2005), il ricorso non può, dunque, che essere dichiarato improcedibile. Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione dell' CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 20.7.2023, da nei confronti dell' così provvede: dichiara il Parte_1 CP_1 ricorso improcedibile;
nulla per le spese di lite. Lecce, 12 febbraio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Troso e Ugo Parte_1
Troso, ricorrente e convenuto CP_1 oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 20.7.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 2.518,56, domandatale in ripetizione dall' tramite nota del 19.5.2023, con conseguente CP_1 restituzione delle somme eventualmente già recuperate, eccependo l'irripetibilità dei pagamenti eseguiti. Con provvedimento dell'11.11.2024, a fronte di specifica richiesta in tal senso formulata dalla parte ricorrente (non in grado di attestare la rituale notifica del ricorso introduttivo ad atteso che “per problemi di archiviazione il file in estensione eml CP_1 non sono più disponibili”), il giudice ha autorizzato il rinnovo della notifica del ricorso entro il termine perentorio del 10 gennaio 2025. Dalla documentazione allegata alle note depositate dalla parte ricorrente in data 7.2.2025, specificatamente risulta come la parte ricorrente abbia provveduto in tal senso, notificando il ricorso introduttivo ad tramite pec inviata in data 30.12.2024 CP_1 CP_ all'indirizzo direzione.provinciale.lecce°postacert. gov.it. Nessuno si è costituito per l'istituto previdenziale convenuto. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
E' da rilevare, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'improcedibilità del ricorso. A tale riguardo, Cassazione civile, sez. lav., 27.1.2015, n. 1483, richiamando il percorso seguito dalle Sezioni unite (Cass. SS. UU. n. 5700 del 12.3.2014) per riesaminare - alla luce del principio del “giusto processo” - taluni enunciati espressi dal precedente costituito dalla sentenza n. 20604 del 2008, con riferimento alla questione dell'omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, ha puntualizzato che
“Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti”. In relazione a quanto sopra specificato, è stato dunque concesso alla ricorrente un nuovo termine (perentorio) per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo sino al 10.1.2025. Dovendosi rilevare come la successiva notificazione telematica del ricorso - eseguita dalla Durante presso l'indirizzo di posta elettronica certificata CP_
“direzione.provinciale.lecce°postacert. gov.it” - sia, tuttavia, da considerare priva di effetti, atteso che, a decorrere dall'8.3.2024, la Direzione Provinciale CP_1 territorialmente competente utilizza, per la ricezione degli atti in materia civile, il CP_ differente indirizzo pec “notifica.attigiudiziari.lecce°postacert. gov.it”, debitamente indicato nell'elenco IPA (indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 6 ter D. Lgs. n. 82/2005), il ricorso non può, dunque, che essere dichiarato improcedibile. Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione dell' CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 20.7.2023, da nei confronti dell' così provvede: dichiara il Parte_1 CP_1 ricorso improcedibile;
nulla per le spese di lite. Lecce, 12 febbraio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma