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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/07/2024, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 18 del mese di luglio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
55/2024 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. CLAUDIO CONTI GALLENTI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'opposta, l'avv. WALTER MANGANO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 55/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il 1° gennaio 1962 ed ivi residente in [...]
F. Crispi n. 11 (c.f. , elettivamente domiciliato in Capri Leone, C.F._1
Piazza Faranda presso lo studio dell'avv. Claudio Conti Gallenti che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
d'Orlando, via F. Crispi n. 47 (c.f. ), ivi elettivamente domiciliata in C.F._2 via S. Quasimodo n. 12, presso lo studio dell'avv. Walter Mangano che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 9 gennaio 2024 proponeva opposizione al precetto Parte_1 con cui gli aveva intimato il pagamento di € 7.620,96 a titolo di Controparte_1 mantenimento per le mensilità di luglio e agosto 2022 nonché per tutti il 2023 disposto con ordinanza del 25 gennaio 2018 nella causa di separazione iscritta al n. 471/2014 R.G.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 4 marzo 2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, depositate le memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., all'odierna udienza la causa – ritenuta matura per la definizione – viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione è infondata.
2 , non contestando il proprio inadempimento, eccepisce in compensazione Parte_1 un controcredito di € 21.297,20 vantato nei confronti della moglie da cui è separato, pari alla metà dell'importo da lui sborsato a) per il pagamento delle rate di mutuo ipotecario
(rep. n. 48.383) acceso per l'acquisto in comproprietà dell'immobile sito in Capo d'Orlando, via F. Crispi n. 47 e b) per il prestito dell'agosto 2017 stipulato per estinguere il primo finanziamento.
È ius receptum che “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione”
(v., per tutte, Cass., n. 22090/2021, nonché Cass., n. 26089/2005 già citata nella fase a cognizione sommaria e avente ad oggetto un caso analogo a quello in esame).
Nella specie il titolo esecutivo si è formato il 28 gennaio 2018, mentre i fatti generatori del
contro
-credito sono tutti antecedenti, poiché il mutuo ipotecario è stato stipulato il 7 ottobre 2003, mentre il prestito con cui è stato finanziato l'importo di € 40.855,00 risale per espressa dichiarazione di parte all'agosto 2017.
Era pertanto onere dell'opponente dedurre i fatti posti a fondamento del proprio credito nel giudizio di separazione, integrando gli stessi un sicuro parametro di valutazione ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento;
ritenere diversamente, infatti, equivarrebbe a una impugnazione indiretta del titolo di formazione giudiziale la cui cognizione è tuttavia inibita al giudice dell'opposizione carente di tutto il compendio probatorio a disposizione del Giudice della causa di famiglia.
Non persuade l'affermazione secondo cui il credito oggetto di intimazione troverebbe la sua ragione nell'ordinanza presidenziale del 4 luglio 2014: il provvedimento statuisce sul punto che è obbligato “d) a titolo di contributo per il mantenimento della moglie e Parte_1 del figlio (...) entro il 10 di ogni mese la somma di € 700 e sosterrà/sopporterà per l'intero eventuali spese straordinarie e imprevedibili necessarie per la salute e l'istruzione di . Per_1
In primo luogo, l'indicazione onnicomprensiva dell'importo – in difetto cioè di distinzione tra quote rispettivamente spettanti agli obbligati attivi – impedirebbe già in astratto la compensazione, non essendo possibile comprendere in base al provvedimento del 2014 il quantum di credito riferito al figlio che, per giurisprudenza consolidata, ha natura alimentare e si sottrae a qualsivoglia meccanismo estintivo non satisfattivo.
In secondo luogo, il provvedimento del 25 gennaio 2018 esprime un nuovo e diverso apprezzamento dei fatti fondativi (“Ritenuto che in virtù della modifica del provvedimento con il quale è stato disposto l'affido esclusivo del minore al padre, va disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento ad Euro 500,00 mensili”) e, pertanto, costituisce titolo autonomo con riferimento non solo al quantum, ma anche al presupposto (disparità economica tra le parti) 3 che il giudice istruttore è stato chiamato a rivalutare e ha implicitamente affermato;
in sua mancanza, infatti, il mantenimento avrebbe dovuto essere integralmente revocato per ragioni sopravvenute.
Del resto, la lettura della sentenza di separazione versata in atti fa emergere che “con ordinanza del 25 maggio 2023, il G.I. revocava l'assegnazione della casa familiare alla ma CP_1 rigettava la domanda di assegnazione formulata dal respingendo, pure, l'istanza del ricorrente di Pt_1 revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie” e che l'importo del mantenimento è stato sì ridotto ma a far data dalla pubblicazione della sentenza.
In altre parole, l'odierno opponente ha fatto (o avrebbe potuto fare) valere le sue doglianze in seno al processo in cui il titolo si è formato;
pertanto, l'eccezione di compensazione proposta in questa sede va respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in dispositivo, in Parte_1 base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e con un aumento del 10% in ragione del rigetto dell'istanza di sospensione.
Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Walter Mangano dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Non sussistono né sono stati dimostrati i presupposti per applicare alcuna sanzione ex art. 96 c.p.c., ma il rigetto della richiesta di parte opposta non dà luogo per consolidata giurisprudenza a soccombenza reciproca (Cass., ord., n. 11792/2018 e Cass., ord., n.
9532/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 55/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, rigetta l'opposizione e dichiara che CP_1 ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti di
[...] Pt_1
che condanna al pagamento nei confronti della prima delle spese di lite che
[...] liquida in € 2.794,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Walter Mangano dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 18 luglio 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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