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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10226 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 16029/2024, 1
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
All'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, chiamata la causa R.G. n.16029/2024, letti gli atti del procedimento, rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'udienza a trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato che entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del giudice formulata con ordinanza del 19 marzo 2025, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità alla richiesta emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa SE RI NI
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa SE RI NI, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 30759 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. FRANCHITTO Mauro, Parte_1 parte attrice
1 R.G. N. 16029/2024, 2
e rappresentata e difesa dall'avv. SBORDONI Controparte_1
Stefano.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice con atto di citazione, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale Civile di Roma la società Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., della nella causazione del sinistro occorso in Controparte_1 data 11 giungo 2021ai danni della Sig.ra e, per l'effetto, condannare la società Parte_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni fisici conseguentemente subiti e subendi dalla stessa attrice, che si quantificano in € 47.221,98 (quarantasettemiladuecentoventuno/98) oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi dal 28.07.2021 (data della prima diffida ad adempiere e messa in mora), o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita CTU medico-legale, o nella misura che verrà ritenuta equa dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese di lite.”
A sostegno delle proprie pretese, assumeva quanto di seguito riportato: “in data 11 giugno 2021, alle ore 11:30 circa, la Sig.ra mentre si trovava all'interno del Parte_1 negozio , sito in Roma, presso il Centro Commerciale Porta di Roma, al termine del CP_1 percorso in discesa della scala mobile del pian terreno, cadeva rovinosamente a terra battendo con forza il piede sinistro ed il ginocchio sinistro.
2) La causa della caduta era da ricondurre in via esclusiva all'assenza per usura dei tappettini antiscivolo normalmente posti su di una piattaforma in metallo inclinata – e quindi di per sé scivolosa
- al termine della stessa scala mobile che dal lato sinistro erano appunto totalmente consumati.
3) In seguito all'accaduto, la Sig.ra era immediatamente soccorsa dai presenti – tra i Parte_1 quali una dipendente del negozio - e collocata su una sedia, mentre veniva chiamato il CP_1
Pronto Soccorso della Croce Rossa Italiana sito all'interno dello stesso Centro Commerciale.”
2 R.G. N. 16029/2024, 3
Lamentava l'attrice di aver riportato lesioni con danni permanenti e chiedeva il risarcimento dei danni adducendo a carico di parte convenuta la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., rilevando in particolare che: “la società convenuta, in aperta violazione degli obblighi di custodia del locale aperto al pubblico dalla stessa gestito presso il Centro
Commerciale “Porta di Roma”, ha omesso di manutenere adeguatamente le scale mobili che dal primo piano conducono al pian terrano ed in particolare i tappetini antiscivolo, il cui scopo è proprio quello di agevolare l'uscita delle persone dalla stessa scala mobile, evitando una situazione di pericolo ai danni dell'utenza (che può concretizzarsi in episodi come quello per cui è causa). La sig.ra in Parte_1 particolare, si trovava al termine della corsa della scala mobile, solo a causa della mancata – o per meglio dire omessa – manutenzione dei tappetini posti sulla piattaforma in metallo – quest'ultima per di più inclinata - collocata al termine di detta scala mobile, scivolava proprio in corrispondenza del punto ove era assente il tappetino antiscivolo sinistro, cadendo a terra e causando in detto frangente i danni tutti per cui è causa.!”
Quantificava i propri danni in € 47.221,98 (quarantasettemiladuecentoventuno/98) oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi dal 28.07.2021, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.”
Si costituiva la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto della domanda accogliendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza: 1 in via principale: rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2 in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre il risarcimento ritenuto di giustizia per concorso di colpa della parte danneggiata;
3 in via istruttoria: accogliere le istanze di cui al punto 2.4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio..”
In particolare respingeva ogni addebito, sostenendo che l'attrice fosse caduta “per un fatto proprio”.
All'esito dell'Istruttoria, documentale ed orale, questo giudice, dopo aver trattenuto il fascicolo in riserva, ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con ordinanza del 19 marzo 2025, proponendo alle parti la conciliazione della causa alle seguenti condizioni: “abbandono della causa con compensazione integrale delle spese fra le parti, senza
3 R.G. N. 16029/2024, 4
ulteriori disposizioni.”
Motivava la proposta come di seguito si riporta, dando alle parti sommarie ma utili direttive volte ad orientarle nella decisione, premesso che il ll petitum si fonda su una richiesta di risarcimento per responsabilità ex art. 2051 c.c, per lesioni conseguenza di caduta scendendo dalle scale mobili, “rilevato che le parti non hanno richiesto prove orali, ed in particolare che parte attrice non ha richiesto prova testimoniale al fine di provare il nesso causale tra le lesioni, la caduta e la responsabilità in capo alla convenuta, limitandosi ad allegare la propria versione dei fatti, alcune fotografie delle scale mobili e la documentazione medica, ritenendo di richiedere di acquisire supposti filmati da parte della convenuta su ordine del giudice, rilevato che la prova ex art. 2697 è a carico della parte attrice, la quale non appare aver adempiuto al proprio onere;
ritenute le richieste istruttorie pertanto esplorative;
rilevato che una caduta potrebbe essere stata determinata dalla condotta poco accorta della stessa danneggiata, che potrebbe integrare quel caso fortuito che è considerato esimente della fattispecie invocata. rilevato che dalle foto prodotte dalla parte convenuta si può apprezzare uno stato un po' degradato delle strisce antiscivolo poste alla fine delle scale mobili.”
La causa era quindi rinviata per la verifica della posizione delle parti rispetto alla proposta all'udienza del 17 aprile 2025, udienza sostituita dal deposito di note di trattazione con termine per il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Nei termini fissati entrambe le parti tutte hanno depositato note scritte dichiarando di aderire alla proposta del giudice e chiedendo venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti, non sussistendo più alcun interesse delle stesse alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma, 8.07.2025
Il Giudice
SE RI NI
4
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
VERBALE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
All'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, chiamata la causa R.G. n.16029/2024, letti gli atti del procedimento, rilevato che trattasi di procedimento per il quale, si è disposta la celebrazione dell'udienza a trattazione scritta, lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato che entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del giudice formulata con ordinanza del 19 marzo 2025, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere;
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità alla richiesta emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa SE RI NI
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa SE RI NI, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 30759 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. FRANCHITTO Mauro, Parte_1 parte attrice
1 R.G. N. 16029/2024, 2
e rappresentata e difesa dall'avv. SBORDONI Controparte_1
Stefano.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice con atto di citazione, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale Civile di Roma la società Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità, ex art. 2051 c.c., ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., della nella causazione del sinistro occorso in Controparte_1 data 11 giungo 2021ai danni della Sig.ra e, per l'effetto, condannare la società Parte_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni fisici conseguentemente subiti e subendi dalla stessa attrice, che si quantificano in € 47.221,98 (quarantasettemiladuecentoventuno/98) oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi dal 28.07.2021 (data della prima diffida ad adempiere e messa in mora), o nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di apposita CTU medico-legale, o nella misura che verrà ritenuta equa dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese di lite.”
A sostegno delle proprie pretese, assumeva quanto di seguito riportato: “in data 11 giugno 2021, alle ore 11:30 circa, la Sig.ra mentre si trovava all'interno del Parte_1 negozio , sito in Roma, presso il Centro Commerciale Porta di Roma, al termine del CP_1 percorso in discesa della scala mobile del pian terreno, cadeva rovinosamente a terra battendo con forza il piede sinistro ed il ginocchio sinistro.
2) La causa della caduta era da ricondurre in via esclusiva all'assenza per usura dei tappettini antiscivolo normalmente posti su di una piattaforma in metallo inclinata – e quindi di per sé scivolosa
- al termine della stessa scala mobile che dal lato sinistro erano appunto totalmente consumati.
3) In seguito all'accaduto, la Sig.ra era immediatamente soccorsa dai presenti – tra i Parte_1 quali una dipendente del negozio - e collocata su una sedia, mentre veniva chiamato il CP_1
Pronto Soccorso della Croce Rossa Italiana sito all'interno dello stesso Centro Commerciale.”
2 R.G. N. 16029/2024, 3
Lamentava l'attrice di aver riportato lesioni con danni permanenti e chiedeva il risarcimento dei danni adducendo a carico di parte convenuta la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., rilevando in particolare che: “la società convenuta, in aperta violazione degli obblighi di custodia del locale aperto al pubblico dalla stessa gestito presso il Centro
Commerciale “Porta di Roma”, ha omesso di manutenere adeguatamente le scale mobili che dal primo piano conducono al pian terrano ed in particolare i tappetini antiscivolo, il cui scopo è proprio quello di agevolare l'uscita delle persone dalla stessa scala mobile, evitando una situazione di pericolo ai danni dell'utenza (che può concretizzarsi in episodi come quello per cui è causa). La sig.ra in Parte_1 particolare, si trovava al termine della corsa della scala mobile, solo a causa della mancata – o per meglio dire omessa – manutenzione dei tappetini posti sulla piattaforma in metallo – quest'ultima per di più inclinata - collocata al termine di detta scala mobile, scivolava proprio in corrispondenza del punto ove era assente il tappetino antiscivolo sinistro, cadendo a terra e causando in detto frangente i danni tutti per cui è causa.!”
Quantificava i propri danni in € 47.221,98 (quarantasettemiladuecentoventuno/98) oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi dal 28.07.2021, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.”
Si costituiva la convenuta in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto della domanda accogliendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza: 1 in via principale: rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2 in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre il risarcimento ritenuto di giustizia per concorso di colpa della parte danneggiata;
3 in via istruttoria: accogliere le istanze di cui al punto 2.4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio..”
In particolare respingeva ogni addebito, sostenendo che l'attrice fosse caduta “per un fatto proprio”.
All'esito dell'Istruttoria, documentale ed orale, questo giudice, dopo aver trattenuto il fascicolo in riserva, ritenuto che, in considerazione dell'oggetto della lite e della natura delle questioni giuridiche, la controversia si prestasse ad essere risolta mediante l'accordo tra le parti, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con ordinanza del 19 marzo 2025, proponendo alle parti la conciliazione della causa alle seguenti condizioni: “abbandono della causa con compensazione integrale delle spese fra le parti, senza
3 R.G. N. 16029/2024, 4
ulteriori disposizioni.”
Motivava la proposta come di seguito si riporta, dando alle parti sommarie ma utili direttive volte ad orientarle nella decisione, premesso che il ll petitum si fonda su una richiesta di risarcimento per responsabilità ex art. 2051 c.c, per lesioni conseguenza di caduta scendendo dalle scale mobili, “rilevato che le parti non hanno richiesto prove orali, ed in particolare che parte attrice non ha richiesto prova testimoniale al fine di provare il nesso causale tra le lesioni, la caduta e la responsabilità in capo alla convenuta, limitandosi ad allegare la propria versione dei fatti, alcune fotografie delle scale mobili e la documentazione medica, ritenendo di richiedere di acquisire supposti filmati da parte della convenuta su ordine del giudice, rilevato che la prova ex art. 2697 è a carico della parte attrice, la quale non appare aver adempiuto al proprio onere;
ritenute le richieste istruttorie pertanto esplorative;
rilevato che una caduta potrebbe essere stata determinata dalla condotta poco accorta della stessa danneggiata, che potrebbe integrare quel caso fortuito che è considerato esimente della fattispecie invocata. rilevato che dalle foto prodotte dalla parte convenuta si può apprezzare uno stato un po' degradato delle strisce antiscivolo poste alla fine delle scale mobili.”
La causa era quindi rinviata per la verifica della posizione delle parti rispetto alla proposta all'udienza del 17 aprile 2025, udienza sostituita dal deposito di note di trattazione con termine per il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc. Nei termini fissati entrambe le parti tutte hanno depositato note scritte dichiarando di aderire alla proposta del giudice e chiedendo venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti, non sussistendo più alcun interesse delle stesse alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma, 8.07.2025
Il Giudice
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